Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4707
CASS
Sentenza 15 febbraio 2023

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Nello sport da combattimento la violazione di una norma del regolamento sportivo non costituisce di per sé un illecito civile in mancanza di altri elementi idonei a far ritenere ingiustificata l'azione dell'atleta, né assume ex se rilievo il fatto che l'evento lesivo sia occorso durante un allenamento, il quale, pur mancando del profilo agonistico, è comunque connotato dal contatto fisico e dall'uso della forza, restando così la soglia di tolleranza della violenza più elevata rispetto all'allenamento di uno sport in cui questa è soltanto eventuale.

Commentario1

  • 1Sport a contatto necessario, non è sufficiente la violazione del regolamento sportivo per il ristoro dei danni patiti in allenamento
    Raffaele Toriaco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4707
Data del deposito : 15 febbraio 2023

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