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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al N. 6807/2022, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 in proprio e quale legale rappresentante p.t. della , p. Iva Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato Vocca, sito in P.IVA_1
T'TA (NA) al viale A. Corelli Parco Poggio Verde scala A/3, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alfonso Vocca – c.f.:
– pec.: C.F._2 Email_1
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., p. Iva rappresentata e difesa dall' avv. C. Controparte_2 P.IVA_2
Danilo Lioi (c.f. ), in forza di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e presso di lui elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Raffaele Cantarella n° 7, fax n. 089 721398, pec: .salerno.it; Email_2 CP_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso il d.i. n. 1478/2022 emesso il 05.06.2022 dal Tribunale di
Salerno nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 4722/2022, dep. in data 06.06.2022 e notificato
17.06.2022.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 società , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno l'odierna opposta, CP_1
per spiegare tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, emesso dal medesimo Tribunale, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore della opposta ricorrente, della complessiva somma di € 114.294,26, oltre interessi moratori fino al soddisfo, nonché spese, competenze e onorari della procedura.
In particolare, quanto alla fase monitoria, con ricorso del 27.05.2022 la , in persona del CP_2
suo l.r.p.t., assumeva di essere creditrice nei confronti della - in proprio e quale l.r.p.t. Pt_1 della - dell'importo sopra specificato oltre interessi moratori, rivalutazione CP_1
monetaria, spese ed accessori, sulla base di un contratto di appalto per lavori di riqualificazione di un fabbricato ubicato nel Comune di T'TA, alla via P.M. Abete, nn.
3-5 e 7; adduceva che, a garanzia e pagamento dei lavori effettuati, erano stati rilasciati dei titoli di credito “ma gli stessi, da informazioni assunte prima dell'incasso, non erano risultati onorabili dagli Istituti di
Credito per mancanza di provvista”. Pertanto, la ricorrente aveva costituito in mora la debitrice, senza tuttavia ricevere alcun positivo riscontro ai reiterati inviti di pagamento.
Tanto premesso, la chiedeva al Tribunale di Salerno l'emissione di un decreto Controparte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. per il recupero della menzionata somma, attesa la prova scritta a fondamento del credito di cui si discute, nonché i titoli di credito rilasciati a garanzia e pagamento dei lavori effettuati. Allegava al ricorso il contratto di appalto, gli assegni a garanzia, la precedente diffida ad adempiere.
Il Giudice designato, esaminata la documentazione prodotta e ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 633 e 642 c.p.c., ingiungeva ad , in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1
E , di pagare in favore della ricorrente la somma di € 114.294,26, oltre gli Controparte_1 CP_1 interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio, nella misura di € 406,50 per spese, €
2.135,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva, come per legge, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.
Con la spiegata opposizione del 27.07.2022, l'attrice-opponente eccepiva: i) in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della società dalla stessa rappresentata, la “ , in CP_1 base all'assunto che il contratto d'appalto che l'opposta poneva a fondamento del proprio diritto di credito risultava stipulato tra la appaltatrice, e , committente, Controparte_2 Parte_1 in proprio e non nell'interesse della società “ , non avendo la stessa manifestato in CP_1 alcun modo la volontà della società; ii) nel merito, che l'opposta assumeva di vantare nei confronti della un credito di € 114.294,26 (oltre Iva) sulla base di un contratto di appalto Pt_1
