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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 252 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Massimo Illotto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata all'atto di appello
appellante
contro
, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, con sede in Santu Controparte_1
Lussurgiu (OR) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Nunzio Cogotti, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: la Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, ed in totale riforma della sentenza n. 285/2023 del 25/5/2023 del Tribunale di Oristano,
voglia:
1) Condannare la , in persona dell'omonimo titolare, al risarcimento, Controparte_2
in favore del Dott. di tutti i danni cagionati allo stesso dai lavori di Parte_1 impermeabilizzazione eseguiti dalla ditta appellata sulla terrazza dell'appartamento posseduto dall'attore e sito in Via Giovanni XXIII n. 5 ultimo piano in Oristano, quantificati nella misura di complessivi € 7.303,00;
2) condannare inoltre la ditta appellata a corrispondere, sulle stesse somme, gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda:
1. Rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2. Confermare la Sentenza di primo Grado ovvero confermare la condanna dell'appellante;
3. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.04.2019 convenne in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Oristano, l' , in persona dell'omonimo titolare, Controparte_2
alla quale, nel settembre 2017, aveva commissionato i lavori di risistemazione e ampliamento della terrazza di pertinenza di un appartamento da lui detenuto in comodato d'uso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla difettosa impermeabilizzazione della pavimentazione del terrazzo, pari alla somma di euro 7.303,00, comprensiva sia dei costi sostenuti per il ripristino dei due appartamenti sottostanti danneggiati dalle infiltrazioni, sia delle spese per far eseguire a regola d'arte, da altra impresa, le opere oggetto d'appalto.
Costituitosi in giudizio, chiese il rigetto della domanda, eccependo, oltre alla Controparte_2
decadenza dal termine per la denuncia dei vizi di cui all'art. 1667 c.c., l'assenza di qualsiasi responsabilità a lui imputabile in relazione ai danni lamentati, assumendo che il committente, reso edotto delle modalità e dei costi necessari per una corretta impermeabilizzazione del terrazzo, aveva preteso, per ragioni di contenimento della spesa, l'impiego di un solo manto di guaina;
dedusse che il committente, così operando, aveva assunto il ruolo di direttore dei lavori – riducendo, in tal modo,
l'appaltatore stesso alla figura del nudus minister – e che, sebbene fosse stato avvisato dell'inadeguatezza della soluzione proposta, aveva insistito affinché si procedesse come da sue direttive, affermando che i lavori sarebbero andati bene comunque.
Istruita la causa mediante documenti e prova testimoniale, il Tribunale di Oristano, con sentenza n.
285/2023, dichiarata la tardività dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi formulata dall'impresa convenuta, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta dell'esito dell'istruttoria orale, ritenne provato che l'attore, sebbene fosse stato reso edotto dall'appaltatore e dai suoi dipendenti delle modalità di esecuzione dell'opera secondo la regola dell'arte, aveva comunque preteso – vantando competenze maturate in passato nello svolgimento dell'attività di manovale – che i lavori fossero realizzati secondo le sue direttive, ignorando il contrario avviso dell'appaltatore che, così come i suoi sottoposti, lo aveva reiteratamente avvertito dell'inadeguatezza delle soluzioni tecniche proposte.
Sul punto, il Tribunale richiamò le dichiarazioni rese dai dipendenti dell' CP_2 Tes_1
e entrambi ritenuti dal giudice privi di personali interessi in causa e
[...] Testimone_2
autori di dichiarazioni precise, coerenti, genuine e credibili, dalle quali era emerso che l'ingerenza da parte del committente nel corso dello svolgimento dei lavori era stata di intensità tale da privare l'appaltatore di qualunque autonomia decisoria. Richiamò, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo il quale, in un contesto di autonomia privata ove opera il principio dell'autoresponsabilità, l'obbligo dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e di avvisare quest'ultimo ove le stesse siano palesemente errate deve essere contemperato con la decisione del creditore, adeguatamente informato, di disattendere le indicazioni e i suggerimenti ricevuti. Nel caso in esame, l'appaltatore aveva dimostrato di avere manifestato il proprio dissenso al committente e che, nonostante ciò, per le insistenze di quest'ultimo, era stato indotto a operare in senso contrario e ad agire quale mero esecutore materiale;
di conseguenza, non poteva essergli ascritta alcuna responsabilità contrattuale o per vizi dell'opera, configurandosi una eccezionale ipotesi in cui doveva reputarsi inesigibile il risultato sotteso all'obbligazione tipica del contratto d'appalto.
