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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 28.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 23349/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Leperino Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, P.I.V.A. , in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, dall'avv. Maria Teresa Nicoletti, domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell' sito CP_2
in Napoli alla via M. Campodisola n. 13
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 il ricorrente deduceva:
- di essere dipendente dell' e di prestare Controparte_1 servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con inquadramento nella Categoria C, posizione economica C3, del personale del Comparto Università, con trattamento economico universitario equiparato, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, al personale del Comparto Sanità appartenente alla categoria D, “collaboratore professionale sanitario – infermiere professionale”, VIII fascia AOU;
- di essere stato assegnato all'U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Psichiatria d'Urgenza, facente parte del D.A.I. (Dipartimento di Assistenza Integrata) di Salute Mentale della predetta;
- che detta unità operativa, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, era stata impegnata a svolgere assistenza anche a pazienti psichiatrici affetti da tale coronavirus;
- che, con Delibera della Giunta Regionale n. 427 del 03.08.2020 (v. doc. 02), in ragione di tale emergenza, la aveva deliberato di riconoscere una premialità una tantum agli Controparte_3
operatori sanitari che, a decorrere dal 17 marzo e fino al 30 aprile 2020, avevano prestato attività lavorativa nei reparti indicati nella tabella A della medesima delibera;
- che la detta premialità era riconosciuta anche agli operatori sanitari che avevano prestato servizio, nell'indicato periodo nelle “UOSM” (Unità Operative di Salute Mentale) e nei “SPDC” (Servizi di
Psichiatria di Diagnosi e Cura) che venivano inseriti nella c.d. “FASCIA B - RISCHIO MEDIO”.
Detta indennità prevedeva la corresponsione di un importo massimo di € 600,00 lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari ad € 30,00 lordi per ogni giornata di effettiva presenza;
- che la Giunta Regionale aveva deliberato “di DARE MANDATO alle Controparte_4
di procedere alla liquidazione della premialità nel rispetto delle indicazioni e delle fasce
[...] di rischio per il periodo indicato nell'allegato A) del presente provvedimento già a decorrere della mensilità di Agosto 2020” e che, dopo il pagamento della premialità, la avrebbe Controparte_3
proceduto, come previsto nella medesima Delibera al punto 4, al riparto ed alla liquidazione delle risorse alle;
Controparte_4
- che, in ossequio a tale Delibera, l' avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della CP_2
premialità una tantum per COVID-19 al proprio personale già con la mensilità di agosto 2020 per poi trasmettere alla il relativo elenco;
Controparte_3
- che l' non solo non aveva proceduto alla detta liquidazione ma con Delibera n. 26 del CP_2
19.01.2021 non aveva inserito nell'elenco del personale trasmesso alla i Controparte_3 nominativi degli operatori sanitari assegnati all' Parte_2
né lo aveva fatto con la successiva Delibera integrativa n. 542 del 04.08.2021, malgrado la
[...] detta Unità Operativa, in quanto Psichiatria d'Urgenza, rientrasse a pieno titolo tra i reparti di cui all'allegato A) della Delibera regionale ( e SPDC); Pt_3
- che stante l'omissione aziendale, il Direttore Responsabile della Parte_2
, prof.ssa con nota del 2 settembre 2021 aveva trasmesso
[...] Persona_1
al Direttore Generale richiesta espressa di pagamento della premialità una tantum in favore del personale assegnato alla unità operativa dallo stesso diretta, indicando i nominativi dei dipendenti e, per ciascuno di essi, il numero delle presenze effettuate nel periodo dal 17 marzo al 30 aprile 2020; - che da detta nota si ricavava che lo stesso aveva svolto, nel periodo dal 17 marzo al 30 aprile 2020, trenta giornate di effettiva presenza, riscontrabili anche dai cartellini marcatempo in atti;
- che, malgrado tale trasmissione, l' non gli aveva ancora provveduto a corrispondere la CP_2
premialità di cui alla Delibera della Giunta della che avrebbe dovuto liquidare già Controparte_3
con la mensilità di agosto 2020;
- di avere svolto, in ordine al quantum, trenta giornate di effettiva presenza, ricavabili sia dalla nota del Direttore della U.O.C. di appartenenza, sia dai cartellini marcatempo in atti e di avere diritto a percepire l'importo massimo di € 600,00 lordi, atteso che il prodotto tra le 30 giornate di presenza e l'importo unitario di € 30,00 fornirebbe un importo più elevato (€ 900,00).
