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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/12/2025, n. 6836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6836 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2134/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2134/2019 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 98/2019, emessa dal Tribunale di Napoli in data 4.1.2019 nel procedimento n.
22023/2011 - vertente tra
( , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lucio Canonico, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Duomo, n. 348; appellante
e
( e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Teverola
[...] P.IVA_3
(CE), Via Roma, n. 52; appellata contumace
e
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
), (C.F. ) e C.F._2 Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. , domiciliati in Napoli, Piazza Garibaldi, n. 3;
[...] C.F._4
appellati contumaci
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_7 C.F._5 Controparte_8
, domiciliati in Afragola, Via Sardegna, n. 2; C.F._6 pagina 1 di 12 appellati contumaci
e
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 P.IVA_4 CP_10
( ), in qualità di mandataria della in persona del
[...] P.IVA_5 Controparte_11 legale rappresentante pro tempore, domiciliati in Torre Annunziata, Via Carminiello, n. 9 C;
appellati contumaci
e
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_6 domiciliata in Napoli, Via Duomo, n. 314; appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1. Per quanto si desume dagli atti, non tutti a disposizione, nonché, in particolare, dalla sentenza impugnata, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli , Controparte_1 CP_3 [...]
, , e , al CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 fine di sentir dichiarare la simulazione o l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dei seguenti atti: 1) atto di vendita del 21.12.2010, con il quale e [per l'immobile sub a) CP_3 Controparte_4 per la rispettiva quota di comproprietà del 50% ciascuno], nonché [per l'immobile CP_3 sub b) quale unico ed esclusivo proprietario] avevano trasferito ai coniugi e Controparte_7 [...]
: a) la porzione immobiliare facente parte del fabbricato nel Comune di Orta di CP_8
Atella, Via Massimo Stanzione, composta da locale deposito della consistenza catastale di mq 62 al terzo piano, distinta in catasto fabbricati al Foglio 10, mappale n. 723, sub. 9 (già sub. 7) cat.
C/2; b) la porzione immobiliare facente parte del fabbricato nel Comune di Orta di Atella, Via
Massimo Stanzione, composta da locale deposito della consistenza catastale di mq 65 al terzo piano, distinta in catasto fabbricati al Foglio 10, mappale n. 723, sub. 10 (già sub. 8) cat. C/2; 2) atto di vendita del 29.03.2011, con il quale aveva trasferito a CP_3 Controparte_5
(con l'intervento di , ex art. 179, ultimo comma, c.c.): c) l'appartamento in Controparte_6
Orta di Atella sito in Via Massimo Stanzione n. 24, al secondo piano, distinto in catasto fabbricati al Foglio n. 10, mappale n. 723, sub. 5 piano 2, cat. A/2.
La Banca deduceva: a) di essere creditrice di , in proprio e nella qualità di titolare CP_3 della ditta individuale C.S.D. di DE PR PI, nonché di della somma di € Controparte_4
217.531,49, derivante da rapporti di conto corrente e da finanziamento chirografario, garantito da fideiussioni prestate dai predetti coniugi;
b) che, a tutela del credito, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 2400/2011, del Tribunale di Napoli, divenuto esecutivo per mancata opposizione;
c) che gli indicati atti di alienazione avevano pregiudicato le proprie ragioni di credito.
pagina 2 di 12 1.2. Si costituivano e eccependo l'improcedibilità della CP_3 Controparte_4 domanda, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, e chiedendone comunque il rigetto.
Analoghe difese (sempre per come si desume dalla pronuncia impugnata), in riferimento all'atto di alienazione del 21.12.2010, spiegavano e , nonché Controparte_7 Controparte_8 [...]
e , in riferimento all'atto di alienazione del 29.3.2011. CP_5 Controparte_6
1.3. Con atti del 7.2.2012 e del 27.2.2012 spiegavano intervento volontario e Controparte_9
per la tutela delle rispettive ragioni di credito, avanzando analoghe Parte_2 richieste rispetto a quelle della . CP_1
a sostegno della domanda, deduceva di essere creditrice di , quale CP_9 CP_3 titolare della ditta individuale C.S.D. di DE PR PI, per scoperto di conto corrente, della somma di € 36.651,16, in forza del decreto ingiuntivo n. 458/2011, emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, non opposto.
, invece, deduceva di essere creditrice di per la fornitura di merci Parte_2 CP_3 per un importo di euro 39.938,77 e in forza di decreto ingiuntivo n. 5193/2011 emesso dal
Tribunale di Chieti in data 16/19.9.2011.
1.4. Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e - all'esito della riserva - veniva disposta C.T.U. estimativa dei beni oggetto di trasferimento.
Con atto del 24.02.2014 spiegava intervento volontario la Parte_1
assumendo di essere creditrice di in forza di due decreti ingiuntivi – n.
[...] CP_3
164/2011 (di euro 24.557,70) del 21.4.2011 e n. 327/2011 (di euro 16.893,68) del 26.9.2011 – emessi dal Tribunale di Napoli-Sezione distaccata di Casoria, non opposti e divenuti esecutivi.
La società deduceva di avere intrapreso procedura esecutiva e che l'unico bene immobile di proprietà del Sig. era stato stimato in euro 25.000,00, peraltro appartenente in CP_3 comunione ad altri ed era dunque insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
Pertanto, chiedeva che gli atti di trasferimento oggetto di causa venissero dichiarati simulati o inefficaci nei propri confronti.
