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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/08/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2190/2022 R.G. promossa da
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, con l'avv. Giuseppe Accardo, che lo rappresenta e difende per mandato C.F._1 in atti parte opponente nei confronti di con gli avvocati Antonio Schiavone e Davide Sarina, che la rappresentano e Controparte_1 difendono per mandato in atti parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485/2022 del 5 Controparte_1 agosto 2022 del Tribunale di Marsala (procedimento monitorio n. 1669/2022 R.G.), con cui è stato ingiunto al primo di pagare all'odierna opposta l'importo di € 69.923,49 oltre interessi come in ricorso, spese processuali pari a € 1.756,50 ed accessori di legge.
Parte opponente ha chiesto «In via preliminare
1. Ritenere e dichiarare l'obbligo, pena improcedibilità, delle parti di esperire il tentativo di mediazione/conciliazione obbligatoria, rimettendo le parti dinanzi ad organo di mediazione;
2. Accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo . 485/2022 emesso nel procedimento n.
1669/2022 RG Tribunale di Marsala in data 5.08.2022 attesa la violazione dell'art. 100 c.p.c. e la conseguente carenza di legittimazione.
Nel merito:
1
1. In via principale ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria avanzata con il Decreto
Ingiuntivo 485/2022 emesso dal Tribunale di Marsala in data 5.08.2022 nel procedimento n. R.G.
1669/2022RG e per l'effetto revocare lo stesso;
2. condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
In subordine,
1. ritenere e dichiarare non dovute, in quanto illegittime, le somme ingiunte a titolo di interessi e detratti i pagamenti effettuati dal sig. a deconto dell'importo finanziato, Parte_2 rideterminare il debito residuo;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore».
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata il 29 dicembre 2022, la società opposta ha contestato in fatto ed in diritto l'opposizione e ha concluso chiedendo: «A) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
B) Ancora in via preliminare: concedere termine per esperire il tentativo di mediazione vertendo in materia obbligatoria;
C) Nel merito, in via principale: respingere integralmente la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
D) In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi;
E) In via istruttoria, ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte.
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, con l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova nei termini di legge.
F) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge».
La causa, istruita in via documentale, dopo il rifiuto di parte opponente della proposta conciliativa
(cfr. verbale del 2 aprile 2025), è stata rinviata all'udienza del 3 luglio 2025 e posta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Parte opponente ha proposto opposizione sulla base dei seguenti tre motivi: a) difetto di legittimazione processuale dell'opposta; b) nullità degli interessi applicati;
c) “mancata valutazione dei pagamenti effettuati da parte opponente”.
3. Con il primo motivo, l'opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legitimatio ad causam della società in particolare allegando che «l'attività relativa Controparte_1 alla riscossone dei crediti già erogati non possa essere affidata alla (cfr. pagina 2 Controparte_1
2 dell'atto di citazione) e che, in definitiva, «difetta nel caso di specie la titolarità, in capo al direttore generale di riguardo al potere di riscossione» (cfr. pagina 3 dell'atto di citazione). Controparte_1
Parte opposta ha replicato all'eccezione, allegando di aver acquistato pro soluto da Controparte_2
e da tutti i crediti, specificatamente individuati nel contratto di cessione,
[...] Controparte_3 risultanti da apposita lista pubblicata sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it, fino alla loro estinzione, di cui è stata data notizia con avviso in G.U., parte seconda, n. 77 dell'1 luglio
2021.
Premesso che parte opponente non ha specificamente contestato, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità del credito ceduto in capo ad in Controparte_1 base alla documentazione prodotta da quest'ultima (pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta ufficiale e dichiarazione del cedente), la titolarità deve ritenersi sufficientemente provata.
Né l'opponente ha contestato, sotto tale profilo, il rapporto di rappresentanza di Controparte_4 dichiarato da parte opposta, limitandosi ad allegare genericamente un accordo di ristrutturazione che nemmeno ha prodotto in giudizio.
Ciò posto, il motivo di opposizione relativo alla carenza del potere di riscossione di parte opposta è infondato poiché non risultano specificamente allegate né provate le ragioni per le quali, il soggetto creditore ( difetti del potere di richiedere il pagamento del proprio credito in via Controparte_1 giudiziale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il primo motivo è infondato.
4. Con il secondo motivo, parte opponente ha contestato la nullità degli interessi applicati.
Il motivo di opposizione è formulato in modo generico, senza alcuna indicazione del tipo di saggio di interessi né della fonte - fra quelle per cui è causa (contratto di conto corrente n. 1096, contratto di conto corrente n. 1442 e contratto di finanziamento n. 1371274) - dell'obbligazione principale cui accede la prestazione accessoria degli interessi, con la conseguenza che anche una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe avuto carattere esplorativo.
5. Con il terzo motivo di opposizione, ha contestato «la mancata valutazione dei Pt_1 pagamenti effettuati da parte opponente».
Il motivo, genericamente formulato, va qualificato come eccezione di pagamento che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 7526/2024), ha natura di eccezione in senso stretto il cui onere della prova grava sull'opponente che assume la veste di convenuto sostanziale.
L'eccezione è sfornita di prova poiché, oltre ad una generica allegazione, l'odierno opponente non ha prodotto né richiesto i necessari mezzi istruttori.
6. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, va premesso che, nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico
3 procedimento e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento
(Cass. civ., n. 11606/2018; Cass. civ., n. 27234/2017; Cass. civ., n. 10503/2013).
Nel caso in cui, come quello di specie, l'opposizione sia rigettata, il giudice non deve pronunciarsi sulle spese processuali della fase monitoria liquidate nel decreto ingiuntivo, in quanto il decreto stesso viene confermato e, dunque, conserverà la sua efficacia anche per la liquidazione e la condanna dell'ingiunto al rimborso di tali spese.
Viceversa, devono essere liquidate le spese del presente giudizio di opposizione e, a tal fine, devono applicarsi le regole ordinarie previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c., tenendo conto della soccombenza dell'odierno opponente sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
Quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. citato, deve considerarsi che trattasi di un giudizio di cognizione davanti al Tribunale, scaglione da € 52.001
a € 260.000, avuto riguardo all'importo del credito opposto.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il contenuto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, il valore della causa (prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento) - si ritiene congrua una liquidazione prossima ai valori minimi per le fasi (di studio, introduttiva e decisionale) effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria, stante l'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485/2022 del 5 agosto 2022 del
Tribunale di Marsala (procedimento monitorio n. 1669/2022 R.G.).
2) Condanna , in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali del presente giudizio di opposizione che liquida in € 2.500, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di legge.
Così deciso in data 26 agosto 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
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