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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._5
LACARBONARA ANGELA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
LACARBONARA ANGELA
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PESSI ROBERTO, dell'avv. FABOZZI RAFFAELE, dell'avv. CHINNI FRANCESCO e dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
PESSI ROBERTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.10.2023 , , , Parte_1 Parte_4 Parte_2
e evocavano in giudizio, dinanzi al Parte_5 Parte_3
Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ( Controparte_1 CP_1 affermando che: 1) erano dipendenti a tempo indeterminato della società resistente convenuta pagina 1 di 10 dal 19.12.1996, attualmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di impiegata al V livello, solo al IV;
2) facevano parte del reparto Parte_5
CCARE Consumer Nord, quali operatori telefonici, svolgendo le proprie mansioni presso la sede di ita a Bologna, via Maroncelli n. 1, al secondo piano dell'edificio; 3) CP_1 osservavano un orario lavorativo da lunedì a venerdì, con una turnistica variabile, con orario di lavoro a tempo pieno e con pausa pranzo di trenta minuti per consumare il pasto all'interno o al di fuori dei locali aziendali;
4) fino al 30.6.2013, come tutti gli altri dipendenti di
[...]
si erano recati presso la sede aziendale in via Maroncelli, avevano timbrato la CP_1 presenza al tornello marcatempo posto all'ingresso dell'edificio, al piano terra, e in quel momento avevano iniziato la prestazione lavorativa;
lo stesso avveniva al termine della prestazione lavorativa, in uscita;
nella pausa pranzo (sia all'inizio che alla fine) timbravano al tornello del proprio piano di lavoro (ogni piano ha un tornello) oppure a quello di ingresso, a seconda che decidessero di consumare il pasto all'interno o all'esterno dell'azienda: l'inizio e la fine della pausa pranzo erano contrassegnati dal momento di strisciatura del badge al Cont tornello;
5) in data 27.3.2013, la società aveva siglato con , CISL, e con il CP_2 coordinamento nazionale delle R.S.U. un accordo collettivo aziendale con il quale, “al fine di consentire un miglior allineamento della presenza con i flussi del traffico”, era stato introdotto al paragrafo n. 4 un nuovo modello organizzativo dell'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa valido solo per il personale operante nel settore detto Controparte_4 accordo non era stato sottoscritto dal sindacato SNATER, cui i ricorrenti aderivano;
6) sulla base di esso dall'1.7.2013 l'attestazione dell'inizio della prestazione lavorativa (contrariamente a quanto era avvenuto fino a quel momento e a quanto continuava ad avvenire per la maggior parte degli altri dipendenti di non avveniva più attraverso la Controparte_1 strisciatura del badge personale di servizio negli appositi marcatempo situati al piano terra all'ingresso dell'edificio aziendale (marcatura cui continuavano a essere tenuti per poter accedere all'edificio), ma attraverso la registrazione on line sui sistemi informatici aziendali, e, quindi, da un momento successivo rispetto a quello in cui, dopo essere entrati nell'edificio e avere strisciato il badge nel tornello di ingresso, avere effettuato il percorso all'interno dell'azienda prendendo le scale o l'ascensore, avere raggiunto la propria postazione di lavoro, inserito il proprio numero di matricola e la propria password personale nel sistema informatico, atteso l'elaborazione dei dati e l'apertura della finestra (schermata) di inizio turno, avevano potuto finalmente cliccare su “inizio giornata”; 7) allo stesso modo, anche la fine della prestazione lavorativa era calcolata dal momento in cui cliccavano sul proprio computer sulla schermata di “fine giornata”, anche se avevano ancora attività da ultimare e non potevano chiudere il personal computer (ad esempio per concludere l'ultima telefonata, riporre le cuffie, effettuare qualche altra attività lavorativa che veniva richiesta), e non più dal momento dell'uscita dall'edificio con la marcatura del badge in uscita, cui comunque continuavano a essere tenuti;
8) analogamente, nella pausa pranzo dovevano effettuare le medesime operazioni, e l'inizio e la fine della pausa mensa venivano registrate nel momento in cui avevano cliccato nell'apposita finestra l'inizio o la fine della pausa mensa, benché dovessero recarsi al tornello marcatempo al piano terra dell'edificio per strisciare il badge quando nella pausa pranzo uscivano dall'edificio; 9) tutte queste operazioni richiedevano sia in entrata che in uscita non meno di 5 minuti (10 minuti in totale), nonché sia all'inizio che alla fine della pausa pranzo non meno di 4 minuti (2 minuti all'inizio e due minuti alla fine), tempo impiegato per compiere queste operazioni propedeutiche e necessarie che da non era retribuito;
Controparte_1
