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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 451/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 451/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 192/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 13.1.2022 nel procedimento n. 9065/2020 - vertente
tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Di
Ronza, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via A.
De Gasperi n. 55; appellante
e
(CF. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Andrea Mirto, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Capua, Via Brezza, P.co Arcipelago, scala D;
appellati nonché
(C.F. ) - nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
27.06.1949, deceduto in Caserta in data 08.03.2023 - citati impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto;
appellati nonché
(C.F. ), quale erede di , CP_3 C.F._5 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Mirto, elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 8 studio del proprio difensore, in Capua, Via Brezza, P.co Arcipelago scala D;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' , con citazione del 17.6.2020, intimava sfratto per morosità a , Pt_1 Controparte_2 esponendo: a) di essere proprietario dell'immobile sito in Capua, Via Scarano, n. 2,
Traversa III, edificio F3, scala A, piano 4 interno 11, già di proprietà dell' e poi CP_4 trasferito all' – ente incorporato in a seguito della sua soppressione;
b) CP_5 Pt_1 conduttore dell'appartamento era il Sig. ; c) quest'ultimo si era reso Controparte_2 moroso per decenni rispetto al pagamento del canone di locazione - stabilito prima in contratto stipulato in data 15.4.1989 e poi rideterminato in € 194,66 mensili;
d) la morosità persisteva nonostante una rateizzazione del pregresso e ingente debito, concordata a seguito del riconoscimento di esso operato dallo stesso debitore, e ammontante a euro 48.158,06.
L' ha chiesto convalidare lo sfratto per morosità o in subordine pronunciare Pt_1 ordinanza di rilascio, nonché emettere ingiunzione di pagare la somma di euro 48.158,06, oltre canoni a scadere, fino all'esecuzione dello sfratto, oltre accessori.
Si costituiva , contestando la legittimazione attiva dell'attore e l'entità Controparte_2 della morosità, assumendo di aver sempre pagato il canone a partire “dal 2012”, così come rideterminato con sentenza del Pretore di Capua, non meglio specificata;
eccepiva poi, per i canoni pregressi, la prescrizione del credito e comunque la sua infondata quantificazione, allegando le ricevute di pagamento dei canoni.
Mutato il rito, il Tribunale, così ha provveduto: “a) pronuncia la risoluzione del contratto di locazione del 23 novembre 1989 intercorso tra (cui è succeduto CP_4
l e di locazione a uso abitativo dell'appartamento Pt_1 Controparte_2 in Capua alla via Scarano n. 2, Traversa III, edificio F3, scala A, piano 4 interno 11, per
l'inadempimento del conduttore;
b) condanna il convenuto Controparte_2
a rilasciare in via definitiva in favore del l' l'immobile sopra descritto, libero da Pt_1 persone e cose di sua proprietà, fissando per il rilascio la data del 31 marzo 2022, ore
10.30 con prosieguo;
c) rigetta la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti;
d) compensa integralmente le spese di lite”.
Secondo il Giudice di primo grado, “stante l'imputazione non precisamente rilevabile dalle ricevute prodotte e non altrimenti specificata dal conduttore e mancando inoltre il consenso dell'ente creditore sulla imputazione successiva esercitata con la costituzione in udienza di convalida per le ricevute ivi prodotte, l'imputazione non può essere considerata efficace ex se.
Considerando, dunque, la ricordata ripartizione degli oneri probatori la morosità deve ritenersi provata, pur non risultando elementi sufficienti per l'esatta determinazione dei canoni inadempiuti. pagina 2 di 8 A fronte anche di eventuali parziali pagamenti, in ogni caso, l'inadempimento complessivamente considerato anche per gli anni precedenti (e non essendo decorsa la prescrizione alla luce delle missive interruttive depositate in atti) presenta un carattere di gravità tale da condurre all'accoglimento della domanda di risoluzione. Con riguardo
a detta morosità, riprende forza il principio generale per cui il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare
l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento: a detto onere relativamente ai canoni precedenti il convenuto nel caso di specie non ha assolto compiutamente, giacché le ricevute di pagamento contemplano adempimenti per debiti di diversa natura (canoni, quota di rateizzazione, oneri vari). Oggetto della controversia è un contratto di locazione a uso abitativo: pertanto risulta applicabile il disposto dell'articolo 5 della legge n. 392/78, il quale, per le locazioni a uso abitativo, provvede a predeterminare la gravità dell'inadempimento del conduttore (mancato pagamento del canone, trascorsi venti giorni dalla scadenza;
o mancato pagamento degli oneri accessori, per un importo superiore a quello corrispondente a due mensilità di canone) ai fini della risoluzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 1455 c.c..”.