Espletata CTU veniva fissata udienza per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
Nelle more, con atto del 26.10.2018, spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la CP_10 mandataria con rappresentanza della assumendo di essere successore Controparte_11 di in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari del 24.10.2017. Controparte_9
1.5 Il Tribunale di Napoli, per quel che qui interessa, ha ammesso, in rito, gli interventi, mentre, nel merito, per ciò che concerne quello della ha Parte_1 rilevato “esso risulta essere avvenuto in epoca successiva al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc, ad opera delle parti originarie e intervenute, così che, per effetto del comma 2
pagina 3 di 12 dell'art. 268 cpc, detta società interventrice non poteva più compiere atti che al momento dell'intervento non erano più consentiti ad alcuna delle altre parti, ovvero alcuna attività istruttoria e probatoria tra cui, certamente, la produzione di nuovi documenti” (pag. 8 della sentenza).
Sempre secondo il Tribunale, “…la documentazione esibita dalla al momento della Parte_1 sua costituzione in giudizio, effettuata solo in data 24.02.2014, non può essere esaminata e utilizzata ai fini del decidere, in quanto tardivamente ed irritualmente prodotta, con conseguente rigetto della domanda su quella documentazione fondatasi, non potendosi ritenere sufficienti le mere allegazioni operate dalla parte…la domanda proposta dalla dovrà quindi essere Parte_1 rigettata non potendosi per essa ritenere sussistente il necessario presupposto dell'esistenza del credito” (cfr. pag. 9).
Ancora, per il Giudice di prime cure (sempre pag. 9), non “…può ovviare al maturare delle predette preclusioni il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 2, cpc, atteso che
i convenuti, ancorché con riferimento alla domanda proposta dall'attrice , hanno CP_1 proposto argomentazioni difensive intese a contrastarne la fondatezza. Pertanto, dal momento che la domanda della si fonda su ragioni in fatto e in diritto sostanzialmente identiche Parte_1
a quelle fatte valere dall'attrice principale, non può trovare applicazione la norma di rito citata”.
Il Tribunale ha invece accolto, per quanto di ragione, le azioni revocatorie, proposte da CP_1
da a cui è subentrata in qualità di mandataria con
[...] Controparte_9 CP_10 rappresentanza della e da . Controparte_11 Parte_2
1.6 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 23.4.2009, la Parte_1 ha promosso impugnazione, costituendosi il 3.5.2019 e deducendo, a sostegno, due
[...] articolati motivi di impugnazione: 1) “violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.
113 c.p.c. in relazione all'art. 268 c.p.c.: incongrua ed errata motivazione in ordine all'assunta tardività dell'intervento”; 2) “violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 268 c.p.c.: omessa valutazione delle prove documentali ed errata applicazione del principio di non contestazione. 2a) Errata valutazione delle prove documentali”; “2b) Errata applicazione del principio di non contestazione”.
L'appellante, in parziale riforma della sentenza gravata, ha chiesto: “A) dichiarare ammissibile e fondato l'intervento proposto dalla B) Parte_1 conseguentemente sentire dichiarare inefficaci gli atti di vendita eseguiti dai coniugi CP_3
e in danno della e,
[...] Controparte_4 Parte_1 precisamente: 1) Atto di vendita del 21.12.2010 per Notaio rep. 72723, racc. Persona_1
21370, con il quale e (per l'immobile sub a per la rispettiva CP_3 Controparte_4 quota di comproprietà del 50% ciascuno) e (per l'immobile sub b quale unico ed CP_3
pagina 4 di 12 esclusivo proprietario) hanno alienato ai coniugi e Controparte_7 Controparte_6
(dovrebbe trattarsi di mero errore materiale: Angelina): a) la porzione immobiliare facente parte del fabbricato nel Comune di Orta di Atella alla Via Massimo Stanzione composta da locale deposito della consistenza catastale di mq. 62 al terzo piano, confinante con il locale deposito sub 10, con vano scala e con area scoperta per più lati, in Catasto fabbricati del Comune di Orta di Atella, nel NCEU al Foglio 10, Mappale n. 723, sub 9 (già sub 7) cat. C/2, classe 1, consistenza 62 mq, rendita euro 96,06, Via Massimo Stanzione snc, piano 3; b) la porzione immobiliare facente parte del fabbricato nel Comune di Orta di Atella alla Via Massimo
Stanzione composta da locale deposito della consistenza catastale di mq. 65 al terzo piano confinante con il locale deposito sub 9, con vano scala e con area scoperta, in Catasto fabbricati del Comune di Orta di Atella, nel NCEU al Foglio 10, Mappale n. 723, sub 10 (già sub 8) cat.
C/2, classe 1, consistenza 65 mq, rendita euro 100,71, Via Massimo Stanzione snc, piano 3; 2)
Atto di vendita del 29.03.2011 per notaio , rep. 195604, racc. 36354 con il Persona_2 quale ha alienato a (con l'intervento di , CP_3 Controparte_5 Controparte_6 ex art. 179, ultimo comma, c.c.): c) l'appartamento in Orta di Atella sito nello stabile condominiale alla Via Massimo Stanzione n. 24 al secondo piano, di sei vani e mezzo catastali, confinante con vano scala e prospicienze sul cortile e sulla detta via salvo se altri;
in Catasto fabbricati del Comune di Orta di Atella, nel NCEU al Foglio 10, Mappale n. 723, sub 5, piano 2, cat. A/2, classe 3, vani 6,5, rendita euro 503,55…”.
1.5. Il procedimento è stato scardinato da altra sezione e assegnato alla sesta sezione in data
5.2.2025, e il Collegio, con ordinanza del 9.10.2025, per ragioni di completezza, ha invitato l'appellante alla produzione dell'atto di citazione di primo grado, qualora in suo possesso, in quanto non rinvenibile nella produzione cartacea acquisita.
Quindi, dichiarata la contumacia degli appellati, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Il merito.
2.1 In via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
Oggetto del presente giudizio, inoltre, è la sola domanda della di Parte_1 CP_12 Pt_1
[...]