Il primo giudice, pertanto, ritenne l'appaltatore esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni cagionati dai difetti esecutivi dell'opera e, per l'effetto, respinse la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore. Avverso tale decisione ha proposto appello cui ha resistito Parte_1 CP_2
in qualità di titolare della ditta individuale .
[...] Controparte_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato una “falsa ricostruzione dell'istruttoria della causa”, assumendo che, contrariamente a quanto esposto dal giudice, le prove orali non erano state ammesse a seguito della mancata accettazione della proposta conciliativa, quanto, invece,
disposte in una fase successiva, con la rimessione del fascicolo in trattazione dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione e che le prove orali dedotte dalle parti, con ordinanza del
14.12.2020, erano state dichiarate superflue e inammissibili.
L'appellante ha, altresì, lamentato l'assenza di qualsiasi indicazione dell'iter logico-giuridico che aveva portato il giudice ad ammettere, in un secondo momento, la prova testimoniale dedotta nell'interesse di parte convenuta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione del riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'Impresa, avvenuto dapprima in sede stragiudiziale, con la nota di risposta all'invito alla negoziazione assistita del 14 marzo 2019, e successivamente in sede di giudizio.
Al riguardo, l'appellante ha affermato che il riconoscimento dei vizi e delle difformità da parte dell'appaltatore – cui consegue la non necessarietà della denuncia dei vizi, da parte del committente, nei termini prescritti dall'art. 1667 c.c.– comporta la piena riconducibilità al primo della responsabilità per i relativi danni, senza alcuna possibilità di imputare al committente la causa dei medesimi, come invece ritenuto dal giudice di primo grado.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito l'impropria applicazione alla vicenda in esame della fattispecie del c.d. appaltatore-nudus minister, cui era conseguita l'esclusione della responsabilità dell'impresa appellata.
Al riguardo ha richiamato il disposto di cui al comma secondo dell'art. 1176 c.c., che impone al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attività, un grado di diligenza superiore a quello del buon padre di famiglia, ossia quella che ci si può legittimamente attendere dal debitore qualificato;
ha, altresì, fatto riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appaltatore che si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle indicazioni di quest'ultimo, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera qualora non segnali eventuali carenze ed errori progettuali.
Sulla base dei predetti richiami giurisprudenziali ha asserito che, affinché si possa configurare la fattispecie del “nudus minister”, è sempre necessario che vi sia “un progetto vero e proprio, predisposto dal committente e corredato da indicazioni tecniche impartite da quest'ultimo”, non essendo a tal fine sufficienti semplici indicazioni verbali.
Con specifico riferimento al caso di specie, ha sostenuto che, anche volendo ammettere di aver impartito all'appaltatore indicazioni inidonee per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, tale circostanza, in assenza di un vero e proprio elaborato progettuale e di indicazioni tecniche specifiche per la realizzazione delle opere, non poteva essere ritenuta idonea a trasformare l'appaltatore in nudus minister del committente.
Sul punto ha dedotto che tantomeno la sussistenza delle direttive poteva essere provata mediante la testimonianza degli operai dell'appaltatore, in quanto corresponsabili dei danni e, pertanto,
interessati a fornire una determinata versione dei fatti.
L'appellante, quindi, con il quarto motivo di gravame, ha sostenuto, in ogni caso, l'inattendibilità e l'imparzialità dei testimoni escussi, in particolare di e in Testimone_1 Testimone_2
quanto esecutori materiali delle opere appaltate e dipendenti dell' all'epoca in cui vennero CP_2
sentiti e, quindi, indubbiamente interessati all'esito della causa e condizionati dal timore di subire ritorsioni da parte del titolare dell'Impresa; tra l'altro, il teste aveva riferito una circostanza Tes_2
– dichiarate competenze del committente – non corrispondente al vero, mentre il teste non Tes_1
aveva partecipato all'accordo inerente ai lavori e al corrispettivo intercorso tra il e il e Pt_1 CP_2
non poteva, pertanto, avere cognizione del contenuto dello stesso.