Tuttavia, per il Tribunale, “non può essere accolta, per altro verso ma per analoghe ragioni, la domanda di condanna al pagamento dei canoni non adempiuti: il confronto tra l'estratto consuntivo depositato dall'ente con riguardo alla posizione debitoria del convenuto e le ricevute di pagamento depositate da quest'ultimo non consente, considerando la ricordata rateizzazione per la quale ai canoni indicati nelle “bollette” si accompagna anche la quota di rateizzazione del debito pregresso, non compiutamente soddisfatta, di pervenire alla prova del quantum dell'inadempimento. La determinazione avrebbe avuto necessariamente essere supportata dagli opportuni chiarimenti ed elementi di dettaglio da parte del creditore in mancanza, come si è ricordato, di una specifica imputazione: senza i detti elementi anche una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe avuto carattere esplorativo”.
Avverso la sentenza, con ricorso del 2.2.2022, l' ha proposto appello, articolando Pt_1 due motivi: 1) motivazione illogica e contraddittoria: rigetto della domanda di condanna al pagamento nonostante l'accertamento dell'inadempimento grave;
2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea valutazione della documentazione depositata, nonché illogicità della motivazione in ordine al mancato conferimento di incarico peritale d'ufficio per la quantificazione delle somme dovute.
L' ha chiesto, modificando leggermente le conclusioni all'epoca rassegnate, “voglia Pt_1
l'adita Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'odierno appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado con condanna dell'appellato al pagamento dei canoni insoluti, alla data di aprile 2020, pagina 3 di 8 per euro 48.158,06 oltre interessi legali”.
Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello.
Nel corso del giudizio, in cui vi è stato approfondimento istruttorio tecnico, l'appellato è deceduto e l'appellante ha riassunto il processo, notificando la riassunzione agli eredi impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
Si sono costituiti , e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 allegando di avere rinunciato all'eredità di . Controparte_2
Quest'ultima circostanza non assume rilevanza dirimente nella specie, per due ordini di ragioni.
Ed infatti, in via preliminare, va detto che in caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/09/2015, n. 18319).
Ancora, “nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio” (Cass. civ., II, 12/01/2015, n. 217; Cass. civ., III,
14/12/2016, n. 25620).
La rinuncia all'eredità delle parti costituite, dunque, non osta all'emissione di una decisione.
In ogni caso, si è successivamente costituita anche , allegando invece di CP_3 essere erede del Sig. . Controparte_2
Va doverosamente aggiunto che in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli pagina 4 di 8 eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti
(Cass. civ. II, 18/05/2022, n. 15995; cfr. anche Cass. civ., II, 1330/2024).
E tuttavia, a fronte della rinuncia all'eredità degli altri eredi, come accennato, si è costituita la Signora per cui, in mancanza di specifica allegazione ulteriore, CP_3 quest'ultima va condannata al pagamento delle somme, qualora, beninteso, ne venisse accertata la debenza.
Ciò detto, nel merito, l'appello è fondato e va accolto, ma solo per quanto di ragione.
Ed infatti, il Tribunale, in primo luogo, ha correttamente ritenuto sussistente l'inadempimento del Sig. , evidenziando che, “come si deduce dai documenti CP_2 depositati, il conduttore si è reso moroso per decenni prima di riconoscere il proprio debito come da dichiarazione versata in atti e non disconosciuta”, ma poi, in maniera effettivamente contraddittoria, ha rigettato la domanda di pagamento dei canoni.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez.
Unite, 06/04/2006, n. 7996; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/03/2021, n.
7908).
Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
Va in proposito rilevato che, anche nelle azioni da risarcimento del danno contrattuale, spetta comunque al creditore di allegare l'inesatto adempimento della prestazione dovuta
(Cass. S.U. n. 13533/2001).