di riqualificazione di fabbricato recante data 31.08.2016, salvo poi produrre in atti il medesimo contratto avente ad oggetto un importo diverso, pari ad € 46.645,57; iii) che, inoltre, detto contratto, formato da quattro pagine sciolte, recava la sottoscrizione della solo ed Pt_1 esclusivamente nell'ultima pagina e solo in calce alla clausole vessatorie, non altrettanto in calce alle clausole contrattuali;
iv) che nel medesimo contratto di appalto erano riportate determinate scadenze e modalità di pagamento (un primo acconto, pari al 30% dell'importo totale, alla firma del contratto;
acconti successivi al primo da versare in corso d'opera in base all'avanzamento dei lavori;
un ultimo pagamento, pari al residuo più eventuali opere aggiuntive, a novanta giorni dalla consegna dei lavori), senza ulteriori specificazioni riguardanti lo stato dei lavori, la corresponsione di eventuali acconti ed in quale misura, né il motivo per cui, malgrado i predetti termini, il pagamento veniva richiesto a distanza di quasi sei anni dalla stipula del contratto;
v) con riguardo alla circostanza che sarebbero stati emessi dei titoli di credito a garanzia e pagamento dei lavori effettuati, l'opponente rilevava l'ambiguità di una garanzia rilasciata dopo l'esecuzione dei lavori, a distanza di quattro anni dalla stipula del contratto;
vi) rilevava, altresì, che altrettanto ambigua fosse la circostanza che, a fronte di un'obbligazione pari ad € 46.645,57, fossero stati rilasciati titoli a garanzia per complessivi € 128.587,80, dunque per un diverso e maggiore importo;
vii) eccepiva, inoltre, che se l'ammontare del contratto era pari ad €
46.645,57, e l'importo totale dei titoli rilasciati a garanzia ad € 128.587,80, non si comprendeva come si fosse giunti alla somma oggetto del preteso credito, determinato in € 114.294,26; viii) che detti presunti titoli risultavano sottoscritti da e riportavano il timbro Persona_1 della , precisando, all'uopo, che Controparte_1 Persona_1
rivestisse la qualità di socio accomandante della società e fosse privo di procura speciale a compiere tale affare;
conseguentemente, laddove parte ricorrente intendesse fondare il presunto credito di € 114.294,26 sulla base dei titoli prodotti, gli stessi sarebbero risultati emessi da soggetto diverso da quello ingiunto il quale, in mancanza di procura della società, assumeva una responsabilità illimitata e solidale, onde il chiaro difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta; ix) infine, con riguardo alla tesi di parte ricorrente, secondo cui i titoli di credito di cui sopra “da informazioni assunte prima dell'incasso non sono risultati onorabili”, l'opponente eccepiva “la difficoltà a comprendere cosa controparte volesse intendere con tale affermazione, atteso che, come noto, un titolo di credito risulta impagato per mancanza di provvista solo nel momento in cui lo stesso è portato all'incasso”.
Per tutte tali ragioni, l'opponente contestava che non vi fosse, in atti, alcuna documentazione da cui fosse possibile desumere un diritto di credito nei confronti dell'ingiunta pari Parte_1 ad € 114.294,26, di talchè l'ingiunzione di pagamento emessa doveva ritenersi del tutto priva di fondamento, basandosi su elementi privi dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. ed insuscettibili di assumere rilevanza ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ma, tutt'al più, sufficienti appena a dimostrare la sussistenza, tra ed , di un rapporto Controparte_2 Parte_1
contrattuale, peraltro oggetto di contestazione tra le parti.
Citava, pertanto, la in persona del l.r.p.t., a comparire dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Salerno per ivi sentire così provvedere: a) previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi per tutto quanto sopra esposto, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1478/2022, emesso nel giudizio recante R.G. 4722/2022, depositato in data 06/06/2022, concesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 05/06/2022 e notificato il
17/06/2022; b) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
[...]
