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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8225 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19984/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia
ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19984/2020 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Parioli n. Parte_1 C.F._1 102, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Natale in virtù di procura in atti,
- parte opponente - contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma alla Via Controparte_1 C.F._2 Nomentana n. 233 presso lo Studio dell'Avv. Paolo Mele che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- parte opposta -
CONCLUSIONI per parte opponente (come da atto di citazione)
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, stante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 648 cpc (per le ragioni esposte in narrativa), non concedere la provvisoria esecuzione del credito monitorio, laddove ex adverso richiesta in prima udienza;
in via principale, respingere in toto le avverse pretese, poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'Ing. vanta nei confronti della Sig.ra Pt_1 CP_1
un ingente controcredito, ad oggi pari ad € 26.699,56 (oltre interessi), ovvero quella diversa
[...] somma che risulterà di Giustizia e, per l'effetto, previa eventuale compensazione parziale delle reciproche poste, condannare la convenuta al pagamento del residuo credito reclamato dall'opponente; in ogni caso, condannare parte opposta ai sensi dell'art 96 cpc e al pagamento di spese e onorari di avvocato, oltre oneri accessori e contributo forfetario di Legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 cpc.”
Per parte opposta (come da memoria di costituzione)
“Per parte opposta Piaccia al Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n.2158/2020 – R.G. n° 80686/2020 ai sensi dell'art.648
c.p.c. Nel merito: ritenuta la totale insussistenza ed al dunque la inammissibilità della spiegata riconvenzionale rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 2158/2020 – R.G. 80686/2020, reso dal Tribunale di Roma e conseguentemente condannare il NI pagina 1 di 8 al pagamento del credito qui accertato. Sempre nel merito Voglia il Tribunale adito, in Pt_1 accoglimento della spiegata riconvenzionale di questa opposta, condannare il al pagamento Pt_1 dell'ulteriore importo pari ad €. 465,95. Il tutto con la maggiorazione degli interessi dalla data di scadenza di ogni singolo documento alla data di effettivo soddisfo. Voglia infine il Tribunale condannare il al pagamento delle spese e competenze del giudizio maggiorate degli oneri di Pt_1 legge, nonché del rimborso spese generali”.
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2158/2020 (R.G. n. 80686/2019), emesso in data 29.01.2020 a mezzo del quale il
Tribunale di Roma gli ingiungeva il pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
13.756,60, oltre interessi e spese di procedura;
il tutto a titolo di rimborso in via di regresso del 50% di alcune spese straordinarie che quest'ultima asseriva aver corrisposto nell'interesse dei comuni figli della coppia, oltre che per omesso versamento di taluni assegni per il contributo mensile al mantenimento e del suo adeguamento Istat, infine per il pagamento delle spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale in comproprietà tra le parti, assegnata in sede di divorzio a parte opposta.
Vi è da precisare che già nel ricorso monitorio aveva ridotto il credito Controparte_1 originariamente quantificato in € 22.745,92 ad € 13.756,60 deducendone la compensazione con il contro credito del Sig. riconosciuto in € 9.000,00 (oltre la differenza ISTAT per € 0,89 non Pt_1 corrisposta da luglio 2019 a dicembre 2019 per entrambi gli assegni posti a carico del Sig. Parte_1 e cioè assegno minore ed assegno Signora , per € 10,68) sulla dedotta Per_1 Controparte_1 circostanza che con ordinanza del 28 febbraio 2019 (giudizio iscritto al n. 48677/2016) il Tribunale di
Roma, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, aveva disposto che il figlio fosse Per_2 collocato in via prevalente presso l'abitazione del padre revocando, con decorrenza da agosto 2018
(data della domanda), l'assegno posto a carico del NI per il figlio medesimo e disponendo che i genitori provvedessero al suo mantenimento diretto nei periodi di permanenza presso ciascuno, fermo il contributo alle spese straordinarie già in essere. Poiché per il periodo 2018 incluso sino a febbraio 2019 il Sig. NI aveva corrisposto a parte opposta l'assegno di mantenimento per il , Per_2 [...]
si riconosceva debitrice nei confronti dell'ex coniuge di € 10.500,00 a cui – asseriva - Controparte_1 doveva essere comunque portato in detrazione l'importo di € 1.500,00 per la mensilità di ottobre 2018
(per il minore ) non corrisposta il Sig. NI, potendo dunque la pretesa creditoria essere ridotta Per_2 ad € 9.000,00;
Nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento, il ormulava eccezione di pagamento per alcune delle Pt_1 spese, per altre contestava il difetto di preventiva concertazione come richiesto dal titolo regolante ratione temporis il regime delle stesse, per altre la riconducibilità alla categoria delle spese ordinarie comprese nell'assegno perequativo;
contestava, infine, la idoneità probatoria di parte della documentazione giustificativa.
pagina 2 di 8 In ordine alle spese per la manutenzione dell'immobile contestava la natura straordinaria di alcune (cambio di lampadine, sostituzione erba sintetica giardino), ne riconosceva altre, per le restanti eccepiva la mancanza del requisito ex art. 1110 c.c della “trascuranza” deducendo di non essere stato posto a conoscenza della necessità di intraprendere le spese medesime.
Formulava, a sua volta, domanda riconvenzionale opponendo un asserito controcredito per: a) spese straordinarie per i figli, b) restituzione di quanto ex adverso percepito a beneficio del figlio nel Per_2 periodo temporale tra il mese di agosto 2018 e febbraio 2019 (escluso il mese di ottobre 2018), allorquando, cioè, il giudice del divorzio, aveva accolto l'istanza ex art. 709 cpc (cfr. doc. 7 allegato da controparte) di revoca dell'assegno, per un importo ripetibile pari ad €. 9.000,00, oltre interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza 3) spese per la mensa che il NI sosteneva di avere erroneamente sostenuto (€. 1.200,00 annue per ciascun figlio, cfr. ns. doc. 4) pari ad €. 14.400,00 in quanto le stesse risultavano poste ad esclusivo carico della ex coniuge. Tanto premesso insisteva per le conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva parte opposta contestando le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della proposta domanda riconvenzionale, deducendo il difetto di preventiva concertazione per alcune delle spese per i figli, rappresentando che il controcredito per la parte del rimborso dell'assegno di mantenimento (mese di agosto 2018 e febbraio 2019) era già stato considerato e detratto dalla pretesa monitoria e precisando di nulla dovere per la mensa in quanto il relativo onere era stato posto a carico dell'ex coniuge.
Proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per ulteriori spese straordinarie per i figli nel periodo gennaio/dicembre 2020 richieste con mail del 02 marzo 2020 (tasse per la iscrizione al quinto anno di liceo del figlio per €. 7,57 doc. 10 mail del 02 marzo 2020 e copia bonifico - tassa per la Per_2 ammissione agli esami di stato. €. 6,05), spese per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua nel locale garage per €. 192,50, spese per compensi dell'Avv. Pettinelli relativamente ad un problema afferente ai millesimi dei terrazzi. Insisteva dunque per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, mutato il giudicante, il giudice formulava una proposta conciliativa accettata solo dalla opposta ma non dall'opponente.
Considerata la complessità di rapporti di dare/avere tra le parti oltre alle contestazioni in ordine alla corposa documentazione giustificativa delle spese oggetto della domanda di rimborso veniva disposta CTU contabile al fine di quantificare esattamente l'importo delle spese straordinarie rimborsabili ed i rapporti di dare /avere tra le parti escluse le spese per la manutenzione dell'immobile adibito a residenza familiare.
Depositato l'elaborato peritale, le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Tenutasi l'udienza di precisazione delle conclusioni con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In via preliminare deve rilevarsi l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di parte opposta posto che la domanda trova il suo fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (Sezioni Unite n.12310/25; Cass. Sez. Unite 15 ottobre 2024 n.
26727).
pagina 3 di 8 Nel merito per quanto riguarda le contrapposte pretese ivi comprese quelle oggetto delle rispettive domande riconvenzionali ritiene questo giudice di dover fare proprie le conclusioni alle quali è addivenuto il CTU nella prima delle due ipotesi previste (come si rileva dalle tabelle A e C la sig.ra richiede euro 17.579,38 (17.508,05 (Tab. A) + 71,33 (Tab. C), riconosciuti Controparte_1 dal c.t.u. euro 13.996,10 (13.924,77 + 71,33). La sig.ra deve AVERE euro Controparte_1
13.996,10. Come si rileva dalla tabella B il sig. richiede euro 27.701,56 (Tab. C), Parte_1 riconosciuti dal c.t.u. euro 10.186,25. Il sig. deve AVERE euro 10.186,25 Pertanto, Parte_1 calcolando la differenza: Il sig. deve DARE alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 l'importo di euro 3.809,85 (euro 13.996,10 – euro 10.186,25) pienamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici.
Il CTU dopo avere operato una ordinata ricognizione delle spese oggetto delle reciproche pretese formulate nel ricorso monitorio e nei rispettivi atti introduttivi, indicando per ciascuna di esse la data, la causale e l'ammontare ed escludendo le spese per cui la documentazione non appariva intelleggibile, ha per ciascuna evidenziato la natura (ordinaria, straordinaria, obbligatoria, da concordare) evidenziando al giudice in applicazione dei titoli giudiziali regolanti ratione temporis il regime delle spese extra ed, in via sussidiaria, del Protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale, se vi fosse stata preventiva richiesta di rimborso o preventiva concertazione sulla base della documentazione in atti, ha poi verificato quali delle spese risultassero già pagate in parte o integralmente.
Ha infine verificato e quantificato eventuali differenze risultanti a credito della Sig.ra dal 2012 CP_1 alla data del deposito del decreto ingiuntivo a titolo di assegno di mantenimento ordinario e adeguamento ISTAT e verificato il contro credito vantato dal NI per assegni di mantenimento – sul cui diritto di ripetizione non vi era contestazione - per il periodo nel quale il figlio è stato Per_2 collocato presso di lui, ha infine quantificato i rapporti di dare /avere tra le parti.
Ha infine prospettato una compensazione, come richiesto da entrambe le parti, tra i rispettivi crediti per la quale sussistono i necessari presupposti.
Sul punto si osserva che quanto alla compensazione giudiziale essa è ammessa solamente se il credito opposto sia, oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito, anche di pronta e facile liquidazione. La mancanza di tale condizione, che si verifica non solo quando il controcredito sia incerto nel suo ammontare ma anche qualora ne sia contestata l'esistenza, comporta la necessità di un suo accertamento mediante istruttoria (richiesta dalla parte). Sicché, qualora tale accertamento non consente di configurare l'estinzione dell'obbligazione, il giudice può disattendere la relativa eccezione dovendo la parte far valere il suo credito con autonoma domanda (cfr. Cass. 12664/00 e Cass.
21923/09). Ora, nel caso in esame entrambe le parti hanno avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti della controparte potendo dunque il giudice decidere sui crediti reciprocamente opposti in compensazione, anche allorché non siano di facile e pronta liquidazione
Procedendo, dunque, alla compensazione tra i crediti relativi alle spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli questo giudice recepisce le conclusioni del CTU “Come si rileva dalle tabelle A e C la sig.ra richiede euro 17.579,38 (17.508,05 (Tab. A) + 71,33 (Tab. C), Controparte_1 riconosciuti dal c.t.u. euro 13.996,10 (13.924,77 + 71,33). La sig.ra deve Controparte_1
AVERE euro 13.996,10. Come si rileva dalla tabella B il sig. richiede euro 27.701,56 Parte_1
(Tab. C), riconosciuti dal c.t.u. euro 10.186,25. Il sig. deve AVERE euro 10.186,25 Parte_1
Pertanto, calcolando la differenza: Il sig. deve DARE alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.809,85 (euro 13.996,10 – euro 10.186,25)”.