Va aggiunto che, in ragione del fatto che non tutti gli atti sono stati rinvenuti (si è detto della stessa citazione originaria materialmente non rinvenuta, mentre non si scorgono neppure gli atti di vendita), occorre fare ricorso al principio secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto pagina 5 di 12 del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass. civ., Sez. Unite,
16/02/2023, n. 4835).
2.2 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 113 c.p.c. e 268 c.p.c., stante la decisione di rigetto della domanda proposta dalla in quanto basata su documentazione esibita Parte_1 tardivamente e cioè dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
L'appellante ha dedotto che la preclusione di cui all'art. 268 c.p.c. opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, con conseguente ammissibilità della formulazione, da parte del terzo interveniente, di domande nuove e autonome, evidenziando, nella specie, che la documentazione posta a sostegno delle proprie ragioni di credito era costituita da titoli giudiziari passati in giudicato.
La censura non è condivisibile, almeno ai fini voluti dall'istante.
Se è vero, infatti, che l'art. 268, comma 1, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, consente l'intervento sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, il secondo comma stabilisce che
“il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.
Nel caso di specie, l'intervento, seppur tempestivo, è stato accompagnato da attività istruttorie, in particolare dalla produzione documentale, che risultavano ormai precluse, stante lo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Vale richiamare precedente di questa Corte: “infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008 e Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 31939 del 6/12/2019).
Invero, deve ritenersi indiscutibile che (...) essendo intervenuta nel giudizio di primo grado dopo la chiusura della fase istruttoria, ha, conseguentemente, perduto la possibilità di svolgere attività istruttoria, anche solo consistente nel deposito di documenti, per cui la relativa domanda che presuppone l'accertamento della ragione di credito ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria deve ritenersi infondata, in tal senso integrandosi la pronuncia impugnata
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 che ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti sul presupposto che in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo
pagina 6 di 12 interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria) (Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sent., 05/05/2025, n. 2196).
Si è altresì sostenuto che, tra “le finalità dell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ.” vi è anche quella di assicurare “i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del «regolare e spedito svolgimento del processo» in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso, e del «processo equo» tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell'esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 ottobre 2018, n. 24529, Rv. 651137-01) (Cass. civ., III,
09/05/2023 n. 12463, in motivazione;
cfr. anche Cass. civ., II, 12/07/2023 n. 19901).
Nemmeno si condivide il richiamo a Cass. civ., III, 4934/2018, atteso che, con quella pronuncia, si era regolata fattispecie speciale di interventore volontario che agiva in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, rilevando che il divieto non si estendeva alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituiva appunto la ragione stessa della partecipazione al giudizio.
Peraltro, anche questo principio è stato poi superato dalla stessa Cassazione: “l'assicuratore sociale che agisca in rivalsa nei confronti del responsabile civile, intervenendo volontariamente nel giudizio instaurato dal danneggiato contro quest'ultimo, soggiace alle preclusioni istruttorie di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali” (Cass. civ., III, 24/05/2023, n. 14398).
Dunque, la prova offerta dopo il decorso dei termini istruttori non può in alcun modo essere valutata, posto che la documentazione prodotta (e in particolare i decreti ingiuntivi) ha appunto natura di prova documentale, in quanto volta a dimostrare l'esistenza del credito e dunque di un presupposto dell'azione revocatoria.
2.2 Le indicate ragioni ostano, altresì, all'accoglimento del secondo motivo di impugnazione, sub
2a), con il quale la ha censurato l'erronea valutazione del materiale istruttorio, Parte_1 appunto i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Casoria, n.
164/11 del 22/04/2011, e n. 327/11 del 26/09/2011.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare tali pagina 7 di 12 prove, poste a fondamento delle proprie ragioni di credito e, in applicazione del principio del giudicato implicito, dichiarare la fondatezza dell'azione.
In primo luogo, ad avviso della Corte, quanto espresso da Cass. civ. 28318/17 e richiamato dall'appellante (“il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”) non attiene propriamente alla vertenza in esame, posto che, in questo caso, e come già accennato, il decreto ingiuntivo viene in rilievo quale prova del credito nel diverso giudizio di revocatoria.
Va ribadito che tale documentazione, proprio in quanto posta a fondamento delle ragioni di credito dell'interventrice, anche se accompagnata dalla forza del giudicato, non poteva essere utilizzata dal giudice di primo grado ai fini del decidere, in quanto offerta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
Peraltro, come subito si vedrà, il positivo esperimento dell'azione revocatoria richiede la sussistenza (e dunque la dimostrazione) di altri requisiti (subito infra).
2.3 Quanto al motivo sub 2b), l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui Tribunale ha escluso l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la documentazione offerta dalla indicata nel proprio atto di intervento, non era stata contestata dai convenuti. Pt_1
La censura, si reputa in parte inammissibile e in parte infondata.
Come visto, nella sentenza vi è scritto: “né può ovviare al maturare delle predette preclusioni il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 2, cpc, atteso che i convenuti, ancorché con riferimento alla domanda proposta dall'attrice , hanno proposto CP_1 argomentazioni difensive intese a contrastarne la fondatezza. Pertanto, dal momento che la domanda della si fonda su ragioni in fatto e in diritto sostanzialmente identiche a Parte_1 quelle fatte valere dall'attrice principale, non può trovare applicazione la norma di rito citata”.
Questa decisione, ad avviso della Corte, soprattutto nella seconda parte, non è stata univocamente e integralmente contestata.
Ed è noto che la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di
pagina 8 di 12 gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta
d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass.
Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
Con il motivo, l'istante, che in primo grado era intervenuto al fine di fare valere, nei confronti dei convenuti, “il proprio credito vantato nei confronti del Sig. nonché per sostenere le CP_3 ragioni della ” (pag. 3 dell'intervento), riguardo alla motivazione, peraltro in CP_1 astratto e in parte condivisibile (subito infra), tra l'altro, ha ancora richiamato la produzione offerta (come detto, non utilizzabile), la procedura di espropriazione promossa e la necessità che il Tribunale avrebbe dovuto “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti…nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, come prescrive la norma richiamata, a prescindere dalle ragioni fatte valere dall'attrice principale”, ma, ad avviso del Collegio, senza specifica e dettagliata confutazione di tutte le ragioni della decisione.