I motivi non meritano accoglimento, in quanto infondati.
Con riferimento alle censure svolte con il primo motivo di appello, si richiama il disposto di cui all'art. 177 c.p.c., il quale sancisce espressamente la revocabilità delle ordinanze da parte del giudice che le ha emesse, ad eccezione di quelle specificamente indicate nel comma terzo della norma, tra le quali, tuttavia, non rientra l'ordinanza istruttoria di ammissione delle prove. In merito,
la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22415 del 2023, ha affermato che «Le ordinanze
con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove
e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e
non pregiudicano, pertanto, il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto
idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo,
qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente
delibata (Cass. n. 30161 del 2018). Le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa, in
effetti, non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative)
può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile,
come error in procedendo, la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in
ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata
o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio
(Cass. n. 28021 del 2013)».
In virtù di quanto esposto, va rilevato che il primo giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, con ordinanza del 25.3.2022, aveva espressamente dato atto che “riesaminati i
provvedimenti istruttori già assunti all'udienza del 14.12.2020” aveva ritenuto di ammettere le prove orali dedotte nell'interesse dell'impresa convenuta, in quanto aventi “ad oggetto circostanze rilevanti ai fini del decidere”; pare che l'appellante abbia mal inteso quanto esposto dal giudice in sentenza, atteso che la pronuncia istruttoria non era conseguita ad una mancata accettazione della proposta transattiva e, tanto meno, era immotivata
Quanto al secondo motivo di appello, è opportuno richiamare la giurisprudenza in tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, la quale non soltanto attribuisce al riconoscimento dei vizi l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. (tra le tante si v. ord. Cass. 10342/2020, Cass., 30786/2023), ma,
altresì, esclude che detto riconoscimento debba necessariamente accompagnarsi ad una confessione di responsabilità dell'appaltatore, il quale ben può riconoscere l'esistenza obiettiva dei difetti dell'opera e, al contempo, contestare o negare per qualsiasi ragione di doverne rispondere (Cass. 27948/2008, Cass. 14598/2000).
È quanto accaduto nel caso di specie, in quanto l'appaltatore, nel riconoscere la sussistenza dei vizi dell'opera, ha peraltro imputato gli stessi alla responsabilità del committente, avendo quest'ultimo preteso che l'esecuzione dei lavori avvenisse nel rispetto delle direttive da lui impartite, pur essendo stato reso edotto della loro inidoneità a garantire il rispetto della regola dell'arte.
Pertanto, il riconoscimento dei vizi dell'opera da parte del convenuto, nel caso in esame, è
irrilevante e inidoneo ad attribuire allo stesso le responsabilità per i danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere.
Ragioni di carattere logico-espositivo impongono di esaminare preliminarmente il quarto motivo,
strettamente connesso al terzo e riguardante l'eccepita inattendibilità dei testi escussi.
In merito occorre, anzitutto, precisare che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, dalle dichiarazioni rese dal teste non è dato comprendere se lo stesso prestasse ancora Testimone_2
la sua attività lavorativa in favore dell'Impresa nel momento in cui è stato sentito, all'udienza del 19
settembre 2022.
Ad ogni modo, la circostanza che il testimone rivesta la posizione di dipendente dell'impresa parte del processo, non vale, di per sé, a squalificare la testimonianza e a renderla inattendibile, in assenza di conclamate contraddizioni, lacune o inverosimiglianze di quanto dichiarato (sul punto, Cass.
2075/2013).
Infatti, in tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, accertata la terzietà del teste rispetto alle parti e l'assenza di un eventuale interesse proprio nella causa, deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati. È stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità che la capacità dimostrativa della testimonianza è tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia significativo di ciò che con la testimonianza si intende provare, mentre l'esposizione precisa e analitica del fatto avvalora l'attendibilità della testimonianza.
Applicando i suesposti indirizzi interpretativi al caso in esame, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato l'attendibilità dei testi escussi, attesa la mancanza di un loro interesse in causa e l'assenza di contraddizioni tra le varie deposizioni e considerato, inoltre, il grado di minuziosità dei racconti riguardanti sia i passaggi seguiti per l'esecuzione delle opere, sia le conversazioni intercorse con il committente e le richieste di quest'ultimo.
Con riguardo al terzo motivo di gravame e, in particolare, alla questione relativa alla qualificazione dell'appaltatore come mero esecutore delle direttive impartite dal committente, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione
che, con l'ordinanza n. 27526 del 2024, ha affermato che «perché l'appaltatore sia degradato
a nudus minister del committente (o del progettista/direttore dei lavori) è necessario che il
committente, da lui reso edotto di eventuali carenze ed errori di progettazione, gli richieda di dare
egualmente esecuzione al progetto (Cass. 15/06/2018, n. 15732; v. anche, da ultimo, Cass.
11/12/2023, n. 34530). Sull'appaltatore incombe, infatti, l'obbligo di osservare i criteri generali
della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, quello di controllare, nei limiti delle sue
cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano
palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il
proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del
committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass. 9/10/2017, n. 23594)». La Corte, nella sentenza citata, ha altresì richiamato il principio per cui, in caso di danni cagionati a terzi dall'esecuzione delle opere appaltate «risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria
organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia
ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango
di nudus minister, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia
manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore (Cass.
24/04/2019, n. 11194)».
In applicazione dei predetti principi, fermo quanto sopra esposto in merito all'accertata attendibilità
dei testi escussi, si rileva che, dalla compiuta istruttoria è emerso in maniera univoca che l'appaltatore aveva reso edotto il committente delle procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori, lo aveva avvertito che le direttive da lui impartite non rispettavano le regole della tecnica, e che questi aveva comunque insistito affinché si procedesse secondo le modalità da lui indicate.
Al riguardo, si ritiene non condivisibile, in quanto privo di fondamento sia normativo che giurisprudenziale, quanto sostenuto dall'appellante in merito alla inidoneità delle indicazioni verbali, non essendo necessario, al fine di poter configurare la fattispecie del nudus minister, che vi sia un progetto scritto predisposto dal committente, ovvero che gli avvisi dell'appaltatore debbano essere resi in forma scritta.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado per effetto della soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 285/2023 del Parte_1
Tribunale di Oristano;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 252 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Massimo Illotto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata all'atto di appello
appellante
contro
, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, con sede in Santu Controparte_1
Lussurgiu (OR) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Nunzio Cogotti, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: la Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, ed in totale riforma della sentenza n. 285/2023 del 25/5/2023 del Tribunale di Oristano,
voglia:
1) Condannare la , in persona dell'omonimo titolare, al risarcimento, Controparte_2
in favore del Dott. di tutti i danni cagionati allo stesso dai lavori di Parte_1 impermeabilizzazione eseguiti dalla ditta appellata sulla terrazza dell'appartamento posseduto dall'attore e sito in Via Giovanni XXIII n. 5 ultimo piano in Oristano, quantificati nella misura di complessivi € 7.303,00;
2) condannare inoltre la ditta appellata a corrispondere, sulle stesse somme, gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda:
1. Rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2. Confermare la Sentenza di primo Grado ovvero confermare la condanna dell'appellante;
3. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.04.2019 convenne in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Oristano, l' , in persona dell'omonimo titolare, Controparte_2
alla quale, nel settembre 2017, aveva commissionato i lavori di risistemazione e ampliamento della terrazza di pertinenza di un appartamento da lui detenuto in comodato d'uso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla difettosa impermeabilizzazione della pavimentazione del terrazzo, pari alla somma di euro 7.303,00, comprensiva sia dei costi sostenuti per il ripristino dei due appartamenti sottostanti danneggiati dalle infiltrazioni, sia delle spese per far eseguire a regola d'arte, da altra impresa, le opere oggetto d'appalto.
Costituitosi in giudizio, chiese il rigetto della domanda, eccependo, oltre alla Controparte_2
decadenza dal termine per la denuncia dei vizi di cui all'art. 1667 c.c., l'assenza di qualsiasi responsabilità a lui imputabile in relazione ai danni lamentati, assumendo che il committente, reso edotto delle modalità e dei costi necessari per una corretta impermeabilizzazione del terrazzo, aveva preteso, per ragioni di contenimento della spesa, l'impiego di un solo manto di guaina;
dedusse che il committente, così operando, aveva assunto il ruolo di direttore dei lavori – riducendo, in tal modo,
l'appaltatore stesso alla figura del nudus minister – e che, sebbene fosse stato avvisato dell'inadeguatezza della soluzione proposta, aveva insistito affinché si procedesse come da sue direttive, affermando che i lavori sarebbero andati bene comunque.
