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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 31/10/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa G. AU SA, viene trattata la causa
R.G. n. 3543 dell'anno 2021
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
IL GIUDICE
All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
AU SA, all'udienza del 31 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3543 dell'anno 2021 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
DO SO, giusta procura in atti appellante contro
, nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Marco Mulè, giusta procura in atti appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Agrigento n. 372/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Agrigento n. 372 del 7 maggio 2021 con la quale l' era stata condannata al pagamento di € Pt_1 1800,00 oltre interessi e spese in favore di a titolo di Parte_2
risarcimento del danno causato nell'appartamento di proprietà di quest'ultima.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo la mancata prova della responsabilità della stessa, nonché del danno, sia nell'an, che nel quantum, il difetto integrità del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, lamentando l'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. e insistendo, in subordine, nella eccezione di nullità della citazione e nell'eccezione di prescrizione.
Per tali ragioni, l' ha insistito in riforma della sentenza impugnata per il Pt_1
rigetto della domanda, con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Costituita con comparsa, depositata il 27 aprile 2022, ha Parte_2
resistito all'appello, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese di lite e delle spese di ctp.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, istruita con produzione documentale e con l'espletamento di ctu tecnica, all'udienza del
31 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e seguendo un ordine di priorità logica – giuridica, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, in quanto avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, la descrizione del fatto asseritamente causa del danno patito non può ritenersi incerto e ha consentito alla convenuta di apprestare adeguate e puntuali difese. Ancora, va affermata l'integrità del contraddittorio, non venendo in rilievo nella fattispecie in questione un bene condominiale, ma piuttosto un bene in comproprietà tra le parti in causa, evidenziando in ogni caso che ai sensi dell'art. 2055 c.c. se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che - al di là delle numerose diffide inoltrate all' già a partire del Pt_1
2016, e in disparte ogni valutazione sulle dichiarazioni rese da un terzo con riferimento all'epoca di insorgenza del danno ( 2008 piuttosto che 2015) - nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce ( cfr. Cass. n. 24955/2025), in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo.
Infine, va disattesa la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. formulata dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in data 31 ottobre 2025, essendo stata presentata una denuncia in data 30 ottobre 2025 nei confronti del ctu nominato nel corso del giudizio, in quanto una semplice denuncia non obbliga il giudice civile a disattendere una consulenza tecnica d'ufficio, occorrendo a tal fine che il giudice penale abbia accertato in modo definitivo la sussistenza di un reato (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29854 del 29/12/2011). Disattese le eccezioni preliminari e prima di entrare nel merito, giova premettere in punto di diritto che la questione giuridica che viene in rilievo nella presente fattispecie è la responsabilità della cosa in custodia ex art. 2051
c.c.
Tale responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Fatte queste premesse e venendo al merito, l'appello è solo parzialmente fondato con riferimento al quantum risarcitorio e in ogni caso la motivazione del giudice di prime cure va parzialmente corretta.
Con riferimento all'an, si osserva come la abbia dimostrato il danno CP_1
al bene di sua proprietà e il nesso di causalità con la cosa in custodia dell' Pt_1
A tal proposito, vanno richiamate le conclusioni del ctu, logicamente motivate e per questo condivise dal Tribunale, secondo cui sul muro portante della camera da letto della sono presenti delle lesioni costituite da fratture CP_1
verticali causate dal fenomeno di “schiacciamento”.
In particolare, il ctu ha escluso che la causa sia da ricercare nel cedimento del terreno o nell'assestamento murario, in quanto le lesioni riscontrate sono comparse solo in una determinata parte e non sull'intera parete.
Pertanto, il ctu ha concluso che le lesioni presenti sulla parete della proprietà di sono state causate dalla realizzazione di un corpo aggiunto nella CP_1
proprietà limitrofa dell' , in particolare un soppalco, che ha caricato CP_2
eccessivamente la struttura, determinando dei cedimenti.
Tali conclusioni risultano corroborate dalle fratture verticali tipiche del fenomeno dello schiacciamento, che si manifesta quando un muro non resiste, in una determinata zona, ai carichi di compressione cui è soggetto e dall'assenza di lesioni su altre parti del muro, che esclude, come detto, un cedimento del terreno o un assestamento murario.
Secondo le valutazioni del ctu il peso di questa struttura, costituita da travi ancorate alla muratura esistente è stata la causa delle lesioni sulla parete di proprietà . CP_1
Tali conclusioni non possono essere smentite dalla consulenza di parte dell' in quanto secondo la ricostruzione del tecnico di parte il soppalco Pt_1
in questione non sarebbe direttamente gravante sulla parete confinante con la proprietà , ma su travi secondarie in ferro perpendicolari a due travi CP_1
principali in ferro innestati alle estremità di due pareti portanti collocate parallelamente alla parete in commune, tuttavia, il medesimo tecnico afferma che uno delle due travi “ lambisce semplicemente la parete interessata dalle lesioni senza trasferire nessun carico” ( cfr. perizia giurata in atti).