, quale legale rappresentante della società , per Pt_1 Controparte_1
difetto di legittimazione passiva per i motivi sopra addotti;
c) in accoglimento della spiegata eccezione di improponibilità ed inammissibilità della domanda azionata in via monitoria, dichiarare illegittimo, nullo, e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi già indicati;
d) nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, rigettare la domanda azionata in via monitoria perché infondata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
e) condannare la società al pagamento delle spese e competenze di causa oltre spese Controparte_2
generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta società, con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2022, con la quale la stessa, contestando ogni affermazione avversa: i) ribadiva che il proprio credito traesse origine da documenti certi ed inoppugnabili ed avesse tutti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; ii) obiettava che la residua somma portata in decreto (dunque, l'eccedenza rispetto all'importo oggetto del contratto d'appalto) trovava la propria giustificazione e fonte in ulteriori lavori commissionati ed effettuati in corso d'opera; iii) ripeteva che a garanzia delle somme erano stati emessi gli assegni posti a fondamento del procedimento monitorio, a proposito dei quali asseriva che il mancato incasso alle scadenze pattuite era stata una gentile concessione del legale rapp.te della società, , al fine di Parte_2 evitare procedure di protesto che avrebbero comportato una paralisi dell'attività commerciale a seguito di un paventato negato accesso al credito bancario, e che la ragione del ritardo dell'intrapresa azione di recupero crediti fosse da ravvisarsi unicamente nell'eccessiva disponibilità mostrata dallo iv) replicava l'inopponibilità all'opposta “dei problemi interni CP_2
alla società debitrice con il proprio socio”; v) affermava, inoltre, che nessuna contestazione fosse mai sorta in relazione alla “perfetta esecuzione dei lavori”; vi) in merito al beneficium excussionis, l'opposta rilevava l'applicabilità dello stesso alla sola fase esecutiva, non intrapresa;
e che comunque, ai fini del rispetto di tale principio, secondo un orientamento giurisprudenziale da ritenersi ormai consolidato, non occorre l'effettiva escussione del patrimonio della società, ma unicamente la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale l'insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfo del credito;
vii) quanto alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, l'opposta ribadiva che, stanti gli assegni posti a garanzia e pagamento ed allegati al ricorso introduttivo, ricorressero tutti i presupposti di legge di cui all'art. 642 c.p.c., mentre, di contro, non sussisteva alcun grave motivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. a sostegno della revoca della stessa.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di: a) confermare integralmente il d.i. opposto e la concessa provvisoria esecuzione;
b) rigettare ogni domanda avversa perché infondata, in fatto ed in diritto;
c) condannare l'opponente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 13.12.2022, celebrata con modalità telematico scritte, letta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, il Giudice si riservava.
Con successiva ordinanza del 23.12.2022, il Giudice rilevava, da un lato, che l'opposta avesse posto alla base della propria pretesa un determinato titolo, rappresentato dal contratto di appalto, laddove, invece, in comparsa adduceva lavori ulteriori rispetto a quelli pattuiti in contratto, del tutto genericamente indicati;
dall'altro, che non vi fosse prova della sussistenza del grave pericolo derivante dal ritardo;
pertanto, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, vista la richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Decorsi detti termini, il Giudice, lette le memorie ritualmente depositate dalle due parti e le relative richieste istruttorie, riteneva inammissibile la prova orale articolata dall'opposta, in ragione del fatto che, mentre nella fase monitoria la società collegava il proprio credito a lavori eseguiti in forza di contratto d'appalto, in comparsa di costituzione poneva a fondamento del preteso diritto ulteriori lavori asseritamente richiesti in corso di esecuzione del contratto, senza, tuttavia, alcuna indicazione spazio-temporale riguardante gli stessi, con conseguente genericità della circostanza dedotta;
né tali pretesi lavori venivano specificati nelle memorie ex art. 183, co.
6 successivamente depositate dall'opposta, non essendo stati precisamente distinti dagli altri.
Rilevato, dunque, che alla luce dell'inammissibilità della prova orale articolata dall'opposta si palesava non rilevante la prova orale articolata dall'opponente, riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni, atteso il carico di ruolo, all'udienza del 30.09.24.
Tanto premesso in fatto, si deve osservare quanto segue in punto di diritto. Preliminarmente, l'eccezione di legittimazione passiva articolata dall'attore è da ritenersi infondata.
Come noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in relazione al diritto dedotto in causa.
Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire o a contraddire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (così Cass., SS.UU., n. 2951/2016), che attiene al merito della causa.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Nel caso di specie, la legittimazione passiva sussiste per ciascuno dei soggetti citati, poiché la valutazione, sotto tale profilo, riguarda unicamente il piano della prospettazione astratta.
Non sussiste, invece, la titolarità della situazione giuridica in capo alla , posto che, CP_1
stando al contratto in atti, lo stesso veniva stipulato dalla sola in proprio, non in Parte_1
veste di legale rappresentante della società.
Pertanto, la domanda nei confronti di in qualità di l.r.p.t. della va Parte_1 CP_1
rigettata, per difetto di titolarità della situazione giuridica passiva.