Tale onere di allegazione non può essere inteso come mera enunciazione della mancata osservanza di uno degli obblighi gravanti sull'altro contraente (nella specie, mancata osservanza del dovere di vigilanza sull'alunno infortunatosi) ma come necessità di deduzione di tutte le circostanze del caso concreto che integrano l'inesattezza denunciata,
a seconda delle sue effettive manifestazioni (Cass. n. 3579/2004), in modo che la controparte sia posta in grado di difendersi e di fornire la prova liberatoria di cui è, a sua volta, onerata (App Napoli 26.2.2007).
Ebbene, l' , nel ricorso, ha fatto riferimento ad un canone di euro 194,66 mensili, Pt_1 nonché ad un inadempimento di svariati anni, chiedendo la somma complessiva di euro
48.158,06.
La questione maggiormente problematica attiene al quantum. pagina 5 di 8 A sostegno della richiesta, l' ha prodotto estratto conto, dalla matrice Pt_1 naturalmente unilaterale, nonché documento nel quale si legge che il Sig. CP_2
riconobbe “il proprio debito nei confronti dell'INPAD, nei limiti del canone
[...] diminuito come da sentenza favorevole allo scrivente”, nonché “di non aver pagato il canone per svariati anni”.
Queste dichiarazioni assumono una valenza limitata, essendo prive di specifico richiamo all'importo.
In ogni caso, l'esistenza di una debitoria, per le ragioni già dette (e che hanno condotto alla pronuncia di risoluzione), non può seriamente essere integralmente disconosciuta.
Di contro, neppure può essere sottaciuta la circostanza che - come visto - nella memoria integrativa, l' ha allegato che l'importo dovuto a titolo di canone, fino ad aprile Pt_1
2020, ammontava ad euro 30.638,42 (cfr. pag. 2), mentre quello previsto a titolo di oneri accessori ex art. 9 legge 392/1978, a euro 17.519,64.
Ebbene, nella specie, alcuna idonea e univoca prova documentale, su quest'ultimo punto,
è stata prodotta, mentre è noto il principio a tenore del quale, in tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c.. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
13/11/2019, n. 29329).
Inoltre, neppure sono stati i prodotti i preventivi richiamati dall'art. 5 del contratto di locazione (“le quote di dette spese di pertinenza dell'alloggio descritte nell'art. 1 del presente contratto, calcolate in base al preventivo predisposto annualmente dalla parte locatrice, saranno corrisposte dal conduttore in rate mensili unitamente al canone di locazione. Al termine dell'esercizio verrà calcolato il conguaglio tra le spese risultanti dai rendiconti del fabbricato e gli importi versati per l'uguale periodo dal conduttore”).
Neppure può essere recepita l'impostazione dell' in ordine ad una pretesa mancanza Pt_1 di contestazione, atteso che, questi, con la comparsa di costituzione in primo grado, seppure abbia riferimento al canone, ha comunque contestato l'ammontare richiesto [pag.
2: “si contesta l'ammontare del canone di locazione…; pag. 4: “essendoci incertezza della somma, dovuta per canoni (se dovuta), lo sfratto non può essere convalidato”].
In ogni caso, attesa l'eccessiva genericità dell'allegazione, quantomeno in rapporto ai presupposti richiesti sia dalla giurisprudenza citata che dal contratto, vale richiamare l'ulteriore principio a tenore del quale, l'onere di contestare gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali pagina 6 di 8 opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 26/11/2020, n. 26908).
E il timido accenno agli oneri accessori contenuto nella dichiarazione resa da CP_2
, neppure può assumere rilevanza, stante, appunto, l'impossibilità di
[...] specificazione del preciso quantum.
Di contro, il Tribunale ha scritto che “…l'inadempimento complessivamente considerato anche per gli anni precedenti (e non essendo decorsa la prescrizione alla luce delle missive interruttive depositate in atti) presenta un carattere di gravità tale da condurre all'accoglimento della domanda di risoluzione”.
Non vi è stata impugnazione incidentale condizionata della sentenza.
