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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4029/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4029/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in qualità di erede Parte_1 C.F._1 della parte originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Persona_1 presso lo studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: , in qualità di erede della parte Parte_2 C.F._3 originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), in qualità di erede della parte Parte_3 C.F._4 originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), in qualità di erede della Parte_4 C.F._5 parte originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso Persona_1 lo studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
Pagina 1 di 15 ATTRICE
(c.f.: ), in qualità di erede della Parte_5 C.F._6 parte originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso Persona_1 lo studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._7
VIA ASTOLELLE 39 80045 POMPEI, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO PAOLO
PIETRO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._8
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_5 C.F._9 in VIA ASTOLELLE 39 80045 POMPEI, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO PAOLO
PIETRO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._10
VIA ASTOLELLE 39 80045 POMPEI, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO PAOLO
PIETRO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._11
ASTOLELLE 39 80045 POMPEI, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO PAOLO PIETRO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTA
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_4 C.F._12 in VIA CARMINE CONSALVO N. 32 84013 CAVA DE' TIRRENI , presso lo studio dell'Avv. RINALDI FRANCESCO (c.f.: ), dal quale è rappresentato C.F._13
e difeso;
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Proprietà.
Pagina 2 di 15 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica della domanda attorea di riduzione in pristino relativamente al manufatto realizzato da parte convenuta sul cortile di via
Bonifica n. 125 in Scafati, si osserva quanto segue.
La domanda con la quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricompresse nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende aduno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì – attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi – tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis (cfr. Cass. S.U. n. 13523/2006).
Deve preliminarmente rilevarsi, inoltre, che la illiceità di una costruzione realizzata a distanza inferiore di quella prescritta dalle norme regolamentari, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, secondo la previsione dell'articolo 872 c.c., non restano escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità di licenza o concessione edilizia, poiché' tali provvedimenti amministrativi non incidono sui suddetti rapporti, ne' pregiudicano i diritti soggettivi dei terzi,
i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario (senza che si renda necessaria da parte di detto giudice una delibazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti) (Cass Ord. N. 23543 del 28.09.2018).
Anche l'eventuale sanatoria degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici – amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal Codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici.
In altri termini la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari,
Pagina 3 di 15 interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali (Cass. Sentenza n.ro 14916 del 16.07.2015).
Pertanto, nel caso di specie, e sotto il profilo civilistico, è irrilevante che il manufatto realizzato sulla corte dal dante causa dei convenuti sia stato “condonato” con permesso di costruire in sanatoria.
In merito alla violazione o meno delle distanze legali da parte dei convenuti nella realizzazione del manufatto, oggetto di censure da parte degli attori, occorre tener presente che le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal c.c. nelle materie regolate dall'articolo 873 c.c. e ss., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché' vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e da contrapposti edifici (v. Sez. U, Sentenza n. 20107 del 24/09/2014
Rv. 632855; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 24013 del 24/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004; Cass 9.2.2016 n.
2574); a tal uopo il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (Cass.
Sent n.17692 del 29.07.2009 e Cass. Sent. N. 2563 del 02.02.2009).
Nel caso di specie, a seguito dell'espletata ctu - le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti- si è accertato che: il manufatto in questione, indicato al punto 4) della citazione ed al punto 6) della comparsa di costituzione, effettivamente esiste, diparte dal suolo e giunge fino all'altezza del primo piano del fabbricato dove sono situati gli appartamenti attualmente di proprietà di e di (per acquisto da Persona_1 Controparte_4 Per_2
) riportati in Catasto alle part.497 subb. 2 e 3; che il manufatto, si trova nella zona
[...] sud dell'immobile ed è stato edificato in perfetta aderenza all'edificio stesso, su una porzione facente parte dell'area urbana di cui alla ex particella 497 sub.24 e più in particolare su una porzione della rampa carrabile esterna che conduce al piano cantinato dell'edificio di superficie pari a circa 60 mq;
che la rampa parzialmente occupata dalla costruzione è era inizialmente comune ad e sino all'intersezione con la via Vicinale Di Per_2 CP_5
Palma e su cui (padre) deteneva una servitù pedonale per l'accesso al Parte_5 locale cantinato, di cui egli possedeva una porzione indivisa di 10 mq (cfr. art.3 Atto di
Pagina 4 di 15 donazione per notaio del 5 Luglio 1994); che l'edificio diparte dal suolo e si sviluppa Per_3 per due piani, con un'altezza complessiva di circa 6.50 m e superficie in pianta pari a circa 50 mq in copertura e circa 60 mq ai piani intermedi;
che è' costruito con struttura portante a telai in cemento armato e solai in latero-cemento con nove pilastri posti secondo una maglia di circa 3 m x 3 m con il primo allineamento costruito a ridosso del filo del fabbricato originario, corrispondente alla linea più esterna dei balconi degli appartamenti posti al primo piano dell'edificio; che il volume del corpo aggiuntivo, ai due livelli, data la risega del fabbricato, impegna parte dello spazio sottostante i balconi delle proprietà soprastanti, ed al livello del piano degli appartamenti, il suo lastrico, essendo perfettamente allineato ai balconi esistenti, rappresenta la naturale prosecuzione degli spazi esterni di pertinenza delle unità immobiliari di e (ex proprietà di ); che i balconi Persona_1 Controparte_4 Persona_2 sia della proprietà dell'attore che del vicino , oltre che essere occupati da Controparte_4 vari oggetti e costruzioni (muretti, stenditoi, piante, gazebi in ferro, cannucciati, etc.), sono continui sia dal punto di vista architettonico che funzionale a tali proprietà; che gli originari balconi del fabbricato non presentano più le ringhiere, consentendo quindi il passaggio libero dagli appartamenti verso il terrazzo ed, anzi, le ringhiere in ferro esistenti sono state coordinate con quelle poi disposte a protezione sul perimetro del terrazzo;
