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26 aprile 1956
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30 aprile 1975
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29 dicembre 1993
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1 gennaio 2007
1 gennaio 2007
Art. 6.
Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresi', il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo e' punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. (3) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2007, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) l'abrogazione del terzo comma dell'art. 6.
Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresi', il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo e' punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. (3) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2007, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) l'abrogazione del terzo comma dell'art. 6.
Commentari • 2
- 1. Il testo integrale della legge finanziaria 2007: gli articoli da 1 a 17Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 novembre 2006 · 0.70842516
Riportiamo il testo integrale del disegno di legge finanziaria 2007, approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre scorso e subito trasmesso al Senato. Il disegno di legge, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, e' stato infine approvato dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia. . . . . . . . . . Atti della Camera Disegno di legge, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” Sommario Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) Art. 2. (IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni) Art. 3. …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Latina, sentenza 30/03/2021, n. 655Provvedimento: […] La prova testimoniale addotta risulta infatti ininfluente ai fini del decidere, stante il chiaro quadro normativo che disciplina le affissioni di manifesti per propaganda elettorale, poiché anche in caso di conferma, da parte dei testi, delle allegazioni difensive il manifesto affisso e riportato nella riproduzione fotografica prodotta dagli appellanti nel primo grado e descritto nei verbali di accertamento non può considerarsi “insegne indicanti le sedi dei partiti” ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”. […]Leggi di più...
- legittimità ordinanze·
- affissioni elettorali·
- sanzioni pecuniarie·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- contributo unificato·
- art. 1 legge 212/56·
- art. 6 legge 212/56·
- art. 8 legge 212/56·
- prova testimoniale