TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente rel. est.
Francesca Firrao Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 8559 / 2024 promossa da:
(CUI 0 5 B J E E 3), nato in [...] in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIGINO MAURO*
Ricorrente
CONTRO
di , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di CP_2
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CUI 0 5 B J E E 3) ha così concluso: Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio»
Parte resistente: non ha concluso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 il sig. (CUI 0 5 B J Parte_1
E E 3), cittadino del NIGERIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli in data 19.4.2023 [notificato in data 29/04/2024] che – previo parere negativo della
Commissione territoriale di – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del CP_2
permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Sulla protezione speciale: normativa applicabile
Trattandosi di ricorso volto ad accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, occorre preliminarmente verificare quale sia la normativa applicabile.
Va premesso che il sig. ha presentato domanda di rilascio di permesso di Pt_1
soggiorno per protezione speciale in data 2 settembre 2022 [prod. 2 parte ricorrente]. occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto
2 degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso in esame, come detto, risulta documentato che il sig. abbia presentato Pt_1
richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale in data 2.9.2022 (doc. 2 parte ricorrente).
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione
3 territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò posto, va infine rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di
'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
3. Sulla richiesta di protezione speciale: nel merito.
4 Tanto premesso in ordine alla normativa applicabile, nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Giova anzitutto evidenziare il tempo trascorso da quando ha lasciato il Paese di Pt_1
origine, stabilendosi in Italia [la stessa amministrazione – nel parere della Commissione territoriale – dà atto del fatto che dimora in Italia sin dall'anno 2016]. Si tratta di un Pt_1
lasso di tempo significativo, in cui ragionevolmente, il ricorrente – che in passato ha anche avuto dei permessi di soggiorno – ha avviato un nuovo progetto di vita, allacciando relazioni sociali, meritevoli di tutela sotto il profilo considerato dall'art. 8 della Conv. Edu.
Egli, inoltre, non ha più significativi legami sociali con la Nigeria (Paese dal quale manca da otto anni e ove vivono oramai solo i suoi anziani genitori che, peraltro, ricevono un aiuto economico da parte del ricorrente) [cfr. interrogatorio libero del 26.9.2024].
Il sig. – pur non avendo conseguito attestazioni di conoscenza della lingua italiana Pt_1
– ha comunque dimostrato nel corso dell'udienza del 26.9.2024 una adeguata padronanza della lingua italiana, sostenendo l'interrogatorio libero con il giudice relatore senza ausilio dell'interprete [cfr. verbale udienza 26.9.2024].
Il sig. ha poi acquisito una discreta autonomia sociale, conducendo in locazione un Pt_1
alloggio, preso in affitto insieme a due amici a RT (pur non sapendo dire a chi sia intestato il contratto di locazione). Si tratta di un elemento sintomatico di integrazione (tanto sotto il profilo dell'autonomia abitativa, quanto sotto il profilo della costruzione di reti sociali, rappresentate dall'esistenza di relazioni amicali).
A ciò si aggiunga che costituisce un importante indice di integrazione sociale – rilevante per valutare il diritto al rispetto della vita privata nei termini sopra rappresentati – il fatto che, negli ultimi anni, il sig. abbia continuativamente esercitato attività lavorativa in Pt_1
modo regolare.
Il sig. ha aperto una partita IVA nel novembre 2022 [doc. 3, parte ricorrente]. Egli Pt_1
– con tale partita IVA – ha lavorato come prestatore d'opera (come rider) per la società
FO [doc. 4, parte ricorrente]. In esecuzione di tale contratto, egli ha lavorato in modo non occasionale, emettendo diverse fatture nel corso degli anni 2022 e 2023 [sono agli atti 21 fatture, alcune nell'ordine di poche decine o centinaia di euro, altre più consistenti intorno ai
1000-1500 euro di importo recato in fattura;
cfr. doc. 5-6, parte ricorrente].
Nel maggio 2024, il ricorrente è stato poi assunto come magazziniere con contratti a termine che gli assicurano una buona capacità reddituale [con retribuzione oscillante tra i 900 e i 1200 euro al mese].
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata del ricorrente. Il
5 ricorrente non ha più legami con il Paese di origine;
dimora in Italia da circa 8 anni;
parla la lingua italiana;
ha lavorato in passato, quando ha potuto, e lavora con continuità dal 2022 all'attualità; ha legami sociali sul territorio;
non ha più legami significativi con il Paese di origine.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica – connotate dal necessario grado di concretezza e attualità – e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente di conservare i propri legami sociali e consolidare il progetto di integrazione e di vita.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe il percorso di integrazione sociale in atto e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia. Pt_1
Una valutazione complessiva della situazione del richiedente – che tenga doverosamente conto della durata della permanenza in Italia, dell'inserimento lavorativo, della conoscenza della lingua italiana e che tenga altresì doverosamente conto degli effetti che avrebbe un rimpatrio del ricorrente in Nigeria – porta a ritenere che il mancato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale rischierebbe di compromettere il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu. nei termini sopra rappresentati.
Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può,
6 infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e dichiara che (CUI 0 5 B J E E 3), nato in Parte_1
NIGERIA il 25/04/1980, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale” e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[...]
(CUI 0 5 B J E E 3), nato in [...] il [...] del permesso di Parte_1
soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020, vigente prima dell'entrata in vigore del DL n. 20/2023;
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 04/12/2024
Il Presidente est.
Andrea Natale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente rel. est.
Francesca Firrao Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 8559 / 2024 promossa da:
(CUI 0 5 B J E E 3), nato in [...] in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIGINO MAURO*
Ricorrente
CONTRO
di , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di CP_2
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CUI 0 5 B J E E 3) ha così concluso: Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio»
Parte resistente: non ha concluso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 il sig. (CUI 0 5 B J Parte_1
E E 3), cittadino del NIGERIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli in data 19.4.2023 [notificato in data 29/04/2024] che – previo parere negativo della
Commissione territoriale di – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del CP_2
permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Sulla protezione speciale: normativa applicabile
Trattandosi di ricorso volto ad accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, occorre preliminarmente verificare quale sia la normativa applicabile.
Va premesso che il sig. ha presentato domanda di rilascio di permesso di Pt_1
soggiorno per protezione speciale in data 2 settembre 2022 [prod. 2 parte ricorrente]. occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto
2 degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso in esame, come detto, risulta documentato che il sig. abbia presentato Pt_1
richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale in data 2.9.2022 (doc. 2 parte ricorrente).
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione
3 territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò posto, va infine rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di
'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
3. Sulla richiesta di protezione speciale: nel merito.
4 Tanto premesso in ordine alla normativa applicabile, nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Giova anzitutto evidenziare il tempo trascorso da quando ha lasciato il Paese di Pt_1
origine, stabilendosi in Italia [la stessa amministrazione – nel parere della Commissione territoriale – dà atto del fatto che dimora in Italia sin dall'anno 2016]. Si tratta di un Pt_1
lasso di tempo significativo, in cui ragionevolmente, il ricorrente – che in passato ha anche avuto dei permessi di soggiorno – ha avviato un nuovo progetto di vita, allacciando relazioni sociali, meritevoli di tutela sotto il profilo considerato dall'art. 8 della Conv. Edu.
Egli, inoltre, non ha più significativi legami sociali con la Nigeria (Paese dal quale manca da otto anni e ove vivono oramai solo i suoi anziani genitori che, peraltro, ricevono un aiuto economico da parte del ricorrente) [cfr. interrogatorio libero del 26.9.2024].
Il sig. – pur non avendo conseguito attestazioni di conoscenza della lingua italiana Pt_1
– ha comunque dimostrato nel corso dell'udienza del 26.9.2024 una adeguata padronanza della lingua italiana, sostenendo l'interrogatorio libero con il giudice relatore senza ausilio dell'interprete [cfr. verbale udienza 26.9.2024].
Il sig. ha poi acquisito una discreta autonomia sociale, conducendo in locazione un Pt_1
alloggio, preso in affitto insieme a due amici a RT (pur non sapendo dire a chi sia intestato il contratto di locazione). Si tratta di un elemento sintomatico di integrazione (tanto sotto il profilo dell'autonomia abitativa, quanto sotto il profilo della costruzione di reti sociali, rappresentate dall'esistenza di relazioni amicali).
A ciò si aggiunga che costituisce un importante indice di integrazione sociale – rilevante per valutare il diritto al rispetto della vita privata nei termini sopra rappresentati – il fatto che, negli ultimi anni, il sig. abbia continuativamente esercitato attività lavorativa in Pt_1
modo regolare.
Il sig. ha aperto una partita IVA nel novembre 2022 [doc. 3, parte ricorrente]. Egli Pt_1
– con tale partita IVA – ha lavorato come prestatore d'opera (come rider) per la società
FO [doc. 4, parte ricorrente]. In esecuzione di tale contratto, egli ha lavorato in modo non occasionale, emettendo diverse fatture nel corso degli anni 2022 e 2023 [sono agli atti 21 fatture, alcune nell'ordine di poche decine o centinaia di euro, altre più consistenti intorno ai
1000-1500 euro di importo recato in fattura;
cfr. doc. 5-6, parte ricorrente].
Nel maggio 2024, il ricorrente è stato poi assunto come magazziniere con contratti a termine che gli assicurano una buona capacità reddituale [con retribuzione oscillante tra i 900 e i 1200 euro al mese].
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata del ricorrente. Il
5 ricorrente non ha più legami con il Paese di origine;
dimora in Italia da circa 8 anni;
parla la lingua italiana;
ha lavorato in passato, quando ha potuto, e lavora con continuità dal 2022 all'attualità; ha legami sociali sul territorio;
non ha più legami significativi con il Paese di origine.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica – connotate dal necessario grado di concretezza e attualità – e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente di conservare i propri legami sociali e consolidare il progetto di integrazione e di vita.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe il percorso di integrazione sociale in atto e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia. Pt_1
Una valutazione complessiva della situazione del richiedente – che tenga doverosamente conto della durata della permanenza in Italia, dell'inserimento lavorativo, della conoscenza della lingua italiana e che tenga altresì doverosamente conto degli effetti che avrebbe un rimpatrio del ricorrente in Nigeria – porta a ritenere che il mancato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale rischierebbe di compromettere il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu. nei termini sopra rappresentati.
Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può,
6 infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e dichiara che (CUI 0 5 B J E E 3), nato in Parte_1
NIGERIA il 25/04/1980, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale” e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[...]
(CUI 0 5 B J E E 3), nato in [...] il [...] del permesso di Parte_1
soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020, vigente prima dell'entrata in vigore del DL n. 20/2023;
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 04/12/2024
Il Presidente est.
Andrea Natale
7