Articolo 877 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 876Articolo 855 bis
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9 ottobre 2010
Art. 877. Posizione di stato in servizio temporaneo 1. I militari in servizio temporaneo si trovano in una delle seguenti posizioni:
a) in servizio attivo alle armi; b) sospesi dal servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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