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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13966/2022 R.G. tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rapp.ti e difesi dall'Avv. Laura Alemanno come da procura speciale in calce al Parte_5 ricorso
RICORRENTI
e in persona del rapp.to e difeso dal Controparte_1 CP_2 funzionario autorizzato dott.ssa ROSA TANZARELLA
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di aver lavorato alle dipendenze del come docenti in forza di incarichi di Controparte_1 supplenza annuale rispettivamente per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
- per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2
- per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_3
- per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_4
- per gli anni 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_5 che per tali anni non era stata riconosciuta loro la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Precisavano che, secondo la disciplina vigente di cui alla l. n.
107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine.
Ritenendo tale disciplina discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3, 35 e 97
1 Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, chiedevano di accertare e dichiarare il loro diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati;
in subordine, condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art.1218 c.c.. con vittoria delle CP_1 spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito quanto dedotto dalle parti CP_1 ricorrenti e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui di seguito.
La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio
2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, ha chiarito poi che “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che “la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la CP_1 formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
2 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali
a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21).
Da ultimo, con sentenza n.29961 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Tanto premesso si procederà alla disamina della posizione di ogni singolo ricorrente.
- Parte_1
3 La ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 incarichi di supplenza sia annuale che fino al termine delle attività didattiche come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dalla stessa Amministrazione resistente nella comparsa di risposta, da cui emerge che nei predetti anni la ricorrente ha ottenuto “Supplenza annuale sino al 31 agosto, Assegnazione supplenza docente Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno”.
Al momento della pronuncia, la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché immessa in ruolo dal 01.09.2021 (v. stato matricolare).
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di €
500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di € 1.000,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica mediante CP_1
l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal
16.09.2019 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) ed è stato interrotto dalla diffida del
02.11.2022, prodotta in allegato al ricorso.
- Parte_2
Il ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 incarichi di supplenza annuale come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dalla stessa Amministrazione resistente nella comparsa di risposta, da cui emerge che nei predetti anni il ricorrente ha ottenuto “Supplenza annuale” (31 agosto di ogni anno di riferimento).
Al momento della pronuncia, il ricorrente è ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, come documentato dal cedolino di pagamento del febbraio 2025 (alleg. note di trattazione scritta del
06.03.2025).
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e considerato che il primo atto di costituzione in mora è rappresentato dalla diffida del 02.11.2022 in atti, la fattispecie estintiva si è verificata solo per i crediti relativi all'anno scolastico 2017/2018 (data di conferimento dell'incarico
01.09.2017), mentre il beneficio deve essere riconosciuto per gli anni scolastici del 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di € 2.000,00.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di €
500,00 annui per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna
4 del convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente CP_1 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_3
La ricorrente ha ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dalla stessa
Amministrazione resistente nella comparsa di risposta, da cui emerge che nei predetti anni scolastici il ricorrente ha ottenuto “Assegnazione supplenza docente Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno di ogni anno di riferimento).
Al momento della pronuncia, è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché ha ricevuto incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 e precisamente sino al 16.04.2025 (v. contratto allegato alle note di trattazione scritta del 06.03.2025).
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e considerato che il primo atto di costituzione in mora è rappresentato dalla diffida del 02.11.2022 in atti, la fattispecie estintiva si è verificata per i crediti relativi agli anni scolastici 2016/2017 (data di conferimento dell'incarico 26.11.2016)
e 2017/2018 (data di conferimento dell'incarico 29.09.2017), mentre il beneficio deve essere riconosciuto per gli anni scolastici del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di € 2.000,00.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di €
500,00 annui per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente CP_1 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_4
La parte ricorrente ha ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche solo per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto in giudizio dalla stessa Amministrazione resistente, da cui emerge che nei predetti anni scolastici ha ottenuto “Assegnazione supplenza docente
Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno di ogni anno di riferimento); quanto all'anno scolastico 2017/2018 gli incarichi sono stati conferiti a titolo di supplenza breve e saltuaria, come tali non idonei ai fini del riconoscimento del sussidio richiesto.
Al momento della pronuncia, il ricorrente è ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, perché immesso in ruolo dal 01.09.2021 (v. stato matricolare).