che in maniera similare, sia i balconi che il terrazzo presentano la stessa pavimentazione;
che l'edificio costruito in ampliamento alle unità pre-esistenti del piano terra e cantinato, presenta diversi accessi sia dall'esterno che dall'interno ed è funzionalmente collegato a tutti gli ambienti facenti parte del negozio di cucine e mobili attualmente di proprietà di Parte_5 che in particolare, al piano cantinato di tale edificio si può accedere sia dall'esterno tramite la rampa carrabile adiacente alla via Vicinale di Palma, che dall'interno mediante uno degli accessi posti in corrispondenza delle particelle confinanti di cui agli ex subb.15 e 6 attualmente adibite a deposito/esposizione, mentre al piano terra si può accedere attraversando il negozio di cucine prospettante sulla via Bonifica, superando lo spazio espositivo e giungendo ad un'apertura che collega il negozio (individuato all'ex sub.1) alla porzione di più recente edificazione;
che la porzione dell'ampliamento posta al piano cantinato all'atto dell'accesso si presentava adibita a deposito di vari oggetti, fra cui in maniera predominante materassi e reti da letto appartenenti alla proprietà del negozio, mentre al piano terra si presentava adibita a zona uffici con separazioni amovibili in vetro, evidentemente a servizio dell'attività di vendita cucine e mobili degli eredi di che come accertato Persona_4 presso gli uffici dell' , il fabbricato costruito in ampliamento ed oggetto Controparte_6 della presente vertenza risulta attualmente regolarmente accatastato al Fg.25 part.1647 con
Pagina 5 di 15 denuncia di variazione del 20/06/2005 n.14419.1/2005 in atti dal 20/06/2005; che in particolare, questo comprende le tre seguenti unità:
- Locale negozio al piano cantinato, cat. C/2 (Botteghe e negozi), Sup. Cat. 56 mq, inizialmente riportato al sub.2, poi al sub.5 graffato alla part.497 sub.37 ed attualmente al sub.7 graffato alla particella 497 sub.41;
- Locale negozio al piano terra, cat. C/2 (Botteghe e negozi), Sup. Cat. 56 mq, inizialmente riportato al sub.1, poi al sub.3 ed attualmente al sub.6 graffato alla particella 497 sub.40;
- Lastrico solare, Consistenza 51 mq, riportato al sub.4;
Tutti tali beni, essendo stati edificati sulla part.497 sub.24 di proprietà di Per_4 ed in virtù dell'esito positivo della procedura di sanatoria, sono stati inizialmente
[...] intestati agli eredi di per successione legittima nelle quote di spettanza di: Persona_4
3/9 2/9, 2/9 , 2/9 e poi, Controparte_1 Parte_5 Controparte_2 CP_3 successivamente, sono stati donati tutti a che, attualmente, in virtù Parte_5 dell'atto di donazione/divisione a firma del notaio del 5 Agosto 2015, ne è Persona_5 diventato unico proprietario.
L'immobile per cui è causa, come possibile verificare dalle tavole allegate al PRG del
Comune di Scafati, attualmente vigente e vigente anche all'epoca dei fatti per cui è causa, ricade nella zona B (zone di recente edificazione), sottozona B2-zone urbanizzate sature. Le norme tecniche attuative del PRG, chiaramente integrative delle prescrizioni già previste dal codice civile in materia di distanze fra edifici e confini, all'art.5 prevedono le seguenti prescrizioni per le nuove costruzioni:
1- Per le nuove costruzioni è prescritto che la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) in caso di prospicienza diretta, anche quando una sola parete sia finestrata, sia pari all'altezza della parete più alta, con un minimo assoluto di 10 ml;
2- Tra le pareti non finestrate e tra parti non finestrate di pareti che si fronteggino per una larghezza e per un'altezza non superiore a ml 3 è consentita una distanza minima di ml 8;
3- La distanza degli edifici dai confini di proprietà e di zona dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5;
4- La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà può essere ridotta a ml 0,00 se è intercorso un accordo fra i proprietari confinanti o se preesiste edificio con parete cieca in confine.
L'immobile di due piani più copertura, costruito nella zona sud ed attualmente accatastato alla particella 1647, è stato edificato in aderenza al fabbricato principale, in
Pagina 6 di 15 ampliamento al locale cantinato ed al negozio del piano terra dell'edificio attualmente di proprietà di Questo diparte da una porzione di suolo in cui vi era in Parte_5 precedenza parte della rampa carrabile per l'accesso al piano cantinato, e raggiunge alla sommità il livello dell'abitazione dell'attore e del vicino (ex proprietà di Controparte_4
) proprio nella zona in cui vi sono i balconi, e quindi le finestre, delle due Persona_2 proprietà.
Pertanto, così come descritto nelle tavole grafiche allegate, è evidente che nel caso in esame ci si ritrova ad affrontare il caso dell'edificazione di un nuovo manufatto in aderenza ad un immobile esistente, in cui una delle pareti che fronteggia l'altro edificio è finestrata. In tale situazione, in aggiunta a quanto indicato dalle nta del PRG del Comune di Scafati, si applica l'articolo 9 del DM 2 Aprile 1968 n.1444 il quale prescrive che, a prescindere da ogni altra indicazione, per edifici ricadenti in zona diversa dalla zona A) (come ad esempio nel caso in specie), si debba mantenere fra edifici antistanti una distanza minima assoluta di m 10 tra le pareti finestrate. E' bene precisare, che per ricadere nel caso di pareti finestrate, non è necessario che entrambe le pareti siano finestrate, ma è sufficiente che, così come anche correttamente indicato nel dispositivo urbanistico del Comune di Scafati, lo sia anche una soltanto di esse. Ed inoltre, per l'applicazione di tale distanza minima è sufficiente che le finestre esistano in qualunque zona della parete, richiedendo quindi il rispetto della distanza minima anche per i tratti di parete in parte privi di finestre. E difatti, precisando anche che a nulla valgono eventuali indicazioni fornite da disposizioni regolamentari locali (quale potrebbe essere quella indicata in precedenza al n.4 che prevede la costruzione in aderenza previo accordo) già in passato è stato affermato che: “la norma dell´art. 9 del d.m. 2 aprile
1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati - che, siccome emanata in attuazione dell´art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali - va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell´edificio preesistente, essendo sufficiente, per l´applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta;
ne consegue, pertanto, che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre.” (Cass. Civ.
Sez.II, 20/6/2011, n.13547; Cass. civ. Sez. II, 28-09-2007, n. 20574).
Pagina 7 di 15 Pertanto, nel caso di specie, la distanza minima da osservare avrebbe dovuto essere quella corrispondente all'altezza del fabbricato principale, oppure 10 m ed è evidente che il manufatto, essendo costruito in aderenza, non rispetta tale prescrizione.