Ciò posto, nella produzione di parte appellata vi sono numerosi modelli di pagamento f24, dall'anno 2012 ad aprile dell'anno 2020 (ve ne sono anche altri del predetto anno) - il cui riferimento anche al canone (si intende dei modelli f24), non è stato univocamente contestato (cfr. pag. 3 della memoria integrativa in primo grado del 17.2.2021: “da rilevare che i modelli F24 documentano i pagamenti sia di canoni che di oneri, così come da bollette trasmesse dall'Istituto e nel fascicolo del resistente risultano versati anche diversi duplicati del medesimo pagamento”; sugli oneri si è già detto).
In ragione della difficoltà di valutazione tecnica degli elementi, vi è stato anche approfondimento istruttorio, e il CTU nominato ha scritto che l'importo delle ricevute presentate da è di euro 23.063,10. Controparte_2
A questo importo va detratto quello inerente ai pagamenti successivi all'aprile 2020, per euro 1.385,28 e dunque la somma da poter considerare ammonta a euro 21.677,82.
Pertanto, alla somma di euro 30.638,42, indicata dalla stessa parte appellante e ricorrente in primo grado, occorre detrarre quantomeno quella appena richiamata, di euro 21.677,82
(23.063,10 – euro 1.385,28).
Il dovuto risultante è di euro 8.960,6.
Dunque, , in qualità di erede di , va condannata al CP_3 Controparte_2 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 8.960,6.
Su questa somma vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda fino al saldo.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio di , CP_3 nell'indicata qualità, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione di riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa per pagina 7 di 8 ciò che riguarda il merito, e tenuto conto dell'importo riconosciuto.
Vanno invece integralmente compensate le spese quelle del presente grado di giudizio nei rapporti tra l' e , e , Pt_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 stante la mera rilevanza in rito della rinunzia, che osta ad una pronuncia nei riguardi dei rinuncianti.
In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese di CTU vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza. n.
192/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13.1.2022 nel procedimento n. 9065/2020, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e - per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna , quale erede di CP_3 CP_2
, al pagamento, in favore dell' , della somma di euro 8.960,6, oltre
[...] Pt_1 interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo;
• condanna , nell'indicata qualità, al pagamento delle spese di CP_3 giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro
2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro
2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra l' , , e;
Pt_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
• dichiara integralmente compensate le spese occorse per la stesura della relazione di CTU.
Così deciso, in Napoli, in data 23.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 451/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 192/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 13.1.2022 nel procedimento n. 9065/2020 - vertente
tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Di
Ronza, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via A.
De Gasperi n. 55; appellante
e
(CF. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Andrea Mirto, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Capua, Via Brezza, P.co Arcipelago, scala D;
appellati nonché
(C.F. ) - nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
27.06.1949, deceduto in Caserta in data 08.03.2023 - citati impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto;
appellati nonché
(C.F. ), quale erede di , CP_3 C.F._5 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Mirto, elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 8 studio del proprio difensore, in Capua, Via Brezza, P.co Arcipelago scala D;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' , con citazione del 17.6.2020, intimava sfratto per morosità a , Pt_1 Controparte_2 esponendo: a) di essere proprietario dell'immobile sito in Capua, Via Scarano, n. 2,
Traversa III, edificio F3, scala A, piano 4 interno 11, già di proprietà dell' e poi CP_4 trasferito all' – ente incorporato in a seguito della sua soppressione;
b) CP_5 Pt_1 conduttore dell'appartamento era il Sig. ; c) quest'ultimo si era reso Controparte_2 moroso per decenni rispetto al pagamento del canone di locazione - stabilito prima in contratto stipulato in data 15.4.1989 e poi rideterminato in € 194,66 mensili;
d) la morosità persisteva nonostante una rateizzazione del pregresso e ingente debito, concordata a seguito del riconoscimento di esso operato dallo stesso debitore, e ammontante a euro 48.158,06.
L' ha chiesto convalidare lo sfratto per morosità o in subordine pronunciare Pt_1 ordinanza di rilascio, nonché emettere ingiunzione di pagare la somma di euro 48.158,06, oltre canoni a scadere, fino all'esecuzione dello sfratto, oltre accessori.
Si costituiva , contestando la legittimazione attiva dell'attore e l'entità Controparte_2 della morosità, assumendo di aver sempre pagato il canone a partire “dal 2012”, così come rideterminato con sentenza del Pretore di Capua, non meglio specificata;
eccepiva poi, per i canoni pregressi, la prescrizione del credito e comunque la sua infondata quantificazione, allegando le ricevute di pagamento dei canoni.