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla parte ricorrente il diritto all'attribuzione del
5 beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 indicati in ricorso, per un importo complessivo di € 1.500,00, con conseguente condanna del convenuto CP_1 all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal
17.09.2018 (data di conferimento dell'incarico di supplenza) ed è stato interrotto dalla diffida del
02.11.2022, prodotta in allegato al ricorso.
- Parte_5
La parte ricorrente ha ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche solo per gli anni scolastici
2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto in giudizio dalla stessa Amministrazione resistente, da cui emerge che nel predetto anno scolastico ha ottenuto “Assegnazione supplenza docente
Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno di ogni anno di riferimento); quanto all'anno scolastico 2021/2022 gli incarichi sono stati conferiti a titolo di supplenza breve e saltuaria, come tali non idonei ai fini del riconoscimento del sussidio richiesto.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata. Dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e considerato che il primo atto di costituzione in mora è rappresentato dalla diffida del 02.11.2022 in atti, la fattispecie estintiva si è verificata per i crediti relativi all'anno scolastico 2017/2018 (data di conferimento dell'incarico del 14.10.2017).
Quanto ai rimanenti anni scolastici (2019/2020 e 2020/2021), sebbene specificamente sollecitata in tal senso., la ricorrente non ha provato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche. Difatti, sia dallo stato matricolare in atti che dai cedolini relativi ai mesi di giugno e luglio 2024, prodotti in allegato alle note di trattazione scritta del 06.03.2025, la stessa risulta aver ricevuto incarichi di supplenza solo sino al
30.06.2024.
Pertanto, considerato che non è possibile attribuirle lo specifico beneficio richiesto e tenuto conto della totale assenza di allegazione circa i danni che la stessa avrebbe subito per effetto della mancata erogazione della Carta Docente, la domanda proposta dalla ricorrente deve essere rigettata.
La novità della questione trattata e l'assunzione della decisione sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale delineatosi in corso di giudizio, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica Parte_1
6 per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto condanna il
, in persona del all'attribuzione in suo favore del Controparte_1 CP_2 beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta Parte_2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica Parte_3 per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il , in persona del all'attribuzione in Controparte_1 CP_2 suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica Parte_4 per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e per l'effetto condanna il , in persona del all'attribuzione in suo Controparte_1 CP_2 favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_5
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 17.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13966/2022 R.G. tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rapp.ti e difesi dall'Avv. Laura Alemanno come da procura speciale in calce al Parte_5 ricorso
RICORRENTI
e in persona del rapp.to e difeso dal Controparte_1 CP_2 funzionario autorizzato dott.ssa ROSA TANZARELLA
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di aver lavorato alle dipendenze del come docenti in forza di incarichi di Controparte_1 supplenza annuale rispettivamente per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
- per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2
- per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_3
- per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_4
- per gli anni 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_5 che per tali anni non era stata riconosciuta loro la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Precisavano che, secondo la disciplina vigente di cui alla l. n.
107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine.
Ritenendo tale disciplina discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3, 35 e 97
1 Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, chiedevano di accertare e dichiarare il loro diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati;
in subordine, condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art.1218 c.c.. con vittoria delle CP_1 spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito quanto dedotto dalle parti CP_1 ricorrenti e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui di seguito.
La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio
2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, ha chiarito poi che “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che “la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la CP_1 formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
2 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali
a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21).
Da ultimo, con sentenza n.29961 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Tanto premesso si procederà alla disamina della posizione di ogni singolo ricorrente.
- Parte_1
3 La ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 incarichi di supplenza sia annuale che fino al termine delle attività didattiche come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dalla stessa Amministrazione resistente nella comparsa di risposta, da cui emerge che nei predetti anni la ricorrente ha ottenuto “Supplenza annuale sino al 31 agosto, Assegnazione supplenza docente Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno”.
Al momento della pronuncia, la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché immessa in ruolo dal 01.09.2021 (v. stato matricolare).
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di €
500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di € 1.000,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica mediante CP_1
l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal
16.09.2019 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) ed è stato interrotto dalla diffida del
02.11.2022, prodotta in allegato al ricorso.
- Parte_2
Il ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 incarichi di supplenza annuale come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dalla stessa Amministrazione resistente nella comparsa di risposta, da cui emerge che nei predetti anni il ricorrente ha ottenuto “Supplenza annuale” (31 agosto di ogni anno di riferimento).