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la premialità una tantum di cui alla Delibera della Giunta della CP_3
n. 427 del 03.08.2020, anche previa disapplicazione delle Delibere dell'A.O.U. n. 26 del
[...]
19.01.2021 e n. 542 del 04.08.2021, per l'importo complessivo di € 600,00 come dianzi calcolato o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali, e per l'effetto; B) Condannare
l' in Controparte_1
persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della premialità una tantum di cui alla Delibera della Giunta della n. 427 del 03.08.2020 per Controparte_3
l'importo complessivo di € 600,00, anche in subordine a titolo risarcitorio o ai sensi dell'art. 2041
c.c., come dianzi calcolato o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo.”.
Si è costituita l'azienda Controparte_5
deducendo: in via preliminare la nullità e/o la inammissibilità del ricorso introduttivo;
la
[...]
riunione dei giudizi ai sensi degli artt.151 disp. att. c.p.c. e 274 c.p. ai giudizi rubricati rispettivamente ai numeri di Rg 23221/2023, 23060/2023, 22623/2023, 24716/2023, nonché da ultimo 23618/2023 pendenti innanzi il Tribunale di Napoli;
il proprio difetto di legittimazione passiva. Eccepiva che il datore di lavoro del ricorrente era l' e Controparte_1 Controparte_1 chiedeva la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 cpc nei confronti di detto soggetto.
Tanto premesso, concludeva nel modo seguente: “1) accertare e dichiarare la nullità del ricorso e/o inammissibilità della domanda per le motivazioni illustrate in ricorso;
2) accertare e dichiarare la riunione del presente contenzioso ai giudizi rubricati ai n. di Rg 23221/2023, 23060/2023,
22623/2023, 24716/2023, nonché da ultimo 23618/2023 pendenti rispettivamente innanzi al
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona dei Giudici designati;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; 4) Controparte_6 disporre, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contradditorio dell' Controparte_1
, in persona del Rettore pro tempore, onerando di tanto parte
[...]
ricorrente;
5) nel merito, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e di tenerne conto ai fini della compensazione delle spese di lite”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Questo Giudice ritiene di aderire, ritenendole condivisibili, alle argomentazioni di cui alla sentenza n. 8000/2024 del 25/11/2024, RG n. 24716/2023, dr. Federico Bile, e sentenza n. 3296/25 dott.ssa
Galante, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Esclusa la nullità della domanda, essendo stati chiaramente delineati la causa petendi ed il petitum nel ricorso introduttivo, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta.
In primo luogo, va osservato che la voce retributiva richiesta in giudizio compete sulla base di Contr previsioni legislative regionali relative all'attività assistenziale di competenza della , non avendo quest'ultima disconosciuto di essere una delle aziende sanitarie della autorizzate dalla CP_3
regione a procedere alla liquidazione della premialità COVID ed alla relativa trasmissione degli elenchi.
Non può, poi, essere trascurato che, in merito al pagamento delle spettanze dovute al dipendente universitario, sussiste il vincolo di solidarietà tra le e le Aziende ospedaliere. Controparte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Il personale universitario 'strutturato' nel
Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario” (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521). Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia n.
9279/16, hanno confermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' Controparte_7
, affermando che “i rapporti tra i due soggetti, quali emergono dall'esame della
[...]
normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente le conclusioni della Corte territoriale circa la sussistenza della legittimazione di entrambi gli enti rispetto alla domanda formulata dai ricorrenti in primo grado”. Ne consegue che, in considerazione della responsabilità solidale dell' e dell' CP_1 [...]
, la parte ricorrente può legittimamente scegliere di agire esclusivamente nei confronti CP_1
Contr della , non sussistendo il litisconsorzio necessario.
Con riferimento al merito della domanda deve evidenziarsi che, nel corso del giudizio, preso anche atto delle dichiarazioni rese dalle parti costituite, è intervenuto un evento parzialmente satisfattivo delle pretese attore avanzate in questo giudizio.
