CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 09.03.2023 da
(p.iva ), di seguito solo , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
CO , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sabbatini (c.f. ) Parte_2 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Jesi (AN), viale della Vittoria n. 86, giusta delega rilasciata in foglio separato nel giudizio di;
CP_1
contro
(c.f. ), di seguito solo in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 CP_2 tempore e Presidente del Consiglio d'Amministrazione rappresentata e difesa dagli Controparte_3
avv.ti Lelio Dalla Barba (c.f. ) e Michele Ometto (c.f. ), C.F._2 C.F._3 con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Ometto in Dolo (VE), via Guolo n. 15, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.
123/2001 e dell'art. 83, III° comma, c.p.c..
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 277/2023, pubblicata in data 13.02.2023, del Tribunale di
Padova, rimesso al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.04.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
“Si insiste nella richiesta di declaratoria della nullità della sentenza di I° grado impugnata, laddove evita di prendere in esame il thema decidendum del giudizio, sottraendo alla sua decisione ogni e qualsiasi credibilità.
Pertanto si insiste per l'accoglimento dell'appello. Con vittoria delle competenze professionali del doppio grado di giudizio”;
[in I Grado:“Si insiste per l'accoglimento della domanda e conseguentemente si chiede che il sig.
Giudice adito voglia dichiarare che il contratto che ha regolato il rapporto di lavoro tra le parti è di agenzia come disciplinato dagli artt. 1742 e segg.ti del codice civile e per l'effetto, alla ricorrente, agente riconosciuta come tale, dovranno essere conteggiate e pagate:
- le provvigioni secondo la tabella provvigionale applicata da sulle vendite concluse da essa CP_2
mandante nella zona assegnata a dal primo giorno di firma del contratto al giorno del Parte_1
recesso, con relativa rivalutazione ed interessi;
- l'indennità suppletiva clientela;
-il Firr diretto da corrispondere dall'azienda mandante al momento della cessazione del rapporto;
- il Firr non accantonato dalla medesima mandante presso l'Enasarco;
- i contributi Enasarco a carico di essa mandante non versati, rivalutati dalla maturazione al pagamento.
- l'indennità meritocratica, introdotta nel nostro ordinamento in seguito al recepimento della direttiva europea 86/653.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario”];
per l'appellata:
“• in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., testo anteriore al D. Lgs 149/2022;
• in via principale, rigettarsi integralmente, perché inammissibili o comunque, in subordine, infondate in fatto e/o in diritto, le domande dell'appellante e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n.
277/2023 pronunciata in data 13 febbraio 2023 dal Tribunale di Padova - Seconda Sezione Civile -
Giudice Dott. Vincenzo Cantelli.
Con rifusione di spese del secondo grado di giudizio, IVA, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali comprese.
2 In via istruttoria, per scrupolo difensivo, si ribadiscono le richieste istruttorie svolte in primo grado, respinte dal Giudice con provvedimento 15.7.2022 e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, di ammissione prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, precedute dall'espressione “vero che”:
1) tutti gli Incaricati alla vendita facenti parte dei Gruppi di venditori affidati contrattualmente all'attività di coordinamento, formazione professionale, addestramento di Parte_1
intrattenevano rapporti contrattuali diretti esclusivamente con non con 2) CP_2 Parte_1
su tutte le vendite promosse dagli Incaricati alla vendita di cui al precedente capitolo 1), CP_2
non riconosceva e liquidava provvigioni direttamente ai singoli Incaricati alla vendita Parte_1
che risultavano promotori delle rispettive vendite, quali risultavano con nome, sottoscrizione e codice identificativo in ogni copia commissione raccolta;
3) con riferimento alla “Zona affidata all'Impresa”, come risulta dall'allegato “A” al contratto
22.5.2014 (doc. 6 della convenuta) che si mostra al teste, il riferimento alla Sardegna è limitato specificatamente ai Gruppi di venditori che avevano come capogruppo rispettivamente la società
[...]