L'appello, quindi, in questa parte va anche dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Ma in ogni caso, qui si ribadisce l'impossibilità di valutare la documentazione offerta e certamente il principio di non contestazione non può essere dilatato al punto da ritenere non contestato ogni documento prodotto, oltre che il suo contenuto, ma solo i fatti specificamente e compiutamente allegati e non può essere utilizzato per risolvere questioni di diritto.
Per doverosa completezza va ribadito che il Collegio non ha disposizione tutti gli atti e le difese al fine di valutare compiutamente il rispetto del principio.
Ma non occorre approfondimento tematico ed istruttorio, posto che – anche a voler superare le precedenti considerazioni e a voler recepire la censura in ordine alla mancata contestazione del pagina 9 di 12 debitore, in punto di fatto, del credito, ovvero le ingiunzioni di pagamento indicate nell'atto di Parte_ intervento spiegato dalla – l'applicazione di tale principio non esonererebbe, comunque, il creditore in revocatoria, dall'onere di provare tutti i presupposti dell'azione promossa.
Va aggiunto che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado) (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
05/03/2020, n. 6172).
Ed invero, il richiamato principio, si ribadisce, non può che avere ad oggetto i fatti, mentre nella specie, l'azione revocatoria, come noto, richiede la dimostrazione di numerosi presupposti riferiti anche a stati soggettivi rilevanti ai fini dell'azione.
Come è noto, l'art. 2901 c.c., nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, richiede non solo l'esistenza di un credito, ma anche l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato anche sotto il profilo soggettivo.
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n.
7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la decisione n. 1898 del 27/01/2025, hanno statuito che “…ad integrare la
"dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva
o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi
pagina 10 di 12 di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
Orbene, anche a volere ritenere non contestato il requisito della sussistenza del credito e valutare come emerso quello dell'eventus damni, almeno secondo quanto indicato nella sentenza Parte impugnata (cfr. pagine 18 e ss.), da ritenere applicabile per relationem anche in favore della ciò che non può comunque reputarsi dimostrato, ad avviso del Collegio, è quello soggettivo.
Ed infatti, ferma l'impossibilità di scrutinare i documenti allegati, l'unico elemento che potrebbe reputarsi valutabile è l'emissione dei decreti ingiuntivi del 21/22.04.2011 e del 26.9.2011, così come richiamati nell'atto di intervento (e secondo la prospettazione di parte appellante non univocamente contestati), per cui non solo non può darsi per certa l'anteriorità della ragione di credito (non essendo possibile, per quanto fin qui detto, apprezzarne il contenuto), ma neppure può ritenersi dimostrato il requisito della dolosa preordinazione, così come richiesto dalle Sezioni unite con la sentenza richiamata, atteso che gli atti di cui si è chiesta la revoca sono del
21.12.2010 e del 29.3.2011 (si è già detto come questi atti non sono disponibili ma la data degli stessi deve necessariamente reputarsi pacifica e non più contestabile).
Solo per mera completezza, va detto che, nella memoria finale del 30.10.2015, in vista della celebrazione dell'udienza ex art. 281 sexies cpc, si legge: “soltanto per mero scrupolo e segnatamente alla posizione della società concludente si evidenzia inoltre che il credito della portato dagli assegni azionati nei ricorsi monitori, è anteriore alle date degli atti Pt_1 contestati, come è facile evincere dall'esame dei documenti prodotti unitamente alla domanda di intervento e contenuto nel nostro “foliario del atti”, ma è noto che nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
23/06/2022, n. 20232; il processo è stato poi rinviato più volte fino alla decisione).
Il principio si reputa applicabile anche nella specie, attesa l'evidente identità di ratio.
In ogni caso e comunque, e quale ulteriore autonomo motivo, tenuto conto dei principi sin qui espressi, si tratta di allegazione assolutamente generica e dunque inidonea ai fini voluti dall'istante.
Con la sentenza impugnata si è accertata l'anteriorità dei crediti fatti valere dagli altri creditori
(pag. 18) e si è ritenuta sufficiente, per questi crediti, la mera scientia damni e cioè che “il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, che è il terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, fosse consapevole di tale pregiudizio” (pag. 20).
Il requisito è stato ritenuto sussistente alle pagine 21 e ss. (valorizzando, ad esempio, la sproporzione del prezzo, il rapporto di parentela, la crisi economica di , la CP_3 disposizione dell'intero patrimonio, le modalità di pagamento del prezzo): “le predette circostanze, considerate sia singolarmente che nel loro complesso, consentono di ritenere
pagina 11 di 12 Co certamente sussistente, nella fattispecie, la conoscenza, da parte dei coniugi del PR e
, del pregiudizio che gli atti di trasferimento oggetto di lite arrecavano alle Controparte_4 regioni dei creditori e la consapevolezza del pregiudizio medesimo da parte dei convenuti
e , in riferimento all'atto del 21/12/2010, e dei convenuti Controparte_7 Controparte_8
, , in riferimento all'atto del 29/03/2011”. Controparte_5 Controparte_6
Analogo ragionamento, per quanto fin qui detto, non può essere complessivamente recepito, nei suddetti termini di accertamento così come operato in sentenza, per l'appellante.
3. Considerazioni conclusive
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello non può essere accolto.
Alcuna statuizione sulle spese va resa, stante la contumacia di tutte le altre parti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata n. 98/2019, emessa dal Tribunale di Napoli in data 4.1.2019 nel procedimento n. 22023/2011, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• nulla per le spese;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2134/2019 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 98/2019, emessa dal Tribunale di Napoli in data 4.1.2019 nel procedimento n.