pagina 2 di 10 10) a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19, dal 15 marzo 2020 al 19 aprile 2022 avevano svolto la propria attività lavorativa “temporaneamente” da remoto, dalla propria abitazione: durante tale periodo, l'attestazione della presenza era rimasta quella della cosiddetta “timbratura in postazione”, in modo diverso rispetto agli altri dipendenti, i quali invece accendevano il loro computer esattamente all'orario di inizio del turno e la loro presenza era rilevata automaticamente al momento dell'accensione, quando vi era la connessione alla wi-fi; 11) in forza dell'accordo sindacale dal luglio del 2013 erano tenuti - e continuavano a esserlo - a strisciare il badge personale di servizio in ingresso e in uscita dall'immobile aziendale negli appositi tornelli (attraverso macchine marcatempo), sempre presenti e funzionanti e posti al piano terra dell'edificio, ma non Controparte_1 considerava più, ai fini della loro retribuzione, il tempo intercorrente tra l'ingresso ai tornelli e il raggiungimento della postazione di lavoro;
12) analogamente, nella pausa pranzo, non considerava più, ai fini della retribuzione della ricorrente, il tempo Controparte_1 intercorrente tra la postazione e l'uscita ai tornelli (del piano o al piano terra) e quello tra l'ingresso (al tornello in ingresso o del piano) e la postazione;
13) in forza del predetto accordo il loro orario di lavoro era stato di fatto aumentato senza alcun “corrispettivo”, attraverso l'esclusione di una porzione dell'orario di lavoro dalla retribuzione, in violazione dei principi stabiliti dal D.l.vo n. 66/03, il quale, nel dare attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabiliva che deve intendersi per “(…) a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Chiedevano quindi che: 1) fosse dichiarata la parziale nullità del paragrafo 4 dell'accordo Cont aziendale stipulato da il 27.3.2013 con , CISL, e con il Controparte_1 CP_2 coordinamento nazionale delle R.S.U. nella parte in cui prevede che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante Controparte_4 registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”; 2) fosse condannata Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive dovute per i minuti giornalieri di percorrenza
[...] dal tornello alla postazione lavorativa fino alla rilevazione della presenza sul personal computer, al mattino e nella pausa pranzo, e dalla postazione al tornello alla sera e nella pausa pranzo, e in particolare a favore di: a) la somma di €. 6.392,75, e successive Parte_1 maturate e maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
b) la somma di €. 6.229,33, e successive maturate e Parte_2 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
c) a favore di la somma di €. 7.829,25, e successive maturate e Parte_3 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
d) la somma di €. 6.292,30, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_4 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
e)
[...] la somma di €. 5.615,05, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_5 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
Si costituiva in giudizio la eccependo, anzitutto, l'inscindibilità Controparte_1 delle clausole dell'accordo sindacale del 27.3.2013, e la conseguente inammissibilità e/o infondatezza della domanda di nullità parziale e/o inefficacia del paragrafo 4 del citato accordo. Affermava altresì che: 1) le domande erano infondate “in ragione del lunghissimo lasso temporale trascorso dall'Accordo del 27 marzo 2013”, rilevando che avevano atteso oltre dieci pagina 3 di 10 anni per la proposizione del ricorso e, stando alla documentazione prodotta in atti, prima di esso, non avevano mai manifestato alcun dissenso;
2) l'accordo sindacale del 27.3.2013 era qualificabile come accordo di prossimità ex. art. 8 D.l. 13.08.2011, n. 138, potendo pertanto operare anche in deroga alle disposizioni di legge;
3) i fatti dedotti difettavano di prova e, comunque, era impossibile considerare il tempo impiegato per il tragitto dai tornelli (di sicurezza) alla postazione (con timbratura di inizio attività), stricto sensu, come orario di lavoro. Contestava inoltre i conteggi allegati ed eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati nel periodo precedente al 27.10.2018 (cinque anni antecedenti al deposito del ricorso). Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e, in subordine, la limitazione della condanna
“a quanto accertando in corso di giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata, sulla base delle giornate di effettiva presenza e del 50% dell'ordinaria retribuzione o, in subordine, sulla base della retribuzione ordinaria”. Istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 4.4.2024, la causa era decisa all'udienza dell'1.4.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande dei ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento. L'accordo sindacale del 27.3.2013 siglato tra e le organizzazioni Controparte_1 sindacali maggiormente rappresentative, all'art. 4 prevede che : “(…) Al fine di consentire il miglior allineamento della presenza con i flussi del traffico, le parti concordano che saranno utilizzati gli istituti per la gestione della flessibilità della prestazione lavorativa come di seguito individuati.