e con esclusione di ogni altro gruppo eventualmente operativo in Sardegna;
CP_4 CP_5
4) sia che dal 2014 e a tutto il 2017, avevano rapporti contrattuali Controparte_4 CP_5
diretti con nello specifico contratti di agenzia senza rappresentanza, non invece con CP_2
Parte_1
5) nel periodo contrattuale da maggio 2014 e sino alla cessazione del rapporto tra e CP_2
intervenuta a marzo 2017, non ha mai promosso vendite e quindi Parte_1 Parte_1
“prodotto fatturato diretto” per conto di CP_2
6) nel periodo contrattuale da maggio 2014 e sino alla cessazione del rapporto tra e CP_2
intervenuta a marzo 2017, ha svolto unicamente e specificatamente per Parte_1 Parte_1
conto di le attività di assistenza, coordinamento di gruppi di venditori e organizzazione di CP_2
riunioni e altro a favore dei medesimi gruppi indicati nel contratto, di cui al precedente capitolo 3), e, con riferimento alle attività di assistenza generale, a favore diretta di CP_2
Si indicano a testi sulle circostanze sopra capitolate:
- , domiciliata presso a Padova;
Testimone_1 CP_2
- domiciliato presso a Padova”. Testimone_2 CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1- Con ricorso ex art. 409 n. 3 c.p.c. depositato in data 15.04.2021, conveniva davanti al Pt_1
Tribunale di Fermo e CP_2 Controparte_6
La ricorrente chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra e regolato dall'Accordo di Collaborazione Commerciale datato 01.03.2014, è stato un Pt_1 CP_2 contratto di agenzia;
per l'effetto, domandava la condanna di alla corresponsione dell'indennità di CP_2
preavviso, dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità di fine rapporto nonché la condanna al risarcimento danni per equivalente, avendo la preponente omesso di accantonare il FIRR presso l . CP_7
Inoltre, domandava la condanna risarcitoria di per concorrenza sleale o per qualsiasi altro titolo CP_2
ravvisato nello sviamento della clientela.
A supporto delle sue pretese, spiegava che era un'azienda che vendeva il Caffè Pt_1 CP_2 CP_8 con il sistema “porta a porta” e che, attraverso il contratto del 01.03.2014 (operativo dal 02.05.2014), le aveva affidato la vendita di caffè con il sistema “a cialde” per la zona della Sardegna.
In ossequio all'accordo che aveva richiamato espressamente la L. n. 173/2005, doveva impartire CP_2 direttive “generali” e “specifiche” circa la politica commerciale di vendita;
- invece - doveva Pt_1
organizzare e gestire (nel territorio assegnato) la rete commerciale in maniera autonoma, pur osservando la politica della “casa madre”, alla quale doveva rendere conto dell'attività svolta.
La remunerazione veniva concordata “a provvigioni”, quale percentuale sul fatturato di in Italia e CP_2
quale percentuale sul fatturato prodotto da nella zona affidata. Pt_1
Condicio sine qua non per l'operatività dell'accordo era l'obbligo, in capo a , di assumere Pt_1 stabilmente tale coniuge di tale all'epoca socia ed Controparte_6 Persona_1
Amministratrice Unica di . Pt_1
Il 22.02.2017, contestava a la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Commerciale, per CP_2 Pt_1
avere ceduto le quote di proprietà della società; esercitava - pertanto - il diritto di recesso e sottoscriveva con tale un nuovo accordo commerciale, identico a quello dal quale Controparte_6
era receduta per giusta causa.