Deve quindi ritenersi, in adesione a quanto dichiarato dalle parti e alla luce della documentazione depositata, che sia parzialmente cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio intentato per parte delle pretese retributive avanzate in ricorso.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è parzialmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle ulteriori differenze retributive sollecitata da parte ricorrente, che ha eccepito che il pagamento effettuato in corso di causa da parte datoriale non risulta satisfattivo, atteso che “con busta paga del mese di giugno 2024, depositata da controparte unitamente alle proprie note per la trattazione scritta, l' resistente ha erogato al ricorrente l'importo lordo di € 452,15 al CP_1 codice 05039, a fronte dell'importo lordo di € 600,00 richiesto in ricorso…Pertanto, si chiede condannarsi parte resistente a corrispondere al ricorrente il restante importo lordo di € 147,85, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione”.
Ritiene il Tribunale che la richiesta attorea sia fondata, alla luce della stessa documentazione prodotta da parte convenuta.
Nella Deliberazione AOU Vanvitelli n. 290 del 10/04/2024, allegata alla memoria di costituzione, risulta che l' riconosce al ricorrente, per il servizio espletato durante l'emergenza Controparte_1
Covid, l'importo lordo di euro 600,00 (cfr. pg. 11 della Delibera), laddove poi liquida a tale titolo al lavoratore il minore importo lordo di euro 452,15 (cfr. cedolino paga di giugno 2024).
Pertanto, come correttamente richiesto dal ricorrente, l' convenuta va condannata a CP_1
corrispondere, per le causali in oggetto, la residua somma lorda di euro 147,85, oltre interessi legali come per legge.
Tenuto conto, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte resistente, che è pacifico il diritto del ricorrente alla percezione degli emolumenti retributivi richiesti in ricorso e che il parziale pagamento di tali emolumenti è avvenuto solo nel giugno 2024, ovvero solo successivamente al deposito del ricorso ed alla sua notifica e tenuto conto, altresì, del comportamento processuale di parte convenuta che comunque si è attivata, sia pur tardivamente per soddisfare – anche se in modo parziale – le richieste attoree, appare di giustizia compensare le spese per la metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
b) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della residua somma lorda di euro 147,85, oltre
[...]
interessi legali come per legge;
c) condanna la convenuta al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che, compensate per la metà, si liquidano in 160,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso
C.U., con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, il 28.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 28.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 23349/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Leperino Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, P.I.V.A. , in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, dall'avv. Maria Teresa Nicoletti, domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell' sito CP_2
in Napoli alla via M. Campodisola n. 13
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 il ricorrente deduceva:
- di essere dipendente dell' e di prestare Controparte_1 servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con inquadramento nella Categoria C, posizione economica C3, del personale del Comparto Università, con trattamento economico universitario equiparato, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, al personale del Comparto Sanità appartenente alla categoria D, “collaboratore professionale sanitario – infermiere professionale”, VIII fascia AOU;
- di essere stato assegnato all'U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Psichiatria d'Urgenza, facente parte del D.A.I. (Dipartimento di Assistenza Integrata) di Salute Mentale della predetta;
- che detta unità operativa, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, era stata impegnata a svolgere assistenza anche a pazienti psichiatrici affetti da tale coronavirus;
- che, con Delibera della Giunta Regionale n. 427 del 03.08.2020 (v. doc. 02), in ragione di tale emergenza, la aveva deliberato di riconoscere una premialità una tantum agli Controparte_3
operatori sanitari che, a decorrere dal 17 marzo e fino al 30 aprile 2020, avevano prestato attività lavorativa nei reparti indicati nella tabella A della medesima delibera;
- che la detta premialità era riconosciuta anche agli operatori sanitari che avevano prestato servizio, nell'indicato periodo nelle “UOSM” (Unità Operative di Salute Mentale) e nei “SPDC” (Servizi di
Psichiatria di Diagnosi e Cura) che venivano inseriti nella c.d. “FASCIA B - RISCHIO MEDIO”.
Detta indennità prevedeva la corresponsione di un importo massimo di € 600,00 lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari ad € 30,00 lordi per ogni giornata di effettiva presenza;
- che la Giunta Regionale aveva deliberato “di DARE MANDATO alle Controparte_4
di procedere alla liquidazione della premialità nel rispetto delle indicazioni e delle fasce
[...] di rischio per il periodo indicato nell'allegato A) del presente provvedimento già a decorrere della mensilità di Agosto 2020” e che, dopo il pagamento della premialità, la avrebbe Controparte_3
proceduto, come previsto nella medesima Delibera al punto 4, al riparto ed alla liquidazione delle risorse alle;
Controparte_4
- che, in ossequio a tale Delibera, l' avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della CP_2
premialità una tantum per COVID-19 al proprio personale già con la mensilità di agosto 2020 per poi trasmettere alla il relativo elenco;
Controparte_3
- che l' non solo non aveva proceduto alla detta liquidazione ma con Delibera n. 26 del CP_2
19.01.2021 non aveva inserito nell'elenco del personale trasmesso alla i Controparte_3 nominativi degli operatori sanitari assegnati all' Parte_2
né lo aveva fatto con la successiva Delibera integrativa n. 542 del 04.08.2021, malgrado la
[...] detta Unità Operativa, in quanto Psichiatria d'Urgenza, rientrasse a pieno titolo tra i reparti di cui all'allegato A) della Delibera regionale ( e SPDC); Pt_3
- che stante l'omissione aziendale, il Direttore Responsabile della Parte_2
, prof.ssa con nota del 2 settembre 2021 aveva trasmesso
[...] Persona_1
al Direttore Generale richiesta espressa di pagamento della premialità una tantum in favore del personale assegnato alla unità operativa dallo stesso diretta, indicando i nominativi dei dipendenti e, per ciascuno di essi, il numero delle presenze effettuate nel periodo dal 17 marzo al 30 aprile 2020; - che da detta nota si ricavava che lo stesso aveva svolto, nel periodo dal 17 marzo al 30 aprile 2020, trenta giornate di effettiva presenza, riscontrabili anche dai cartellini marcatempo in atti;
- che, malgrado tale trasmissione, l' non gli aveva ancora provveduto a corrispondere la CP_2
premialità di cui alla Delibera della Giunta della che avrebbe dovuto liquidare già Controparte_3
con la mensilità di agosto 2020;
- di avere svolto, in ordine al quantum, trenta giornate di effettiva presenza, ricavabili sia dalla nota del Direttore della U.O.C. di appartenenza, sia dai cartellini marcatempo in atti e di avere diritto a percepire l'importo massimo di € 600,00 lordi, atteso che il prodotto tra le 30 giornate di presenza e l'importo unitario di € 30,00 fornirebbe un importo più elevato (€ 900,00).
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la premialità una tantum di cui alla Delibera della Giunta della CP_3
n. 427 del 03.08.2020, anche previa disapplicazione delle Delibere dell'A.O.U. n. 26 del
[...]
19.01.2021 e n. 542 del 04.08.2021, per l'importo complessivo di € 600,00 come dianzi calcolato o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali, e per l'effetto; B) Condannare
l' in Controparte_1
persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della premialità una tantum di cui alla Delibera della Giunta della n. 427 del 03.08.2020 per Controparte_3
l'importo complessivo di € 600,00, anche in subordine a titolo risarcitorio o ai sensi dell'art. 2041
c.c., come dianzi calcolato o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo.”.
Si è costituita l'azienda Controparte_5
deducendo: in via preliminare la nullità e/o la inammissibilità del ricorso introduttivo;
la
[...]
riunione dei giudizi ai sensi degli artt.151 disp. att. c.p.c. e 274 c.p. ai giudizi rubricati rispettivamente ai numeri di Rg 23221/2023, 23060/2023, 22623/2023, 24716/2023, nonché da ultimo 23618/2023 pendenti innanzi il Tribunale di Napoli;
il proprio difetto di legittimazione passiva. Eccepiva che il datore di lavoro del ricorrente era l' e Controparte_1 Controparte_1 chiedeva la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 cpc nei confronti di detto soggetto.
Tanto premesso, concludeva nel modo seguente: “1) accertare e dichiarare la nullità del ricorso e/o inammissibilità della domanda per le motivazioni illustrate in ricorso;
2) accertare e dichiarare la riunione del presente contenzioso ai giudizi rubricati ai n. di Rg 23221/2023, 23060/2023,
22623/2023, 24716/2023, nonché da ultimo 23618/2023 pendenti rispettivamente innanzi al
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona dei Giudici designati;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; 4) Controparte_6 disporre, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contradditorio dell' Controparte_1
, in persona del Rettore pro tempore, onerando di tanto parte
[...]
ricorrente;
5) nel merito, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e di tenerne conto ai fini della compensazione delle spese di lite”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Questo Giudice ritiene di aderire, ritenendole condivisibili, alle argomentazioni di cui alla sentenza n. 8000/2024 del 25/11/2024, RG n. 24716/2023, dr. Federico Bile, e sentenza n. 3296/25 dott.ssa
Galante, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Esclusa la nullità della domanda, essendo stati chiaramente delineati la causa petendi ed il petitum nel ricorso introduttivo, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta.
In primo luogo, va osservato che la voce retributiva richiesta in giudizio compete sulla base di Contr previsioni legislative regionali relative all'attività assistenziale di competenza della , non avendo quest'ultima disconosciuto di essere una delle aziende sanitarie della autorizzate dalla CP_3
regione a procedere alla liquidazione della premialità COVID ed alla relativa trasmissione degli elenchi.
Non può, poi, essere trascurato che, in merito al pagamento delle spettanze dovute al dipendente universitario, sussiste il vincolo di solidarietà tra le e le Aziende ospedaliere. Controparte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Il personale universitario 'strutturato' nel
Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario” (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521). Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia n.
9279/16, hanno confermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' Controparte_7
, affermando che “i rapporti tra i due soggetti, quali emergono dall'esame della
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normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente le conclusioni della Corte territoriale circa la sussistenza della legittimazione di entrambi gli enti rispetto alla domanda formulata dai ricorrenti in primo grado”. Ne consegue che, in considerazione della responsabilità solidale dell' e dell' CP_1 [...]
, la parte ricorrente può legittimamente scegliere di agire esclusivamente nei confronti CP_1
Contr della , non sussistendo il litisconsorzio necessario.
Con riferimento al merito della domanda deve evidenziarsi che, nel corso del giudizio, preso anche atto delle dichiarazioni rese dalle parti costituite, è intervenuto un evento parzialmente satisfattivo delle pretese attore avanzate in questo giudizio.
Deve quindi ritenersi, in adesione a quanto dichiarato dalle parti e alla luce della documentazione depositata, che sia parzialmente cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio intentato per parte delle pretese retributive avanzate in ricorso.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è parzialmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle ulteriori differenze retributive sollecitata da parte ricorrente, che ha eccepito che il pagamento effettuato in corso di causa da parte datoriale non risulta satisfattivo, atteso che “con busta paga del mese di giugno 2024, depositata da controparte unitamente alle proprie note per la trattazione scritta, l' resistente ha erogato al ricorrente l'importo lordo di € 452,15 al CP_1 codice 05039, a fronte dell'importo lordo di € 600,00 richiesto in ricorso…Pertanto, si chiede condannarsi parte resistente a corrispondere al ricorrente il restante importo lordo di € 147,85, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione”.
Ritiene il Tribunale che la richiesta attorea sia fondata, alla luce della stessa documentazione prodotta da parte convenuta.
Nella Deliberazione AOU Vanvitelli n. 290 del 10/04/2024, allegata alla memoria di costituzione, risulta che l' riconosce al ricorrente, per il servizio espletato durante l'emergenza Controparte_1
Covid, l'importo lordo di euro 600,00 (cfr. pg. 11 della Delibera), laddove poi liquida a tale titolo al lavoratore il minore importo lordo di euro 452,15 (cfr. cedolino paga di giugno 2024).
Pertanto, come correttamente richiesto dal ricorrente, l' convenuta va condannata a CP_1
corrispondere, per le causali in oggetto, la residua somma lorda di euro 147,85, oltre interessi legali come per legge.
Tenuto conto, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte resistente, che è pacifico il diritto del ricorrente alla percezione degli emolumenti retributivi richiesti in ricorso e che il parziale pagamento di tali emolumenti è avvenuto solo nel giugno 2024, ovvero solo successivamente al deposito del ricorso ed alla sua notifica e tenuto conto, altresì, del comportamento processuale di parte convenuta che comunque si è attivata, sia pur tardivamente per soddisfare – anche se in modo parziale – le richieste attoree, appare di giustizia compensare le spese per la metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
b) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della residua somma lorda di euro 147,85, oltre
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interessi legali come per legge;
c) condanna la convenuta al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che, compensate per la metà, si liquidano in 160,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso
C.U., con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, il 28.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia