Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00770/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. -OMISSIS-, emessa da questo Tribunale in data 19 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con cui questo Tribunale ha condannato l’INPS a provvedere alla rideterminazione in loro favore del TFS, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis , D.L. n. 387 del 1987 e a corrispondere il relativo importo (detratte le somme già liquidate e corrisposte sul medesimo trattamento), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Si è costituito per resistere al ricorso l’I.N.P.S.
Alla camera di consiglio del 13 marzo 2025, entrambe le parti hanno chiesta che venga dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento da parte dell’I.N.P.S. di quanto dovuto ai ricorrenti.
In ragione delle circostanze appena rappresentate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
Per il principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente, essendo intervenuta l’esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione solo successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Istituto resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori ed oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi distrattario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.