Parte ricorrente insisteva che l'accordo di collaborazione era un contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 e ss. c.c.; difatti, si era obbligata ad una prestazione d'opera continuativa e Pt_1
coordinata, senza vincolo di subordinazione, prevalentemente personale;
in particolare, aveva selezionato i suoi collaboratori, provvedendo alla loro istruzione e formazione, li aveva organizzati e, attraverso la loro opera di vendita porta a porta, aveva collocato presso migliaia di consumatori il caffè marchio distribuito da venendo da questa retribuita con provvigioni sul venduto. CP_8 CP_2
4 aggiungeva che la scelta di qualificare il contratto come “ACCORDO DI Pt_1
COLLABORAZIONE COMMERCIALE” era stata un mero espediente per eludere la normativa in materia di contratto di agenzia, sia sotto il profilo contributivo-previdenziale, sia per quello indennitario.
Grazie al richiamo alla L. n. 173/2005 (che - all'art.
3 - prevede la possibilità di evitare di stipulare un contratto di agenzia ove la collaborazione di vendita non produca un reddito superiore ad € 5.000,00 annui), aveva evitato di versare i contributi Enasarco e di costituire il FIRR (Fondo Indennità CP_2
Risoluzione Rapporto) nonché di corrispondere a l'indennità di preavviso, l'indennità Pt_1 suppletiva di clientela e l'indennità di fine rapporto.
Da ultimo, la ricorrente deduceva la falsità e l'infondatezza del motivo addotto da nella CP_2
raccomandata a.r. di data 22.02.2017 per giustificare il recesso dal contratto, in quanto la cessione delle quote di era avvenuta ben sei mesi prima rispetto alla comunicazione del recesso e ne Pt_1 CP_2
era stata adeguatamente preavvisata.
2- Si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di Fermo - preliminarmente - di accertare che CP_2 la causa del rapporto era diversa da quelle previste dall'art. 409 c.p.c., che vi era incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro (trattandosi di “collaborazione” fra società di capitali), che la competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Padova;
nel merito, domandava il rigetto integrale delle pretese avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
3- Si costituiva in giudizio anche eccependo la sua carenza di legittimazione passiva e Controparte_6
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Fermo.
4- Con ordinanza depositata il 28.06.2021, il Giudice del Lavoro di Fermo dichiarava il difetto di competenza per materia e per territorio, indicando il Tribunale civile di Padova;
dichiarava altresì il difetto di legittimazione passiva di condannava parte ricorrente alla rifusione delle Controparte_6
spese di lite a favore di e CP_2 Controparte_6
5- La causa veniva riassunta innanzi al Tribunale di Padova da che insisteva per l'operatività Pt_1 del contratto di agenzia e per la condanna di a corrispondere l'indennità di preavviso, l'indennità CP_2 suppletiva di clientela, l'indennità di fine rapporto, secondo le indicazioni fissate dagli artt. 1750 - 1751
c.c., oltre al risarcimento danni per equivalente in ordine al Firr ed ai contributi Enasarco.
6- si costituiva in II Grado domandando il rigetto delle pretese avversarie ed osservando che era CP_2
da escludere che una pronuncia sulla competenza potesse avere una qualsiasi rilevanza sul merito della causa in punto di qualificazione del rapporto;
il Giudice di Fermo dichiaratosi incompetente non sarebbe stato legittimato a pronunciarsi nel merito.
5 7- La causa veniva istruita solo documentalmente.
8- Con Sentenza N° 277/2023, pubblicata in data 13.02.2023, il Tribunale di Padova ha rigettato le domande e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta.
9- Con atto di citazione notificato il 09.03.2023, ha proposto Appello avverso tale decisione, Pt_1
sulla base dei seguenti motivi.
9.1-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE FONTI DI DIRITTO.
La censura muove dall'errore commesso dal Giudicante per non aver saputo riconoscere la L. n.
173/2005 quale lex specialis. ha ammesso di essere operativa nel settore della vendita diretta a domicilio, con applicazione del CP_2
dettato di cui all'art. 3 co. 2 della L. 173/2005; tuttavia, questo aspetto non è stato preso in considerazione dal Tribunale e la decisione impugnata è radicalmente nulla perché non entra nel merito della questione che costituisce il tema centrale della vertenza.
9.2- VIOLAZIONE DELL'ART. 132 N. 4 C.P.C.