Istruita la causa mediante documenti e prova testimoniale, il Tribunale di Oristano, con sentenza n.
285/2023, dichiarata la tardività dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi formulata dall'impresa convenuta, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta dell'esito dell'istruttoria orale, ritenne provato che l'attore, sebbene fosse stato reso edotto dall'appaltatore e dai suoi dipendenti delle modalità di esecuzione dell'opera secondo la regola dell'arte, aveva comunque preteso – vantando competenze maturate in passato nello svolgimento dell'attività di manovale – che i lavori fossero realizzati secondo le sue direttive, ignorando il contrario avviso dell'appaltatore che, così come i suoi sottoposti, lo aveva reiteratamente avvertito dell'inadeguatezza delle soluzioni tecniche proposte.
Sul punto, il Tribunale richiamò le dichiarazioni rese dai dipendenti dell' CP_2 Tes_1
e entrambi ritenuti dal giudice privi di personali interessi in causa e
[...] Testimone_2
autori di dichiarazioni precise, coerenti, genuine e credibili, dalle quali era emerso che l'ingerenza da parte del committente nel corso dello svolgimento dei lavori era stata di intensità tale da privare l'appaltatore di qualunque autonomia decisoria. Richiamò, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo il quale, in un contesto di autonomia privata ove opera il principio dell'autoresponsabilità, l'obbligo dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e di avvisare quest'ultimo ove le stesse siano palesemente errate deve essere contemperato con la decisione del creditore, adeguatamente informato, di disattendere le indicazioni e i suggerimenti ricevuti. Nel caso in esame, l'appaltatore aveva dimostrato di avere manifestato il proprio dissenso al committente e che, nonostante ciò, per le insistenze di quest'ultimo, era stato indotto a operare in senso contrario e ad agire quale mero esecutore materiale;
di conseguenza, non poteva essergli ascritta alcuna responsabilità contrattuale o per vizi dell'opera, configurandosi una eccezionale ipotesi in cui doveva reputarsi inesigibile il risultato sotteso all'obbligazione tipica del contratto d'appalto.
Il primo giudice, pertanto, ritenne l'appaltatore esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni cagionati dai difetti esecutivi dell'opera e, per l'effetto, respinse la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore. Avverso tale decisione ha proposto appello cui ha resistito Parte_1 CP_2
in qualità di titolare della ditta individuale .
[...] Controparte_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato una “falsa ricostruzione dell'istruttoria della causa”, assumendo che, contrariamente a quanto esposto dal giudice, le prove orali non erano state ammesse a seguito della mancata accettazione della proposta conciliativa, quanto, invece,
disposte in una fase successiva, con la rimessione del fascicolo in trattazione dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione e che le prove orali dedotte dalle parti, con ordinanza del
14.12.2020, erano state dichiarate superflue e inammissibili.
L'appellante ha, altresì, lamentato l'assenza di qualsiasi indicazione dell'iter logico-giuridico che aveva portato il giudice ad ammettere, in un secondo momento, la prova testimoniale dedotta nell'interesse di parte convenuta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione del riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'Impresa, avvenuto dapprima in sede stragiudiziale, con la nota di risposta all'invito alla negoziazione assistita del 14 marzo 2019, e successivamente in sede di giudizio.
Al riguardo, l'appellante ha affermato che il riconoscimento dei vizi e delle difformità da parte dell'appaltatore – cui consegue la non necessarietà della denuncia dei vizi, da parte del committente, nei termini prescritti dall'art. 1667 c.c.– comporta la piena riconducibilità al primo della responsabilità per i relativi danni, senza alcuna possibilità di imputare al committente la causa dei medesimi, come invece ritenuto dal giudice di primo grado.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito l'impropria applicazione alla vicenda in esame della fattispecie del c.d. appaltatore-nudus minister, cui era conseguita l'esclusione della responsabilità dell'impresa appellata.