Mutato il rito, il Tribunale, così ha provveduto: “a) pronuncia la risoluzione del contratto di locazione del 23 novembre 1989 intercorso tra (cui è succeduto CP_4
l e di locazione a uso abitativo dell'appartamento Pt_1 Controparte_2 in Capua alla via Scarano n. 2, Traversa III, edificio F3, scala A, piano 4 interno 11, per
l'inadempimento del conduttore;
b) condanna il convenuto Controparte_2
a rilasciare in via definitiva in favore del l' l'immobile sopra descritto, libero da Pt_1 persone e cose di sua proprietà, fissando per il rilascio la data del 31 marzo 2022, ore
10.30 con prosieguo;
c) rigetta la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti;
d) compensa integralmente le spese di lite”.
Secondo il Giudice di primo grado, “stante l'imputazione non precisamente rilevabile dalle ricevute prodotte e non altrimenti specificata dal conduttore e mancando inoltre il consenso dell'ente creditore sulla imputazione successiva esercitata con la costituzione in udienza di convalida per le ricevute ivi prodotte, l'imputazione non può essere considerata efficace ex se.
Considerando, dunque, la ricordata ripartizione degli oneri probatori la morosità deve ritenersi provata, pur non risultando elementi sufficienti per l'esatta determinazione dei canoni inadempiuti. pagina 2 di 8 A fronte anche di eventuali parziali pagamenti, in ogni caso, l'inadempimento complessivamente considerato anche per gli anni precedenti (e non essendo decorsa la prescrizione alla luce delle missive interruttive depositate in atti) presenta un carattere di gravità tale da condurre all'accoglimento della domanda di risoluzione. Con riguardo
a detta morosità, riprende forza il principio generale per cui il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare
l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento: a detto onere relativamente ai canoni precedenti il convenuto nel caso di specie non ha assolto compiutamente, giacché le ricevute di pagamento contemplano adempimenti per debiti di diversa natura (canoni, quota di rateizzazione, oneri vari). Oggetto della controversia è un contratto di locazione a uso abitativo: pertanto risulta applicabile il disposto dell'articolo 5 della legge n. 392/78, il quale, per le locazioni a uso abitativo, provvede a predeterminare la gravità dell'inadempimento del conduttore (mancato pagamento del canone, trascorsi venti giorni dalla scadenza;
o mancato pagamento degli oneri accessori, per un importo superiore a quello corrispondente a due mensilità di canone) ai fini della risoluzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 1455 c.c..”.
Tuttavia, per il Tribunale, “non può essere accolta, per altro verso ma per analoghe ragioni, la domanda di condanna al pagamento dei canoni non adempiuti: il confronto tra l'estratto consuntivo depositato dall'ente con riguardo alla posizione debitoria del convenuto e le ricevute di pagamento depositate da quest'ultimo non consente, considerando la ricordata rateizzazione per la quale ai canoni indicati nelle “bollette” si accompagna anche la quota di rateizzazione del debito pregresso, non compiutamente soddisfatta, di pervenire alla prova del quantum dell'inadempimento. La determinazione avrebbe avuto necessariamente essere supportata dagli opportuni chiarimenti ed elementi di dettaglio da parte del creditore in mancanza, come si è ricordato, di una specifica imputazione: senza i detti elementi anche una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe avuto carattere esplorativo”.
Avverso la sentenza, con ricorso del 2.2.2022, l' ha proposto appello, articolando Pt_1 due motivi: 1) motivazione illogica e contraddittoria: rigetto della domanda di condanna al pagamento nonostante l'accertamento dell'inadempimento grave;
2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea valutazione della documentazione depositata, nonché illogicità della motivazione in ordine al mancato conferimento di incarico peritale d'ufficio per la quantificazione delle somme dovute.
L' ha chiesto, modificando leggermente le conclusioni all'epoca rassegnate, “voglia Pt_1
l'adita Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'odierno appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado con condanna dell'appellato al pagamento dei canoni insoluti, alla data di aprile 2020, pagina 3 di 8 per euro 48.158,06 oltre interessi legali”.
Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello.