Inoltre, il manufatto edificato in aderenza, non rispetterebbe comunque né le prescrizioni relative alla costruzione in aderenza (ex art 877 c.c.), né quanto previsto in materia di veduta e di affaccio (ex art.907 c.c.). Infatti, in materia di costruzione in aderenza, sebbene sembri che il PRG del Comune di Scafati preveda, come alternativa, la riduzione della distanza dal confine anche a 0 ml, previo accordo fra proprietari, nel caso in esame non è presente in alcuno degli atti esaminati, né è documentato da attore o convenuto alcun accordo che disponga l'accettazione di una riduzione delle distanze sino a 0 ml. Invece, in materia di veduta e affaccio la costruzione viola sia il diritto delle proprietà sovrastanti di veduta in appiombo che quanto prescritto dall'art.907 c.c. in materia di costruzioni in aderenza su muri in cui vi sono vedute dirette od oblique. Infatti, è chiara la giurisprudenza nell'affermare che
“I proprietari dei singoli piani di un edificio hanno il diritto di non subire, a causa della costruzione eseguita nella parte esterna dell'edificio da altro condomino una diminuzione oltre che nel godimento dell'aria e della luce anche della possibilità incondizionata di esercitare dalle proprie aperture le vedute in appiombo sino alla base dell'edificio, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato” (Cass. Civ. sez. II, 8/9/1986 n.5464,
Cass. Civ. sez. II, 11/2/19997 n.1261, Cass. Civ. sez. II, 9/6/1986 n.3822). Ed in aggiunta, anche con riferimento all'art.907 c.c., nel caso di costruzione su muro in comune su cui vi sono vedute dirette od oblique, sarebbe richiesto che la costruzione si arresti almeno a 3 metri sotto la soglia, prescrizione che non rispetta l'edificio il quale, invece, in copertura, è perfettamente allineato con il calpestio della proprietà di . Persona_1
Ne discende, che, nel caso in esame, il manufatto edificato in corrispondenza della porzione sud dell'edificio non rispetta né le prescrizioni relative alle distanze minime tra pareti finestrate di cui al DM 2 Aprile 1968, né quanto riportato nelle nta del Comune di
Scafati sia per la costruzione a distanza che per la costruzione in aderenza, né quanto previsto dal Codice Civile in materia di veduta diretta, obliqua ed in appiombo”.
Accertata, pertanto, la violazione delle distanze legali da parte del manufatto in oggetto, vanno a questo punto esaminate le domanda riconvenzionali formulata dai convenuti.
Quest'ultimi hanno chiesto accertarsi il loro diritto di mantenere la costruzione in aderenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c. o in virtù di possesso continuato per vent'anni (usucapione).
Pagina 8 di 15 Ai sensi dell'art. 1062 c.c., comma 1, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia "ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù" (Cass. Sez. 2, n. 4872 del 01/03/2018;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011).
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presupposto dell'effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, di cui all'art. 1062
c.c., deve essere effettuato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive (Cass. civile, sez. II, 20/12/2021, n. 40824; Cass. n. 32684 del 2019; Cass. n.
10662 del 2015).
L'applicabilità delle norme sulle distanze legali trova un limite per l'ipotesi di opere eseguite allorquando l'intero complesso, formando oggetto di un unico diritto dominicale, poteva essere nel suo assetto liberamente conformato con la costituzione, anche in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari in seguito divenute di proprietà esclusiva, in base a uno schema assimilabile a quello dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia (così con riguardo ad edificio in condominio, Cass., 7-4-2015 n. 6923).
Nel caso di specie, si tratta dunque, di accertare se la costruzione in questione sia stata realizzata quando l'intero edificio apparteneva all'unico proprietario, dante causa di entrambe le parti del giudizio, (26.5.1915). Parte_5
Dall'esame dell'atto di donazione del 5.7.1994, con il quale l'originario unico proprietario del fabbricato ), ha donato ai figli ed una Parte_5 CP_5 Per_2 parte degli immobili ivi insistenti, si evince che in esso non si fa riferimento all'esistenza di un manufatto realizzato sulla parte di corte donata a CP_5
Le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto sono contrastanti.
Invero, mentre i testi indicati da parte convenuta hanno dichiarato che il manufatto in oggetto è stato realizzato nel 1993 quando (26.5.1915) era proprietario Parte_5 dell'intero edificio;
i testi indicati da parte attrice fanno risalire alla fine del 1994 ed inizio
1995 l'epoca di costruzione del nuovo manufatto.
Parte attrice ha prodotto foto aerea del 24.1.1994, dalla quale si evincerebbe che alla suddetta data il manufatto per cui è causa non esisteva, allegando a sostegno di tale circostanza una perizia di parte.
Pagina 9 di 15 Orbene, “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Cass. 4773/2015).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il contrasto tra le deposizioni testimoniali non sia superabile attraverso l'ausilio dei documenti allegati dalle parti, i quali non sono idonei a chiarire quale sia l'epoca certa di realizzazione del manufatto in ampliamento.
Neanche il ctu è stato in grado di accertare con precisione la data di costruzione del suddetto manufatto.
Ne discende, in applicazione del principio di diritto affermato dalla S.C., il rigetto della domanda riconvenzionale proposta ex art. 1062 c.c., gravando sui convenuti l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata (realizzazione dell'ampliamento quando l'intero edificio apparteneva all'unico originario proprietario).
Per le medesime ragioni (mancanza di prove certe), va rigettata anche la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto di mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella legale.
Ne discende, la condanna dell'attuale proprietario della costruzione, , Parte_5
a ripristinare lo stato dei luoghi mediante abbattimento del manufatto in oggetto.
Parte attrice ha anche lamentato una modifica all'accesso al lastrico solare mediante la realizzazione da parte dei convenuti di una costruzione in ampliamento del torrino scale che impedirebbe agli attori di accedere al lastrico solare dove sono allocate le loro antenne televisive e canne fumarie.
Al riguardo il ctu ha accertato la presenza dei locali costruiti in ampliamento al torrino scale all'ultimo piano dell'edificio indicati dall'attore. In particolare, l'accesso a tali locali dell'ultimo livello avviene direttamente dal vano scala condominiale che, all'ultimo rampante termina con una porticina in alluminio la quale consente l'acceso a quello che è un vero e proprio piccolo appartamento di superficie in pianta di circa 50 mq distribuita su di una forma poligonale che lascia individuare la presenza di tre corpi distinti di forma pressoché rettangolare.
Pagina 10 di 15 Dall'esame dell'atto di donazione del 5.7.1994 ed in particolare dell'art. 3 si evince che il de cuius si era riservato il diritto di impiantare antenne televisive ed il diritto di accesso ai lastrici per l'installazione, manutenzione e riparazione di antenne televisive e canne fumarie.
