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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 22 aprile 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 980 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Giacomo sito in Modica alla Via Sorda Sampieri 27, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonino Di Giacomo, in virtù di procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano in virtù di mandato generale alle liti, Notaio di Roma. Per_1
CONVENUTO
OGGETTO: assegno di invalidità civile (fase di opposizione ad ATP).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“Nel merito
- Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare ed accertare, previo espletamento della Consulenza Tecnica d'ufficio, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità 74% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
- Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- Acquisire il fascicolo del procedimento per ATP, Tribunale di Grosseto, sez. lavoro e previdenza RG. 751/2023 giudice del lavoro Grosso Giuseppe;
- Condannare la resistente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
delle spese e competenze del presente giudizio anche con la maggiorazione del 30%
prevista dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014 o altra diversa percentuale che verrà valutata, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, altresì nel caso in cui la domanda venga accolta in autotutela o nel caso in cui la prestazione venga riconosciuta da un momento successivo, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso avversario siccome infondato (…). Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis, quarto comma, c.p.c., depositato il 13.11.2024, PT
- premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del
[...] requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e di aver depositato in data 22.10.2024 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento (con la quale non gli erano stati riconosciuti i requisiti sanitari per l'assegno di invalidità civile) - ha convenuto in giudizio l' affinché sia CP_1
dichiarato il requisito sanitario per il riconoscimento della detta provvidenza.
2. L' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. La domanda è infondata.
Le motivazioni poste a fondamento del presente ricorso in opposizione sono sostanzialmente identiche a quelle oggetto delle osservazioni fatte al CTU a seguito dell'invio della bozza peritale, osservazioni alle quali il medico incaricato aveva già puntualmente ed esaurientemente replicato durante la fase precedente.
Il , riconosciuto invalido civile nella misura del 67% dal 2016, all'esame obiettivo PT
è risultato soggetto vigile, orientato, autonomamente deambulante.
Al consuntivo diagnostico si assume: Ipertensione arteriosa in controllo farmacologico;
Diabete mellito tipo II in allegato precario compenso ma con riferito attuale buon controllo dei valori glicemici;
obesità con riferito dimagrimento di oltre 20 kg negli ultimi mesi;
OSAS in terapia con C-PAP; epatopatia HBV relata in controllo con esame ecoaddome annuale;
nefrolitiasi bilateralmente anche con coliche renali e relativi accessi al PS;
ipertrofia prostatica in allegata disfunzione erettile;
recente tiroidectomia per gozzo multinodulare in trattamento sostitutivo;
Riferiti frequenti dolori lombari e mal di schiena in attuale obiettività negativa ed algie emitorace destro con recente ECG da sforzo negativo per ischemia miocardica inducibile.
Il CTU – sulla scorta del racconto anamnestico, dopo l'espletamento delle operazioni peritali e alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria nonché della visita medica diretta – ha riscontrato come il sia attualmente affetto dalle PT
suddette patologie che, comunque, nell'ambito di una valutazione globale nonché tabellare, non determinano tuttora una condizione di Invalidità Civile superiore al 74%.
Parte opponente ha, per contro, evidenziato che il quadro clinico è caratterizzato dalla presenza di “una pluralità di patologie croniche e debilitanti che, se valutate congiuntamente, potrebbero giustificare una percentuale di invalidità superiore a quella riconosciuta”. Sostiene, in particolare, l'opponente che il CTU non avrebbe valutato le patologie descritte a pag. 4 dell'opposizione e in particolare non avrebbe valutato l'obesità severa.
Il dato non è corretto.
Si rileva infatti che il CTU, al quale le medesime osservazioni erano state poste già nella fase di opposizione alla bozza peritale, ha invece esaminato tutte le patologie descritte dall'opponente, le ha riconosciute e riportate (segnalando peraltro, quanto in particolare all'obesità, che, per ammissione dello stesso , egli negli ultimi tempi PT
ha peraltro perso oltre 20 kg).
Purtuttavia, l'esame obiettivo, la valutazione tabellare delle patologie, pur congiuntamente effettuata, non giustifica l'invocato superamento della soglia del 74%.
5. Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili, apparendo l'espletata indagine correttamente eseguita e immune da profili di censurabilità.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata, dichiarando che PT
non risulta attualmente invalido civile in misura superiore al 74% e, pertanto,
[...]
non risulta essere soddisfatto il requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
6. Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione contenuta nelle conclusioni del ricorso per l'atp, rimaste invariate all'epoca di presentazione del ricorso, debbono essere dichiarate irripetibili. Quelle di CTU disposte nella fase di ATP, debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad a.t.p. proposta da con ricorso depositato il 13.11.2024 nei confronti dell' disattesa Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara irripetibili dall' le spese di lite;
CP_1
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, interamente a carico dell' CP_1
Grosseto, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe GROSSO