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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10758 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COPPOLA
TIZIANA presso la quale elettivamente domicilia;
E
nata a [...] il [...], C.F. CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. COPPOLA TIZIANA presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024, e CP_1 CP_2
esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/02/2003 (atto n. 2, p. II, s.
A, sez. BA, reg. Atti Matrimonio anno 2003); che dalla loro unione erano nate le figlie in data 20.06.2003, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, e in data 27.09.2007; che tra le parti era intervenuta Per_2
1 separazione personale in forza di decreto di omologazione n. cronol. 2387/2023 del
05.04.2023 del Tribunale di Napoli, reso nel procedimento R.G. 23210/2022; che le parti non si erano più riconciliate e la separazione si era protratta ininterrottamente, facendo venir meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Sull'affidamento della figlia minore La figlia minore resterà Per_2 Per_2 affidata ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c., come sostituito dalla L.
54/06, non essendovi motivi ostativi all'affido condiviso. I coniugi, in accordo fra loro, dichiarano di essere pienamente consapevoli del diritto della minore a godere della bi-genitorialità, in modo che la nuova realtà non vada ad interferire sul suo processo di crescita, i genitori sono consapevoli che le maggiori decisioni riguardanti la minore (scolastiche, sportive ricreative), dovranno essere prese da entrambi i genitori, e dispongono altresì al fine di tutelare il diritto di quest'ultima di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, che il padre o la madre possano visitare e tenere con sé secondo le eSIenze della Per_2
stessa.
In considerazione del fatto che il SI. vive stabilmente in Francia e vi CP_1 resterà per questioni di carattere lavorativo, e vista l'impossibilità per lui di venire tutte le settimane a trovare le figlie, i genitori concordano che la SI.ra CP_2
abbia in via esclusiva la facoltà di compiere le seguenti attività nell'interesse della figlia senza la preventiva autorizzazione paterna, ma con l'obbligo di Per_2
inoltrargli un avviso tempestivamente:
2 - La sottoscrizione di autorizzazioni mediche, e/o operazioni urgenti, al fine di sottoporre la minore a visite mediche specialistiche, terapie psicologiche, comportamentali, simili che si rendano necessarie per la cura della minore;
- La sottoscrizione di autorizzazioni scolastiche quali, iscrizioni, ritiro libretto giustifiche, ritiro comunicazioni scuola-famiglia, autorizzazione a gite scolastiche, progetti extrascolastici ecc;
- iscrizioni a corsi sportivi, associazioni sportive ecc;
- La richiesta o il ritiro di documenti di riconoscimento della minore, quali carta di identità, passaporto o simili anche validi per l'espatrio.
Sul diritto di visita: Il padre, in ogni caso, in considerazione della circostanza che ha attualmente trovato lavoro in Francia, potrà vedere e tenere con sé la minore:
- il primo weekend di ogni mese dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica pomeriggio sera ore 18.00, con pernottamento;
-potrà inoltre tenere la minore durante il periodo estivo (tra giugno e agosto) per due settimane consecutive;
- durante le festività natalizie dal 24/12 al 26/12 oppure dal 31.12 al 02.01 ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze Pasquali, dal venerdì pomeriggio ore 18:00 al lunedì sera fino alle ore 18.00, ad anni alterni;
- il padre potrà vedere la minore durante ponti e festività che si presentino durante l'anno, considerando gli impegno scolastici della minore;
Sul mantenimento delle figlie, e della coniuge. Il SI. si impegna a versare CP_1 per il mantenimento la somma di € 900,00 mensili (300,00 € per ciascuna figlia, ed
€ 300 per la SI.ra ) che provvederà a corrispondere entro il giorno 5 di CP_2
ogni mese a mezzo bonifico bancario o ricarica di carta prepagata, di cui la SI.ra provvederà a comunicargli gli estremi, inoltre la predetta somma sarà CP_2 rivalutata ogni anno in base all'intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente secondo gli indici ISTAT.
Il SI. si impegna a versare nella misura del 50% il pagamento delle spese CP_1
mediche, scolastiche e sportive che la SI.ra provvederà ad anticipare per CP_2
le figlie, se necessarie e se previamente informato.
La domanda per l'assegno unico, verrà presentata dalla SI.ra che ne CP_2
potrà usufruire nella misura del 100%.
3 Sull'assegnazione della casa familiare: La casa familiare resterà assegnata alla SI.ra che continuerà a viverci con le figlie unitamente ai mobili ivi CP_2
contenuti, considerando che il SI. ha già asportato i suoi oggetti di CP_1
carattere personale;
Ulteriori accordi tra le parti;
Le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato che è ancora aperto presso l'istituto di credito Credem.
Che dei benefici fiscali per le figlie a carico beneficerà nella misura del 100% la SI.ra . CP_2
Che sarà la SI.ra , sempre nella misura del 100 % a fare domanda di CP_2
assegno unico per la figlia a carico, o per qualsiasi altro provvedimento sia stanziato in futuro quale contributo per la famiglia;
Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21.11.67 n. 1185, così come novellato dall'art. 24
l. 3/2003 i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio e per il passaporto per fini turistici per i figli minori e per loro stessi per fini turistici;
Le parti dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni questione di carattere economico esistente tra le stesse e che non vi sono ulteriori pendenze o richieste reciproche, a nessun titolo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Napoli il 22/02/2003 (atto n. 2, CP_1 CP_2
parte II, s. A, s. BA, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 19.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
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