Articolo 1773 del Codice civile
Articolo 1772Articolo 1774
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19 aprile 1942
Art. 1773.

(Terzo interessato nel deposito).

Se la cosa e' stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non puo' liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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