Tali diritti per effetto del testamento pubblico del 5.7.1994, registrato il 18.12.1997 sono stati ereditati da . Persona_1
Ne discende, che i convenuti sono tenuti a garantire l'accesso al lastrico solare per le operazioni di installazione, manutenzione e riparazione di antenne televisive e canne fumarie.
Il Tribunale ritiene che tale diritto ben possa essere garantito dai convenuti o meglio dall'attuale proprietario dell'appartamento realizzato sul lastrico solare ( ), Controparte_2 consentendo l'attraversamento della sua proprietà, senza dover necessariamente demolire la costruzione realizzata.
Va, invece, ordinato ai convenuti di rimuovere il cancello in ferro (la cui esistenza è stata accertata dal ctu) o di consegnare copia delle chiavi agli attori, atteso che esso quando chiuso impedisce il libero accesso alle scale condominiali comuni.
Quanto al locale cantinato di mq 10, parte attrice ha chiesto che fosse accertata l'occupazione illegittima da parte dei convenuti e che quest'ultimi fossero condannati a consegnare copia delle chiavi della porta di accesso dalle scale condominiali ed al ripristino dello stato dei luoghi.
I convenuti non hanno contestato l'occupazione dell'intero locale cantinato di cui trattasi, occupazione, peraltro, accertata anche dal ctu, il quale ha affermato che: per quanto verificato durante gli accessi sui luoghi e per quanto accertato presso il Catasto, allo stato attuale il locale di 10 mq a cui fa riferimento l'attore altro non è che una porzione indivisa della maggiore consistenza individuata alla ex particella 497 sub.6, corrispondente originariamente all'intero locale cantinato del fabbricato di più recente costruzione (di superficie catastale pari a 176 mq). Questa consistenza, per espressa volontà del de cuius
era stata divisa con l'atto di donazione a firma del notaio del Parte_5 Per_3
1994, in più quote ideali, una di superficie pari a 166 mq (divisa inizialmente nella misura di
½ ed ½ fra figli e e poi divenuta interamente di proprietà di nel Per_2 CP_5 CP_5
1998) ed una di 10 mq (inizialmente di proprietà di (padre) e poi passata a Parte_5
tramite testamento accettato nel Dicembre 1997). Per_1
Pertanto, in base ai titoli di provenienza si può, dunque, affermare che la superficie del piano cantinato originariamente individuata alla particella 497 sub.6 era inizialmente in proprietà condivisa fra (padre) (e poi di in virtù del testamento), Parte_5 Per_1
Pagina 11 di 15 e (che poi nel 1998 ha ceduto la sua quota a nelle quote ideali di CP_5 Per_2 CP_5
10/176, 83/176 ed 83/176 rispettivamente.
Pertanto, attualmente, in base gli atti notarili allegati, il piano cantinato appartiene in comproprietà ai convenuti e a parte attrice rispettivamente nelle quote di 166/176 e 10/176.
Orbene, ai sensi dell'art. 1102 c.c., “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Ne discendono, specifiche conseguenze in tema di onere probatorio.
Anzitutto, la domanda azionata da un comproprietario in base al disposto dell'art. 1102
c.c. avente quale fine il ripristino dello status quo ante della cosa comune alterata - pur essendo fondata sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene: cfr. Cass.
II, n. 2002/2020 - non impone l'onere della cosiddetta probatio diabolica propria dell'azione di rivendica, posto che la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando né la legittimazione o l'interesse ad agire, né l'oggetto del giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda da esaminarsi incidenter tantum, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte e può essere data con qualsiasi mezzo (Cass. II, n. 8831/2008).
Quanto ai presupposti di accoglimento dell'azione è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cass. civ., sez. II, n.
6458/2019).
Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. civ., sez. II, n. 9278/2018).
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Pagina 12 di 15 Invero, il ctu ha accertato che nel piano cantinato vi sono depositati mobili di proprietà del soprastante negozio dei convenuti.
Quest'ultimi non hanno contestato la circostanza, allegata da parte attrice, di detenere in via esclusiva le chiavi della porta di accesso al piano cantinato e, conseguentemente, di occupare in via esclusiva detto immobile.
Tale occupazione esclusiva determina evidentemente una lesione del diritto degli attori all'uso del bene comune relativamente ai 10 mq ad essi spettanti.
Ne discende, pertanto, la condanna dei convenuti a consegnare a parte attrice copia delle chiavi della porta, presente nel vano scale, di accesso al piano cantinato.
Quanto alla domanda di ripristino, essa risulta assorbita nella pronuncia di accoglimento della domanda concernente la demolizione del manufatto realizzato sulla corte in violazione delle distanze legali.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del locale cantinato.
Invero, il danno per il proprietario (o comproprietario), secondo la Suprema Corte, non può qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno
"presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici (cfr Cass., Sez. Un., 33645/2022).
Nel caso di specie, parte attrice, nell'atto introduttivo, non ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene comune da parte dei convenuti.
Va, infine rigettata la domanda risarcitoria formulata dai convenuti subordinatamente all'accoglimento della domanda attorea di riduzione in pristino.
Pagina 13 di 15 Invero, nel caso di specie la condotta antigiuridica produttiva di danno non è stata posta in essere dall'attore, della quale dunque non è responsabile, ma dal dante causa dei convenuti medesimi.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Mentre vanno compensate nei confronti del terzo in considerazione Controparte_4 della sua posizione di litisconsorte necessario e di adesione alle ragioni fatte valere dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna a demolire, a sue spese, il manufatto di due piani più Parte_5 copertura attualmente accatastato alla particella 1647 foglio 25 del Comune di Scafati, per violazione delle distanze legali;
2) Ordina a di consentire agli attori l'accesso al lastrico solare, mediante Controparte_2 attraversamento dell'appartamento di sua proprietà ivi presente, al fine di procedere all'installazione, manutenzione e riparazione di antenne televisive e canne fumarie;
3) condanna i convenuti a consegnare a parte attrice copia delle chiavi della porta, presente nel vano scale, di accesso al piano cantinato, al fine di poter usufruire dello spazio di mq 10 ad essa spettante;
4) rigetta le domande risarcitorie formulate da parte attrice e da parte convenuta;
5) condanna i convenuti a rimuovere il cancello in ferro posizionato nel vano scale condominiali o in alternativa di consegnare copia delle chiavi agli attori;
6) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Giuseppe
Vitiello, difensore degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 150,65 per spese vive ed euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%
7) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
8) compensa le spese di lite nei rapporti con il terzo . Controparte_4
Così deciso in Nocera Inferiore, 15/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Pagina 14 di 15 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4029/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in qualità di erede Parte_1 C.F._1 della parte originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Persona_1 presso lo studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: , in qualità di erede della parte Parte_2 C.F._3 originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), in qualità di erede della parte Parte_3 C.F._4 originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), in qualità di erede della Parte_4 C.F._5 parte originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso Persona_1 lo studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
Pagina 1 di 15 ATTRICE
(c.f.: ), in qualità di erede della Parte_5 C.F._6 parte originaria , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso Persona_1 lo studio dell'Avv. VITIELLO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._7
VIA ASTOLELLE 39 80045 POMPEI, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO PAOLO
PIETRO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._8
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_5 C.F._9 in VIA ASTOLELLE 39 80045 POMPEI, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO PAOLO
PIETRO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._10
VIA ASTOLELLE 39 80045 POMPEI, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO PAOLO
PIETRO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._11
ASTOLELLE 39 80045 POMPEI, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO PAOLO PIETRO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTA
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_4 C.F._12 in VIA CARMINE CONSALVO N. 32 84013 CAVA DE' TIRRENI , presso lo studio dell'Avv. RINALDI FRANCESCO (c.f.: ), dal quale è rappresentato C.F._13
e difeso;
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Proprietà.
Pagina 2 di 15 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica della domanda attorea di riduzione in pristino relativamente al manufatto realizzato da parte convenuta sul cortile di via
Bonifica n. 125 in Scafati, si osserva quanto segue.
La domanda con la quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricompresse nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende aduno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì – attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi – tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis (cfr. Cass. S.U. n. 13523/2006).
Deve preliminarmente rilevarsi, inoltre, che la illiceità di una costruzione realizzata a distanza inferiore di quella prescritta dalle norme regolamentari, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, secondo la previsione dell'articolo 872 c.c., non restano escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità di licenza o concessione edilizia, poiché' tali provvedimenti amministrativi non incidono sui suddetti rapporti, ne' pregiudicano i diritti soggettivi dei terzi,
i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario (senza che si renda necessaria da parte di detto giudice una delibazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti) (Cass Ord. N. 23543 del 28.09.2018).
Anche l'eventuale sanatoria degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici – amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal Codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici.
In altri termini la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari,
Pagina 3 di 15 interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali (Cass. Sentenza n.ro 14916 del 16.07.2015).
Pertanto, nel caso di specie, e sotto il profilo civilistico, è irrilevante che il manufatto realizzato sulla corte dal dante causa dei convenuti sia stato “condonato” con permesso di costruire in sanatoria.
In merito alla violazione o meno delle distanze legali da parte dei convenuti nella realizzazione del manufatto, oggetto di censure da parte degli attori, occorre tener presente che le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal c.c. nelle materie regolate dall'articolo 873 c.c. e ss., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché' vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e da contrapposti edifici (v. Sez. U, Sentenza n. 20107 del 24/09/2014
Rv. 632855; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 24013 del 24/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004; Cass 9.2.2016 n.
2574); a tal uopo il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (Cass.
Sent n.17692 del 29.07.2009 e Cass. Sent. N. 2563 del 02.02.2009).
Nel caso di specie, a seguito dell'espletata ctu - le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti- si è accertato che: il manufatto in questione, indicato al punto 4) della citazione ed al punto 6) della comparsa di costituzione, effettivamente esiste, diparte dal suolo e giunge fino all'altezza del primo piano del fabbricato dove sono situati gli appartamenti attualmente di proprietà di e di (per acquisto da Persona_1 Controparte_4 Per_2
) riportati in Catasto alle part.497 subb. 2 e 3; che il manufatto, si trova nella zona
[...] sud dell'immobile ed è stato edificato in perfetta aderenza all'edificio stesso, su una porzione facente parte dell'area urbana di cui alla ex particella 497 sub.24 e più in particolare su una porzione della rampa carrabile esterna che conduce al piano cantinato dell'edificio di superficie pari a circa 60 mq;
che la rampa parzialmente occupata dalla costruzione è era inizialmente comune ad e sino all'intersezione con la via Vicinale Di Per_2 CP_5
Palma e su cui (padre) deteneva una servitù pedonale per l'accesso al Parte_5 locale cantinato, di cui egli possedeva una porzione indivisa di 10 mq (cfr. art.3 Atto di
Pagina 4 di 15 donazione per notaio del 5 Luglio 1994); che l'edificio diparte dal suolo e si sviluppa Per_3 per due piani, con un'altezza complessiva di circa 6.50 m e superficie in pianta pari a circa 50 mq in copertura e circa 60 mq ai piani intermedi;
che è' costruito con struttura portante a telai in cemento armato e solai in latero-cemento con nove pilastri posti secondo una maglia di circa 3 m x 3 m con il primo allineamento costruito a ridosso del filo del fabbricato originario, corrispondente alla linea più esterna dei balconi degli appartamenti posti al primo piano dell'edificio; che il volume del corpo aggiuntivo, ai due livelli, data la risega del fabbricato, impegna parte dello spazio sottostante i balconi delle proprietà soprastanti, ed al livello del piano degli appartamenti, il suo lastrico, essendo perfettamente allineato ai balconi esistenti, rappresenta la naturale prosecuzione degli spazi esterni di pertinenza delle unità immobiliari di e (ex proprietà di ); che i balconi Persona_1 Controparte_4 Persona_2 sia della proprietà dell'attore che del vicino , oltre che essere occupati da Controparte_4 vari oggetti e costruzioni (muretti, stenditoi, piante, gazebi in ferro, cannucciati, etc.), sono continui sia dal punto di vista architettonico che funzionale a tali proprietà; che gli originari balconi del fabbricato non presentano più le ringhiere, consentendo quindi il passaggio libero dagli appartamenti verso il terrazzo ed, anzi, le ringhiere in ferro esistenti sono state coordinate con quelle poi disposte a protezione sul perimetro del terrazzo;
che in maniera similare, sia i balconi che il terrazzo presentano la stessa pavimentazione;
che l'edificio costruito in ampliamento alle unità pre-esistenti del piano terra e cantinato, presenta diversi accessi sia dall'esterno che dall'interno ed è funzionalmente collegato a tutti gli ambienti facenti parte del negozio di cucine e mobili attualmente di proprietà di Parte_5 che in particolare, al piano cantinato di tale edificio si può accedere sia dall'esterno tramite la rampa carrabile adiacente alla via Vicinale di Palma, che dall'interno mediante uno degli accessi posti in corrispondenza delle particelle confinanti di cui agli ex subb.15 e 6 attualmente adibite a deposito/esposizione, mentre al piano terra si può accedere attraversando il negozio di cucine prospettante sulla via Bonifica, superando lo spazio espositivo e giungendo ad un'apertura che collega il negozio (individuato all'ex sub.1) alla porzione di più recente edificazione;
