Articolo 1 della Legge 17 agosto 2005, n. 175
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17 settembre 2005
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1 marzo 2008
Art. 1. 1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro ((per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009)) . ((Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.)) 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunita' ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalita' per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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