• L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro Controparte_4 mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1 luglio 2013 per consentire all' l'adeguamento dei sistemi con la Pt_6 nuova modalità di attestazione stessa. Si conviene che l'impossibilità per il lavoratore di attestare l'inizio e la fine della prestazione lavorativa sulla postazione di lavoro, dopo il 1° luglio 2013, per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore stesso o comunque imputabili al malfunzionamento dei sistemi non sarà addebitabile al lavoratore (...)”. Affermano i ricorrenti che tale regolamentazione contrattuale contrasta con la normativa in materia di orario di lavoro e, in particolare, con la nozione di orario di lavoro, così come dettata dall'art. 1, comma 2, D.lvo n. 66/03 e così come interpretata anche dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide: “Come già evidenziato, pacificamente fino al luglio 2013, l'azienda registrava l'orario di entrata e di uscita mediante i tornelli marcatempo posti all'ingresso delle sedi di lavoro, facendo coincidere l'orario di lavoro con gli esiti di tali timbrature, mentre a seguito dell'accordo sindacale del 27.3.2013 l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del personale di coordinamento avveniva “sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”. Ebbene, detto sistema di rilevazione dell'orario di lavoro contrasta con i principi dettati in materia di orario di lavoro, per come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
pagina 4 di 10 Ed infatti, come già evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 524/21 che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che si è pronunciata su questione analoga e che a sua volta ha condiviso la motivazione della sentenza n. 10/2020 della Corte di appello di Roma, che si è pronunciata su caso analogo, così come la sentenza n. 226/2019 della Corte appello di Ancona:
“In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n. 20714). Il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CE del 23 novembre in materia di orario di lavoro (e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE) ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, stabilisce, sulla base delle indicazioni comunitarie, all'art. 1, comma 2, lett. a): "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703). Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.). Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n. 7396).
pagina 5 di 10 Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”. Nel caso in esame, i dipendenti … “dopo la registrazione ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici, debbono accedere alla sala nei piani superiori alla quale sono assegnati, (…), raggiungere la postazione individuale o reperire una postazione libera, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti (…) a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge. Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013” - così come dal regolamento aziendale- “ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dagli appellanti, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, (…), che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line. Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già detto «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. 2017 n. 13465, cit.)” (così Corte d'appello di Milano, sentenza n. 782/22). Recentemente la Corte di cassazione con la sentenza n. 14843/24 ha osservato: “Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso, alcuna violazione di legge, perché la Corte d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui CP_1 il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie. In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della Parte_7 CP_1 computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
pagina 6 di 10 La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n. 12935/2018). In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente – secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out. Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
è la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano Con essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la , infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un Co comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da . Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da ”. CP_1
Anche nel caso in esame l'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che i ricorrenti devono necessariamente accedere alla sede lavorativa attraverso i tornelli, inserendo il badge nell'apposito marcatempo, poi raggiungere la propria postazione di lavoro al secondo piano di via Maroncelli, avviare il computer, attendere il completamento dell'operazione di avviamento e l'apertura dell'apposita finestra, inserire il proprio numero di matricola e la propria password, e solo in questo momento viene registrato ufficialmente l'inizio della sua prestazione lavorativa. Le testi e hanno riferito che “tutto dipende dai sistemi Testimone_1 Testimone_2 informatici che a volte si bloccano e comunque sono lenti e le operazioni da compiere sono
pagina 7 di 10 varie” e che “se l'orario di entrata al tornello è corretto, mentre quello al pc è in ritardo, è necessario giustificare il ritardo poiché l'orario di entrata al tornello non compare”; la teste ha precisato che “non sempre l'operatore al suo arrivo trova il pc acceso, a volte Tes_1 mancano anche le dotazioni perché vengono prese da altri operatori, quindi se il pc è spento, è necessario accenderlo”. Alla luce delle testimonianze deve ritenersi che le attività che i ricorrenti deve compiere dal momento in cui accedono alla sede di via Maroncelli fino a quanto, effettuato il log in, inizia ufficialmente l'orario di lavoro, sono attività necessarie e prodromiche allo svolgimento della prestazione lavorativa. Né la società resistente ha provato che i ricorrenti, nel lasso di tempo in questione, siano liberi di autodeterminarsi e non siano assoggettati al potere gerarchico. Non è infatti dirimente la circostanza per la quale la società non fornisce alcuna indicazione né in ordine al tragitto dai tornelli alla postazione (scale, ascensore, etc.) né in ordine alle relative tempistiche, poiché – anche a prescindere dal fatto che appare difficile ipotizzare molteplici alternative nei tragitti che collegano il piano terra al secondo, o al terzo – la possibilità di scelta tra uso dell'ascensore e uso della scale non appare certo sufficiente a far ritenere l'autonomia del lavoratore. Se così è, il tempo necessario per compiere le operazioni sopra descritte, dall'arrivo ai tornelli all'ingresso fino all'inserimento del numero di matricola e della password, nonché, in uscita, il tempo dalla registrazione di fine lavoro all'arrivo dei tornelli in uscita e, in pausa pranzo, il tempo necessario per effettuare il log in e il log out all'inizio e alla fine della pausa, devono essere considerati tempi di lavoro. Non a caso prima dell'accordo del 2013 questo tempo era retribuito e ancora oggi, presso la medesima sede in cui lavorano i ricorrenti, per altre categorie di dipendenti è ancora retribuito. Deve dunque dichiararsi la nullità parziale dell'accordo collettivo aziendale del 27.2.2013 nella parte in cui prevede che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di
[...] avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi CP_4 informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1 luglio 2013 per consentire all' l'adeguamento dei sistemi con la nuova modalità di attestazione Pt_6 stessa”, così come delle conformi previsioni del regolamento aziendale. Né a tale pronuncia osta, come afferma la società resistente, il principio di inscindibilità delle diverse clausole negoziali del predetto accordo aziendale. L'art. 1419 c.c., che invoca, nel disciplinare l'ipotesi di nullità parziale del contratto, non Controparte_1 prevede affatto che, laddove la singola clausola sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, non possa esserne dichiarata la nullità. Al contrario, la norma dispone che, se risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola che è colpita da nullità, la nullità della clausola travolge l'intero testo negoziale. Solo se risultasse provato – il che, nel caso di specie, non è – che Controparte_1
e le principali sigle sindacali non avrebbero sottoscritto gli accordi aziendali del 27.3.2013 senza la clausola relativa alle nuove modalità della prestazione lavorativa, sarebbe nullo l'intero accordo;
in ogni caso ciò non comporterebbe la inammissibilità o irricevibilità della domanda dei ricorrenti. Peraltro l'art. 1419, comma 2, c.c. dispone che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, quale senz'altro è la previsione di cui all'art. 1 D.l.vo n. 66/03.
pagina 8 di 10 Quanto poi alla possibilità di qualificare l'accordo del 23.3.2013 come accordo di prossimità ex art. 8 D.L. 13.08.2011 n. 138, in nessun caso tale qualificazione – anche a ritenere che ne ricorrano i presupposti - consentirebbe all'accordo di derogare alla nozione di orario di lavoro di fonte comunitaria, sulla scorta del ben noto principio di primazia del diritto UE. Accertata quindi la nullità, in parte qua, dell'accordo collettivo aziendale del 27.2.2013, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere retribuiti per il tempo di lavoro impiegato per compiere le sopra descritte operazioni propedeutiche e necessarie all'inizio e al termine della prestazione lavorativa. Circa il quantum, assumono i ricorrenti che le operazioni richiederebbero sia in entrata che in uscita non meno di 5 minuti (10 minuti in totale), e non meno di altri 4 minuti all'inizio che alla fine della pausa pranzo (2 minuti all'inizio e due minuti alla fine). La quantificazione nella complessiva misura di 14 minuti (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, 2 minuti in pausa pranzo in uscita e 2 minuti in pausa pranzo in ingresso) per ogni giorno lavorativo appare plausibile e in ogni caso risulta sostanzialmente confermata dai testimoni. La teste sul punto ha riferito: “non sono in grado di quantificare con Testimone_1 precisione il tempo esatto richiesto dalle operazioni descritte nei capitoli precedenti, ritengo che il tempo sia superiore ai 5 minuti, ma tutto dipende dai sistemi informatici che a volte si bloccano e comunque sono lenti e le operazioni da compiere sono varie;
preciso inoltre che i ricorrenti lavorano ora al terzo pieno dell'edificio e per arrivare alla postazione devono salire al terzo piano”; nello stesso senso anche la deposizione della teste che ha Testimone_2 dichiarato: “Non sono in grado di quantificare con precisione il tempo esatto richiesto dalle operazioni descritte nei capitoli precedenti, ritengo che il tempo sia superiore ai 5 minuti, ma tutto dipende dai sistemi informatici che a volte si bloccano e comunque sono lenti e le operazioni da compiere sono varie”. Quanto poi al periodo dal 15.3.2020 in cui i ricorrenti, a causa della nota emergenza pandemica COVID 19, ha temporaneamente svolto l'attività lavorativa “da remoto” dalla propria abitazione, parte ricorrente ha quantificato le differenze orarie nella minore misura di 8 minuti di lavoro straordinario per ogni giorno lavorato, e anche tale quantificazione appare congrua. La società resistente deve pertanto condannata a pagare ai ricorrenti le somme richieste. A tal proposito deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione della società resistente, secondo cui sono prescritti i crediti maturati oltre cinque anni dalla domanda, poiché “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., n. 26246/22). Dunque, la società resistente deve essere condannata a pagare - per il periodo dall'1.7.2013 al 31.12.2022 - a favore di: a) la somma di €. 6.392,75, e Parte_1 successive maturate e maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
b) la somma di €. 6.229,33, e successive maturate e Parte_2 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
c) a favore di la somma di €. 7.829,25, e successive maturate e Parte_3
pagina 9 di 10 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
d) la somma di €. 6.292,30, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_4 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
e)
[...] la somma di €. 5.615,05, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_5 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella causa n. 2126/23 R.G. LAV., promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_1 respinta, così decide;
- dichiara la nullità dell'accordo collettivo aziendale del 27.2.2013 nella parte in cui al paragrafo 4 prevede che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla Controparte_4 propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”;
- condanna al pagamento per il periodo dall'1.7.2013 al 31.12.2022, a Controparte_1 titolo di differenze retributive, a favore di: a) la somma di €. 6.392,75, e Parte_1 successive maturate e maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
b) la somma di €. 6.229,33, e successive maturate e Parte_2 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
c) a favore di la somma di €. 7.829,25, e successive maturate e Parte_3 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
d) la somma di €. 6.292,30, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_4 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
e)
[...] la somma di €. 5.615,05, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_5 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la società resistente al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese processuali liquidate, in complessivi €. 7.059,00, di cui €. 259,00 per esborsi ed €. 6.800,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 1.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._5
LACARBONARA ANGELA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
LACARBONARA ANGELA
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PESSI ROBERTO, dell'avv. FABOZZI RAFFAELE, dell'avv. CHINNI FRANCESCO e dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
PESSI ROBERTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.10.2023 , , , Parte_1 Parte_4 Parte_2
e evocavano in giudizio, dinanzi al Parte_5 Parte_3
Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ( Controparte_1 CP_1 affermando che: 1) erano dipendenti a tempo indeterminato della società resistente convenuta pagina 1 di 10 dal 19.12.1996, attualmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di impiegata al V livello, solo al IV;
2) facevano parte del reparto Parte_5
CCARE Consumer Nord, quali operatori telefonici, svolgendo le proprie mansioni presso la sede di ita a Bologna, via Maroncelli n. 1, al secondo piano dell'edificio; 3) CP_1 osservavano un orario lavorativo da lunedì a venerdì, con una turnistica variabile, con orario di lavoro a tempo pieno e con pausa pranzo di trenta minuti per consumare il pasto all'interno o al di fuori dei locali aziendali;
4) fino al 30.6.2013, come tutti gli altri dipendenti di
[...]
si erano recati presso la sede aziendale in via Maroncelli, avevano timbrato la CP_1 presenza al tornello marcatempo posto all'ingresso dell'edificio, al piano terra, e in quel momento avevano iniziato la prestazione lavorativa;
lo stesso avveniva al termine della prestazione lavorativa, in uscita;
nella pausa pranzo (sia all'inizio che alla fine) timbravano al tornello del proprio piano di lavoro (ogni piano ha un tornello) oppure a quello di ingresso, a seconda che decidessero di consumare il pasto all'interno o all'esterno dell'azienda: l'inizio e la fine della pausa pranzo erano contrassegnati dal momento di strisciatura del badge al Cont tornello;
5) in data 27.3.2013, la società aveva siglato con , CISL, e con il CP_2 coordinamento nazionale delle R.S.U. un accordo collettivo aziendale con il quale, “al fine di consentire un miglior allineamento della presenza con i flussi del traffico”, era stato introdotto al paragrafo n. 4 un nuovo modello organizzativo dell'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa valido solo per il personale operante nel settore detto Controparte_4 accordo non era stato sottoscritto dal sindacato SNATER, cui i ricorrenti aderivano;
6) sulla base di esso dall'1.7.2013 l'attestazione dell'inizio della prestazione lavorativa (contrariamente a quanto era avvenuto fino a quel momento e a quanto continuava ad avvenire per la maggior parte degli altri dipendenti di non avveniva più attraverso la Controparte_1 strisciatura del badge personale di servizio negli appositi marcatempo situati al piano terra all'ingresso dell'edificio aziendale (marcatura cui continuavano a essere tenuti per poter accedere all'edificio), ma attraverso la registrazione on line sui sistemi informatici aziendali, e, quindi, da un momento successivo rispetto a quello in cui, dopo essere entrati nell'edificio e avere strisciato il badge nel tornello di ingresso, avere effettuato il percorso all'interno dell'azienda prendendo le scale o l'ascensore, avere raggiunto la propria postazione di lavoro, inserito il proprio numero di matricola e la propria password personale nel sistema informatico, atteso l'elaborazione dei dati e l'apertura della finestra (schermata) di inizio turno, avevano potuto finalmente cliccare su “inizio giornata”; 7) allo stesso modo, anche la fine della prestazione lavorativa era calcolata dal momento in cui cliccavano sul proprio computer sulla schermata di “fine giornata”, anche se avevano ancora attività da ultimare e non potevano chiudere il personal computer (ad esempio per concludere l'ultima telefonata, riporre le cuffie, effettuare qualche altra attività lavorativa che veniva richiesta), e non più dal momento dell'uscita dall'edificio con la marcatura del badge in uscita, cui comunque continuavano a essere tenuti;
8) analogamente, nella pausa pranzo dovevano effettuare le medesime operazioni, e l'inizio e la fine della pausa mensa venivano registrate nel momento in cui avevano cliccato nell'apposita finestra l'inizio o la fine della pausa mensa, benché dovessero recarsi al tornello marcatempo al piano terra dell'edificio per strisciare il badge quando nella pausa pranzo uscivano dall'edificio; 9) tutte queste operazioni richiedevano sia in entrata che in uscita non meno di 5 minuti (10 minuti in totale), nonché sia all'inizio che alla fine della pausa pranzo non meno di 4 minuti (2 minuti all'inizio e due minuti alla fine), tempo impiegato per compiere queste operazioni propedeutiche e necessarie che da non era retribuito;
Controparte_1
pagina 2 di 10 10) a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19, dal 15 marzo 2020 al 19 aprile 2022 avevano svolto la propria attività lavorativa “temporaneamente” da remoto, dalla propria abitazione: durante tale periodo, l'attestazione della presenza era rimasta quella della cosiddetta “timbratura in postazione”, in modo diverso rispetto agli altri dipendenti, i quali invece accendevano il loro computer esattamente all'orario di inizio del turno e la loro presenza era rilevata automaticamente al momento dell'accensione, quando vi era la connessione alla wi-fi; 11) in forza dell'accordo sindacale dal luglio del 2013 erano tenuti - e continuavano a esserlo - a strisciare il badge personale di servizio in ingresso e in uscita dall'immobile aziendale negli appositi tornelli (attraverso macchine marcatempo), sempre presenti e funzionanti e posti al piano terra dell'edificio, ma non Controparte_1 considerava più, ai fini della loro retribuzione, il tempo intercorrente tra l'ingresso ai tornelli e il raggiungimento della postazione di lavoro;
12) analogamente, nella pausa pranzo, non considerava più, ai fini della retribuzione della ricorrente, il tempo Controparte_1 intercorrente tra la postazione e l'uscita ai tornelli (del piano o al piano terra) e quello tra l'ingresso (al tornello in ingresso o del piano) e la postazione;
13) in forza del predetto accordo il loro orario di lavoro era stato di fatto aumentato senza alcun “corrispettivo”, attraverso l'esclusione di una porzione dell'orario di lavoro dalla retribuzione, in violazione dei principi stabiliti dal D.l.vo n. 66/03, il quale, nel dare attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabiliva che deve intendersi per “(…) a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Chiedevano quindi che: 1) fosse dichiarata la parziale nullità del paragrafo 4 dell'accordo Cont aziendale stipulato da il 27.3.2013 con , CISL, e con il Controparte_1 CP_2 coordinamento nazionale delle R.S.U. nella parte in cui prevede che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante Controparte_4 registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”; 2) fosse condannata Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive dovute per i minuti giornalieri di percorrenza
[...] dal tornello alla postazione lavorativa fino alla rilevazione della presenza sul personal computer, al mattino e nella pausa pranzo, e dalla postazione al tornello alla sera e nella pausa pranzo, e in particolare a favore di: a) la somma di €. 6.392,75, e successive Parte_1 maturate e maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
b) la somma di €. 6.229,33, e successive maturate e Parte_2 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
c) a favore di la somma di €. 7.829,25, e successive maturate e Parte_3 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
d) la somma di €. 6.292,30, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_4 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
e)
[...] la somma di €. 5.615,05, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_5 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
Si costituiva in giudizio la eccependo, anzitutto, l'inscindibilità Controparte_1 delle clausole dell'accordo sindacale del 27.3.2013, e la conseguente inammissibilità e/o infondatezza della domanda di nullità parziale e/o inefficacia del paragrafo 4 del citato accordo. Affermava altresì che: 1) le domande erano infondate “in ragione del lunghissimo lasso temporale trascorso dall'Accordo del 27 marzo 2013”, rilevando che avevano atteso oltre dieci pagina 3 di 10 anni per la proposizione del ricorso e, stando alla documentazione prodotta in atti, prima di esso, non avevano mai manifestato alcun dissenso;
2) l'accordo sindacale del 27.3.2013 era qualificabile come accordo di prossimità ex. art. 8 D.l. 13.08.2011, n. 138, potendo pertanto operare anche in deroga alle disposizioni di legge;
3) i fatti dedotti difettavano di prova e, comunque, era impossibile considerare il tempo impiegato per il tragitto dai tornelli (di sicurezza) alla postazione (con timbratura di inizio attività), stricto sensu, come orario di lavoro. Contestava inoltre i conteggi allegati ed eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati nel periodo precedente al 27.10.2018 (cinque anni antecedenti al deposito del ricorso). Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e, in subordine, la limitazione della condanna
“a quanto accertando in corso di giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata, sulla base delle giornate di effettiva presenza e del 50% dell'ordinaria retribuzione o, in subordine, sulla base della retribuzione ordinaria”. Istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 4.4.2024, la causa era decisa all'udienza dell'1.4.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande dei ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento. L'accordo sindacale del 27.3.2013 siglato tra e le organizzazioni Controparte_1 sindacali maggiormente rappresentative, all'art. 4 prevede che : “(…) Al fine di consentire il miglior allineamento della presenza con i flussi del traffico, le parti concordano che saranno utilizzati gli istituti per la gestione della flessibilità della prestazione lavorativa come di seguito individuati.
• L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro Controparte_4 mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1 luglio 2013 per consentire all' l'adeguamento dei sistemi con la Pt_6 nuova modalità di attestazione stessa. Si conviene che l'impossibilità per il lavoratore di attestare l'inizio e la fine della prestazione lavorativa sulla postazione di lavoro, dopo il 1° luglio 2013, per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore stesso o comunque imputabili al malfunzionamento dei sistemi non sarà addebitabile al lavoratore (...)”. Affermano i ricorrenti che tale regolamentazione contrattuale contrasta con la normativa in materia di orario di lavoro e, in particolare, con la nozione di orario di lavoro, così come dettata dall'art. 1, comma 2, D.lvo n. 66/03 e così come interpretata anche dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide: “Come già evidenziato, pacificamente fino al luglio 2013, l'azienda registrava l'orario di entrata e di uscita mediante i tornelli marcatempo posti all'ingresso delle sedi di lavoro, facendo coincidere l'orario di lavoro con gli esiti di tali timbrature, mentre a seguito dell'accordo sindacale del 27.3.2013 l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del personale di coordinamento avveniva “sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”. Ebbene, detto sistema di rilevazione dell'orario di lavoro contrasta con i principi dettati in materia di orario di lavoro, per come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
pagina 4 di 10 Ed infatti, come già evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 524/21 che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che si è pronunciata su questione analoga e che a sua volta ha condiviso la motivazione della sentenza n. 10/2020 della Corte di appello di Roma, che si è pronunciata su caso analogo, così come la sentenza n. 226/2019 della Corte appello di Ancona:
“In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n. 20714). Il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CE del 23 novembre in materia di orario di lavoro (e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE) ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, stabilisce, sulla base delle indicazioni comunitarie, all'art. 1, comma 2, lett. a): "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703). Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.). Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n. 7396).