che la porzione dell'ampliamento posta al piano cantinato all'atto dell'accesso si presentava adibita a deposito di vari oggetti, fra cui in maniera predominante materassi e reti da letto appartenenti alla proprietà del negozio, mentre al piano terra si presentava adibita a zona uffici con separazioni amovibili in vetro, evidentemente a servizio dell'attività di vendita cucine e mobili degli eredi di che come accertato Persona_4 presso gli uffici dell' , il fabbricato costruito in ampliamento ed oggetto Controparte_6 della presente vertenza risulta attualmente regolarmente accatastato al Fg.25 part.1647 con
Pagina 5 di 15 denuncia di variazione del 20/06/2005 n.14419.1/2005 in atti dal 20/06/2005; che in particolare, questo comprende le tre seguenti unità:
- Locale negozio al piano cantinato, cat. C/2 (Botteghe e negozi), Sup. Cat. 56 mq, inizialmente riportato al sub.2, poi al sub.5 graffato alla part.497 sub.37 ed attualmente al sub.7 graffato alla particella 497 sub.41;
- Locale negozio al piano terra, cat. C/2 (Botteghe e negozi), Sup. Cat. 56 mq, inizialmente riportato al sub.1, poi al sub.3 ed attualmente al sub.6 graffato alla particella 497 sub.40;
- Lastrico solare, Consistenza 51 mq, riportato al sub.4;
Tutti tali beni, essendo stati edificati sulla part.497 sub.24 di proprietà di Per_4 ed in virtù dell'esito positivo della procedura di sanatoria, sono stati inizialmente
[...] intestati agli eredi di per successione legittima nelle quote di spettanza di: Persona_4
3/9 2/9, 2/9 , 2/9 e poi, Controparte_1 Parte_5 Controparte_2 CP_3 successivamente, sono stati donati tutti a che, attualmente, in virtù Parte_5 dell'atto di donazione/divisione a firma del notaio del 5 Agosto 2015, ne è Persona_5 diventato unico proprietario.
L'immobile per cui è causa, come possibile verificare dalle tavole allegate al PRG del
Comune di Scafati, attualmente vigente e vigente anche all'epoca dei fatti per cui è causa, ricade nella zona B (zone di recente edificazione), sottozona B2-zone urbanizzate sature. Le norme tecniche attuative del PRG, chiaramente integrative delle prescrizioni già previste dal codice civile in materia di distanze fra edifici e confini, all'art.5 prevedono le seguenti prescrizioni per le nuove costruzioni:
1- Per le nuove costruzioni è prescritto che la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) in caso di prospicienza diretta, anche quando una sola parete sia finestrata, sia pari all'altezza della parete più alta, con un minimo assoluto di 10 ml;
2- Tra le pareti non finestrate e tra parti non finestrate di pareti che si fronteggino per una larghezza e per un'altezza non superiore a ml 3 è consentita una distanza minima di ml 8;
3- La distanza degli edifici dai confini di proprietà e di zona dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5;
4- La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà può essere ridotta a ml 0,00 se è intercorso un accordo fra i proprietari confinanti o se preesiste edificio con parete cieca in confine.
L'immobile di due piani più copertura, costruito nella zona sud ed attualmente accatastato alla particella 1647, è stato edificato in aderenza al fabbricato principale, in
Pagina 6 di 15 ampliamento al locale cantinato ed al negozio del piano terra dell'edificio attualmente di proprietà di Questo diparte da una porzione di suolo in cui vi era in Parte_5 precedenza parte della rampa carrabile per l'accesso al piano cantinato, e raggiunge alla sommità il livello dell'abitazione dell'attore e del vicino (ex proprietà di Controparte_4
) proprio nella zona in cui vi sono i balconi, e quindi le finestre, delle due Persona_2 proprietà.
Pertanto, così come descritto nelle tavole grafiche allegate, è evidente che nel caso in esame ci si ritrova ad affrontare il caso dell'edificazione di un nuovo manufatto in aderenza ad un immobile esistente, in cui una delle pareti che fronteggia l'altro edificio è finestrata. In tale situazione, in aggiunta a quanto indicato dalle nta del PRG del Comune di Scafati, si applica l'articolo 9 del DM 2 Aprile 1968 n.1444 il quale prescrive che, a prescindere da ogni altra indicazione, per edifici ricadenti in zona diversa dalla zona A) (come ad esempio nel caso in specie), si debba mantenere fra edifici antistanti una distanza minima assoluta di m 10 tra le pareti finestrate. E' bene precisare, che per ricadere nel caso di pareti finestrate, non è necessario che entrambe le pareti siano finestrate, ma è sufficiente che, così come anche correttamente indicato nel dispositivo urbanistico del Comune di Scafati, lo sia anche una soltanto di esse. Ed inoltre, per l'applicazione di tale distanza minima è sufficiente che le finestre esistano in qualunque zona della parete, richiedendo quindi il rispetto della distanza minima anche per i tratti di parete in parte privi di finestre. E difatti, precisando anche che a nulla valgono eventuali indicazioni fornite da disposizioni regolamentari locali (quale potrebbe essere quella indicata in precedenza al n.4 che prevede la costruzione in aderenza previo accordo) già in passato è stato affermato che: “la norma dell´art. 9 del d.m. 2 aprile
1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati - che, siccome emanata in attuazione dell´art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali - va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell´edificio preesistente, essendo sufficiente, per l´applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta;
ne consegue, pertanto, che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre.” (Cass. Civ.
Sez.II, 20/6/2011, n.13547; Cass. civ. Sez. II, 28-09-2007, n. 20574).
Pagina 7 di 15 Pertanto, nel caso di specie, la distanza minima da osservare avrebbe dovuto essere quella corrispondente all'altezza del fabbricato principale, oppure 10 m ed è evidente che il manufatto, essendo costruito in aderenza, non rispetta tale prescrizione.