Al momento della pronuncia, il ricorrente è ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, come documentato dal cedolino di pagamento del febbraio 2025 (alleg. note di trattazione scritta del
06.03.2025).
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e considerato che il primo atto di costituzione in mora è rappresentato dalla diffida del 02.11.2022 in atti, la fattispecie estintiva si è verificata solo per i crediti relativi all'anno scolastico 2017/2018 (data di conferimento dell'incarico
01.09.2017), mentre il beneficio deve essere riconosciuto per gli anni scolastici del 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di € 2.000,00.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di €
500,00 annui per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna
4 del convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente CP_1 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_3
La ricorrente ha ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dalla stessa
Amministrazione resistente nella comparsa di risposta, da cui emerge che nei predetti anni scolastici il ricorrente ha ottenuto “Assegnazione supplenza docente Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno di ogni anno di riferimento).
Al momento della pronuncia, è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché ha ricevuto incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 e precisamente sino al 16.04.2025 (v. contratto allegato alle note di trattazione scritta del 06.03.2025).
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e considerato che il primo atto di costituzione in mora è rappresentato dalla diffida del 02.11.2022 in atti, la fattispecie estintiva si è verificata per i crediti relativi agli anni scolastici 2016/2017 (data di conferimento dell'incarico 26.11.2016)
e 2017/2018 (data di conferimento dell'incarico 29.09.2017), mentre il beneficio deve essere riconosciuto per gli anni scolastici del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di € 2.000,00.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di €
500,00 annui per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente CP_1 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_4
La parte ricorrente ha ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche solo per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto in giudizio dalla stessa Amministrazione resistente, da cui emerge che nei predetti anni scolastici ha ottenuto “Assegnazione supplenza docente
Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno di ogni anno di riferimento); quanto all'anno scolastico 2017/2018 gli incarichi sono stati conferiti a titolo di supplenza breve e saltuaria, come tali non idonei ai fini del riconoscimento del sussidio richiesto.
Al momento della pronuncia, il ricorrente è ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, perché immesso in ruolo dal 01.09.2021 (v. stato matricolare).
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla parte ricorrente il diritto all'attribuzione del
5 beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 indicati in ricorso, per un importo complessivo di € 1.500,00, con conseguente condanna del convenuto CP_1 all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal
17.09.2018 (data di conferimento dell'incarico di supplenza) ed è stato interrotto dalla diffida del
02.11.2022, prodotta in allegato al ricorso.
- Parte_5
La parte ricorrente ha ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche solo per gli anni scolastici
2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto in giudizio dalla stessa Amministrazione resistente, da cui emerge che nel predetto anno scolastico ha ottenuto “Assegnazione supplenza docente
Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno di ogni anno di riferimento); quanto all'anno scolastico 2021/2022 gli incarichi sono stati conferiti a titolo di supplenza breve e saltuaria, come tali non idonei ai fini del riconoscimento del sussidio richiesto.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata. Dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e considerato che il primo atto di costituzione in mora è rappresentato dalla diffida del 02.11.2022 in atti, la fattispecie estintiva si è verificata per i crediti relativi all'anno scolastico 2017/2018 (data di conferimento dell'incarico del 14.10.2017).
Quanto ai rimanenti anni scolastici (2019/2020 e 2020/2021), sebbene specificamente sollecitata in tal senso., la ricorrente non ha provato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche. Difatti, sia dallo stato matricolare in atti che dai cedolini relativi ai mesi di giugno e luglio 2024, prodotti in allegato alle note di trattazione scritta del 06.03.2025, la stessa risulta aver ricevuto incarichi di supplenza solo sino al
30.06.2024.
Pertanto, considerato che non è possibile attribuirle lo specifico beneficio richiesto e tenuto conto della totale assenza di allegazione circa i danni che la stessa avrebbe subito per effetto della mancata erogazione della Carta Docente, la domanda proposta dalla ricorrente deve essere rigettata.
La novità della questione trattata e l'assunzione della decisione sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale delineatosi in corso di giudizio, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica Parte_1
6 per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto condanna il
, in persona del all'attribuzione in suo favore del Controparte_1 CP_2 beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta Parte_2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica Parte_3 per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il , in persona del all'attribuzione in Controparte_1 CP_2 suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica Parte_4 per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e per l'effetto condanna il , in persona del all'attribuzione in suo Controparte_1 CP_2 favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_5
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 17.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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