Il Giudice di prime cure ha omesso di porre alla base del suo ragionamento l'unica questione che gli è stata sottoposta;
avrebbe dovuto spiegare le ragioni che lo hanno indotto ad escludere l'applicazione della L. n. 173/2005, normativa disciplinante i rapporti nell'ambito della vendita “porta a porta”; pertanto la pronuncia è inficiata da nullità assoluta.
Come affermato dal Giudice del Lavoro di Fermo, dichiaratosi incompetente (solo) per territorio, il contratto fra le parti in causa “deve qualificarsi come contratto di agenzia dal momento che la ricorrente ha assunto l'incarico di concludere in via stabile e continuativa l'incarico di vendita in una determinata area territoriale”.
Questa affermazione altro non è che il recepimento dell'art. 1 della L. 173/2005 punto b), secondo cui è venditore diretto incaricato alla vendita colui che promuove direttamente od indirettamente la raccolta di ordinativi.
ha organizzato e diretto “sul posto” tutte le attività di vendita di caffè a domicilio per conto Pt_1
di quindi, il rapporto contrattuale tra e deve essere ricondotto alla disciplina di CP_2 Pt_1 CP_2
cui agli artt. 1742 e ss. c.c., come richiesto in I Grado.
10- IM si è costituita in II Grado per resistere al gravame, eccependone - in via preliminare -
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (v. testo anteriore al D.Lgs n. 149/2022) e - nel merito -
l'infondatezza in fatto e/o in diritto, con rifusione delle spese di lite.
11- La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2024 (tenutasi in trattazione scritta), con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
6 12- Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal I Giudice
(v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono “ancorate” al Pt_1
contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della Sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 1932/2024).
In tale senso, la citazione in Appello di è immune da vizi. Pt_1
13- L'appello è complessivamente infondato e merita il rigetto per le ragioni di seguito esposte.
A. Innanzitutto, va chiarito che davanti al Giudice di prime cure, all'udienza del 29.06.2022, il difensore di ha precisato a verbale il contenuto della domanda, espressamente limitandola al Pt_1 solo accertamento dell'esistenza del contratto di agenzia, senza alcuna ulteriore domanda:
“L'avv. Sabbatini si riporta al contenuto delle memorie istruttorie già depositate;
precisa il contenuto della domanda, in particolare che essa venga intesa quale limitata al solo accertamento dell'esistenza del contratto di agenzia, senza alcuna ulteriore domanda” (v. verbale 29.06.2022).
All'esito di tale udienza, con provvedimento del 15.07.2022, il Giudicante -“rilevato che le istanze di prova dedotte dall'attrice in citazione debbono intendersi rinunciate, a fronte della domanda di questi di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e della rimodulazione della domanda, con richiesta di mero accertamento della natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
Ritenuta la causa matura per la decisione” - ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.10.2022, ore 9.00.
Pertanto, la Sentenza impugnata - correttamente - ha preso in considerazione soltanto la domanda di accertamento avanzata da . Pt_1
B. Ai fini del thema decidendum devoluto a questa Corte, bisogna sottolineare che - pacificamente -
è una società del di Torino che opera nel settore della vendita a domicilio, con CP_2 CP_9
un fatturato annuo di circa 100 milioni di euro (v. all.ti 3 e 4: estratto visura e bilancio al CP_2 CP_2
31.12.2020).
7 La società commercializza - principalmente - prodotti nel settore della distribuzione di “caffè CP_8 in capsule”, con concessione in comodato (o vendita) di relative macchine automatiche da caffè; conta più di cento dipendenti (v. settore amministrativo ed operativo interno) e circa duemila “addetti alle vendite”.
Questi ultimi (di seguito anche “venditori”) risultano essere inquadrati - alternativamente - come agenti di commercio oppure come incaricati alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione, ex art. 3 comma 3 della L. n. 173/2005.
C. L'indagine mirata a qualificare il “vincolo negoziale” fra gli odierni contendenti non può che prendere le mosse dal testo dell'Accordo di Collaborazione Commerciale del 01.03.2014.