Inoltre, il manufatto edificato in aderenza, non rispetterebbe comunque né le prescrizioni relative alla costruzione in aderenza (ex art 877 c.c.), né quanto previsto in materia di veduta e di affaccio (ex art.907 c.c.). Infatti, in materia di costruzione in aderenza, sebbene sembri che il PRG del Comune di Scafati preveda, come alternativa, la riduzione della distanza dal confine anche a 0 ml, previo accordo fra proprietari, nel caso in esame non è presente in alcuno degli atti esaminati, né è documentato da attore o convenuto alcun accordo che disponga l'accettazione di una riduzione delle distanze sino a 0 ml. Invece, in materia di veduta e affaccio la costruzione viola sia il diritto delle proprietà sovrastanti di veduta in appiombo che quanto prescritto dall'art.907 c.c. in materia di costruzioni in aderenza su muri in cui vi sono vedute dirette od oblique. Infatti, è chiara la giurisprudenza nell'affermare che
“I proprietari dei singoli piani di un edificio hanno il diritto di non subire, a causa della costruzione eseguita nella parte esterna dell'edificio da altro condomino una diminuzione oltre che nel godimento dell'aria e della luce anche della possibilità incondizionata di esercitare dalle proprie aperture le vedute in appiombo sino alla base dell'edificio, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato” (Cass. Civ. sez. II, 8/9/1986 n.5464,
Cass. Civ. sez. II, 11/2/19997 n.1261, Cass. Civ. sez. II, 9/6/1986 n.3822). Ed in aggiunta, anche con riferimento all'art.907 c.c., nel caso di costruzione su muro in comune su cui vi sono vedute dirette od oblique, sarebbe richiesto che la costruzione si arresti almeno a 3 metri sotto la soglia, prescrizione che non rispetta l'edificio il quale, invece, in copertura, è perfettamente allineato con il calpestio della proprietà di . Persona_1
Ne discende, che, nel caso in esame, il manufatto edificato in corrispondenza della porzione sud dell'edificio non rispetta né le prescrizioni relative alle distanze minime tra pareti finestrate di cui al DM 2 Aprile 1968, né quanto riportato nelle nta del Comune di
Scafati sia per la costruzione a distanza che per la costruzione in aderenza, né quanto previsto dal Codice Civile in materia di veduta diretta, obliqua ed in appiombo”.
Accertata, pertanto, la violazione delle distanze legali da parte del manufatto in oggetto, vanno a questo punto esaminate le domanda riconvenzionali formulata dai convenuti.
Quest'ultimi hanno chiesto accertarsi il loro diritto di mantenere la costruzione in aderenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c. o in virtù di possesso continuato per vent'anni (usucapione).
Pagina 8 di 15 Ai sensi dell'art. 1062 c.c., comma 1, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia "ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù" (Cass. Sez. 2, n. 4872 del 01/03/2018;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011).
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presupposto dell'effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, di cui all'art. 1062
c.c., deve essere effettuato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive (Cass. civile, sez. II, 20/12/2021, n. 40824; Cass. n. 32684 del 2019; Cass. n.
10662 del 2015).
L'applicabilità delle norme sulle distanze legali trova un limite per l'ipotesi di opere eseguite allorquando l'intero complesso, formando oggetto di un unico diritto dominicale, poteva essere nel suo assetto liberamente conformato con la costituzione, anche in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari in seguito divenute di proprietà esclusiva, in base a uno schema assimilabile a quello dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia (così con riguardo ad edificio in condominio, Cass., 7-4-2015 n. 6923).
Nel caso di specie, si tratta dunque, di accertare se la costruzione in questione sia stata realizzata quando l'intero edificio apparteneva all'unico proprietario, dante causa di entrambe le parti del giudizio, (26.5.1915). Parte_5
Dall'esame dell'atto di donazione del 5.7.1994, con il quale l'originario unico proprietario del fabbricato ), ha donato ai figli ed una Parte_5 CP_5 Per_2 parte degli immobili ivi insistenti, si evince che in esso non si fa riferimento all'esistenza di un manufatto realizzato sulla parte di corte donata a CP_5
Le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto sono contrastanti.
Invero, mentre i testi indicati da parte convenuta hanno dichiarato che il manufatto in oggetto è stato realizzato nel 1993 quando (26.5.1915) era proprietario Parte_5 dell'intero edificio;
i testi indicati da parte attrice fanno risalire alla fine del 1994 ed inizio
1995 l'epoca di costruzione del nuovo manufatto.
Parte attrice ha prodotto foto aerea del 24.1.1994, dalla quale si evincerebbe che alla suddetta data il manufatto per cui è causa non esisteva, allegando a sostegno di tale circostanza una perizia di parte.
Pagina 9 di 15 Orbene, “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Cass. 4773/2015).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il contrasto tra le deposizioni testimoniali non sia superabile attraverso l'ausilio dei documenti allegati dalle parti, i quali non sono idonei a chiarire quale sia l'epoca certa di realizzazione del manufatto in ampliamento.
Neanche il ctu è stato in grado di accertare con precisione la data di costruzione del suddetto manufatto.
Ne discende, in applicazione del principio di diritto affermato dalla S.C., il rigetto della domanda riconvenzionale proposta ex art. 1062 c.c., gravando sui convenuti l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata (realizzazione dell'ampliamento quando l'intero edificio apparteneva all'unico originario proprietario).
Per le medesime ragioni (mancanza di prove certe), va rigettata anche la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto di mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella legale.
Ne discende, la condanna dell'attuale proprietario della costruzione, , Parte_5
a ripristinare lo stato dei luoghi mediante abbattimento del manufatto in oggetto.
Parte attrice ha anche lamentato una modifica all'accesso al lastrico solare mediante la realizzazione da parte dei convenuti di una costruzione in ampliamento del torrino scale che impedirebbe agli attori di accedere al lastrico solare dove sono allocate le loro antenne televisive e canne fumarie.
Al riguardo il ctu ha accertato la presenza dei locali costruiti in ampliamento al torrino scale all'ultimo piano dell'edificio indicati dall'attore. In particolare, l'accesso a tali locali dell'ultimo livello avviene direttamente dal vano scala condominiale che, all'ultimo rampante termina con una porticina in alluminio la quale consente l'acceso a quello che è un vero e proprio piccolo appartamento di superficie in pianta di circa 50 mq distribuita su di una forma poligonale che lascia individuare la presenza di tre corpi distinti di forma pressoché rettangolare.
Pagina 10 di 15 Dall'esame dell'atto di donazione del 5.7.1994 ed in particolare dell'art. 3 si evince che il de cuius si era riservato il diritto di impiantare antenne televisive ed il diritto di accesso ai lastrici per l'installazione, manutenzione e riparazione di antenne televisive e canne fumarie.