pagina 5 di 10 Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”. Nel caso in esame, i dipendenti … “dopo la registrazione ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici, debbono accedere alla sala nei piani superiori alla quale sono assegnati, (…), raggiungere la postazione individuale o reperire una postazione libera, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti (…) a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge. Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013” - così come dal regolamento aziendale- “ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dagli appellanti, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, (…), che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line. Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già detto «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. 2017 n. 13465, cit.)” (così Corte d'appello di Milano, sentenza n. 782/22). Recentemente la Corte di cassazione con la sentenza n. 14843/24 ha osservato: “Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso, alcuna violazione di legge, perché la Corte d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui CP_1 il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie. In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della Parte_7 CP_1 computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
pagina 6 di 10 La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n. 12935/2018). In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente – secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out. Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
è la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano Con essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la , infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un Co comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da . Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da ”. CP_1
Anche nel caso in esame l'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che i ricorrenti devono necessariamente accedere alla sede lavorativa attraverso i tornelli, inserendo il badge nell'apposito marcatempo, poi raggiungere la propria postazione di lavoro al secondo piano di via Maroncelli, avviare il computer, attendere il completamento dell'operazione di avviamento e l'apertura dell'apposita finestra, inserire il proprio numero di matricola e la propria password, e solo in questo momento viene registrato ufficialmente l'inizio della sua prestazione lavorativa. Le testi e hanno riferito che “tutto dipende dai sistemi Testimone_1 Testimone_2 informatici che a volte si bloccano e comunque sono lenti e le operazioni da compiere sono
pagina 7 di 10 varie” e che “se l'orario di entrata al tornello è corretto, mentre quello al pc è in ritardo, è necessario giustificare il ritardo poiché l'orario di entrata al tornello non compare”; la teste ha precisato che “non sempre l'operatore al suo arrivo trova il pc acceso, a volte Tes_1 mancano anche le dotazioni perché vengono prese da altri operatori, quindi se il pc è spento, è necessario accenderlo”. Alla luce delle testimonianze deve ritenersi che le attività che i ricorrenti deve compiere dal momento in cui accedono alla sede di via Maroncelli fino a quanto, effettuato il log in, inizia ufficialmente l'orario di lavoro, sono attività necessarie e prodromiche allo svolgimento della prestazione lavorativa. Né la società resistente ha provato che i ricorrenti, nel lasso di tempo in questione, siano liberi di autodeterminarsi e non siano assoggettati al potere gerarchico. Non è infatti dirimente la circostanza per la quale la società non fornisce alcuna indicazione né in ordine al tragitto dai tornelli alla postazione (scale, ascensore, etc.) né in ordine alle relative tempistiche, poiché – anche a prescindere dal fatto che appare difficile ipotizzare molteplici alternative nei tragitti che collegano il piano terra al secondo, o al terzo – la possibilità di scelta tra uso dell'ascensore e uso della scale non appare certo sufficiente a far ritenere l'autonomia del lavoratore. Se così è, il tempo necessario per compiere le operazioni sopra descritte, dall'arrivo ai tornelli all'ingresso fino all'inserimento del numero di matricola e della password, nonché, in uscita, il tempo dalla registrazione di fine lavoro all'arrivo dei tornelli in uscita e, in pausa pranzo, il tempo necessario per effettuare il log in e il log out all'inizio e alla fine della pausa, devono essere considerati tempi di lavoro. Non a caso prima dell'accordo del 2013 questo tempo era retribuito e ancora oggi, presso la medesima sede in cui lavorano i ricorrenti, per altre categorie di dipendenti è ancora retribuito. Deve dunque dichiararsi la nullità parziale dell'accordo collettivo aziendale del 27.2.2013 nella parte in cui prevede che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di
[...] avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi CP_4 informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1 luglio 2013 per consentire all' l'adeguamento dei sistemi con la nuova modalità di attestazione Pt_6 stessa”, così come delle conformi previsioni del regolamento aziendale. Né a tale pronuncia osta, come afferma la società resistente, il principio di inscindibilità delle diverse clausole negoziali del predetto accordo aziendale. L'art. 1419 c.c., che invoca, nel disciplinare l'ipotesi di nullità parziale del contratto, non Controparte_1 prevede affatto che, laddove la singola clausola sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, non possa esserne dichiarata la nullità. Al contrario, la norma dispone che, se risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola che è colpita da nullità, la nullità della clausola travolge l'intero testo negoziale. Solo se risultasse provato – il che, nel caso di specie, non è – che Controparte_1
e le principali sigle sindacali non avrebbero sottoscritto gli accordi aziendali del 27.3.2013 senza la clausola relativa alle nuove modalità della prestazione lavorativa, sarebbe nullo l'intero accordo;
in ogni caso ciò non comporterebbe la inammissibilità o irricevibilità della domanda dei ricorrenti. Peraltro l'art. 1419, comma 2, c.c. dispone che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, quale senz'altro è la previsione di cui all'art. 1 D.l.vo n. 66/03.