22023/2011 - vertente tra
( , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lucio Canonico, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Duomo, n. 348; appellante
e
( e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Teverola
[...] P.IVA_3
(CE), Via Roma, n. 52; appellata contumace
e
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
), (C.F. ) e C.F._2 Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. , domiciliati in Napoli, Piazza Garibaldi, n. 3;
[...] C.F._4
appellati contumaci
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_7 C.F._5 Controparte_8
, domiciliati in Afragola, Via Sardegna, n. 2; C.F._6 pagina 1 di 12 appellati contumaci
e
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 P.IVA_4 CP_10
( ), in qualità di mandataria della in persona del
[...] P.IVA_5 Controparte_11 legale rappresentante pro tempore, domiciliati in Torre Annunziata, Via Carminiello, n. 9 C;
appellati contumaci
e
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_6 domiciliata in Napoli, Via Duomo, n. 314; appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1. Per quanto si desume dagli atti, non tutti a disposizione, nonché, in particolare, dalla sentenza impugnata, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli , Controparte_1 CP_3 [...]
, , e , al CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 fine di sentir dichiarare la simulazione o l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dei seguenti atti: 1) atto di vendita del 21.12.2010, con il quale e [per l'immobile sub a) CP_3 Controparte_4 per la rispettiva quota di comproprietà del 50% ciascuno], nonché [per l'immobile CP_3 sub b) quale unico ed esclusivo proprietario] avevano trasferito ai coniugi e Controparte_7 [...]
: a) la porzione immobiliare facente parte del fabbricato nel Comune di Orta di CP_8
Atella, Via Massimo Stanzione, composta da locale deposito della consistenza catastale di mq 62 al terzo piano, distinta in catasto fabbricati al Foglio 10, mappale n. 723, sub. 9 (già sub. 7) cat.
C/2; b) la porzione immobiliare facente parte del fabbricato nel Comune di Orta di Atella, Via
Massimo Stanzione, composta da locale deposito della consistenza catastale di mq 65 al terzo piano, distinta in catasto fabbricati al Foglio 10, mappale n. 723, sub. 10 (già sub. 8) cat. C/2; 2) atto di vendita del 29.03.2011, con il quale aveva trasferito a CP_3 Controparte_5
(con l'intervento di , ex art. 179, ultimo comma, c.c.): c) l'appartamento in Controparte_6
Orta di Atella sito in Via Massimo Stanzione n. 24, al secondo piano, distinto in catasto fabbricati al Foglio n. 10, mappale n. 723, sub. 5 piano 2, cat. A/2.
La Banca deduceva: a) di essere creditrice di , in proprio e nella qualità di titolare CP_3 della ditta individuale C.S.D. di DE PR PI, nonché di della somma di € Controparte_4
217.531,49, derivante da rapporti di conto corrente e da finanziamento chirografario, garantito da fideiussioni prestate dai predetti coniugi;
b) che, a tutela del credito, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 2400/2011, del Tribunale di Napoli, divenuto esecutivo per mancata opposizione;
c) che gli indicati atti di alienazione avevano pregiudicato le proprie ragioni di credito.
pagina 2 di 12 1.2. Si costituivano e eccependo l'improcedibilità della CP_3 Controparte_4 domanda, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, e chiedendone comunque il rigetto.
Analoghe difese (sempre per come si desume dalla pronuncia impugnata), in riferimento all'atto di alienazione del 21.12.2010, spiegavano e , nonché Controparte_7 Controparte_8 [...]
e , in riferimento all'atto di alienazione del 29.3.2011. CP_5 Controparte_6
1.3. Con atti del 7.2.2012 e del 27.2.2012 spiegavano intervento volontario e Controparte_9
per la tutela delle rispettive ragioni di credito, avanzando analoghe Parte_2 richieste rispetto a quelle della . CP_1
a sostegno della domanda, deduceva di essere creditrice di , quale CP_9 CP_3 titolare della ditta individuale C.S.D. di DE PR PI, per scoperto di conto corrente, della somma di € 36.651,16, in forza del decreto ingiuntivo n. 458/2011, emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, non opposto.
, invece, deduceva di essere creditrice di per la fornitura di merci Parte_2 CP_3 per un importo di euro 39.938,77 e in forza di decreto ingiuntivo n. 5193/2011 emesso dal
Tribunale di Chieti in data 16/19.9.2011.
1.4. Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e - all'esito della riserva - veniva disposta C.T.U. estimativa dei beni oggetto di trasferimento.
Con atto del 24.02.2014 spiegava intervento volontario la Parte_1
assumendo di essere creditrice di in forza di due decreti ingiuntivi – n.
[...] CP_3
164/2011 (di euro 24.557,70) del 21.4.2011 e n. 327/2011 (di euro 16.893,68) del 26.9.2011 – emessi dal Tribunale di Napoli-Sezione distaccata di Casoria, non opposti e divenuti esecutivi.
La società deduceva di avere intrapreso procedura esecutiva e che l'unico bene immobile di proprietà del Sig. era stato stimato in euro 25.000,00, peraltro appartenente in CP_3 comunione ad altri ed era dunque insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
Pertanto, chiedeva che gli atti di trasferimento oggetto di causa venissero dichiarati simulati o inefficaci nei propri confronti.