Al riguardo ha richiamato il disposto di cui al comma secondo dell'art. 1176 c.c., che impone al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attività, un grado di diligenza superiore a quello del buon padre di famiglia, ossia quella che ci si può legittimamente attendere dal debitore qualificato;
ha, altresì, fatto riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appaltatore che si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle indicazioni di quest'ultimo, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera qualora non segnali eventuali carenze ed errori progettuali.
Sulla base dei predetti richiami giurisprudenziali ha asserito che, affinché si possa configurare la fattispecie del “nudus minister”, è sempre necessario che vi sia “un progetto vero e proprio, predisposto dal committente e corredato da indicazioni tecniche impartite da quest'ultimo”, non essendo a tal fine sufficienti semplici indicazioni verbali.
Con specifico riferimento al caso di specie, ha sostenuto che, anche volendo ammettere di aver impartito all'appaltatore indicazioni inidonee per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, tale circostanza, in assenza di un vero e proprio elaborato progettuale e di indicazioni tecniche specifiche per la realizzazione delle opere, non poteva essere ritenuta idonea a trasformare l'appaltatore in nudus minister del committente.
Sul punto ha dedotto che tantomeno la sussistenza delle direttive poteva essere provata mediante la testimonianza degli operai dell'appaltatore, in quanto corresponsabili dei danni e, pertanto,
interessati a fornire una determinata versione dei fatti.
L'appellante, quindi, con il quarto motivo di gravame, ha sostenuto, in ogni caso, l'inattendibilità e l'imparzialità dei testimoni escussi, in particolare di e in Testimone_1 Testimone_2
quanto esecutori materiali delle opere appaltate e dipendenti dell' all'epoca in cui vennero CP_2
sentiti e, quindi, indubbiamente interessati all'esito della causa e condizionati dal timore di subire ritorsioni da parte del titolare dell'Impresa; tra l'altro, il teste aveva riferito una circostanza Tes_2
– dichiarate competenze del committente – non corrispondente al vero, mentre il teste non Tes_1
aveva partecipato all'accordo inerente ai lavori e al corrispettivo intercorso tra il e il e Pt_1 CP_2
non poteva, pertanto, avere cognizione del contenuto dello stesso.
I motivi non meritano accoglimento, in quanto infondati.
Con riferimento alle censure svolte con il primo motivo di appello, si richiama il disposto di cui all'art. 177 c.p.c., il quale sancisce espressamente la revocabilità delle ordinanze da parte del giudice che le ha emesse, ad eccezione di quelle specificamente indicate nel comma terzo della norma, tra le quali, tuttavia, non rientra l'ordinanza istruttoria di ammissione delle prove. In merito,
la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22415 del 2023, ha affermato che «Le ordinanze
con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove
e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e
non pregiudicano, pertanto, il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto
idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo,
qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente
delibata (Cass. n. 30161 del 2018). Le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa, in
effetti, non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative)
può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile,
come error in procedendo, la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in
ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata
o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio
(Cass. n. 28021 del 2013)».
In virtù di quanto esposto, va rilevato che il primo giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, con ordinanza del 25.3.2022, aveva espressamente dato atto che “riesaminati i
provvedimenti istruttori già assunti all'udienza del 14.12.2020” aveva ritenuto di ammettere le prove orali dedotte nell'interesse dell'impresa convenuta, in quanto aventi “ad oggetto circostanze rilevanti ai fini del decidere”; pare che l'appellante abbia mal inteso quanto esposto dal giudice in sentenza, atteso che la pronuncia istruttoria non era conseguita ad una mancata accettazione della proposta transattiva e, tanto meno, era immotivata
Quanto al secondo motivo di appello, è opportuno richiamare la giurisprudenza in tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, la quale non soltanto attribuisce al riconoscimento dei vizi l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. (tra le tante si v. ord. Cass. 10342/2020, Cass., 30786/2023), ma,
altresì, esclude che detto riconoscimento debba necessariamente accompagnarsi ad una confessione di responsabilità dell'appaltatore, il quale ben può riconoscere l'esistenza obiettiva dei difetti dell'opera e, al contempo, contestare o negare per qualsiasi ragione di doverne rispondere (Cass. 27948/2008, Cass. 14598/2000).