pagina 8 di 10 Quanto poi alla possibilità di qualificare l'accordo del 23.3.2013 come accordo di prossimità ex art. 8 D.L. 13.08.2011 n. 138, in nessun caso tale qualificazione – anche a ritenere che ne ricorrano i presupposti - consentirebbe all'accordo di derogare alla nozione di orario di lavoro di fonte comunitaria, sulla scorta del ben noto principio di primazia del diritto UE. Accertata quindi la nullità, in parte qua, dell'accordo collettivo aziendale del 27.2.2013, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere retribuiti per il tempo di lavoro impiegato per compiere le sopra descritte operazioni propedeutiche e necessarie all'inizio e al termine della prestazione lavorativa. Circa il quantum, assumono i ricorrenti che le operazioni richiederebbero sia in entrata che in uscita non meno di 5 minuti (10 minuti in totale), e non meno di altri 4 minuti all'inizio che alla fine della pausa pranzo (2 minuti all'inizio e due minuti alla fine). La quantificazione nella complessiva misura di 14 minuti (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, 2 minuti in pausa pranzo in uscita e 2 minuti in pausa pranzo in ingresso) per ogni giorno lavorativo appare plausibile e in ogni caso risulta sostanzialmente confermata dai testimoni. La teste sul punto ha riferito: “non sono in grado di quantificare con Testimone_1 precisione il tempo esatto richiesto dalle operazioni descritte nei capitoli precedenti, ritengo che il tempo sia superiore ai 5 minuti, ma tutto dipende dai sistemi informatici che a volte si bloccano e comunque sono lenti e le operazioni da compiere sono varie;
preciso inoltre che i ricorrenti lavorano ora al terzo pieno dell'edificio e per arrivare alla postazione devono salire al terzo piano”; nello stesso senso anche la deposizione della teste che ha Testimone_2 dichiarato: “Non sono in grado di quantificare con precisione il tempo esatto richiesto dalle operazioni descritte nei capitoli precedenti, ritengo che il tempo sia superiore ai 5 minuti, ma tutto dipende dai sistemi informatici che a volte si bloccano e comunque sono lenti e le operazioni da compiere sono varie”. Quanto poi al periodo dal 15.3.2020 in cui i ricorrenti, a causa della nota emergenza pandemica COVID 19, ha temporaneamente svolto l'attività lavorativa “da remoto” dalla propria abitazione, parte ricorrente ha quantificato le differenze orarie nella minore misura di 8 minuti di lavoro straordinario per ogni giorno lavorato, e anche tale quantificazione appare congrua. La società resistente deve pertanto condannata a pagare ai ricorrenti le somme richieste. A tal proposito deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione della società resistente, secondo cui sono prescritti i crediti maturati oltre cinque anni dalla domanda, poiché “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., n. 26246/22). Dunque, la società resistente deve essere condannata a pagare - per il periodo dall'1.7.2013 al 31.12.2022 - a favore di: a) la somma di €. 6.392,75, e Parte_1 successive maturate e maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
b) la somma di €. 6.229,33, e successive maturate e Parte_2 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
c) a favore di la somma di €. 7.829,25, e successive maturate e Parte_3
pagina 9 di 10 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
d) la somma di €. 6.292,30, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_4 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
e)
[...] la somma di €. 5.615,05, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_5 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella causa n. 2126/23 R.G. LAV., promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_1 respinta, così decide;
- dichiara la nullità dell'accordo collettivo aziendale del 27.2.2013 nella parte in cui al paragrafo 4 prevede che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla Controparte_4 propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”;
- condanna al pagamento per il periodo dall'1.7.2013 al 31.12.2022, a Controparte_1 titolo di differenze retributive, a favore di: a) la somma di €. 6.392,75, e Parte_1 successive maturate e maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
b) la somma di €. 6.229,33, e successive maturate e Parte_2 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
c) a favore di la somma di €. 7.829,25, e successive maturate e Parte_3 maturande, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
d) la somma di €. 6.292,30, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_4 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
e)
[...] la somma di €. 5.615,05, e successive maturate e maturande, oltre agli Parte_5 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la società resistente al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese processuali liquidate, in complessivi €. 7.059,00, di cui €. 259,00 per esborsi ed €. 6.800,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 1.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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