Nel corso del giudizio, in cui vi è stato approfondimento istruttorio tecnico, l'appellato è deceduto e l'appellante ha riassunto il processo, notificando la riassunzione agli eredi impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
Si sono costituiti , e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 allegando di avere rinunciato all'eredità di . Controparte_2
Quest'ultima circostanza non assume rilevanza dirimente nella specie, per due ordini di ragioni.
Ed infatti, in via preliminare, va detto che in caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/09/2015, n. 18319).
Ancora, “nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio” (Cass. civ., II, 12/01/2015, n. 217; Cass. civ., III,
14/12/2016, n. 25620).
La rinuncia all'eredità delle parti costituite, dunque, non osta all'emissione di una decisione.
In ogni caso, si è successivamente costituita anche , allegando invece di CP_3 essere erede del Sig. . Controparte_2
Va doverosamente aggiunto che in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli pagina 4 di 8 eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti
(Cass. civ. II, 18/05/2022, n. 15995; cfr. anche Cass. civ., II, 1330/2024).
E tuttavia, a fronte della rinuncia all'eredità degli altri eredi, come accennato, si è costituita la Signora per cui, in mancanza di specifica allegazione ulteriore, CP_3 quest'ultima va condannata al pagamento delle somme, qualora, beninteso, ne venisse accertata la debenza.
Ciò detto, nel merito, l'appello è fondato e va accolto, ma solo per quanto di ragione.
Ed infatti, il Tribunale, in primo luogo, ha correttamente ritenuto sussistente l'inadempimento del Sig. , evidenziando che, “come si deduce dai documenti CP_2 depositati, il conduttore si è reso moroso per decenni prima di riconoscere il proprio debito come da dichiarazione versata in atti e non disconosciuta”, ma poi, in maniera effettivamente contraddittoria, ha rigettato la domanda di pagamento dei canoni.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez.
Unite, 06/04/2006, n. 7996; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/03/2021, n.
7908).
Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
Va in proposito rilevato che, anche nelle azioni da risarcimento del danno contrattuale, spetta comunque al creditore di allegare l'inesatto adempimento della prestazione dovuta
(Cass. S.U. n. 13533/2001).
Tale onere di allegazione non può essere inteso come mera enunciazione della mancata osservanza di uno degli obblighi gravanti sull'altro contraente (nella specie, mancata osservanza del dovere di vigilanza sull'alunno infortunatosi) ma come necessità di deduzione di tutte le circostanze del caso concreto che integrano l'inesattezza denunciata,
a seconda delle sue effettive manifestazioni (Cass. n. 3579/2004), in modo che la controparte sia posta in grado di difendersi e di fornire la prova liberatoria di cui è, a sua volta, onerata (App Napoli 26.2.2007).
Ebbene, l' , nel ricorso, ha fatto riferimento ad un canone di euro 194,66 mensili, Pt_1 nonché ad un inadempimento di svariati anni, chiedendo la somma complessiva di euro
48.158,06.
La questione maggiormente problematica attiene al quantum. pagina 5 di 8 A sostegno della richiesta, l' ha prodotto estratto conto, dalla matrice Pt_1 naturalmente unilaterale, nonché documento nel quale si legge che il Sig. CP_2
riconobbe “il proprio debito nei confronti dell'INPAD, nei limiti del canone
[...] diminuito come da sentenza favorevole allo scrivente”, nonché “di non aver pagato il canone per svariati anni”.
Queste dichiarazioni assumono una valenza limitata, essendo prive di specifico richiamo all'importo.
In ogni caso, l'esistenza di una debitoria, per le ragioni già dette (e che hanno condotto alla pronuncia di risoluzione), non può seriamente essere integralmente disconosciuta.
Di contro, neppure può essere sottaciuta la circostanza che - come visto - nella memoria integrativa, l' ha allegato che l'importo dovuto a titolo di canone, fino ad aprile Pt_1
2020, ammontava ad euro 30.638,42 (cfr. pag. 2), mentre quello previsto a titolo di oneri accessori ex art. 9 legge 392/1978, a euro 17.519,64.
Ebbene, nella specie, alcuna idonea e univoca prova documentale, su quest'ultimo punto,
è stata prodotta, mentre è noto il principio a tenore del quale, in tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c.. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
13/11/2019, n. 29329).
Inoltre, neppure sono stati i prodotti i preventivi richiamati dall'art. 5 del contratto di locazione (“le quote di dette spese di pertinenza dell'alloggio descritte nell'art. 1 del presente contratto, calcolate in base al preventivo predisposto annualmente dalla parte locatrice, saranno corrisposte dal conduttore in rate mensili unitamente al canone di locazione. Al termine dell'esercizio verrà calcolato il conguaglio tra le spese risultanti dai rendiconti del fabbricato e gli importi versati per l'uguale periodo dal conduttore”).
Neppure può essere recepita l'impostazione dell' in ordine ad una pretesa mancanza Pt_1 di contestazione, atteso che, questi, con la comparsa di costituzione in primo grado, seppure abbia riferimento al canone, ha comunque contestato l'ammontare richiesto [pag.
2: “si contesta l'ammontare del canone di locazione…; pag. 4: “essendoci incertezza della somma, dovuta per canoni (se dovuta), lo sfratto non può essere convalidato”].
In ogni caso, attesa l'eccessiva genericità dell'allegazione, quantomeno in rapporto ai presupposti richiesti sia dalla giurisprudenza citata che dal contratto, vale richiamare l'ulteriore principio a tenore del quale, l'onere di contestare gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali pagina 6 di 8 opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 26/11/2020, n. 26908).
E il timido accenno agli oneri accessori contenuto nella dichiarazione resa da CP_2
, neppure può assumere rilevanza, stante, appunto, l'impossibilità di
[...] specificazione del preciso quantum.
Di contro, il Tribunale ha scritto che “…l'inadempimento complessivamente considerato anche per gli anni precedenti (e non essendo decorsa la prescrizione alla luce delle missive interruttive depositate in atti) presenta un carattere di gravità tale da condurre all'accoglimento della domanda di risoluzione”.
Non vi è stata impugnazione incidentale condizionata della sentenza.
Ciò posto, nella produzione di parte appellata vi sono numerosi modelli di pagamento f24, dall'anno 2012 ad aprile dell'anno 2020 (ve ne sono anche altri del predetto anno) - il cui riferimento anche al canone (si intende dei modelli f24), non è stato univocamente contestato (cfr. pag. 3 della memoria integrativa in primo grado del 17.2.2021: “da rilevare che i modelli F24 documentano i pagamenti sia di canoni che di oneri, così come da bollette trasmesse dall'Istituto e nel fascicolo del resistente risultano versati anche diversi duplicati del medesimo pagamento”; sugli oneri si è già detto).
In ragione della difficoltà di valutazione tecnica degli elementi, vi è stato anche approfondimento istruttorio, e il CTU nominato ha scritto che l'importo delle ricevute presentate da è di euro 23.063,10. Controparte_2
A questo importo va detratto quello inerente ai pagamenti successivi all'aprile 2020, per euro 1.385,28 e dunque la somma da poter considerare ammonta a euro 21.677,82.
Pertanto, alla somma di euro 30.638,42, indicata dalla stessa parte appellante e ricorrente in primo grado, occorre detrarre quantomeno quella appena richiamata, di euro 21.677,82
(23.063,10 – euro 1.385,28).
Il dovuto risultante è di euro 8.960,6.
Dunque, , in qualità di erede di , va condannata al CP_3 Controparte_2 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 8.960,6.
Su questa somma vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda fino al saldo.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio di , CP_3 nell'indicata qualità, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione di riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa per pagina 7 di 8 ciò che riguarda il merito, e tenuto conto dell'importo riconosciuto.
Vanno invece integralmente compensate le spese quelle del presente grado di giudizio nei rapporti tra l' e , e , Pt_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 stante la mera rilevanza in rito della rinunzia, che osta ad una pronuncia nei riguardi dei rinuncianti.
In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese di CTU vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza. n.
192/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13.1.2022 nel procedimento n. 9065/2020, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e - per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna , quale erede di CP_3 CP_2
, al pagamento, in favore dell' , della somma di euro 8.960,6, oltre
[...] Pt_1 interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo;
• condanna , nell'indicata qualità, al pagamento delle spese di CP_3 giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro
2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro
2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra l' , , e;
Pt_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
• dichiara integralmente compensate le spese occorse per la stesura della relazione di CTU.
Così deciso, in Napoli, in data 23.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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