Il CTU ha in ogni caso proposto diverse conclusioni per il caso in cui questo giudice ritenesse l'onere della spesa per la mensa in capo alla madre. Tale seconda ipotesi è, tuttavia, esclusa in ragione di pagina 4 di 8 quanto si dirà nel prosieguo.
Le parti non hanno contestato il modo di procedere del CTU né i criteri dallo stesso applicati, né il regime delle spese dal medesimo prospettato come applicabile, limitando le proprie censure alla mancata considerazione di alcune voci di spesa, salvo quanto si dirà nel prosieguo a propostito delle spese per la mensa.
In particolare, la Sig.ra ha contestato che non fossero state riconosciute alcune spese Controparte_1 in particolare, punto 6.21 della perizia Spese iscrizione calcio euro 75,00 allegando che Persona_3 detta spesa era stata riconosciuta dallo stesso Ing. con la mail di risposta del 03/10/2014. In Pt_1 effetti, in virtù dell'operato riconoscimento, la spesa va riconosciuta dovendosi aggiungere detto importo al credito della derivandone euro 3.809,85 +75,00 = 3.884,85 Controparte_1
Si concorda per il resto con le puntuali risposte del CTU alle osservazioni evidenziando come per molte delle spese oggetto delle osservazioni del CTP non vi sia - come evidenziato dal CTU - prova adeguata.
Il CTP di parte opponente non ha sostanzialmente sollevato alcuna eccezione limitandosi a far notare che sulla somma di euro 9.000 corrispondente agli assegni versati dal per il periodo in cui il figlio Pt_1 era collocato presso di lui non è stata considerata la rivalutazione. Sul punto basterà rilevare che la somma ripetibile è stata considerata nella misura dedotta dalle parti in giudizio (pag. 12) della comparsa.
Per quanto riguarda il credito della a titolo di assegni di mantenimento il CTU Controparte_1 dall'esame dello stralcio degli estratti conto bancari prodotti dalla sig.ra , nel corso Controparte_1 delle operazioni peritali, lo ha quantificato in euro 6.000,00 oltre a 163,50 per rivalutazione ISTAT.
La risultanza non è stata contestata dai Consulenti Tecnici delle parti.
Sulla mensa
L'onere della mensa deve considerarsi a carico del NI che, infatti, vi ha fatto fronte per oltre sei anni.
Tanto in base a quanto disposto nelle condizioni di separazione pattuite dalle parti ed omologate dal
Tribunale il 15.02.2013, tra la sig.ra e il sig. (all. 12). Controparte_1 Parte_1
Le medesime prevedevano che la retta della scuola fosse a carico del padre mentre le spese di abbigliamento e per le altre attività scolastiche a carico della madre. Il successivo comportamento delle parti che tali condizioni avevano concordato ha chiaramente evidenziato che le medesime avevano inteso che nelle rette scolastiche fosse inclusa la mensa.
In tale senso sono stati redatti gli atti giudiziali nel successivo procedimento per la modifica delle condizioni ed in tal senso pure si è pronunciato in quella sede il Tribunale nel definire il procedimento, valutando la circostanza dell'onere della spesa della mensa in capo al NI quale presupposto significativamente giustificativo del rigetto della domanda di aumento del contributo di mantenimento da parte della . (“anche considerando che sono completamente a carico del padre le Controparte_1 spese per l'istruzione privata, comprensive anche della mensa scolastica (spese pari a circa euro 1.400 euro mensili) con conseguente risparmio di spesa per la madre non onerata dei costi per i pasti meridiani dei due ragazzi per l'intero periodo della frequentazione scolastica” (all. 13).
In disparte la considerazione che la mensa scolastica in una scuola privata soprattutto quando il relativo onere economico sia, come nel caso in esame, significativo partecipa più della natura di spesa straordinaria che del semplice concetto di vitto giornaliero.
****
In ordine alle spese per la manutenzione della ex casa condominiale la Sig.ra avanza Controparte_1 in sede monitoria domanda per il rimborso del 50% di alcune di esse sul presupposto che le medesime pagina 5 di 8 siano riconducibili ad oneri straordinari facenti carico in pari quota alle parti quali comproprietari della abitazione.
Trattasi delle voci di spesa sub 9) 10) 11) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) del ricorso monitorio.
In sede di domanda riconvenzionale ha esteso la pretesa di rimborso ad ulteriori voci di spesa:
a) infiltrazioni di acqua nel locale garage (quota parte €. 192,50 la cui necessità deduce di avere Pt_2 comunicato al (all. n° 13) con mail del 15 dicembre 2020 (è dimostrato sia la comunicazione al Pt_2
NI, sia il pagamento effettuato;
mail del 13 gennaio 2021 comunicazione dell'Amministratore del condominio del 13 dicembre 2020; n° 2 copie disposizioni di bonifico).
b) spese legali per compensi in favore dell'Avv. Pettinelli relativamente ad un problema afferente ai millesimi dei terrazzi, deducendo che il aveva rimborsato la prima rata in data 22 giugno 2016 ma Pt_2 non le seconda, oggetto appunto di domanda in via riconvenzionale, per un importo di €. 465,95.
Ora, come noto, sono a carico del coniuge assegnatario le spese relative alla ordinaria manutenzione della ex casa coniugale mentre quelle per la manutenzione straordinaria gravano sulla proprietà (nel caso in esame in pari quota tra le parti).