Con speciale riguardo alla L. n. 175/2005, considerata dall'appellante dirimente per la decisione, occorre verificare se le prestazioni a cui si è obbligata siano assimilabili a quelle prestate da Pt_1
un incaricato alla vendita diretta a domicilio, figura contemplata - appunto - dalla citata L. n.
175/2005, che all'articolo 1 precisa:
“Al fine della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a)”.
Solo in caso di esito positivo, il Giudicante - poi - avrebbe potuto vagliare se, conformemente alla L. n.
173/2005, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio sia stata svolta da Pt_1 nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente oppure nell'ambito di un rapporto di agenzia oppure
- ancora - in forza di un incarico ad hoc, alla stregua di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa L. n. 173/2005.
Invero, non può essere avallata la tesi dell'odierna appellante, prospettata in I Grado e qui riproposta, per “il rapporto avente ad oggetto la prestazione di vendita porta a porta è disciplinata dal contratto di agenzia e si può, validamente, sottoscrivere un contratto di agenzia anche senza essere iscritti all'Albo
8 Nazionale degli Agenti. Questa e nessun'altra forma può assumere quel tipo di rapporto, per espressa previsione di legge” (v. memoria 183, comma VI, n. 1 c.p.c. ). Pt_1
Difatti, l'art. 3 in parola - specificando cosa debba intendersi per attività di “incaricato alla vendita diretta a domicilio” - recita:
“
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono
l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro”.
Dunque, la lettera della norma consente - senza la necessità di alcuno sforzo interpretativo - di affermare che l'attività di “incaricato alla vendita diretta a domicilio” può essere esercitata con o senza vincolo di subordinazione;
nel caso in cui sia svolta senza vincolo di subordinazione, può venire in rilievo un'obbligazione assunta con contratto d'agenzia oppure un'obbligazione (estranea al rapporto d'agenzia) afferente ad un'attività abituale ma non esclusiva oppure - ancora - un'obbligazione inerente ad attività occasionale e per conto di una o più imprese.
D. Dall'analisi del contratto per cui è lite, emerge che le parti non hanno pattuito l'obbligo per di promuovere la conclusione di contratti in una determinata area per conto di Pt_1 CP_2
L'accordo è consistito nella prestazione da parte di di un'attività di assistenza Pt_1 nell'organizzazione e nella gestione della rete commerciale di attraverso l'espletamento di CP_2
incarichi generali ed incarichi relativi ad un certo territorio.
Gli “incarichi generali” sono consistiti (v. art. 2) nell'assistenza e supporto in tutte le problematiche commerciali a livello nazionale nonché nell'elaborazione di iniziative commerciali su prodotti e/o progetti di CP_2
Invece, gli “incarichi di zona hanno riguardato un catalogo eterogeneo di attività, che sono spaziate dal controllo delle iniziative commerciali primarie, al reclutamento degli incaricati alle vendite a
9 domicilio da inserire nella struttura commerciale di fino alla cura della formazione e CP_2 dell'addestramento professionale degli incaricati alle vendite.
Nessuna delle prestazioni dedotte in contratto è coincisa con la prestazione tipica dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio, che è data dal “promuovere” - direttamente od indirettamente - la raccolta di ordinativi d'acquisto presso privati-consumatori.
Benché l'accordo scritto fra le parti contemplasse un elenco dichiaratamente “non esaustivo” (v. primo periodo dell'art. 2), tale circostanza non ha permesso di acclarare che l'operato di sia stato Pt_1 riconducibile a quello tipico dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio.
Peraltro, l'odierna appellante non ha allegato la sussistenza di attività svolte e retribuite con provvigione riconducibili alla c.d. previsione residuale del contratto e compatibili con il modello tipico della vendita diretta a domicilio.