Espletata CTU veniva fissata udienza per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
Nelle more, con atto del 26.10.2018, spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la CP_10 mandataria con rappresentanza della assumendo di essere successore Controparte_11 di in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari del 24.10.2017. Controparte_9
1.5 Il Tribunale di Napoli, per quel che qui interessa, ha ammesso, in rito, gli interventi, mentre, nel merito, per ciò che concerne quello della ha Parte_1 rilevato “esso risulta essere avvenuto in epoca successiva al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc, ad opera delle parti originarie e intervenute, così che, per effetto del comma 2
pagina 3 di 12 dell'art. 268 cpc, detta società interventrice non poteva più compiere atti che al momento dell'intervento non erano più consentiti ad alcuna delle altre parti, ovvero alcuna attività istruttoria e probatoria tra cui, certamente, la produzione di nuovi documenti” (pag. 8 della sentenza).
Sempre secondo il Tribunale, “…la documentazione esibita dalla al momento della Parte_1 sua costituzione in giudizio, effettuata solo in data 24.02.2014, non può essere esaminata e utilizzata ai fini del decidere, in quanto tardivamente ed irritualmente prodotta, con conseguente rigetto della domanda su quella documentazione fondatasi, non potendosi ritenere sufficienti le mere allegazioni operate dalla parte…la domanda proposta dalla dovrà quindi essere Parte_1 rigettata non potendosi per essa ritenere sussistente il necessario presupposto dell'esistenza del credito” (cfr. pag. 9).
Ancora, per il Giudice di prime cure (sempre pag. 9), non “…può ovviare al maturare delle predette preclusioni il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 2, cpc, atteso che
i convenuti, ancorché con riferimento alla domanda proposta dall'attrice , hanno CP_1 proposto argomentazioni difensive intese a contrastarne la fondatezza. Pertanto, dal momento che la domanda della si fonda su ragioni in fatto e in diritto sostanzialmente identiche Parte_1
a quelle fatte valere dall'attrice principale, non può trovare applicazione la norma di rito citata”.
Il Tribunale ha invece accolto, per quanto di ragione, le azioni revocatorie, proposte da CP_1
da a cui è subentrata in qualità di mandataria con
[...] Controparte_9 CP_10 rappresentanza della e da . Controparte_11 Parte_2
1.6 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 23.4.2009, la Parte_1 ha promosso impugnazione, costituendosi il 3.5.2019 e deducendo, a sostegno, due
[...] articolati motivi di impugnazione: 1) “violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.
113 c.p.c. in relazione all'art. 268 c.p.c.: incongrua ed errata motivazione in ordine all'assunta tardività dell'intervento”; 2) “violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 268 c.p.c.: omessa valutazione delle prove documentali ed errata applicazione del principio di non contestazione. 2a) Errata valutazione delle prove documentali”; “2b) Errata applicazione del principio di non contestazione”.
L'appellante, in parziale riforma della sentenza gravata, ha chiesto: “A) dichiarare ammissibile e fondato l'intervento proposto dalla B) Parte_1 conseguentemente sentire dichiarare inefficaci gli atti di vendita eseguiti dai coniugi CP_3
e in danno della e,
[...] Controparte_4 Parte_1 precisamente: 1) Atto di vendita del 21.12.2010 per Notaio rep. 72723, racc. Persona_1
21370, con il quale e (per l'immobile sub a per la rispettiva CP_3 Controparte_4 quota di comproprietà del 50% ciascuno) e (per l'immobile sub b quale unico ed CP_3
pagina 4 di 12 esclusivo proprietario) hanno alienato ai coniugi e Controparte_7 Controparte_6
(dovrebbe trattarsi di mero errore materiale: Angelina): a) la porzione immobiliare facente parte del fabbricato nel Comune di Orta di Atella alla Via Massimo Stanzione composta da locale deposito della consistenza catastale di mq. 62 al terzo piano, confinante con il locale deposito sub 10, con vano scala e con area scoperta per più lati, in Catasto fabbricati del Comune di Orta di Atella, nel NCEU al Foglio 10, Mappale n. 723, sub 9 (già sub 7) cat. C/2, classe 1, consistenza 62 mq, rendita euro 96,06, Via Massimo Stanzione snc, piano 3; b) la porzione immobiliare facente parte del fabbricato nel Comune di Orta di Atella alla Via Massimo
Stanzione composta da locale deposito della consistenza catastale di mq. 65 al terzo piano confinante con il locale deposito sub 9, con vano scala e con area scoperta, in Catasto fabbricati del Comune di Orta di Atella, nel NCEU al Foglio 10, Mappale n. 723, sub 10 (già sub 8) cat.
C/2, classe 1, consistenza 65 mq, rendita euro 100,71, Via Massimo Stanzione snc, piano 3; 2)
Atto di vendita del 29.03.2011 per notaio , rep. 195604, racc. 36354 con il Persona_2 quale ha alienato a (con l'intervento di , CP_3 Controparte_5 Controparte_6 ex art. 179, ultimo comma, c.c.): c) l'appartamento in Orta di Atella sito nello stabile condominiale alla Via Massimo Stanzione n. 24 al secondo piano, di sei vani e mezzo catastali, confinante con vano scala e prospicienze sul cortile e sulla detta via salvo se altri;
in Catasto fabbricati del Comune di Orta di Atella, nel NCEU al Foglio 10, Mappale n. 723, sub 5, piano 2, cat. A/2, classe 3, vani 6,5, rendita euro 503,55…”.
1.5. Il procedimento è stato scardinato da altra sezione e assegnato alla sesta sezione in data
5.2.2025, e il Collegio, con ordinanza del 9.10.2025, per ragioni di completezza, ha invitato l'appellante alla produzione dell'atto di citazione di primo grado, qualora in suo possesso, in quanto non rinvenibile nella produzione cartacea acquisita.
Quindi, dichiarata la contumacia degli appellati, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Il merito.
2.1 In via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
Oggetto del presente giudizio, inoltre, è la sola domanda della di Parte_1 CP_12 Pt_1
[...]