È quanto accaduto nel caso di specie, in quanto l'appaltatore, nel riconoscere la sussistenza dei vizi dell'opera, ha peraltro imputato gli stessi alla responsabilità del committente, avendo quest'ultimo preteso che l'esecuzione dei lavori avvenisse nel rispetto delle direttive da lui impartite, pur essendo stato reso edotto della loro inidoneità a garantire il rispetto della regola dell'arte.
Pertanto, il riconoscimento dei vizi dell'opera da parte del convenuto, nel caso in esame, è
irrilevante e inidoneo ad attribuire allo stesso le responsabilità per i danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere.
Ragioni di carattere logico-espositivo impongono di esaminare preliminarmente il quarto motivo,
strettamente connesso al terzo e riguardante l'eccepita inattendibilità dei testi escussi.
In merito occorre, anzitutto, precisare che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, dalle dichiarazioni rese dal teste non è dato comprendere se lo stesso prestasse ancora Testimone_2
la sua attività lavorativa in favore dell'Impresa nel momento in cui è stato sentito, all'udienza del 19
settembre 2022.
Ad ogni modo, la circostanza che il testimone rivesta la posizione di dipendente dell'impresa parte del processo, non vale, di per sé, a squalificare la testimonianza e a renderla inattendibile, in assenza di conclamate contraddizioni, lacune o inverosimiglianze di quanto dichiarato (sul punto, Cass.
2075/2013).
Infatti, in tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, accertata la terzietà del teste rispetto alle parti e l'assenza di un eventuale interesse proprio nella causa, deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati. È stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità che la capacità dimostrativa della testimonianza è tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia significativo di ciò che con la testimonianza si intende provare, mentre l'esposizione precisa e analitica del fatto avvalora l'attendibilità della testimonianza.
Applicando i suesposti indirizzi interpretativi al caso in esame, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato l'attendibilità dei testi escussi, attesa la mancanza di un loro interesse in causa e l'assenza di contraddizioni tra le varie deposizioni e considerato, inoltre, il grado di minuziosità dei racconti riguardanti sia i passaggi seguiti per l'esecuzione delle opere, sia le conversazioni intercorse con il committente e le richieste di quest'ultimo.
Con riguardo al terzo motivo di gravame e, in particolare, alla questione relativa alla qualificazione dell'appaltatore come mero esecutore delle direttive impartite dal committente, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione
che, con l'ordinanza n. 27526 del 2024, ha affermato che «perché l'appaltatore sia degradato
a nudus minister del committente (o del progettista/direttore dei lavori) è necessario che il
committente, da lui reso edotto di eventuali carenze ed errori di progettazione, gli richieda di dare
egualmente esecuzione al progetto (Cass. 15/06/2018, n. 15732; v. anche, da ultimo, Cass.
11/12/2023, n. 34530). Sull'appaltatore incombe, infatti, l'obbligo di osservare i criteri generali
della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, quello di controllare, nei limiti delle sue
cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano
palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il
proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del
committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass. 9/10/2017, n. 23594)». La Corte, nella sentenza citata, ha altresì richiamato il principio per cui, in caso di danni cagionati a terzi dall'esecuzione delle opere appaltate «risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria
organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia
ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango
di nudus minister, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia
manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore (Cass.
24/04/2019, n. 11194)».
In applicazione dei predetti principi, fermo quanto sopra esposto in merito all'accertata attendibilità
dei testi escussi, si rileva che, dalla compiuta istruttoria è emerso in maniera univoca che l'appaltatore aveva reso edotto il committente delle procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori, lo aveva avvertito che le direttive da lui impartite non rispettavano le regole della tecnica, e che questi aveva comunque insistito affinché si procedesse secondo le modalità da lui indicate.
Al riguardo, si ritiene non condivisibile, in quanto privo di fondamento sia normativo che giurisprudenziale, quanto sostenuto dall'appellante in merito alla inidoneità delle indicazioni verbali, non essendo necessario, al fine di poter configurare la fattispecie del nudus minister, che vi sia un progetto scritto predisposto dal committente, ovvero che gli avvisi dell'appaltatore debbano essere resi in forma scritta.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado per effetto della soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 285/2023 del Parte_1
Tribunale di Oristano;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu