Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 29407/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile- in composizione monocratica ed in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo- ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29407/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
, già ( CF-P.IVA ), con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Pt_2
Direttore Generale dott. Ing. rappresentata e difesa Parte_3
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Annalisa Intorcia (C.F.:
e ,(C.F. ) - C.F._1 Persona_1 C.F._2
tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del principe 13/a, Pt_2
Parte presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura speciale
registrata al n.3926 serie IT Ag. Entrate di in pari data Pt_2
OPPONENTE
E
con sede legale in alla via Controparte_1 Pt_2
Battistello Caracciolo 48, c.f. e p.i. , in persona del rappresentante P.IVA_2
legale p.t. dott. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 Pt_2
piazza Amedeo n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Manselli c.f.
, p.i. , che la rappresenta e la difende, C.F._3 P.IVA_3
giusta procura su foglio separato che forma un unicum con il decreto ingiuntivo
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_4
proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 7937/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 3.11.2022, notificato in data 10.11.2022, con cui le veniva ingiunto il pagamento di €. 938.488,37, oltre interessi moratori così come previsto dal
D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dalla data della domanda sino al saldo oltre
- 2 - spese, per prestazioni di radioterapia rese a pazienti residenti nella circoscrizione territoriale facente capo all'Asl opponente negli anni 2019,
Parte 2020 e 2021. Avverso il predetto decreto ingiuntivo la proponeva opposizione eccependo il mancato assolvimento dell'onere della prova e l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto essa aveva correttamente adempiuto al pagamento delle prestazioni effettuate dal Centro secondo il tariffario previsto dal nomenclatore vigente all'epoca delle prestazioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, ritenuta superflua la ctu contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.3.2025, indi all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc, veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Così riassunti i termini della controversia va, in via preliminare, ricordato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo il ruolo delle parti processuali, ovvero di opponente ed opposto, risulta invertito sul piano sostanziale ed in particolare sul piano del riparto dell'onere della prova. Nello specifico, proposta opposizione al decreto ingiuntivo: il debitore ingiunto, per quanto attore in opposizione, assume le vesti sostanziali di convenuto, dovendo pertanto,
allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa;
il
- 3 - creditore ingiungente, pur convenuto nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione di attore, dovendo pertanto allegare e provare i fatti costitutivi del credito azionato. In particolare, poi, per quel che riguarda il caso di specie appare, in proposito, utile richiamare i principi affermati recentemente dalla Suprema Corte in ordine al riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto le pretese creditorie erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La
Corte, infatti, facendo finalmente chiarezza sul tema in questione, molto dibattuto dai Giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Parte opponente ha affermato che i c.d. elementi costitutivi del credito, la cui prova è a carico della struttura che rivendica il pagamento del corrispettivo,
devono essere limitati al riscontro dell'esistenza del rapporto di accreditamento
Parte e dell'esecuzione delle prestazioni dedotte gravando, per converso, sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento della
COM e del tetto di spesa - fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, deve essere provato dalla parte eccipiente (cfr. Cass. 6/7/2018, n. 17735; Cass. 13/2/2018, n. 3403; Cass.
3/8/2017, n. 19360).
Applicando tali principi si osserva che nel caso di specie è contestata la debenza delle somme atteso che le stesse attengono, a dire della opponente, a prestazioni non liquidabili in quanto inappropriate e non conformi alle
- 4 - previsioni del Nomenclatore tariffario. Si legge, infatti, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che i “pagamenti non integrali
rappresentano in realtà delle decurtazioni economiche effettuate a seguito dei
controlli tecnico-sanitari eseguiti dai Dirigenti Medici di questo Distretto
Sanitario in applicazione dell'art. 50 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e del D.C.A. n. 101 del
06/12/2019. Nello specifico, per le prestazioni di Radioterapia effettuate dalla
struttura ricorrente, ricomprese nel Catalogo regionale delle prestazioni
specialistiche ai codici nn. 92.29.1, 92_29_2 e 92.29.7, è prevista una sola
prestazione per ogni ciclo di radioterapia, per cui le stesse non potevano
essere remunerate nella parte eccedente……. Nel caso di specie a seguito dei
controlli operati in virtù dei richiamati poteri, da parte del Direttore del
Distretto 31 a mezzo dei suoi funzionari, è emerso che ha Controparte_1
fatturato erroneamente richiedendo per tre prestazioni quello che invece, in
base ai codici del Nomenclatore tariffario nazionale e regionale, doveva
essere tariffato come unico trattamento.”. L'opponente ha, quindi,
specificatamente indicato le decurtazioni effettuate e le note di credito richieste al ricorrente, rilevando che il nomenclatore vigente, approvato con
DM 22/07/96 prevede per ogni prestazione anche le indicazioni applicative sulla modalità di tariffazione (riportate con analisi critica anche in apposite linee guida successive al DM stesso) e che, per le prestazioni di schermatura personalizzata (tale è la definizione del nomenclatore) viene indicata la
- 5 - specifica “intero trattamento”, quindi le prestazioni di cui ai codici
92.29.7,92.29.1 e 92.29.2 per previsione normativa, erano da pagare come
“unico trattamento” e non come prestazioni scindibili dal punto di vista contabile, circostanza di cui ne era a conoscenza anche l'opposta come da nota
2519 del 2.04.2019 allegata in atti.
A fronte di tale eccezione l'opposta non ha contestato la mancata osservanza del Nomenclatore tariffario nazionale e regionale limitandosi a dedurre che “la erogazione di un trattamento di Radioterapia prevede diverse
fasi che si susseguono fino al momento della prima seduta, propedeutiche e
necessarie l'una all'altra….. In merito alle prestazioni la struttura si attiene,
pur se con difficoltà legate a quanto sopra precisato, al concetto di “una per
campo di trattamento” o distretto anatomico, comunque praticando verifiche
radiologiche quotidiane e TC di centraggio per riadattamenti di volume,
Part quando necessarie, seppur le stesse non vengano appunto richieste alla di
appartenenza…. Non si comprende pertanto come possa intendersi “per
trattamento” o addirittura “per paziente” la prescrizione delle prestazioni
oggi richieste, poiché un trattamento (o un paziente) può essere eseguito (o
trattato) più di una volta nel corso dello stesso anno, o anche nel corso di anni
successivi, richiedendo pertanto la reiterazione delle impegnative ivi
comprese quelle utili alla TC di Centraggio e/o alla elaborazione del piano di
cura”.
- 6 - Appare, allora, opportuno segnalare che il tema delle c.d. “schermature personalizzate” è stato affrontato recentemente dal Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di chiarire che: “Il D.M. del 2012 (recepito dal tariffario
regionale approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 32 del 2013) ha
proceduto ad un mero aggiornamento delle tariffe, senza alcuna modifica
delle caratteristiche e delle altre condizioni stabilite per ciascuna prestazione
nel precedente nomenclatore del 1996 (D.M. 22 luglio 1996). Le specifiche
sulle relative modalità di applicazione delle tariffe sono quindi contenute nel
nomenclatore del 1996, le cui disposizioni in parte qua non possono ritenersi
investite, né abrogate dal provvedimento ministeriale del 2012. Così
ricostruita la consecuzione normativa tra i due atti, è decisiva l'ulteriore
considerazione che l'allegato 1 al D.M. 22.7.1996 riporta per le prestazioni
contraddistinte con il codice 92.29.7 (schermatura personalizzata), 92.29.8
(sistema di immobilizzazione personalizzato) e 92.29.9 (preparazione di
compensatori sagomati) la seguente modalità di applicazione della tariffa:
“intero trattamento”, la quale a sua volta “sottintende un numero variabile di
applicazioni, secondo le concrete indicazioni del competente personale
medico”. Il senso attribuibile alla formula "intero trattamento" è stato desunto
dal primo giudice dalla “comparazione di tale descrizione (riferita, per
l'appunto, alle prestazioni con codici 92.29.7, 92.29.8 e 92.29.9) con quella
indicata nel medesimo decreto ministeriale, ad esempio, per i codici 93.11.1 e
93.11.3 (rieducazione motoria - per seduta di 30 minuti - ciclo di 10 sedute)
- 7 - che, pur riferendosi ad una distinta prestazione, evidenzia che la prescrizione
ricomprende una pluralità di cure sanitarie”; e l'interpretazione resa dal
primo giudice si giustifica anche sul piano della ragionevolezza degli esiti
applicativi, in quanto scongiura il rischio della indiscriminata moltiplicazione
dei costi a carico delle finanze pubbliche, in proporzione all'incremento di
schermature effettuabili in modo automatico e non più manuale, grazie alle
prerogative automatizzate dei più moderni macchinari. Peraltro, la necessità
di perseguire una soluzione rispettosa dei limiti di spese e del nomenclatore
tariffario vigente si pone in termini di dovere all'amministrazione regionale,
mentre la mera opportunità di un aggiornamento del nomenclatore tariffario
alle innovative prestazioni consentite dalle più moderne tecnologie non può
giustificare soluzioni divergenti dai vincolanti parametri tariffari vigenti. Sul
punto è infatti opportuno chiarire, sulla scorta di quanto affermato dalla
sezione in analogo precedente (n. 5177/2018), che: - la remunerazione delle
prestazioni avviene sulla base delle tariffe previste dal vigente nomenclatore
tariffario, il nomenclatore tariffario nazionale viene approvato dal
[...]
sulla base dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantirsi CP_3
alla popolazione ed elenca le prestazioni da erogarsi e le tariffe massime
applicabili. Sulla base del nomenclatore nazionale le Regioni approvano poi il
proprio tariffario;
- nel periodo oggetto di controversia, come già esposto, era
in vigore il nomenclatore tariffario nazionale di cui al d.m. 18 ottobre 2012,
che ha aggiornato le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni
- 8 - di assistenza specialistica ambulatoriale e ha dato indicazioni alle Regioni per
l'adozione dei tariffari regionali;
- la Regione ha aggiornato il proprio
nomenclatore tariffario (approvato con d.G.R. n. 1874/1998) recependo le
tariffe del nuovo nomenclatore nazionale, con d.c.a. n. 32 in data 27 marzo
2013; - nel caso delle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario, come appunto la regione.. , le tariffe massime fissate dal
nomenclatore nazionale ai sensi dell'art. 15, co. 15, d.l. n. 95/2012,
costituiscono, ai sensi del co. 17, un limite invalicabile;
- ogni questione
concernente l'appropriatezza terapeutica delle prestazioni comprese nel
nomenclatore esula dalla presente controversia, non essendo stata prospettata
l'illegittimità dei nomenclatori tariffari;
- l'obbligo delle strutture sanitarie
accreditate di fare ricorso alle più moderne tecnologie e cure è previsto a
tutela della salute degli utenti ma non riverbera automaticamente effetti nel
rapporto con il SSN, regolato dal contratto, ed in particolare non fa venir
meno l'onere delle strutture di evidenziare l'inerzia della Regione tutelandosi
attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento, per ottenere gli
aggiornamenti dei parametri di remunerazione delle prestazioni ritenuti
necessari; cosicché, fino a che ciò non sia avvenuto, le strutture non hanno
titolo ad ottenere corrispettivi non coerenti col nomenclatore tariffario in
vigore.” (Consiglio di Stato, 4 dicembre 2018, n. 6875).
Sull'errata pratica adoperata dall'opposta, che ha poi portato ad una fatturazione non consona al vigente tariffario, si è pronunciato ancora più di
- 9 - recente il Consiglio di Stato (sentenza n. 3442/2021) che, ha chiarito “il
criterio di liquidazione delle prestazioni sanitarie riferite alla schermatura
personalizzata contestato dalla parte ricorrente (una prestazione per l'intero
trattamento), prima di essere ribadito con delibera giuntale n. 431/2015, è
stato previsto a livello nazionale con il nomenclatore tariffario del 1996 ed è
stato confermato successivamente con D.M. del 2012; a tale catalogo si è
attenuto il Commissario ad acta con l'impugnata nota prot. n. 2864 del
23.7.2015 con la quale le …..sono state invitate a liquidare le prestazioni in
esame contemplando una prestazione di schermatura personalizzata per
l'intero trattamento”.
Orbene, sulla scorta delle argomentazioni finora esposte, va rilevato che la documentazione depositata dalla opponente (determine, delibera, decreto,
note, relazioni), in allegato all'atto di citazione in opposizione, in mancanza di specifiche contestazioni sul punto, è sufficienti a dimostrare che gli importi per cui è causa sono riferibili a prestazioni di radioterapia che non possono essere
Part remunerate dall' in ragione dei limiti imposti dal vigente nomenclatore tariffario. Ciò detto, infine, risultano allo stato inconferenti e irrilevanti le eccezioni inerenti al mancato superamento del tetto di spese, alla mancanza di contestazioni e alla presenza di una unica comunicazione in merito alla non debenza di quanto richiesto, in presenza di una violazione del vigente tariffario
Ne consegue che l'opposizione va accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto assorbita ogni altra questione.
- 10 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, aggiornato ai sensi del DM 147/22,
tenuto conto del valore della causa, delle fasi svolte e delle questioni trattate,
applicandosi i valori medi ridotti del 30%
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
7937/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 3.11.2022;
2) condanna la al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 870,00 per esborsi ed € 20.435,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge
Napoli, 12.6.2025
Il Giudice monocratico
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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