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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8015/22, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 4808/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 con cui elett. dom. in Caserta (CE), al C.so Giannone n. 188, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo COCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/22, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' CP_1 esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 4808/2021 R.G.) riconoscimento della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile di invalidità civile. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “1) dichiarare l'istante/ ricorrente invalido nella misura del 100% o in subordine almeno al 74%, il tutto sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.12.2020 e/o comunque in via meramente subordinata dichiarare lo stato di invalidità cui sopra dal riconoscimento giudiziale;
previo espletamento della già chiesta CTU medico- legale”. Vittoria di spese con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per carenza di specifica contestazione delle risultanze della
1 ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Disposto, all'esito del deposito della relazione integrativa, il rinnovo delle operazioni peritali, la causa veniva rinviata all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21/11/2022 e la dichiarazione è stata depositata il 09/12/2022, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 13/12/2022, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, il ctu osservava che: “La sig.ra Pt_1
, già all'epoca della domanda di riconoscimento della invalidità civile present
[...] necessitavano e necessitano tuttora di continui trattamenti medici, vedi obesità con complicanze artrosiche;
esiti di emitiroidectomia per gozzo;
cardiopatia ipertensiva;
sindrome ansioso-depressiva. La valutazione della documentazione agli atti e l'esame clinico, effettuato in corso di accesso peritale, hanno evidenziato patologie a carico dell'apparato endocrino, cardiaco e psichico, degne di nota. Presenta un sensorio integro, 2 con orientamento temporo-spaziale nella norma, capacità di critica nella norma, eloquio normale, risponde in modo esaustivo alle domande che le vengono rivolte, risulta essere collaborante, con assenza di lacune mnesiche. La deambulazione è nella norma, mantenendo la stazione eretta in modo normale e con passaggi posturali in autonomia. Presenta una condizione di obesità con artropatia generalizzata, che ha colpito principalmente la colonna vertebrale, nella sua interezza, con formazioni di processi erniari protrusivi, che comprimono a livello midollare, responsabili di turbe di tipo parestesico, di tipo ipotonico ed ipotrofico a livello degli arti superiori ed inferiori. Colpite sono, specialmente, le mani ed i polsi con loro limitazione funzionale, oltre ad interessamento dei gomiti, con esiti di frattura, le anche e le ginocchia, in associazione con una sindrome fibromialgica. Effettua controlli clinici e strumentali per il suo monitoraggio e per prevenire aggravamenti di tale condizione morbosa, nonché protocolli alimentari consigliati dallo specialista dietologo, nel tentativo di ridurre il peso corporeo. È stata sottoposta ad intervento chirurgico di emitiroidectomia per formazione di gozzo nodulare a cui è susseguito trattamento farmacologico con terapia sostitutiva. È affetta da una cardiopatia ipertensiva con iniziale danno d'organo, con riferite crisi di tachiaritmia e ipertensive che richiedono all'occorrenza trattamenti farmacologici idonei. Anche per tale patologia, al pari di quella osteo-articolare, effettua controlli clinici e strumentali, sia per il suo monitoraggio, sia per prevenire ulteriori peggioramenti del quadro clinico”. Il consulente, inoltre, aggiungeva che la ricorrente “Presenta una sindrome ansioso depressiva, trattata farmacologicamente con farmaci ad azione sedativa e tranquillante, che determinano un rallentamento delle escursioni articolari a livello polidistrettuale, rallentando i movimenti nella sua complessità. Effettua controlli clinici, allo scopo di approntare protocolli terapeutici farmacologici idonei”, rassegnando, all'esito, le seguenti conclusioni: “Tenuto conto del sesso, dell'età, dell'attività esercitata e delle sue attitudini il suddetto quadro morboso rende il periziato “INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA dal 34% al 73% (ART. 2 E 13 L. 118/71 E ART. 9 DL. 509/88) – percentuale 68%”, con decorrenza dal 22.12.2020”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Le contestazioni formulate all'odierna udienza da parte ricorrente sono meramente ripropositive di doglianze già formulate in sede di ricorso introduttivo e di note autorizzate, in data antecedente al rinnovo delle operazioni peritali, e non hanno evidenziato carenze dell'elaborato, ma una mera non condivisione delle conclusioni cui è giunto il consulente. Ed invero, il CTU, come già evidenziato, dava atto della presenza di “una condizione di obesità con artropatia generalizzata, che ha colpito principalmente la colonna vertebrale, nella sua interezza, con formazioni di processi erniari protrusivi, che comprimono a livello midollare, responsabili di turbe di tipo parestesico, di tipo ipotonico ed ipotrofico a livello degli arti superiori ed inferiori. Colpite sono, specialmente, le mani ed i polsi con loro limitazione funzionale, oltre ad interessamento dei gomiti, con esiti di frattura, le anche e le ginocchia, in associazione con una sindrome fibromialgica […] cardiopatia ipertensiva con iniziale danno d'organo […] sindrome ansioso depressiva”. Pertanto, alcun ulteriore supplemento istruttorio appare necessario. La domanda, pertanto, va rigettata. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. 3 Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separati CP_1 decreti emessi in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separati decreti emessi in pari data
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8015/22, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 4808/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 con cui elett. dom. in Caserta (CE), al C.so Giannone n. 188, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo COCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/22, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' CP_1 esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 4808/2021 R.G.) riconoscimento della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile di invalidità civile. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “1) dichiarare l'istante/ ricorrente invalido nella misura del 100% o in subordine almeno al 74%, il tutto sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.12.2020 e/o comunque in via meramente subordinata dichiarare lo stato di invalidità cui sopra dal riconoscimento giudiziale;
previo espletamento della già chiesta CTU medico- legale”. Vittoria di spese con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per carenza di specifica contestazione delle risultanze della
1 ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Disposto, all'esito del deposito della relazione integrativa, il rinnovo delle operazioni peritali, la causa veniva rinviata all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21/11/2022 e la dichiarazione è stata depositata il 09/12/2022, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 13/12/2022, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, il ctu osservava che: “La sig.ra Pt_1
, già all'epoca della domanda di riconoscimento della invalidità civile present
[...] necessitavano e necessitano tuttora di continui trattamenti medici, vedi obesità con complicanze artrosiche;
esiti di emitiroidectomia per gozzo;
cardiopatia ipertensiva;
sindrome ansioso-depressiva. La valutazione della documentazione agli atti e l'esame clinico, effettuato in corso di accesso peritale, hanno evidenziato patologie a carico dell'apparato endocrino, cardiaco e psichico, degne di nota. Presenta un sensorio integro, 2 con orientamento temporo-spaziale nella norma, capacità di critica nella norma, eloquio normale, risponde in modo esaustivo alle domande che le vengono rivolte, risulta essere collaborante, con assenza di lacune mnesiche. La deambulazione è nella norma, mantenendo la stazione eretta in modo normale e con passaggi posturali in autonomia. Presenta una condizione di obesità con artropatia generalizzata, che ha colpito principalmente la colonna vertebrale, nella sua interezza, con formazioni di processi erniari protrusivi, che comprimono a livello midollare, responsabili di turbe di tipo parestesico, di tipo ipotonico ed ipotrofico a livello degli arti superiori ed inferiori. Colpite sono, specialmente, le mani ed i polsi con loro limitazione funzionale, oltre ad interessamento dei gomiti, con esiti di frattura, le anche e le ginocchia, in associazione con una sindrome fibromialgica. Effettua controlli clinici e strumentali per il suo monitoraggio e per prevenire aggravamenti di tale condizione morbosa, nonché protocolli alimentari consigliati dallo specialista dietologo, nel tentativo di ridurre il peso corporeo. È stata sottoposta ad intervento chirurgico di emitiroidectomia per formazione di gozzo nodulare a cui è susseguito trattamento farmacologico con terapia sostitutiva. È affetta da una cardiopatia ipertensiva con iniziale danno d'organo, con riferite crisi di tachiaritmia e ipertensive che richiedono all'occorrenza trattamenti farmacologici idonei. Anche per tale patologia, al pari di quella osteo-articolare, effettua controlli clinici e strumentali, sia per il suo monitoraggio, sia per prevenire ulteriori peggioramenti del quadro clinico”. Il consulente, inoltre, aggiungeva che la ricorrente “Presenta una sindrome ansioso depressiva, trattata farmacologicamente con farmaci ad azione sedativa e tranquillante, che determinano un rallentamento delle escursioni articolari a livello polidistrettuale, rallentando i movimenti nella sua complessità. Effettua controlli clinici, allo scopo di approntare protocolli terapeutici farmacologici idonei”, rassegnando, all'esito, le seguenti conclusioni: “Tenuto conto del sesso, dell'età, dell'attività esercitata e delle sue attitudini il suddetto quadro morboso rende il periziato “INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA dal 34% al 73% (ART. 2 E 13 L. 118/71 E ART. 9 DL. 509/88) – percentuale 68%”, con decorrenza dal 22.12.2020”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Le contestazioni formulate all'odierna udienza da parte ricorrente sono meramente ripropositive di doglianze già formulate in sede di ricorso introduttivo e di note autorizzate, in data antecedente al rinnovo delle operazioni peritali, e non hanno evidenziato carenze dell'elaborato, ma una mera non condivisione delle conclusioni cui è giunto il consulente. Ed invero, il CTU, come già evidenziato, dava atto della presenza di “una condizione di obesità con artropatia generalizzata, che ha colpito principalmente la colonna vertebrale, nella sua interezza, con formazioni di processi erniari protrusivi, che comprimono a livello midollare, responsabili di turbe di tipo parestesico, di tipo ipotonico ed ipotrofico a livello degli arti superiori ed inferiori. Colpite sono, specialmente, le mani ed i polsi con loro limitazione funzionale, oltre ad interessamento dei gomiti, con esiti di frattura, le anche e le ginocchia, in associazione con una sindrome fibromialgica […] cardiopatia ipertensiva con iniziale danno d'organo […] sindrome ansioso depressiva”. Pertanto, alcun ulteriore supplemento istruttorio appare necessario. La domanda, pertanto, va rigettata. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. 3 Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separati CP_1 decreti emessi in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separati decreti emessi in pari data
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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