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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1877/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. VIAPPIANI PAOLO, domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. TERRIGNO MASSIMILIANO, Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in CANCELLERIA
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 1877/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di quale cessionaria, nell'ambito Parte_1 Controparte_1
di un'operazione di factoring, del credito di euro 250.000,00 vantato da nei Controparte_2
confronti della prima, opponendo la compensazione impropria con un proprio credito di importo pari alla complessiva somma di euro 254.685,00, vantato, a propria volta, nei confronti di
[...]
e relativo a fatture emesse in epoca anteriore alla data di “segnalazione” dei crediti ceduti CP_2
nonché alla stessa data di emissione delle fatture di CP_2
Conseguentemente, ha chiesto che sia dichiarato che nulla da essa è dovuto a Parte_1 CP_1
per effetto della suddetta cessione.
ha, altresì, dedotto di avere, conseguentemente, diritto alla restituzione di quanto versato Parte_1
a in data 28.07.2022, in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, CP_1
emesso dal Tribunale di Venezia per il suesposto titolo, ma dichiarato nullo, per effetto di opposizione dell'odierna parte attrice, all'esito dell'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale, da questa sollevata.
, pertanto, ha chiesto anche la condanna di alla restituzione della somma di Parte_1 CP_1
euro 261.083,37, oltre interessi moratori dalla data del pagamento al saldo. si è costituita contestando le avverse eccezioni e chiedendo il rigetto delle domande CP_1
attoree ed il riconoscimento del proprio diritto a trattenere le somme riscosse in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato, ciò per effetto della cessione del credito o previo accertamento del diritto del cessionario al risarcimento del danno per violazione dell'art. 1175 c.c., ad opera del debitore ceduto.
In subordine, ha proposto domanda riconvenzionale, di condanna dell'attrice, per i CP_1
medesimi titoli, al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 250.000,00 oltre interessi di legge.
A parere di questo giudicante, le domande attoree devono essere respinte per le ragioni che seguono.
La causa verte sulla opponibilità, alla cessionaria, della compensazione impropria del credito di euro 254.685,00, vantato dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente.
Ai sensi dell'art. 1248 c.c., “Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente” (comma 1); “La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”
(comma 2). Nel caso di specie, la cessione è stata accettata puramente e semplicemente dal debitore ceduto, che, anzi, si è impegnato, per iscritto, a non sollevare eccezioni e ha confermato, a la sua CP_1
volontà di eseguire il pagamento direttamente alla cessionaria (doc. 9 di parte attrice). Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui al primo comma del citato art. 1248 c.c. e, dunque, , debitore Parte_1
ceduto, non può opporre a cessionaria, la compensazione che avrebbe potuto opporre al CP_1
cedente, CP_2
Alla luce di quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate e deve essere riconosciuto il diritto di a trattenere la somma già corrisposta da . CP_1 Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge le domande attoree e dichiara il diritto di per il titolo di cui alla parte Controparte_1
motiva, a trattenere la somma versata da Parte_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
14.103,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 10/02/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. VIAPPIANI PAOLO, domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. TERRIGNO MASSIMILIANO, Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in CANCELLERIA
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 1877/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di quale cessionaria, nell'ambito Parte_1 Controparte_1
di un'operazione di factoring, del credito di euro 250.000,00 vantato da nei Controparte_2
confronti della prima, opponendo la compensazione impropria con un proprio credito di importo pari alla complessiva somma di euro 254.685,00, vantato, a propria volta, nei confronti di
[...]
e relativo a fatture emesse in epoca anteriore alla data di “segnalazione” dei crediti ceduti CP_2
nonché alla stessa data di emissione delle fatture di CP_2
Conseguentemente, ha chiesto che sia dichiarato che nulla da essa è dovuto a Parte_1 CP_1
per effetto della suddetta cessione.
ha, altresì, dedotto di avere, conseguentemente, diritto alla restituzione di quanto versato Parte_1
a in data 28.07.2022, in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, CP_1
emesso dal Tribunale di Venezia per il suesposto titolo, ma dichiarato nullo, per effetto di opposizione dell'odierna parte attrice, all'esito dell'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale, da questa sollevata.
, pertanto, ha chiesto anche la condanna di alla restituzione della somma di Parte_1 CP_1
euro 261.083,37, oltre interessi moratori dalla data del pagamento al saldo. si è costituita contestando le avverse eccezioni e chiedendo il rigetto delle domande CP_1
attoree ed il riconoscimento del proprio diritto a trattenere le somme riscosse in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato, ciò per effetto della cessione del credito o previo accertamento del diritto del cessionario al risarcimento del danno per violazione dell'art. 1175 c.c., ad opera del debitore ceduto.
In subordine, ha proposto domanda riconvenzionale, di condanna dell'attrice, per i CP_1
medesimi titoli, al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 250.000,00 oltre interessi di legge.
A parere di questo giudicante, le domande attoree devono essere respinte per le ragioni che seguono.
La causa verte sulla opponibilità, alla cessionaria, della compensazione impropria del credito di euro 254.685,00, vantato dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente.
Ai sensi dell'art. 1248 c.c., “Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente” (comma 1); “La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”
(comma 2). Nel caso di specie, la cessione è stata accettata puramente e semplicemente dal debitore ceduto, che, anzi, si è impegnato, per iscritto, a non sollevare eccezioni e ha confermato, a la sua CP_1
volontà di eseguire il pagamento direttamente alla cessionaria (doc. 9 di parte attrice). Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui al primo comma del citato art. 1248 c.c. e, dunque, , debitore Parte_1
ceduto, non può opporre a cessionaria, la compensazione che avrebbe potuto opporre al CP_1
cedente, CP_2
Alla luce di quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate e deve essere riconosciuto il diritto di a trattenere la somma già corrisposta da . CP_1 Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge le domande attoree e dichiara il diritto di per il titolo di cui alla parte Controparte_1
motiva, a trattenere la somma versata da Parte_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
14.103,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 10/02/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi