Articolo 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212
Articolo 5Articolo 7
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26 aprile 1956
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30 aprile 1975
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29 dicembre 1993
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1 gennaio 2007
Art. 6.

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresi', il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo e' punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. (3) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2007, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) l'abrogazione del terzo comma dell'art. 6.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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