In definitiva, attraverso l'accordo di collaborazione commerciale, si è impegnata a svolgere Pt_1
solo prestazioni di generale supervisione, di coordinamento degli incaricati alle vendite e di assistenza strategica a tutte competenze preliminari rispetto alla conclusione di contratti, CP_2
oltre ad un incarico più generale di assistenza aziendale in problematiche e strategie commerciali di vendita a livello nazionale o di elaborazione di iniziative commerciali su prodotti o progetti proposti dall'azienda.
Inoltre, i soggetti “formati” da hanno intrattenuto rapporti diretti con nelle vesti di Pt_1 CP_2
“agenti di commercio” o di “incaricati alla vendita diretta a domicilio” (art. 3 L. 173/05), percependo direttamente da le loro competenze. CP_2
Che non si occupasse neppure indirettamente della promozione della raccolta di ordinativi Pt_1
d'acquisto presso privati-consumatori è dimostrato dalla pattuizione del suo corrispettivo.
E. L'art. 5 del contratto ha stabilito una suddivisione del compenso di in “compenso di Pt_1 collaborazione” e “compenso di zona”: il primo, liquidato ogni mese, era destinato a retribuire lo svolgimento degli incarichi generali;
il secondo doveva remunerare l'assolvimento degli incarichi di zona.
L'allegato A al contratto ha fissato puntualmente i criteri di calcolo del corrispettivo di : Pt_1
- 0,06% del fatturato sul territorio nazionale per gli incarichi generali;
CP_2
- 2,80% del fatturato nella zona affidata (Sardegna), per gli incarichi di zona;
CP_2
- 0,04% del fatturato in Italia, a titolo di compenso operativo straordinario. CP_2
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che non ci si trova di fronte ad una provvigione in senso stretto, poiché i compensi sono stati parametrati al fatturato nazionale ed al fatturato locale di come CP_2
10 prodotto dai soggetti che semplicemente “formava” e “coordinava”, senza remunerarli per Pt_1
l'attività dagli stessi svolta in favore di CP_2
non può essere considerata “addetta alla vendita diretta a domicilio”, non può trovare CP_10
applicazione la L. n. 173/2005.
Va aggiunto che, anche prescindendo dalla L. n. 173/2005, le prestazioni di cui al contratto non sono riconducibili al “rapporto di agenzia” per la loro intrinseca natura, come sopra evidenziata.
In definitiva, l'accordo di collaborazione commerciale per cui è causa non costituisce un contratto d'agenzia, bensì un contratto atipico con cui si è obbligata nei confronti di a Pt_1 CP_2
coordinare, controllare ed istruire degli incaricati alle vendite.
La comune intenzione delle parti è resa esplicita dalle espressioni riportate alla lettera g) delle premesse:
“la riorganizzazione della propria rete commerciale [di , attesa la complessità e la diffusione CP_2 sull'intero territorio nazionale della stessa implica l'esigenza per di potersi valere, oltre, ai CP_2
singoli capigruppo responsabili commerciali dei gruppi di venditori, anche di collaborazioni esterne con imprese e/o professionisti che, per, esperienza specifica nel settore, siano in grado sia in generale di assistere e supportare l'azienda in tutte le problematiche e strategie commerciali a livello nazionale, sia in particolare di intervenire in specifiche zone svolgendo attività di organizzazione e coordinamento e controllo di singoli Gruppi di venditori”.
Quanto esposto depone per la fondatezza della tesi di parte appellata, per la quale la L. n. 173/2005 è stata richiamata nell'Accordo di Collaborazione Commerciale non per determinare la disciplina applicabile al rapporto, bensì per “illustrare” il c.d. sistema di vendita di ed i rapporti CP_2
intercorrenti con i soggetti incaricati alle vendite.
14- Non resta che confermare la Sentenza impugnata.
15- Le spese del Grado seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, rispetto alle cause di valore indeterminato (v. iscrizione a ruolo dell'Appello) e di media complessità, in ordine alle fasi espletate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
11 1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere alla controparte le spese del gravame liquidate in €
8.470,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 07.04.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
12