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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/07/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1035/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ratti Alessandro e Enrico Fogliani, con domicilio eletto in Modena, Piazzale Torti, n. 4
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Basile, dall'Avv. Isabella Basile e dall'Avv. Roberta Lezzi, con domicilio eletto in Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.8.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «nel merito,
1 - dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare, o come meglio, l'iscrizione alla gestione
commercianti codice azienda 25877401 DL, del sig. avvenuta con CP_1 Parte_1
comunicazione 25/11/19 (doc. 6), adottando ogni provvedimento inerente e conseguente;
CP_1
- dichiarare comunque infondate e non dovute in tutto o in parte le pretese creditorie dell CP_1
nei confronti di parte ricorrente indicate nel prospetto riepilogativo dei contributi dovuti
protocollo 500.22/04/2023.0161376 (doc. 10), sia sull'an che sul quantum». CP_1
Nel lamentare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'avvenuta propria illegittima iscrizione presso la cd. “Gestione Commercianti”; nell'escludere, così, la debenza dei contributi previdenziali richiesti a tale titolo da (per come anche indicati nel prospetto riepilogativo CP_1
protocollo 22.4.2023 ), ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto. CP_1
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio che, nel ribadire la legittimità del CP_1
proprio operato, nell'evidenziare profili di tardività dell'iniziativa attorea avversaria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Previo deposito di note difensive, all'esito dell'udienza di discussione dell'8.7.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle variegate domande attoree, tutte finalizzate all'accertamento dell'inesistenza della posizione debitoria contributiva del Sig. quale soggetto iscritto alla cd. “Gestione commercianti” e alla Parte_1
caducazione degli opposti avvisi di addebito, riassuntivamente indicati al doc. 10 ricorso.
Si ritiene fondata la domanda, per quanto si andrà ad esporre.
Avendo la causa ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali, va precisato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito;
il tutto
2 indipendentemente dalla veste formale assunta dalle parti in sede di instaurazione del processo
(v. ex multis Cass., 6.11.2009, n. 23600).
Regola operativa valevole anche in materia di contributi derivanti dall'iscrizione alla gestione commercianti di socio lavoratore a favore della società stessa, sia essa di persone o di capitali:
«i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità
limitata sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno
all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere
dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre
l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia
assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica
abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo
apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali)
dell'impresa (v., fra le tante, Cass. 17 luglio 2017, n. 17639); per partecipazione al lavoro
aziendale deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto
dell'impresa (cfr., da ultimo, Cass. 18 maggio 2017, n. 12560 quanto ai criteri da utilizzare per
tale ordine di valutazione); la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza
è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso,
indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere
rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di
impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa,
elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o
collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni» (Cass., 31.7.2018, n. 20314).
Ancora: «questa Corte ha ribadito il principio secondo cui il presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività
lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria,
3 atteso che l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del
lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai
lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente,
ancorché detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del
soggetto, piuttosto che rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (così, in termini, Cass. n.
7785 del 2017); che, essendo stato escluso anche in questo caso dal giudice di merito che
l abbia dato prova dell'avvenuto svolgimento di un'attività commerciale «con i caratteri CP_1
richiesti dalla legge», tale non potendo ritenersi «la riscossione di canoni di locazione» di
immobili le cui «attività amministrative, contabili e fiscali [siano] state delegate al
commercialista» (così la sentenza di prime cure, pagg. 3-4), il ricorso va rigettato, non essendo
imputabile alla decisione impugnata il lamentato errore di diritto» (v., in motivazione, Cass.
22374/2021).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che non sia riuscito ad assolvere CP_1
all'onere della prova su di sé incombente.
Come correttamente osservato anche da parte ricorrente, la documentazione depositata da CP_1
non palesa in alcun modo lo svolgimento di attività lavorativa da parte del Sig. nei Parte_1
termini necessari a giustificare l'iscrizione presso la cd. “Gestione Commercianti”.
Si ritiene, quindi, che non abbia assolto agli oneri probatori su di sé incombente circa la CP_1
dimostrazione dei fatti costitutivi legittimanti ab origine l'iscrizione del Sig. presso Parte_1
la gestione commercianti (in ragione della posizione rivestita in seno alla società immobiliare
Nasturzio s.r.l.).
In accoglimento della domanda attorea, accertata pertanto l'inesistenza del diritto di a CP_1
iscrivere il Sig. presso la Gestione Commercianti, si accerta per l'effetto (per Parte_1
assenza di un imprescindibile fatto costitutivo) l'inesistenza dei crediti indicati nei vari opposti avvisi di addebito. (v. anche doc. 10 ricorso).
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta l'inesistenza del diritto di a iscrivere il Sig. presso la Gestione CP_1 Parte_1
Commercianti, a decorrere dal 1.11.2019;
2) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta l'inesistenza dei crediti indicati negli opposti avvisi di addebito;
3) Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate nella complessiva CP_1
somma di € 1.865,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1035/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ratti Alessandro e Enrico Fogliani, con domicilio eletto in Modena, Piazzale Torti, n. 4
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Basile, dall'Avv. Isabella Basile e dall'Avv. Roberta Lezzi, con domicilio eletto in Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.8.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «nel merito,
1 - dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare, o come meglio, l'iscrizione alla gestione
commercianti codice azienda 25877401 DL, del sig. avvenuta con CP_1 Parte_1
comunicazione 25/11/19 (doc. 6), adottando ogni provvedimento inerente e conseguente;
CP_1
- dichiarare comunque infondate e non dovute in tutto o in parte le pretese creditorie dell CP_1
nei confronti di parte ricorrente indicate nel prospetto riepilogativo dei contributi dovuti
protocollo 500.22/04/2023.0161376 (doc. 10), sia sull'an che sul quantum». CP_1
Nel lamentare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'avvenuta propria illegittima iscrizione presso la cd. “Gestione Commercianti”; nell'escludere, così, la debenza dei contributi previdenziali richiesti a tale titolo da (per come anche indicati nel prospetto riepilogativo CP_1
protocollo 22.4.2023 ), ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto. CP_1
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio che, nel ribadire la legittimità del CP_1
proprio operato, nell'evidenziare profili di tardività dell'iniziativa attorea avversaria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Previo deposito di note difensive, all'esito dell'udienza di discussione dell'8.7.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle variegate domande attoree, tutte finalizzate all'accertamento dell'inesistenza della posizione debitoria contributiva del Sig. quale soggetto iscritto alla cd. “Gestione commercianti” e alla Parte_1
caducazione degli opposti avvisi di addebito, riassuntivamente indicati al doc. 10 ricorso.
Si ritiene fondata la domanda, per quanto si andrà ad esporre.
Avendo la causa ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali, va precisato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito;
il tutto
2 indipendentemente dalla veste formale assunta dalle parti in sede di instaurazione del processo
(v. ex multis Cass., 6.11.2009, n. 23600).
Regola operativa valevole anche in materia di contributi derivanti dall'iscrizione alla gestione commercianti di socio lavoratore a favore della società stessa, sia essa di persone o di capitali:
«i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità
limitata sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno
all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere
dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre
l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia
assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica
abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo
apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali)
dell'impresa (v., fra le tante, Cass. 17 luglio 2017, n. 17639); per partecipazione al lavoro
aziendale deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto
dell'impresa (cfr., da ultimo, Cass. 18 maggio 2017, n. 12560 quanto ai criteri da utilizzare per
tale ordine di valutazione); la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza
è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso,
indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere
rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di
impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa,
elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o
collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni» (Cass., 31.7.2018, n. 20314).
Ancora: «questa Corte ha ribadito il principio secondo cui il presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività
lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria,
3 atteso che l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del
lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai
lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente,
ancorché detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del
soggetto, piuttosto che rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (così, in termini, Cass. n.
7785 del 2017); che, essendo stato escluso anche in questo caso dal giudice di merito che
l abbia dato prova dell'avvenuto svolgimento di un'attività commerciale «con i caratteri CP_1
richiesti dalla legge», tale non potendo ritenersi «la riscossione di canoni di locazione» di
immobili le cui «attività amministrative, contabili e fiscali [siano] state delegate al
commercialista» (così la sentenza di prime cure, pagg. 3-4), il ricorso va rigettato, non essendo
imputabile alla decisione impugnata il lamentato errore di diritto» (v., in motivazione, Cass.
22374/2021).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che non sia riuscito ad assolvere CP_1
all'onere della prova su di sé incombente.
Come correttamente osservato anche da parte ricorrente, la documentazione depositata da CP_1
non palesa in alcun modo lo svolgimento di attività lavorativa da parte del Sig. nei Parte_1
termini necessari a giustificare l'iscrizione presso la cd. “Gestione Commercianti”.
Si ritiene, quindi, che non abbia assolto agli oneri probatori su di sé incombente circa la CP_1
dimostrazione dei fatti costitutivi legittimanti ab origine l'iscrizione del Sig. presso Parte_1
la gestione commercianti (in ragione della posizione rivestita in seno alla società immobiliare
Nasturzio s.r.l.).
In accoglimento della domanda attorea, accertata pertanto l'inesistenza del diritto di a CP_1
iscrivere il Sig. presso la Gestione Commercianti, si accerta per l'effetto (per Parte_1
assenza di un imprescindibile fatto costitutivo) l'inesistenza dei crediti indicati nei vari opposti avvisi di addebito. (v. anche doc. 10 ricorso).
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta l'inesistenza del diritto di a iscrivere il Sig. presso la Gestione CP_1 Parte_1
Commercianti, a decorrere dal 1.11.2019;
2) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta l'inesistenza dei crediti indicati negli opposti avvisi di addebito;
3) Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate nella complessiva CP_1
somma di € 1.865,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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