Tanto premesso devono ricondursi alla manutenzione ordinaria le spese sub n. 10) Cambio di lampadine a nulla rilevando che la spesa riguardi la sostituzione integrale delle stesse con quelle a Led non incidendo la circostanza sulla natura della spesa 19) Sostituzione dell'erba sintetica del terrazzo trattandosi di lavori di abbellimento così come non dovute sono le spese di cui ai punti 20) e 21) conseguenziali a quelle di cui al precedente punto (tali dedotte da parte opposta cfr. comp. di risposta Punto 20: materiale di consumo necessario per la sostituzione dell'erba sintetica. Punto n° 21: concerne l'esecuzione dei lavori in economia di cui ai punti sopra indicati).
Non sono contestate le spese di cui al punto 22) € 694,00 “rata lavori scala palazzina” e di cui al punto 11) € 483,00 rata lavori straordinari condominio”.
Per i punti 15) e 17) il ritiene di dover pagare solo 1/6 in ragione del fatto che la terrazza funge Pt_1 anche da lastrico solare dell'immobile condominiale per cui la residua parte dovrebbe far carico al condominio. Sul punto occorre tuttavia rilevare che, anche qualora la circostanza rispondesse a verità, il (che degli interventi era stato messo a conoscenza), nella sua qualità di comproprietario avrebbe Pt_1 ben potuto attivarsi nel sollecitare l'intervento del condominio ed una diversa ripartizione delle spese – del che non è prova - rilevando in questa sede soltanto che le medesime siano state affrontate dall'opposta come adeguatamente provato. La somma è dunque dovuta per l'importo richiesto.
E'anche dovuta la somma di cui al n. 13 relativa al pagamento dell'IMU del centro sportivo condominiale di cui al periodo d'imposta 2012 (quando il NI e la Sig.ra non erano Controparte_1 legalmente separati sebbene il NI – dato pacifico - avesse già lasciato la casa coniugale dal gennaio
2012).
Sul presupposto che le sorti del tributo sul centro condominiale partecipino delle sorti dell'ex abitazione condominiale alla quale il centro è verosimilmente asservito, ai fini IMU unico soggetto passivo è il coniuge assegnatario in qualità sia di proprietario, relativamente alla sua quota di proprietà, sia di titolare del diritto di abitazione, relativamente alla quota rimasta in capo all'ex coniuge. Il pagamento del tributo è dunque collegato al diritto di abitazione e, dunque, all'utilizzo dell'immobile di cui, nel caso in esame – pacifico l'allontanamento del dalla casa coniugale fin dall'inizio del 2012 Pt_1
– godeva nel periodo di riferimento in via esclusiva l'opposta che dunque nulla può a tale titolo ripetere dal Pt_2
Per le spese di cui al n° 16) non vi è prova che l'onere della relativa spesa sia in capo al condominio trattandosi di sostituzione del tubo adduttore del gas dal contatore alla colonna montante, in ogni caso pagina 6 di 8 è documentato l'esborso da parte dell'opposta che, dunque, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria può ripetere la metà da parte dell'ex coniuge.
Dovute le spese di cui al punto 14) Sostituzione motore elettrico per serranda ed impermeabilizzazione del tetto e tubolari acqua piovana di cui l'opposta aveva notiziato il con mail del 275/14, per un Pt_1 importo di euro 610,00.
Pure dovuta la spesa di cui al punto 9) in quanto l'eccezione di pagamento sollevata dal NI attiene ad altra posizione debitoria (Compensi dovuti ad altra legale).
Non appare invece dovuto il rimborso per le spese di cui al punto 18) trattandosi di spese di abbellimento (cambio piastrelle, rifacimento sportelli cucina terrazzo), ad eccezione delle spese per la riparazione della porta a seguito di tentata intrusione per euro 240,00.
Con riferimento alle spese per la manutenzione oggetto di domanda riconvenzionale sono dovute le spese di cui al punto a) (intervento a seguito di infiltrazioni di acqua nel locale garage) in quanto è dimostrato sia la comunicazione al NI sia il pagamento effettuato dovendosi considerare a carico del l'importo di €. 192,50 (all. n° 13). Pt_1
Per il resto la domanda riconvenzionale non è adeguatamente provata.
Ne deriva che per la manutenzione della casa coniugale potrà essere riconosciuto alla il CP_1 rimborso delle seguenti somme: sub nn. 11) €. 483; 14) €. 610; 15) €. 937,50; 16) € 76,25; 17) € 640,50
18) € 240; 22) € 694, a) domanda riconvenzionale €. 192,50 e, dunque, complessivamente € 3.873,75.
Per gli interventi relativi agli esborsi risultati dovuti emerge dalla corrispondenza agli atti che il Pt_1 era stato posto a conoscenza (ed, anzi, talvolta, sollecitato) della necessità degli interventi di manutenzione, alcuni peraltro di natura condominiale e, dunque, verosimilmente approvati dal
. CP_2
Ricapitolando il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra oltre all'importo di euro Pt_1 Controparte_1
3.884,85 per spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli, l'importo di € 3.873,75 e, dunque, complessivamente 7.758,6 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda fino al saldo.
Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di € 7.758,6 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda fino al saldo.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da parte opponente di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
Le spese del procedimento monitorio, poiché la somma ingiunta era comunque dovuta, rimangono a carico di parte opponente.
Le spese di CTU sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna in solido nei confronti del consulente.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite della fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattese e/assorbita revoca il decreto ingiuntivo n. 2158/2020 (R.G. n. 80686/2019) emesso in data 29.01.2020 dal
Tribunale di Roma;
pagina 7 di 8 accoglie nei limiti indicati in premessa le rispettive domande riconvenzionali ed operata la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
la somma di euro 7.758,6o oltre interessi dalla domanda fino al saldo. Controparte_1
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opponente nella misura liquidata in decreto.
Pone le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna ed in solido nei confronti del CTU.
Compensa integralmente le spese di lite della presente fase di opposizione.
Rigetta ogni altra domanda.
Roma, 31 maggio 2025
Il Giudice
Claudia ON
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia
ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19984/2020 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Parioli n. Parte_1 C.F._1 102, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Natale in virtù di procura in atti,
- parte opponente - contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma alla Via Controparte_1 C.F._2 Nomentana n. 233 presso lo Studio dell'Avv. Paolo Mele che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- parte opposta -
CONCLUSIONI per parte opponente (come da atto di citazione)
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, stante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 648 cpc (per le ragioni esposte in narrativa), non concedere la provvisoria esecuzione del credito monitorio, laddove ex adverso richiesta in prima udienza;
in via principale, respingere in toto le avverse pretese, poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'Ing. vanta nei confronti della Sig.ra Pt_1 CP_1
un ingente controcredito, ad oggi pari ad € 26.699,56 (oltre interessi), ovvero quella diversa
[...] somma che risulterà di Giustizia e, per l'effetto, previa eventuale compensazione parziale delle reciproche poste, condannare la convenuta al pagamento del residuo credito reclamato dall'opponente; in ogni caso, condannare parte opposta ai sensi dell'art 96 cpc e al pagamento di spese e onorari di avvocato, oltre oneri accessori e contributo forfetario di Legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 cpc.”
Per parte opposta (come da memoria di costituzione)
“Per parte opposta Piaccia al Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n.2158/2020 – R.G. n° 80686/2020 ai sensi dell'art.648
c.p.c. Nel merito: ritenuta la totale insussistenza ed al dunque la inammissibilità della spiegata riconvenzionale rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 2158/2020 – R.G. 80686/2020, reso dal Tribunale di Roma e conseguentemente condannare il NI pagina 1 di 8 al pagamento del credito qui accertato. Sempre nel merito Voglia il Tribunale adito, in Pt_1 accoglimento della spiegata riconvenzionale di questa opposta, condannare il al pagamento Pt_1 dell'ulteriore importo pari ad €. 465,95. Il tutto con la maggiorazione degli interessi dalla data di scadenza di ogni singolo documento alla data di effettivo soddisfo. Voglia infine il Tribunale condannare il al pagamento delle spese e competenze del giudizio maggiorate degli oneri di Pt_1 legge, nonché del rimborso spese generali”.
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2158/2020 (R.G. n. 80686/2019), emesso in data 29.01.2020 a mezzo del quale il
Tribunale di Roma gli ingiungeva il pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
13.756,60, oltre interessi e spese di procedura;
il tutto a titolo di rimborso in via di regresso del 50% di alcune spese straordinarie che quest'ultima asseriva aver corrisposto nell'interesse dei comuni figli della coppia, oltre che per omesso versamento di taluni assegni per il contributo mensile al mantenimento e del suo adeguamento Istat, infine per il pagamento delle spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale in comproprietà tra le parti, assegnata in sede di divorzio a parte opposta.
Vi è da precisare che già nel ricorso monitorio aveva ridotto il credito Controparte_1 originariamente quantificato in € 22.745,92 ad € 13.756,60 deducendone la compensazione con il contro credito del Sig. riconosciuto in € 9.000,00 (oltre la differenza ISTAT per € 0,89 non Pt_1 corrisposta da luglio 2019 a dicembre 2019 per entrambi gli assegni posti a carico del Sig. Parte_1 e cioè assegno minore ed assegno Signora , per € 10,68) sulla dedotta Per_1 Controparte_1 circostanza che con ordinanza del 28 febbraio 2019 (giudizio iscritto al n. 48677/2016) il Tribunale di
Roma, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, aveva disposto che il figlio fosse Per_2 collocato in via prevalente presso l'abitazione del padre revocando, con decorrenza da agosto 2018
(data della domanda), l'assegno posto a carico del NI per il figlio medesimo e disponendo che i genitori provvedessero al suo mantenimento diretto nei periodi di permanenza presso ciascuno, fermo il contributo alle spese straordinarie già in essere. Poiché per il periodo 2018 incluso sino a febbraio 2019 il Sig. NI aveva corrisposto a parte opposta l'assegno di mantenimento per il , Per_2 [...]
si riconosceva debitrice nei confronti dell'ex coniuge di € 10.500,00 a cui – asseriva - Controparte_1 doveva essere comunque portato in detrazione l'importo di € 1.500,00 per la mensilità di ottobre 2018
(per il minore ) non corrisposta il Sig. NI, potendo dunque la pretesa creditoria essere ridotta Per_2 ad € 9.000,00;
Nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento, il ormulava eccezione di pagamento per alcune delle Pt_1 spese, per altre contestava il difetto di preventiva concertazione come richiesto dal titolo regolante ratione temporis il regime delle stesse, per altre la riconducibilità alla categoria delle spese ordinarie comprese nell'assegno perequativo;
contestava, infine, la idoneità probatoria di parte della documentazione giustificativa.
pagina 2 di 8 In ordine alle spese per la manutenzione dell'immobile contestava la natura straordinaria di alcune (cambio di lampadine, sostituzione erba sintetica giardino), ne riconosceva altre, per le restanti eccepiva la mancanza del requisito ex art. 1110 c.c della “trascuranza” deducendo di non essere stato posto a conoscenza della necessità di intraprendere le spese medesime.
Formulava, a sua volta, domanda riconvenzionale opponendo un asserito controcredito per: a) spese straordinarie per i figli, b) restituzione di quanto ex adverso percepito a beneficio del figlio nel Per_2 periodo temporale tra il mese di agosto 2018 e febbraio 2019 (escluso il mese di ottobre 2018), allorquando, cioè, il giudice del divorzio, aveva accolto l'istanza ex art. 709 cpc (cfr. doc. 7 allegato da controparte) di revoca dell'assegno, per un importo ripetibile pari ad €. 9.000,00, oltre interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza 3) spese per la mensa che il NI sosteneva di avere erroneamente sostenuto (€. 1.200,00 annue per ciascun figlio, cfr. ns. doc. 4) pari ad €. 14.400,00 in quanto le stesse risultavano poste ad esclusivo carico della ex coniuge. Tanto premesso insisteva per le conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva parte opposta contestando le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della proposta domanda riconvenzionale, deducendo il difetto di preventiva concertazione per alcune delle spese per i figli, rappresentando che il controcredito per la parte del rimborso dell'assegno di mantenimento (mese di agosto 2018 e febbraio 2019) era già stato considerato e detratto dalla pretesa monitoria e precisando di nulla dovere per la mensa in quanto il relativo onere era stato posto a carico dell'ex coniuge.
Proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per ulteriori spese straordinarie per i figli nel periodo gennaio/dicembre 2020 richieste con mail del 02 marzo 2020 (tasse per la iscrizione al quinto anno di liceo del figlio per €. 7,57 doc. 10 mail del 02 marzo 2020 e copia bonifico - tassa per la Per_2 ammissione agli esami di stato. €. 6,05), spese per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua nel locale garage per €. 192,50, spese per compensi dell'Avv. Pettinelli relativamente ad un problema afferente ai millesimi dei terrazzi. Insisteva dunque per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, mutato il giudicante, il giudice formulava una proposta conciliativa accettata solo dalla opposta ma non dall'opponente.
Considerata la complessità di rapporti di dare/avere tra le parti oltre alle contestazioni in ordine alla corposa documentazione giustificativa delle spese oggetto della domanda di rimborso veniva disposta CTU contabile al fine di quantificare esattamente l'importo delle spese straordinarie rimborsabili ed i rapporti di dare /avere tra le parti escluse le spese per la manutenzione dell'immobile adibito a residenza familiare.
Depositato l'elaborato peritale, le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Tenutasi l'udienza di precisazione delle conclusioni con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In via preliminare deve rilevarsi l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di parte opposta posto che la domanda trova il suo fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (Sezioni Unite n.12310/25; Cass. Sez. Unite 15 ottobre 2024 n.
26727).
pagina 3 di 8 Nel merito per quanto riguarda le contrapposte pretese ivi comprese quelle oggetto delle rispettive domande riconvenzionali ritiene questo giudice di dover fare proprie le conclusioni alle quali è addivenuto il CTU nella prima delle due ipotesi previste (come si rileva dalle tabelle A e C la sig.ra richiede euro 17.579,38 (17.508,05 (Tab. A) + 71,33 (Tab. C), riconosciuti Controparte_1 dal c.t.u. euro 13.996,10 (13.924,77 + 71,33). La sig.ra deve AVERE euro Controparte_1
13.996,10. Come si rileva dalla tabella B il sig. richiede euro 27.701,56 (Tab. C), Parte_1 riconosciuti dal c.t.u. euro 10.186,25. Il sig. deve AVERE euro 10.186,25 Pertanto, Parte_1 calcolando la differenza: Il sig. deve DARE alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 l'importo di euro 3.809,85 (euro 13.996,10 – euro 10.186,25) pienamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici.
Il CTU dopo avere operato una ordinata ricognizione delle spese oggetto delle reciproche pretese formulate nel ricorso monitorio e nei rispettivi atti introduttivi, indicando per ciascuna di esse la data, la causale e l'ammontare ed escludendo le spese per cui la documentazione non appariva intelleggibile, ha per ciascuna evidenziato la natura (ordinaria, straordinaria, obbligatoria, da concordare) evidenziando al giudice in applicazione dei titoli giudiziali regolanti ratione temporis il regime delle spese extra ed, in via sussidiaria, del Protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale, se vi fosse stata preventiva richiesta di rimborso o preventiva concertazione sulla base della documentazione in atti, ha poi verificato quali delle spese risultassero già pagate in parte o integralmente.
Ha infine verificato e quantificato eventuali differenze risultanti a credito della Sig.ra dal 2012 CP_1 alla data del deposito del decreto ingiuntivo a titolo di assegno di mantenimento ordinario e adeguamento ISTAT e verificato il contro credito vantato dal NI per assegni di mantenimento – sul cui diritto di ripetizione non vi era contestazione - per il periodo nel quale il figlio è stato Per_2 collocato presso di lui, ha infine quantificato i rapporti di dare /avere tra le parti.
Ha infine prospettato una compensazione, come richiesto da entrambe le parti, tra i rispettivi crediti per la quale sussistono i necessari presupposti.
Sul punto si osserva che quanto alla compensazione giudiziale essa è ammessa solamente se il credito opposto sia, oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito, anche di pronta e facile liquidazione. La mancanza di tale condizione, che si verifica non solo quando il controcredito sia incerto nel suo ammontare ma anche qualora ne sia contestata l'esistenza, comporta la necessità di un suo accertamento mediante istruttoria (richiesta dalla parte). Sicché, qualora tale accertamento non consente di configurare l'estinzione dell'obbligazione, il giudice può disattendere la relativa eccezione dovendo la parte far valere il suo credito con autonoma domanda (cfr. Cass. 12664/00 e Cass.
21923/09). Ora, nel caso in esame entrambe le parti hanno avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti della controparte potendo dunque il giudice decidere sui crediti reciprocamente opposti in compensazione, anche allorché non siano di facile e pronta liquidazione
Procedendo, dunque, alla compensazione tra i crediti relativi alle spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli questo giudice recepisce le conclusioni del CTU “Come si rileva dalle tabelle A e C la sig.ra richiede euro 17.579,38 (17.508,05 (Tab. A) + 71,33 (Tab. C), Controparte_1 riconosciuti dal c.t.u. euro 13.996,10 (13.924,77 + 71,33). La sig.ra deve Controparte_1
AVERE euro 13.996,10. Come si rileva dalla tabella B il sig. richiede euro 27.701,56 Parte_1
(Tab. C), riconosciuti dal c.t.u. euro 10.186,25. Il sig. deve AVERE euro 10.186,25 Parte_1
Pertanto, calcolando la differenza: Il sig. deve DARE alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.809,85 (euro 13.996,10 – euro 10.186,25)”.
Il CTU ha in ogni caso proposto diverse conclusioni per il caso in cui questo giudice ritenesse l'onere della spesa per la mensa in capo alla madre. Tale seconda ipotesi è, tuttavia, esclusa in ragione di pagina 4 di 8 quanto si dirà nel prosieguo.
Le parti non hanno contestato il modo di procedere del CTU né i criteri dallo stesso applicati, né il regime delle spese dal medesimo prospettato come applicabile, limitando le proprie censure alla mancata considerazione di alcune voci di spesa, salvo quanto si dirà nel prosieguo a propostito delle spese per la mensa.
In particolare, la Sig.ra ha contestato che non fossero state riconosciute alcune spese Controparte_1 in particolare, punto 6.21 della perizia Spese iscrizione calcio euro 75,00 allegando che Persona_3 detta spesa era stata riconosciuta dallo stesso Ing. con la mail di risposta del 03/10/2014. In Pt_1 effetti, in virtù dell'operato riconoscimento, la spesa va riconosciuta dovendosi aggiungere detto importo al credito della derivandone euro 3.809,85 +75,00 = 3.884,85 Controparte_1
Si concorda per il resto con le puntuali risposte del CTU alle osservazioni evidenziando come per molte delle spese oggetto delle osservazioni del CTP non vi sia - come evidenziato dal CTU - prova adeguata.
Il CTP di parte opponente non ha sostanzialmente sollevato alcuna eccezione limitandosi a far notare che sulla somma di euro 9.000 corrispondente agli assegni versati dal per il periodo in cui il figlio Pt_1 era collocato presso di lui non è stata considerata la rivalutazione. Sul punto basterà rilevare che la somma ripetibile è stata considerata nella misura dedotta dalle parti in giudizio (pag. 12) della comparsa.
Per quanto riguarda il credito della a titolo di assegni di mantenimento il CTU Controparte_1 dall'esame dello stralcio degli estratti conto bancari prodotti dalla sig.ra , nel corso Controparte_1 delle operazioni peritali, lo ha quantificato in euro 6.000,00 oltre a 163,50 per rivalutazione ISTAT.
La risultanza non è stata contestata dai Consulenti Tecnici delle parti.
Sulla mensa
L'onere della mensa deve considerarsi a carico del NI che, infatti, vi ha fatto fronte per oltre sei anni.
Tanto in base a quanto disposto nelle condizioni di separazione pattuite dalle parti ed omologate dal
Tribunale il 15.02.2013, tra la sig.ra e il sig. (all. 12). Controparte_1 Parte_1
Le medesime prevedevano che la retta della scuola fosse a carico del padre mentre le spese di abbigliamento e per le altre attività scolastiche a carico della madre. Il successivo comportamento delle parti che tali condizioni avevano concordato ha chiaramente evidenziato che le medesime avevano inteso che nelle rette scolastiche fosse inclusa la mensa.
In tale senso sono stati redatti gli atti giudiziali nel successivo procedimento per la modifica delle condizioni ed in tal senso pure si è pronunciato in quella sede il Tribunale nel definire il procedimento, valutando la circostanza dell'onere della spesa della mensa in capo al NI quale presupposto significativamente giustificativo del rigetto della domanda di aumento del contributo di mantenimento da parte della . (“anche considerando che sono completamente a carico del padre le Controparte_1 spese per l'istruzione privata, comprensive anche della mensa scolastica (spese pari a circa euro 1.400 euro mensili) con conseguente risparmio di spesa per la madre non onerata dei costi per i pasti meridiani dei due ragazzi per l'intero periodo della frequentazione scolastica” (all. 13).
In disparte la considerazione che la mensa scolastica in una scuola privata soprattutto quando il relativo onere economico sia, come nel caso in esame, significativo partecipa più della natura di spesa straordinaria che del semplice concetto di vitto giornaliero.
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In ordine alle spese per la manutenzione della ex casa condominiale la Sig.ra avanza Controparte_1 in sede monitoria domanda per il rimborso del 50% di alcune di esse sul presupposto che le medesime pagina 5 di 8 siano riconducibili ad oneri straordinari facenti carico in pari quota alle parti quali comproprietari della abitazione.
Trattasi delle voci di spesa sub 9) 10) 11) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) del ricorso monitorio.
In sede di domanda riconvenzionale ha esteso la pretesa di rimborso ad ulteriori voci di spesa:
a) infiltrazioni di acqua nel locale garage (quota parte €. 192,50 la cui necessità deduce di avere Pt_2 comunicato al (all. n° 13) con mail del 15 dicembre 2020 (è dimostrato sia la comunicazione al Pt_2
NI, sia il pagamento effettuato;
mail del 13 gennaio 2021 comunicazione dell'Amministratore del condominio del 13 dicembre 2020; n° 2 copie disposizioni di bonifico).
b) spese legali per compensi in favore dell'Avv. Pettinelli relativamente ad un problema afferente ai millesimi dei terrazzi, deducendo che il aveva rimborsato la prima rata in data 22 giugno 2016 ma Pt_2 non le seconda, oggetto appunto di domanda in via riconvenzionale, per un importo di €. 465,95.
Ora, come noto, sono a carico del coniuge assegnatario le spese relative alla ordinaria manutenzione della ex casa coniugale mentre quelle per la manutenzione straordinaria gravano sulla proprietà (nel caso in esame in pari quota tra le parti).
Tanto premesso devono ricondursi alla manutenzione ordinaria le spese sub n. 10) Cambio di lampadine a nulla rilevando che la spesa riguardi la sostituzione integrale delle stesse con quelle a Led non incidendo la circostanza sulla natura della spesa 19) Sostituzione dell'erba sintetica del terrazzo trattandosi di lavori di abbellimento così come non dovute sono le spese di cui ai punti 20) e 21) conseguenziali a quelle di cui al precedente punto (tali dedotte da parte opposta cfr. comp. di risposta Punto 20: materiale di consumo necessario per la sostituzione dell'erba sintetica. Punto n° 21: concerne l'esecuzione dei lavori in economia di cui ai punti sopra indicati).
Non sono contestate le spese di cui al punto 22) € 694,00 “rata lavori scala palazzina” e di cui al punto 11) € 483,00 rata lavori straordinari condominio”.
Per i punti 15) e 17) il ritiene di dover pagare solo 1/6 in ragione del fatto che la terrazza funge Pt_1 anche da lastrico solare dell'immobile condominiale per cui la residua parte dovrebbe far carico al condominio. Sul punto occorre tuttavia rilevare che, anche qualora la circostanza rispondesse a verità, il (che degli interventi era stato messo a conoscenza), nella sua qualità di comproprietario avrebbe Pt_1 ben potuto attivarsi nel sollecitare l'intervento del condominio ed una diversa ripartizione delle spese – del che non è prova - rilevando in questa sede soltanto che le medesime siano state affrontate dall'opposta come adeguatamente provato. La somma è dunque dovuta per l'importo richiesto.
E'anche dovuta la somma di cui al n. 13 relativa al pagamento dell'IMU del centro sportivo condominiale di cui al periodo d'imposta 2012 (quando il NI e la Sig.ra non erano Controparte_1 legalmente separati sebbene il NI – dato pacifico - avesse già lasciato la casa coniugale dal gennaio
2012).
Sul presupposto che le sorti del tributo sul centro condominiale partecipino delle sorti dell'ex abitazione condominiale alla quale il centro è verosimilmente asservito, ai fini IMU unico soggetto passivo è il coniuge assegnatario in qualità sia di proprietario, relativamente alla sua quota di proprietà, sia di titolare del diritto di abitazione, relativamente alla quota rimasta in capo all'ex coniuge. Il pagamento del tributo è dunque collegato al diritto di abitazione e, dunque, all'utilizzo dell'immobile di cui, nel caso in esame – pacifico l'allontanamento del dalla casa coniugale fin dall'inizio del 2012 Pt_1
– godeva nel periodo di riferimento in via esclusiva l'opposta che dunque nulla può a tale titolo ripetere dal Pt_2
Per le spese di cui al n° 16) non vi è prova che l'onere della relativa spesa sia in capo al condominio trattandosi di sostituzione del tubo adduttore del gas dal contatore alla colonna montante, in ogni caso pagina 6 di 8 è documentato l'esborso da parte dell'opposta che, dunque, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria può ripetere la metà da parte dell'ex coniuge.
Dovute le spese di cui al punto 14) Sostituzione motore elettrico per serranda ed impermeabilizzazione del tetto e tubolari acqua piovana di cui l'opposta aveva notiziato il con mail del 275/14, per un Pt_1 importo di euro 610,00.
Pure dovuta la spesa di cui al punto 9) in quanto l'eccezione di pagamento sollevata dal NI attiene ad altra posizione debitoria (Compensi dovuti ad altra legale).
Non appare invece dovuto il rimborso per le spese di cui al punto 18) trattandosi di spese di abbellimento (cambio piastrelle, rifacimento sportelli cucina terrazzo), ad eccezione delle spese per la riparazione della porta a seguito di tentata intrusione per euro 240,00.
Con riferimento alle spese per la manutenzione oggetto di domanda riconvenzionale sono dovute le spese di cui al punto a) (intervento a seguito di infiltrazioni di acqua nel locale garage) in quanto è dimostrato sia la comunicazione al NI sia il pagamento effettuato dovendosi considerare a carico del l'importo di €. 192,50 (all. n° 13). Pt_1
Per il resto la domanda riconvenzionale non è adeguatamente provata.
Ne deriva che per la manutenzione della casa coniugale potrà essere riconosciuto alla il CP_1 rimborso delle seguenti somme: sub nn. 11) €. 483; 14) €. 610; 15) €. 937,50; 16) € 76,25; 17) € 640,50
18) € 240; 22) € 694, a) domanda riconvenzionale €. 192,50 e, dunque, complessivamente € 3.873,75.
Per gli interventi relativi agli esborsi risultati dovuti emerge dalla corrispondenza agli atti che il Pt_1 era stato posto a conoscenza (ed, anzi, talvolta, sollecitato) della necessità degli interventi di manutenzione, alcuni peraltro di natura condominiale e, dunque, verosimilmente approvati dal
. CP_2
Ricapitolando il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra oltre all'importo di euro Pt_1 Controparte_1
3.884,85 per spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli, l'importo di € 3.873,75 e, dunque, complessivamente 7.758,6 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda fino al saldo.
Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di € 7.758,6 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda fino al saldo.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da parte opponente di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
Le spese del procedimento monitorio, poiché la somma ingiunta era comunque dovuta, rimangono a carico di parte opponente.
Le spese di CTU sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna in solido nei confronti del consulente.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite della fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattese e/assorbita revoca il decreto ingiuntivo n. 2158/2020 (R.G. n. 80686/2019) emesso in data 29.01.2020 dal
Tribunale di Roma;
pagina 7 di 8 accoglie nei limiti indicati in premessa le rispettive domande riconvenzionali ed operata la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
la somma di euro 7.758,6o oltre interessi dalla domanda fino al saldo. Controparte_1
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opponente nella misura liquidata in decreto.
Pone le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna ed in solido nei confronti del CTU.
Compensa integralmente le spese di lite della presente fase di opposizione.
Rigetta ogni altra domanda.
Roma, 31 maggio 2025
Il Giudice
Claudia ON
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