Va aggiunto che, in ragione del fatto che non tutti gli atti sono stati rinvenuti (si è detto della stessa citazione originaria materialmente non rinvenuta, mentre non si scorgono neppure gli atti di vendita), occorre fare ricorso al principio secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto pagina 5 di 12 del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass. civ., Sez. Unite,
16/02/2023, n. 4835).
2.2 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 113 c.p.c. e 268 c.p.c., stante la decisione di rigetto della domanda proposta dalla in quanto basata su documentazione esibita Parte_1 tardivamente e cioè dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
L'appellante ha dedotto che la preclusione di cui all'art. 268 c.p.c. opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, con conseguente ammissibilità della formulazione, da parte del terzo interveniente, di domande nuove e autonome, evidenziando, nella specie, che la documentazione posta a sostegno delle proprie ragioni di credito era costituita da titoli giudiziari passati in giudicato.
La censura non è condivisibile, almeno ai fini voluti dall'istante.
Se è vero, infatti, che l'art. 268, comma 1, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, consente l'intervento sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, il secondo comma stabilisce che
“il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.
Nel caso di specie, l'intervento, seppur tempestivo, è stato accompagnato da attività istruttorie, in particolare dalla produzione documentale, che risultavano ormai precluse, stante lo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Vale richiamare precedente di questa Corte: “infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008 e Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 31939 del 6/12/2019).
Invero, deve ritenersi indiscutibile che (...) essendo intervenuta nel giudizio di primo grado dopo la chiusura della fase istruttoria, ha, conseguentemente, perduto la possibilità di svolgere attività istruttoria, anche solo consistente nel deposito di documenti, per cui la relativa domanda che presuppone l'accertamento della ragione di credito ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria deve ritenersi infondata, in tal senso integrandosi la pronuncia impugnata
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 che ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti sul presupposto che in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo
pagina 6 di 12 interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria) (Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sent., 05/05/2025, n. 2196).
Si è altresì sostenuto che, tra “le finalità dell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ.” vi è anche quella di assicurare “i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del «regolare e spedito svolgimento del processo» in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso, e del «processo equo» tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell'esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 ottobre 2018, n. 24529, Rv. 651137-01) (Cass. civ., III,
09/05/2023 n. 12463, in motivazione;
cfr. anche Cass. civ., II, 12/07/2023 n. 19901).
Nemmeno si condivide il richiamo a Cass. civ., III, 4934/2018, atteso che, con quella pronuncia, si era regolata fattispecie speciale di interventore volontario che agiva in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, rilevando che il divieto non si estendeva alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituiva appunto la ragione stessa della partecipazione al giudizio.
Peraltro, anche questo principio è stato poi superato dalla stessa Cassazione: “l'assicuratore sociale che agisca in rivalsa nei confronti del responsabile civile, intervenendo volontariamente nel giudizio instaurato dal danneggiato contro quest'ultimo, soggiace alle preclusioni istruttorie di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali” (Cass. civ., III, 24/05/2023, n. 14398).
Dunque, la prova offerta dopo il decorso dei termini istruttori non può in alcun modo essere valutata, posto che la documentazione prodotta (e in particolare i decreti ingiuntivi) ha appunto natura di prova documentale, in quanto volta a dimostrare l'esistenza del credito e dunque di un presupposto dell'azione revocatoria.
2.2 Le indicate ragioni ostano, altresì, all'accoglimento del secondo motivo di impugnazione, sub
2a), con il quale la ha censurato l'erronea valutazione del materiale istruttorio, Parte_1 appunto i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Casoria, n.
164/11 del 22/04/2011, e n. 327/11 del 26/09/2011.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare tali pagina 7 di 12 prove, poste a fondamento delle proprie ragioni di credito e, in applicazione del principio del giudicato implicito, dichiarare la fondatezza dell'azione.
In primo luogo, ad avviso della Corte, quanto espresso da Cass. civ. 28318/17 e richiamato dall'appellante (“il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”) non attiene propriamente alla vertenza in esame, posto che, in questo caso, e come già accennato, il decreto ingiuntivo viene in rilievo quale prova del credito nel diverso giudizio di revocatoria.
Va ribadito che tale documentazione, proprio in quanto posta a fondamento delle ragioni di credito dell'interventrice, anche se accompagnata dalla forza del giudicato, non poteva essere utilizzata dal giudice di primo grado ai fini del decidere, in quanto offerta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
Peraltro, come subito si vedrà, il positivo esperimento dell'azione revocatoria richiede la sussistenza (e dunque la dimostrazione) di altri requisiti (subito infra).
2.3 Quanto al motivo sub 2b), l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui Tribunale ha escluso l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la documentazione offerta dalla indicata nel proprio atto di intervento, non era stata contestata dai convenuti. Pt_1
La censura, si reputa in parte inammissibile e in parte infondata.
Come visto, nella sentenza vi è scritto: “né può ovviare al maturare delle predette preclusioni il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 2, cpc, atteso che i convenuti, ancorché con riferimento alla domanda proposta dall'attrice , hanno proposto CP_1 argomentazioni difensive intese a contrastarne la fondatezza. Pertanto, dal momento che la domanda della si fonda su ragioni in fatto e in diritto sostanzialmente identiche a Parte_1 quelle fatte valere dall'attrice principale, non può trovare applicazione la norma di rito citata”.
Questa decisione, ad avviso della Corte, soprattutto nella seconda parte, non è stata univocamente e integralmente contestata.
Ed è noto che la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di
pagina 8 di 12 gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta
d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass.
Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
Con il motivo, l'istante, che in primo grado era intervenuto al fine di fare valere, nei confronti dei convenuti, “il proprio credito vantato nei confronti del Sig. nonché per sostenere le CP_3 ragioni della ” (pag. 3 dell'intervento), riguardo alla motivazione, peraltro in CP_1 astratto e in parte condivisibile (subito infra), tra l'altro, ha ancora richiamato la produzione offerta (come detto, non utilizzabile), la procedura di espropriazione promossa e la necessità che il Tribunale avrebbe dovuto “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti…nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, come prescrive la norma richiamata, a prescindere dalle ragioni fatte valere dall'attrice principale”, ma, ad avviso del Collegio, senza specifica e dettagliata confutazione di tutte le ragioni della decisione.
L'appello, quindi, in questa parte va anche dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Ma in ogni caso, qui si ribadisce l'impossibilità di valutare la documentazione offerta e certamente il principio di non contestazione non può essere dilatato al punto da ritenere non contestato ogni documento prodotto, oltre che il suo contenuto, ma solo i fatti specificamente e compiutamente allegati e non può essere utilizzato per risolvere questioni di diritto.
Per doverosa completezza va ribadito che il Collegio non ha disposizione tutti gli atti e le difese al fine di valutare compiutamente il rispetto del principio.
Ma non occorre approfondimento tematico ed istruttorio, posto che – anche a voler superare le precedenti considerazioni e a voler recepire la censura in ordine alla mancata contestazione del pagina 9 di 12 debitore, in punto di fatto, del credito, ovvero le ingiunzioni di pagamento indicate nell'atto di Parte_ intervento spiegato dalla – l'applicazione di tale principio non esonererebbe, comunque, il creditore in revocatoria, dall'onere di provare tutti i presupposti dell'azione promossa.
Va aggiunto che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado) (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
05/03/2020, n. 6172).
Ed invero, il richiamato principio, si ribadisce, non può che avere ad oggetto i fatti, mentre nella specie, l'azione revocatoria, come noto, richiede la dimostrazione di numerosi presupposti riferiti anche a stati soggettivi rilevanti ai fini dell'azione.
Come è noto, l'art. 2901 c.c., nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, richiede non solo l'esistenza di un credito, ma anche l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato anche sotto il profilo soggettivo.
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n.
7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la decisione n. 1898 del 27/01/2025, hanno statuito che “…ad integrare la
"dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva
o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi
pagina 10 di 12 di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
Orbene, anche a volere ritenere non contestato il requisito della sussistenza del credito e valutare come emerso quello dell'eventus damni, almeno secondo quanto indicato nella sentenza Parte impugnata (cfr. pagine 18 e ss.), da ritenere applicabile per relationem anche in favore della ciò che non può comunque reputarsi dimostrato, ad avviso del Collegio, è quello soggettivo.
Ed infatti, ferma l'impossibilità di scrutinare i documenti allegati, l'unico elemento che potrebbe reputarsi valutabile è l'emissione dei decreti ingiuntivi del 21/22.04.2011 e del 26.9.2011, così come richiamati nell'atto di intervento (e secondo la prospettazione di parte appellante non univocamente contestati), per cui non solo non può darsi per certa l'anteriorità della ragione di credito (non essendo possibile, per quanto fin qui detto, apprezzarne il contenuto), ma neppure può ritenersi dimostrato il requisito della dolosa preordinazione, così come richiesto dalle Sezioni unite con la sentenza richiamata, atteso che gli atti di cui si è chiesta la revoca sono del
21.12.2010 e del 29.3.2011 (si è già detto come questi atti non sono disponibili ma la data degli stessi deve necessariamente reputarsi pacifica e non più contestabile).
Solo per mera completezza, va detto che, nella memoria finale del 30.10.2015, in vista della celebrazione dell'udienza ex art. 281 sexies cpc, si legge: “soltanto per mero scrupolo e segnatamente alla posizione della società concludente si evidenzia inoltre che il credito della portato dagli assegni azionati nei ricorsi monitori, è anteriore alle date degli atti Pt_1 contestati, come è facile evincere dall'esame dei documenti prodotti unitamente alla domanda di intervento e contenuto nel nostro “foliario del atti”, ma è noto che nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
23/06/2022, n. 20232; il processo è stato poi rinviato più volte fino alla decisione).
Il principio si reputa applicabile anche nella specie, attesa l'evidente identità di ratio.
In ogni caso e comunque, e quale ulteriore autonomo motivo, tenuto conto dei principi sin qui espressi, si tratta di allegazione assolutamente generica e dunque inidonea ai fini voluti dall'istante.
Con la sentenza impugnata si è accertata l'anteriorità dei crediti fatti valere dagli altri creditori
(pag. 18) e si è ritenuta sufficiente, per questi crediti, la mera scientia damni e cioè che “il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, che è il terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, fosse consapevole di tale pregiudizio” (pag. 20).
Il requisito è stato ritenuto sussistente alle pagine 21 e ss. (valorizzando, ad esempio, la sproporzione del prezzo, il rapporto di parentela, la crisi economica di , la CP_3 disposizione dell'intero patrimonio, le modalità di pagamento del prezzo): “le predette circostanze, considerate sia singolarmente che nel loro complesso, consentono di ritenere
pagina 11 di 12 Co certamente sussistente, nella fattispecie, la conoscenza, da parte dei coniugi del PR e
, del pregiudizio che gli atti di trasferimento oggetto di lite arrecavano alle Controparte_4 regioni dei creditori e la consapevolezza del pregiudizio medesimo da parte dei convenuti
e , in riferimento all'atto del 21/12/2010, e dei convenuti Controparte_7 Controparte_8
, , in riferimento all'atto del 29/03/2011”. Controparte_5 Controparte_6
Analogo ragionamento, per quanto fin qui detto, non può essere complessivamente recepito, nei suddetti termini di accertamento così come operato in sentenza, per l'appellante.
3. Considerazioni conclusive
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello non può essere accolto.
Alcuna statuizione sulle spese va resa, stante la contumacia di tutte le altre parti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata n. 98/2019, emessa dal Tribunale di Napoli in data 4.1.2019 nel procedimento n. 22023/2011, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• nulla per le spese;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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