Tali diritti per effetto del testamento pubblico del 5.7.1994, registrato il 18.12.1997 sono stati ereditati da . Persona_1
Ne discende, che i convenuti sono tenuti a garantire l'accesso al lastrico solare per le operazioni di installazione, manutenzione e riparazione di antenne televisive e canne fumarie.
Il Tribunale ritiene che tale diritto ben possa essere garantito dai convenuti o meglio dall'attuale proprietario dell'appartamento realizzato sul lastrico solare ( ), Controparte_2 consentendo l'attraversamento della sua proprietà, senza dover necessariamente demolire la costruzione realizzata.
Va, invece, ordinato ai convenuti di rimuovere il cancello in ferro (la cui esistenza è stata accertata dal ctu) o di consegnare copia delle chiavi agli attori, atteso che esso quando chiuso impedisce il libero accesso alle scale condominiali comuni.
Quanto al locale cantinato di mq 10, parte attrice ha chiesto che fosse accertata l'occupazione illegittima da parte dei convenuti e che quest'ultimi fossero condannati a consegnare copia delle chiavi della porta di accesso dalle scale condominiali ed al ripristino dello stato dei luoghi.
I convenuti non hanno contestato l'occupazione dell'intero locale cantinato di cui trattasi, occupazione, peraltro, accertata anche dal ctu, il quale ha affermato che: per quanto verificato durante gli accessi sui luoghi e per quanto accertato presso il Catasto, allo stato attuale il locale di 10 mq a cui fa riferimento l'attore altro non è che una porzione indivisa della maggiore consistenza individuata alla ex particella 497 sub.6, corrispondente originariamente all'intero locale cantinato del fabbricato di più recente costruzione (di superficie catastale pari a 176 mq). Questa consistenza, per espressa volontà del de cuius
era stata divisa con l'atto di donazione a firma del notaio del Parte_5 Per_3
1994, in più quote ideali, una di superficie pari a 166 mq (divisa inizialmente nella misura di
½ ed ½ fra figli e e poi divenuta interamente di proprietà di nel Per_2 CP_5 CP_5
1998) ed una di 10 mq (inizialmente di proprietà di (padre) e poi passata a Parte_5
tramite testamento accettato nel Dicembre 1997). Per_1
Pertanto, in base ai titoli di provenienza si può, dunque, affermare che la superficie del piano cantinato originariamente individuata alla particella 497 sub.6 era inizialmente in proprietà condivisa fra (padre) (e poi di in virtù del testamento), Parte_5 Per_1
Pagina 11 di 15 e (che poi nel 1998 ha ceduto la sua quota a nelle quote ideali di CP_5 Per_2 CP_5
10/176, 83/176 ed 83/176 rispettivamente.
Pertanto, attualmente, in base gli atti notarili allegati, il piano cantinato appartiene in comproprietà ai convenuti e a parte attrice rispettivamente nelle quote di 166/176 e 10/176.
Orbene, ai sensi dell'art. 1102 c.c., “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Ne discendono, specifiche conseguenze in tema di onere probatorio.
Anzitutto, la domanda azionata da un comproprietario in base al disposto dell'art. 1102
c.c. avente quale fine il ripristino dello status quo ante della cosa comune alterata - pur essendo fondata sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene: cfr. Cass.
II, n. 2002/2020 - non impone l'onere della cosiddetta probatio diabolica propria dell'azione di rivendica, posto che la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando né la legittimazione o l'interesse ad agire, né l'oggetto del giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda da esaminarsi incidenter tantum, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte e può essere data con qualsiasi mezzo (Cass. II, n. 8831/2008).
Quanto ai presupposti di accoglimento dell'azione è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cass. civ., sez. II, n.
6458/2019).
Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. civ., sez. II, n. 9278/2018).
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Pagina 12 di 15 Invero, il ctu ha accertato che nel piano cantinato vi sono depositati mobili di proprietà del soprastante negozio dei convenuti.
Quest'ultimi non hanno contestato la circostanza, allegata da parte attrice, di detenere in via esclusiva le chiavi della porta di accesso al piano cantinato e, conseguentemente, di occupare in via esclusiva detto immobile.
Tale occupazione esclusiva determina evidentemente una lesione del diritto degli attori all'uso del bene comune relativamente ai 10 mq ad essi spettanti.
Ne discende, pertanto, la condanna dei convenuti a consegnare a parte attrice copia delle chiavi della porta, presente nel vano scale, di accesso al piano cantinato.
Quanto alla domanda di ripristino, essa risulta assorbita nella pronuncia di accoglimento della domanda concernente la demolizione del manufatto realizzato sulla corte in violazione delle distanze legali.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del locale cantinato.
Invero, il danno per il proprietario (o comproprietario), secondo la Suprema Corte, non può qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno
"presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici (cfr Cass., Sez. Un., 33645/2022).
Nel caso di specie, parte attrice, nell'atto introduttivo, non ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene comune da parte dei convenuti.
Va, infine rigettata la domanda risarcitoria formulata dai convenuti subordinatamente all'accoglimento della domanda attorea di riduzione in pristino.
Pagina 13 di 15 Invero, nel caso di specie la condotta antigiuridica produttiva di danno non è stata posta in essere dall'attore, della quale dunque non è responsabile, ma dal dante causa dei convenuti medesimi.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Mentre vanno compensate nei confronti del terzo in considerazione Controparte_4 della sua posizione di litisconsorte necessario e di adesione alle ragioni fatte valere dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna a demolire, a sue spese, il manufatto di due piani più Parte_5 copertura attualmente accatastato alla particella 1647 foglio 25 del Comune di Scafati, per violazione delle distanze legali;
2) Ordina a di consentire agli attori l'accesso al lastrico solare, mediante Controparte_2 attraversamento dell'appartamento di sua proprietà ivi presente, al fine di procedere all'installazione, manutenzione e riparazione di antenne televisive e canne fumarie;
3) condanna i convenuti a consegnare a parte attrice copia delle chiavi della porta, presente nel vano scale, di accesso al piano cantinato, al fine di poter usufruire dello spazio di mq 10 ad essa spettante;
4) rigetta le domande risarcitorie formulate da parte attrice e da parte convenuta;
5) condanna i convenuti a rimuovere il cancello in ferro posizionato nel vano scale condominiali o in alternativa di consegnare copia delle chiavi agli attori;
6) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Giuseppe
Vitiello, difensore degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 150,65 per spese vive ed euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%
7) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
8) compensa le spese di lite nei rapporti con il terzo . Controparte_4
Così deciso in Nocera Inferiore, 15/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Pagina 14 di 15 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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