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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/08/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore – estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1684 del Ruolo Generate degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parma, Viale Partigiani d'Italia n.8/1, Parte_1
presso lo studio e la persona dell'Avv. Concetta Varalla, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso,
- Ricorrente -
nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Parma, Strada Garibaldi n.22, presso lo studio CP_1
degli Avv.ti Davide Rastelli e Sebastiano Corazza, che lo rappresentano e difendono, giusta delega agli atti,
- Resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 25/07/2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti insistevano per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in Felino (PR) il
19/07/2003 con dalla cui unione erano nate due figlie, (nata l'[...]) e CP_1 Per_1
(nata il [...]). Per_2
A sostegno del ricorso, la esponeva che in data 21/09/2021 il Tribunale di Parma aveva Parte_1
omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale, lo stato di separazione dei coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi.
La ricorrente allegava che, in sede di separazione consensuale, i coniugi avevano concordato l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre e con assegnazione a quest'ultima della ex casa coniugale sita in Parma, Via 27 Gennaio n.
6. Quanto alla misura della partecipazione alle spese di vita delle figlie, in base agli accordi di separazione, il CP_1 era tenuto a corrispondere alla moglie l'importo di euro 1.000,00 mensili, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie. Gli assegni famigliari, invece, erano stati riconosciuti nella loro interezza alla moglie. Nel regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi nulla avevano stabilito a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Ciò premesso, la ricorrente, oltre alla pronuncia sul vincolo, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, Per_2
l'aumento ad euro 1.500,00 mensili del contributo di mantenimento per le figlie dovuto dal , CP_1 oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie, e la corresponsione di un assegno divorzile in suo favore di euro 700,00 mensili.
La asseriva che, in costanza di matrimonio, ella si era sempre occupata del ménage familiare Parte_1
e della crescita delle figlie, così sacrificando le proprie aspettative professionali e, al contempo, consentendo al marito di dedicarsi a tempo pieno al proprio lavoro. In particolare, mentre ella, in possesso della laurea in giurisprudenza, lavorava dal 2015 come addetta alle vendite presso la sede di
Parma della Camparini Gioielli srl, il marito rivestiva la mansione di presso la banca Controparte_2
Crédit Agricole, percependo una retribuzione non inferiore a euro 4.000,00 mensili. In merito alle figlie, allegava l'intervenuto mutamento delle loro esigenze economiche, correlato al progredire dell'età, tale da comportare maggiori esborsi rispetto a quelli preventivati in sede di separazione.
Invero, ormai maggiorenne, aveva intrapreso gli studi universitari presso il DAMS di Per_1
Bologna, mentre , ancora minorenne, era impegnata nei propri studi liceali. Per_2
pagina 2 di 5 Si costituiva non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, ma contestando fortemente le richieste economiche avanzate dalla moglie. Il CP_1 sosteneva che non sussistessero i presupposti né per l'aumento del contributo di mantenimento per le figlie né tanto meno per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed il Giudice delegato, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, disponeva l'audizione della figlia minore dei coniugi, . Per_2
Successivamente, adottava, con ordinanza riservata del 19/01/2025, i provvedimenti provvisori, stabilendo il regime di affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente Per_2
presso la madre, e confermando le condizioni economiche previste in sede di separazione. Demandava, inoltre, ai Servizi Sociali del Comune di Parma il compito di monitorare la situazione personale e familiare della minore e di disciplinare il regime di frequentazione padre-figlia, attuando tutti gli interventi opportuni per favorire la graduale ripresa degli incontri della minore con il Per_3
Ammesse parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti, su istanza della ricorrente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25/07/2025, ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Ciò posto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorso più di sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto del
21/09/2021.
Il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo oramai trascorso dalla separazione e l'insistenza nel ricorso sono tutte circostanze che denotano il definitivo venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva ex art. 4, comma nono, l. n. 898/70 e successive modificazioni, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
pagina 3 di 5 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Felino (PR) in data 19/07/2003 (atto trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Felino (PR) al n. 13, P. 2 S.A. anno 2003);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Felino (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) dispone come da separata ordinanza per l'ulteriore istruzione in merito alle ulteriori richieste avanzate dalle parti;
4) rinvia alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Parma, il 30/07/2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
pagina 4 di 5
IL TRIBUNALE DI PARMA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore – estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice nella causa civile n. 1684 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da contro Parte_1
ha pronunciato la seguente CP_1
ORDINANZA
Vista la sentenza non definitiva in pari data con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai predetti coniugi;
considerato che
la causa deve proseguire per l'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti;
visti l'art. 4, comma nono, l. n. 898/70 e l'art. 279 c.p.c.
P.Q.M.
Rimette la causa in istruttoria innanzi al GI, dott.ssa Vena, e rinvia la causa all'udienza del 14 gennaio
2026 ore 11,00 per l'esame della documentazione prodotta dalle parti a seguito dell'ordine di esibizione.
Si comunichi.
Così deciso in Parma, il 30/07/2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore – estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1684 del Ruolo Generate degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parma, Viale Partigiani d'Italia n.8/1, Parte_1
presso lo studio e la persona dell'Avv. Concetta Varalla, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso,
- Ricorrente -
nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Parma, Strada Garibaldi n.22, presso lo studio CP_1
degli Avv.ti Davide Rastelli e Sebastiano Corazza, che lo rappresentano e difendono, giusta delega agli atti,
- Resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 25/07/2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti insistevano per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in Felino (PR) il
19/07/2003 con dalla cui unione erano nate due figlie, (nata l'[...]) e CP_1 Per_1
(nata il [...]). Per_2
A sostegno del ricorso, la esponeva che in data 21/09/2021 il Tribunale di Parma aveva Parte_1
omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale, lo stato di separazione dei coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi.
La ricorrente allegava che, in sede di separazione consensuale, i coniugi avevano concordato l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre e con assegnazione a quest'ultima della ex casa coniugale sita in Parma, Via 27 Gennaio n.
6. Quanto alla misura della partecipazione alle spese di vita delle figlie, in base agli accordi di separazione, il CP_1 era tenuto a corrispondere alla moglie l'importo di euro 1.000,00 mensili, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie. Gli assegni famigliari, invece, erano stati riconosciuti nella loro interezza alla moglie. Nel regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi nulla avevano stabilito a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Ciò premesso, la ricorrente, oltre alla pronuncia sul vincolo, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, Per_2
l'aumento ad euro 1.500,00 mensili del contributo di mantenimento per le figlie dovuto dal , CP_1 oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie, e la corresponsione di un assegno divorzile in suo favore di euro 700,00 mensili.
La asseriva che, in costanza di matrimonio, ella si era sempre occupata del ménage familiare Parte_1
e della crescita delle figlie, così sacrificando le proprie aspettative professionali e, al contempo, consentendo al marito di dedicarsi a tempo pieno al proprio lavoro. In particolare, mentre ella, in possesso della laurea in giurisprudenza, lavorava dal 2015 come addetta alle vendite presso la sede di
Parma della Camparini Gioielli srl, il marito rivestiva la mansione di presso la banca Controparte_2
Crédit Agricole, percependo una retribuzione non inferiore a euro 4.000,00 mensili. In merito alle figlie, allegava l'intervenuto mutamento delle loro esigenze economiche, correlato al progredire dell'età, tale da comportare maggiori esborsi rispetto a quelli preventivati in sede di separazione.
Invero, ormai maggiorenne, aveva intrapreso gli studi universitari presso il DAMS di Per_1
Bologna, mentre , ancora minorenne, era impegnata nei propri studi liceali. Per_2
pagina 2 di 5 Si costituiva non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, ma contestando fortemente le richieste economiche avanzate dalla moglie. Il CP_1 sosteneva che non sussistessero i presupposti né per l'aumento del contributo di mantenimento per le figlie né tanto meno per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed il Giudice delegato, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, disponeva l'audizione della figlia minore dei coniugi, . Per_2
Successivamente, adottava, con ordinanza riservata del 19/01/2025, i provvedimenti provvisori, stabilendo il regime di affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente Per_2
presso la madre, e confermando le condizioni economiche previste in sede di separazione. Demandava, inoltre, ai Servizi Sociali del Comune di Parma il compito di monitorare la situazione personale e familiare della minore e di disciplinare il regime di frequentazione padre-figlia, attuando tutti gli interventi opportuni per favorire la graduale ripresa degli incontri della minore con il Per_3
Ammesse parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti, su istanza della ricorrente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25/07/2025, ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Ciò posto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorso più di sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto del
21/09/2021.
Il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo oramai trascorso dalla separazione e l'insistenza nel ricorso sono tutte circostanze che denotano il definitivo venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva ex art. 4, comma nono, l. n. 898/70 e successive modificazioni, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
pagina 3 di 5 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Felino (PR) in data 19/07/2003 (atto trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Felino (PR) al n. 13, P. 2 S.A. anno 2003);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Felino (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) dispone come da separata ordinanza per l'ulteriore istruzione in merito alle ulteriori richieste avanzate dalle parti;
4) rinvia alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Parma, il 30/07/2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
pagina 4 di 5
IL TRIBUNALE DI PARMA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore – estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice nella causa civile n. 1684 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da contro Parte_1
ha pronunciato la seguente CP_1
ORDINANZA
Vista la sentenza non definitiva in pari data con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai predetti coniugi;
considerato che
la causa deve proseguire per l'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti;
visti l'art. 4, comma nono, l. n. 898/70 e l'art. 279 c.p.c.
P.Q.M.
Rimette la causa in istruttoria innanzi al GI, dott.ssa Vena, e rinvia la causa all'udienza del 14 gennaio
2026 ore 11,00 per l'esame della documentazione prodotta dalle parti a seguito dell'ordine di esibizione.
Si comunichi.
Così deciso in Parma, il 30/07/2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
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