Ebbene, ritiene il Tribunale che anche considerando la valutazione strutturale del soppalco eseguita dal perito di parte sia “più probabile che non” che le lesioni verticali riscontrate sulla parete della siano state causate dal CP_1
fenomeno di schiacciamento, che anche il semplice contatto superficiale protratto nel tempo di una trave - il cui carico è fisiologicamente aumentato a seguito della realizzazione del soppalco - può causare. Ancora, va aggiunto che avendo parte appellata dimostrato il danno e il nesso di causalità con la cosa in custodia di parte appellante, quest'ultima non ha dimostrato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il caso fortuito, essendosi limitata ad affermare che la causa sarebbe rinvenibile in altri lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile dopo la realizzazione del soppalco, senza indicare esattamente quali lavori siano realizzati e senza dimostrare che siano stati la causa delle lesioni verticali sulla parete di proprietà secondo il CP_1
noto canone del “ più probabile che non”.
Pertanto, ritenuto dimostrato l'an e venendo alla liquidazione del danno, il ctu ha individuato gli interventi da eseguire per ripristinare il muro in questione, quantificando il costo, alla luce del prezzario unico regionale per i lavori in
Sicilia anno 2024, per un totale di € 1.180,00, oltre iva.
Ne consegue che l' va condannata a pagare alla il superiore Pt_1 CP_1
importo oltre iva e oltre interessi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo,
Le spese di lite di primo grado, tenuto conto del sostanziale accoglimento parziale della domanda risarcitoria originariamente formulata in € 3450,00, vanno compensate;
le spese del grado di appello, tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione, vanno compensate nella misura di 1/3, per i restanti 2/3, liquidati secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm, tenuto conto della non complessità delle difese, seguono la soccombenza prevalente.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, tenuto conto della necessità per entrambe le parti dell'accertamento tecnico e della esatta quantificazione dei danni.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• In parziale riforma della sentenza n. 372/2021 resa dal Giudice di pace di
Agrigento il 23 aprile – 7 maggio 2021, condanna a pagare la Parte_1
somma di € 1180,00 oltre iva a , oltre interessi decorrenti Controparte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
• compensa le spese di lite del primo grado di giudizio e di un terzo le spese di lite di questo grado di appello;
condanna al pagamento dei Parte_1
restanti 2/3 dele spese del giudizio, che liquida in complessivi € 852,00, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie
• Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 31 ottobre 2025
Il Giudice
G. AU SA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 31/10/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa G. AU SA, viene trattata la causa
R.G. n. 3543 dell'anno 2021
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
IL GIUDICE
All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
AU SA, all'udienza del 31 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3543 dell'anno 2021 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
DO SO, giusta procura in atti appellante contro
, nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Marco Mulè, giusta procura in atti appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Agrigento n. 372/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Agrigento n. 372 del 7 maggio 2021 con la quale l' era stata condannata al pagamento di € Pt_1 1800,00 oltre interessi e spese in favore di a titolo di Parte_2
risarcimento del danno causato nell'appartamento di proprietà di quest'ultima.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo la mancata prova della responsabilità della stessa, nonché del danno, sia nell'an, che nel quantum, il difetto integrità del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, lamentando l'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. e insistendo, in subordine, nella eccezione di nullità della citazione e nell'eccezione di prescrizione.
Per tali ragioni, l' ha insistito in riforma della sentenza impugnata per il Pt_1
rigetto della domanda, con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Costituita con comparsa, depositata il 27 aprile 2022, ha Parte_2
resistito all'appello, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese di lite e delle spese di ctp.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, istruita con produzione documentale e con l'espletamento di ctu tecnica, all'udienza del
31 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e seguendo un ordine di priorità logica – giuridica, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, in quanto avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, la descrizione del fatto asseritamente causa del danno patito non può ritenersi incerto e ha consentito alla convenuta di apprestare adeguate e puntuali difese. Ancora, va affermata l'integrità del contraddittorio, non venendo in rilievo nella fattispecie in questione un bene condominiale, ma piuttosto un bene in comproprietà tra le parti in causa, evidenziando in ogni caso che ai sensi dell'art. 2055 c.c. se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che - al di là delle numerose diffide inoltrate all' già a partire del Pt_1
2016, e in disparte ogni valutazione sulle dichiarazioni rese da un terzo con riferimento all'epoca di insorgenza del danno ( 2008 piuttosto che 2015) - nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce ( cfr. Cass. n. 24955/2025), in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo.
Infine, va disattesa la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. formulata dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in data 31 ottobre 2025, essendo stata presentata una denuncia in data 30 ottobre 2025 nei confronti del ctu nominato nel corso del giudizio, in quanto una semplice denuncia non obbliga il giudice civile a disattendere una consulenza tecnica d'ufficio, occorrendo a tal fine che il giudice penale abbia accertato in modo definitivo la sussistenza di un reato (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29854 del 29/12/2011). Disattese le eccezioni preliminari e prima di entrare nel merito, giova premettere in punto di diritto che la questione giuridica che viene in rilievo nella presente fattispecie è la responsabilità della cosa in custodia ex art. 2051
c.c.
Tale responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Fatte queste premesse e venendo al merito, l'appello è solo parzialmente fondato con riferimento al quantum risarcitorio e in ogni caso la motivazione del giudice di prime cure va parzialmente corretta.
Con riferimento all'an, si osserva come la abbia dimostrato il danno CP_1
al bene di sua proprietà e il nesso di causalità con la cosa in custodia dell' Pt_1
A tal proposito, vanno richiamate le conclusioni del ctu, logicamente motivate e per questo condivise dal Tribunale, secondo cui sul muro portante della camera da letto della sono presenti delle lesioni costituite da fratture CP_1
verticali causate dal fenomeno di “schiacciamento”.
In particolare, il ctu ha escluso che la causa sia da ricercare nel cedimento del terreno o nell'assestamento murario, in quanto le lesioni riscontrate sono comparse solo in una determinata parte e non sull'intera parete.
Pertanto, il ctu ha concluso che le lesioni presenti sulla parete della proprietà di sono state causate dalla realizzazione di un corpo aggiunto nella CP_1
proprietà limitrofa dell' , in particolare un soppalco, che ha caricato CP_2
eccessivamente la struttura, determinando dei cedimenti.
Tali conclusioni risultano corroborate dalle fratture verticali tipiche del fenomeno dello schiacciamento, che si manifesta quando un muro non resiste, in una determinata zona, ai carichi di compressione cui è soggetto e dall'assenza di lesioni su altre parti del muro, che esclude, come detto, un cedimento del terreno o un assestamento murario.
Secondo le valutazioni del ctu il peso di questa struttura, costituita da travi ancorate alla muratura esistente è stata la causa delle lesioni sulla parete di proprietà . CP_1
Tali conclusioni non possono essere smentite dalla consulenza di parte dell' in quanto secondo la ricostruzione del tecnico di parte il soppalco Pt_1
in questione non sarebbe direttamente gravante sulla parete confinante con la proprietà , ma su travi secondarie in ferro perpendicolari a due travi CP_1
principali in ferro innestati alle estremità di due pareti portanti collocate parallelamente alla parete in commune, tuttavia, il medesimo tecnico afferma che uno delle due travi “ lambisce semplicemente la parete interessata dalle lesioni senza trasferire nessun carico” ( cfr. perizia giurata in atti).
Ebbene, ritiene il Tribunale che anche considerando la valutazione strutturale del soppalco eseguita dal perito di parte sia “più probabile che non” che le lesioni verticali riscontrate sulla parete della siano state causate dal CP_1
fenomeno di schiacciamento, che anche il semplice contatto superficiale protratto nel tempo di una trave - il cui carico è fisiologicamente aumentato a seguito della realizzazione del soppalco - può causare. Ancora, va aggiunto che avendo parte appellata dimostrato il danno e il nesso di causalità con la cosa in custodia di parte appellante, quest'ultima non ha dimostrato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il caso fortuito, essendosi limitata ad affermare che la causa sarebbe rinvenibile in altri lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile dopo la realizzazione del soppalco, senza indicare esattamente quali lavori siano realizzati e senza dimostrare che siano stati la causa delle lesioni verticali sulla parete di proprietà secondo il CP_1
noto canone del “ più probabile che non”.
Pertanto, ritenuto dimostrato l'an e venendo alla liquidazione del danno, il ctu ha individuato gli interventi da eseguire per ripristinare il muro in questione, quantificando il costo, alla luce del prezzario unico regionale per i lavori in
Sicilia anno 2024, per un totale di € 1.180,00, oltre iva.
Ne consegue che l' va condannata a pagare alla il superiore Pt_1 CP_1
importo oltre iva e oltre interessi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo,
Le spese di lite di primo grado, tenuto conto del sostanziale accoglimento parziale della domanda risarcitoria originariamente formulata in € 3450,00, vanno compensate;
le spese del grado di appello, tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione, vanno compensate nella misura di 1/3, per i restanti 2/3, liquidati secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm, tenuto conto della non complessità delle difese, seguono la soccombenza prevalente.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, tenuto conto della necessità per entrambe le parti dell'accertamento tecnico e della esatta quantificazione dei danni.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• In parziale riforma della sentenza n. 372/2021 resa dal Giudice di pace di
Agrigento il 23 aprile – 7 maggio 2021, condanna a pagare la Parte_1
somma di € 1180,00 oltre iva a , oltre interessi decorrenti Controparte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
• compensa le spese di lite del primo grado di giudizio e di un terzo le spese di lite di questo grado di appello;
condanna al pagamento dei Parte_1
restanti 2/3 dele spese del giudizio, che liquida in complessivi € 852,00, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie
• Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 31 ottobre 2025
Il Giudice
G. AU SA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44