Di contro, l'esame va proseguito rispetto alla posizione di quale soggetto che ha Parte_1
agito in proprio e, dunque, pienamente titolare della situazione giuridica dedotta in giudizio, figurando quale parte stipulante del contratto d'appalto.
Ciò posto, giova, innanzitutto, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin da l momento della presentazione del ricorso.
Nel giudizio di opposizione, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c. ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la consegue nza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento del l'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In particolare, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione d el contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provar e la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di cont roparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., inter alias, Cass. Civ., Sez. Un.,
30.10.01, n. 13533).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si li miterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il p roprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesa tto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza d ell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitativ e dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatt o adempimento (cfr., Cass. civ., Sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, l'opposto pone a fondamento della propria pretesa degli assegni emessi a scopo di garanzia, i quali, come noto, già solo per tale ragione rappresentano dei titoli nulli, non rispondendo ad alcun interesse ritenuto meritevole dal nostro ordinamento giuridico.
Invero, la consegna al creditore di assegni a garanzia di un debito, con l'intesa di restituzione qualora il debitore adempia regolarmente alla scadenza dell'obbligazione, pur costituendo una prassi commerciale diffusa non è meritevole di tutela giuridica, in quanto contraria alle funzioni di pagamento riconosciute dall'ordinamento dell'assegno bancario e conseguente nullità del patto di garanzia (v., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 08/06/2021, n.2087; o anche Cass. Civ.,
Sez. I, sentenza n. 10710 del 24.05.2016: “l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia (…)”.).
Pertanto, a doversi basare unicamente su tali assegni posti a garanzia, la domanda dovrebbe ritenersi infondata per difetto di titolo.
È peraltro noto che gli stessi, seppure nulli, conservino natura di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione.
Infatti, in ogni caso l'assegno è un titolo di credito, dotato del requisito dell'astrattezza, che, in caso di mancato incasso, conserva la propria natura di riconoscimento del debito o di promessa di pagamento;
ciò comporta, come detto, l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988
c.c., il quale recita: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”.
Ne deriva che, a fronte della produzione in giudizio da parte dell'opposta degli assegni, da intendersi quali promesse ex art. 1988 c.c., il credito dovrebbe assumersi dimostrato, salvo l'allegazione e prova da parte dell'opponente della inesistenza del rapporto sottostante e/o di fatti impeditivi, modificativi o estintivi (cfr. Tribunale Bologna sez. II, 13/03/2019, n.646).
Senonché, nel caso di specie, vi è una peculiarità, data dal fatto che tali assegni non sono stati affatto sottoscritti dalla parte del rapporto obbligatorio, , bensì da un soggetto Parte_1 terzo, , socio accomandante della , oltretutto privo di Persona_1 CP_1
procura per l'affare.
Sicchè, anche a voler far valere gli assegni emessi a garanzia del pagamento quali promesse ai sensi dell'art. 1988 c.c., gli stessi non varrebbero comunque a fondare la pretesa avanzata nei confronti di , in quanto da questa mai firmati. Parte_1
D'altro canto, l'attore non ha provato il proprio credito, in quanto, modificando il fatto costitutivo nella propria memoria di cui all'art. 183, avrebbe dovuto, altresì, integrare il proprio onere probatorio al riguardo, ma tanto non ha fatto.
A tale proposito, è opportuno rammentare che, come noto, non ogni singola modifica delle difese prodotta dalle parti del giudizio incorre nel divieto di mutatio libelli – principio cardine del nostro ordinamento – essendo tale attività, nell'ambito del contraddittorio, da ritenersi ammissibile se circoscritta nel confine della così denominata emendatio libelli. In particolare, si ha emendatio libelli nelle ipotesi in cui la modificazione della domanda introduttiva non incide sulla causa petendi, bensì solamente sulla interpretazione e qualificazione giuridica del fatto costitutivo, e neppure sul petitum, se non nel senso di meglio qualificarlo per renderlo più idoneo alla soddisfazione della pretesa fatta valere. Diversamente, si ha mutatio libelli nei casi ove la pretesa risulta obiettivamente differente da quella originaria, in quanto si è introdotto nel giudizio un petitum dissimile e maggiormente ampio, ovvero una causa petendi basata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza e, in particolare, su un fatto costitutivo differente.
È stata la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza del 2 agosto 2019, n. 20870) ad operare un chiaro distinguo tra i due istituti in esame, precisando che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine, spostandosi i termini della controversia. Si ha, al contrario, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Nel caso di specie, modificando le proprie allegazioni rispetto al ricorso monitorio attraverso la prospettazione di nuovi lavori asseritamente commissionati in corso d'opera, l'attore non ha violato il divieto di mutatio libelli, permanendo nei confini dell'emendatio.
Pur tuttavia, tale integrazione è rimasta sfornita di idonea prova, posto che: i) in ricorso monitorio l'opposta collegava il credito a lavori eseguiti in forza di contratto di appalto;
ii) in comparsa di costituzione, la stessa poneva a fondamento del proprio diritto lavori ulteriori, a suo dire richiesti in corso di esecuzione del contratto di appalto;
iii) le circostanze articolate nella memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte opposta si riferiscono in maniera generica a tutti i lavori eseguiti, laddove, nel caso in esame, le circostanze di rilievo avrebbero dovuto riguardare i soli pretesi lavori ulteriori (che però non sono stati precisamente distinti dagli altri); iv) la circostanza della esecuzione dei lavori indicati non ha neppure indicazione spazio-temporale, con conseguente genericità dei capi.
Ne deriva che la domanda dell'attore in senso sostanziale (dunque, il recupero della somma richiesto dall'opposta) non può trovare accoglimento perché, pur a voler superare tutte le contraddizioni supra rilevate e ben evidenziate dall'opponente in citazione, il mancato rispetto della regola del riparto dell'onere probatorio determina la mancata prova del credito e, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo.
Specularmente, l'opposizione è fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., secondo i valori medi, salvo per la fase di istruttoria, da liquidare ai minimi in ragione della esiguità dell'attività difensiva effettivamente espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persone del Giudice dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a d.i. di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_1
, per difetto di titolarità della situazione giuridica passiva dedotta in giudizio;
[...]
2. Accoglie l'opposizione proposta da quale soggetto che ha agito in proprio, Parte_1
in quanto fondata, e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1478/2022 emesso il 05.06.2022 dal Tribunale di Salerno nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 4722/2022, dep. in data 06.06.2022 e notificato 17.06.2022;
3. Condanna l'opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in
€ 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA., come per legge.
Così deciso in Salerno, il 07.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al N. 6807/2022, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 in proprio e quale legale rappresentante p.t. della , p. Iva Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato Vocca, sito in P.IVA_1
T'TA (NA) al viale A. Corelli Parco Poggio Verde scala A/3, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alfonso Vocca – c.f.:
– pec.: C.F._2 Email_1
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., p. Iva rappresentata e difesa dall' avv. C. Controparte_2 P.IVA_2
Danilo Lioi (c.f. ), in forza di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e presso di lui elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Raffaele Cantarella n° 7, fax n. 089 721398, pec: .salerno.it; Email_2 CP_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso il d.i. n. 1478/2022 emesso il 05.06.2022 dal Tribunale di
Salerno nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 4722/2022, dep. in data 06.06.2022 e notificato
17.06.2022.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 società , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno l'odierna opposta, CP_1
per spiegare tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, emesso dal medesimo Tribunale, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore della opposta ricorrente, della complessiva somma di € 114.294,26, oltre interessi moratori fino al soddisfo, nonché spese, competenze e onorari della procedura.
In particolare, quanto alla fase monitoria, con ricorso del 27.05.2022 la , in persona del CP_2
suo l.r.p.t., assumeva di essere creditrice nei confronti della - in proprio e quale l.r.p.t. Pt_1 della - dell'importo sopra specificato oltre interessi moratori, rivalutazione CP_1
monetaria, spese ed accessori, sulla base di un contratto di appalto per lavori di riqualificazione di un fabbricato ubicato nel Comune di T'TA, alla via P.M. Abete, nn.
3-5 e 7; adduceva che, a garanzia e pagamento dei lavori effettuati, erano stati rilasciati dei titoli di credito “ma gli stessi, da informazioni assunte prima dell'incasso, non erano risultati onorabili dagli Istituti di
Credito per mancanza di provvista”. Pertanto, la ricorrente aveva costituito in mora la debitrice, senza tuttavia ricevere alcun positivo riscontro ai reiterati inviti di pagamento.
Tanto premesso, la chiedeva al Tribunale di Salerno l'emissione di un decreto Controparte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. per il recupero della menzionata somma, attesa la prova scritta a fondamento del credito di cui si discute, nonché i titoli di credito rilasciati a garanzia e pagamento dei lavori effettuati. Allegava al ricorso il contratto di appalto, gli assegni a garanzia, la precedente diffida ad adempiere.
Il Giudice designato, esaminata la documentazione prodotta e ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 633 e 642 c.p.c., ingiungeva ad , in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1
E , di pagare in favore della ricorrente la somma di € 114.294,26, oltre gli Controparte_1 CP_1 interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio, nella misura di € 406,50 per spese, €
2.135,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva, come per legge, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.
Con la spiegata opposizione del 27.07.2022, l'attrice-opponente eccepiva: i) in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della società dalla stessa rappresentata, la “ , in CP_1 base all'assunto che il contratto d'appalto che l'opposta poneva a fondamento del proprio diritto di credito risultava stipulato tra la appaltatrice, e , committente, Controparte_2 Parte_1 in proprio e non nell'interesse della società “ , non avendo la stessa manifestato in CP_1 alcun modo la volontà della società; ii) nel merito, che l'opposta assumeva di vantare nei confronti della un credito di € 114.294,26 (oltre Iva) sulla base di un contratto di appalto Pt_1
di riqualificazione di fabbricato recante data 31.08.2016, salvo poi produrre in atti il medesimo contratto avente ad oggetto un importo diverso, pari ad € 46.645,57; iii) che, inoltre, detto contratto, formato da quattro pagine sciolte, recava la sottoscrizione della solo ed Pt_1 esclusivamente nell'ultima pagina e solo in calce alla clausole vessatorie, non altrettanto in calce alle clausole contrattuali;
iv) che nel medesimo contratto di appalto erano riportate determinate scadenze e modalità di pagamento (un primo acconto, pari al 30% dell'importo totale, alla firma del contratto;
acconti successivi al primo da versare in corso d'opera in base all'avanzamento dei lavori;
un ultimo pagamento, pari al residuo più eventuali opere aggiuntive, a novanta giorni dalla consegna dei lavori), senza ulteriori specificazioni riguardanti lo stato dei lavori, la corresponsione di eventuali acconti ed in quale misura, né il motivo per cui, malgrado i predetti termini, il pagamento veniva richiesto a distanza di quasi sei anni dalla stipula del contratto;
v) con riguardo alla circostanza che sarebbero stati emessi dei titoli di credito a garanzia e pagamento dei lavori effettuati, l'opponente rilevava l'ambiguità di una garanzia rilasciata dopo l'esecuzione dei lavori, a distanza di quattro anni dalla stipula del contratto;
vi) rilevava, altresì, che altrettanto ambigua fosse la circostanza che, a fronte di un'obbligazione pari ad € 46.645,57, fossero stati rilasciati titoli a garanzia per complessivi € 128.587,80, dunque per un diverso e maggiore importo;
vii) eccepiva, inoltre, che se l'ammontare del contratto era pari ad €
46.645,57, e l'importo totale dei titoli rilasciati a garanzia ad € 128.587,80, non si comprendeva come si fosse giunti alla somma oggetto del preteso credito, determinato in € 114.294,26; viii) che detti presunti titoli risultavano sottoscritti da e riportavano il timbro Persona_1 della , precisando, all'uopo, che Controparte_1 Persona_1
rivestisse la qualità di socio accomandante della società e fosse privo di procura speciale a compiere tale affare;
conseguentemente, laddove parte ricorrente intendesse fondare il presunto credito di € 114.294,26 sulla base dei titoli prodotti, gli stessi sarebbero risultati emessi da soggetto diverso da quello ingiunto il quale, in mancanza di procura della società, assumeva una responsabilità illimitata e solidale, onde il chiaro difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta; ix) infine, con riguardo alla tesi di parte ricorrente, secondo cui i titoli di credito di cui sopra “da informazioni assunte prima dell'incasso non sono risultati onorabili”, l'opponente eccepiva “la difficoltà a comprendere cosa controparte volesse intendere con tale affermazione, atteso che, come noto, un titolo di credito risulta impagato per mancanza di provvista solo nel momento in cui lo stesso è portato all'incasso”.
Per tutte tali ragioni, l'opponente contestava che non vi fosse, in atti, alcuna documentazione da cui fosse possibile desumere un diritto di credito nei confronti dell'ingiunta pari Parte_1 ad € 114.294,26, di talchè l'ingiunzione di pagamento emessa doveva ritenersi del tutto priva di fondamento, basandosi su elementi privi dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. ed insuscettibili di assumere rilevanza ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ma, tutt'al più, sufficienti appena a dimostrare la sussistenza, tra ed , di un rapporto Controparte_2 Parte_1
contrattuale, peraltro oggetto di contestazione tra le parti.
Citava, pertanto, la in persona del l.r.p.t., a comparire dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Salerno per ivi sentire così provvedere: a) previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi per tutto quanto sopra esposto, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1478/2022, emesso nel giudizio recante R.G. 4722/2022, depositato in data 06/06/2022, concesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 05/06/2022 e notificato il
17/06/2022; b) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
[...]
, quale legale rappresentante della società , per Pt_1 Controparte_1
difetto di legittimazione passiva per i motivi sopra addotti;
c) in accoglimento della spiegata eccezione di improponibilità ed inammissibilità della domanda azionata in via monitoria, dichiarare illegittimo, nullo, e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi già indicati;
d) nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, rigettare la domanda azionata in via monitoria perché infondata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
e) condannare la società al pagamento delle spese e competenze di causa oltre spese Controparte_2
generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta società, con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2022, con la quale la stessa, contestando ogni affermazione avversa: i) ribadiva che il proprio credito traesse origine da documenti certi ed inoppugnabili ed avesse tutti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; ii) obiettava che la residua somma portata in decreto (dunque, l'eccedenza rispetto all'importo oggetto del contratto d'appalto) trovava la propria giustificazione e fonte in ulteriori lavori commissionati ed effettuati in corso d'opera; iii) ripeteva che a garanzia delle somme erano stati emessi gli assegni posti a fondamento del procedimento monitorio, a proposito dei quali asseriva che il mancato incasso alle scadenze pattuite era stata una gentile concessione del legale rapp.te della società, , al fine di Parte_2 evitare procedure di protesto che avrebbero comportato una paralisi dell'attività commerciale a seguito di un paventato negato accesso al credito bancario, e che la ragione del ritardo dell'intrapresa azione di recupero crediti fosse da ravvisarsi unicamente nell'eccessiva disponibilità mostrata dallo iv) replicava l'inopponibilità all'opposta “dei problemi interni CP_2
alla società debitrice con il proprio socio”; v) affermava, inoltre, che nessuna contestazione fosse mai sorta in relazione alla “perfetta esecuzione dei lavori”; vi) in merito al beneficium excussionis, l'opposta rilevava l'applicabilità dello stesso alla sola fase esecutiva, non intrapresa;
e che comunque, ai fini del rispetto di tale principio, secondo un orientamento giurisprudenziale da ritenersi ormai consolidato, non occorre l'effettiva escussione del patrimonio della società, ma unicamente la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale l'insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfo del credito;
vii) quanto alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, l'opposta ribadiva che, stanti gli assegni posti a garanzia e pagamento ed allegati al ricorso introduttivo, ricorressero tutti i presupposti di legge di cui all'art. 642 c.p.c., mentre, di contro, non sussisteva alcun grave motivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. a sostegno della revoca della stessa.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di: a) confermare integralmente il d.i. opposto e la concessa provvisoria esecuzione;
b) rigettare ogni domanda avversa perché infondata, in fatto ed in diritto;
c) condannare l'opponente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 13.12.2022, celebrata con modalità telematico scritte, letta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, il Giudice si riservava.
Con successiva ordinanza del 23.12.2022, il Giudice rilevava, da un lato, che l'opposta avesse posto alla base della propria pretesa un determinato titolo, rappresentato dal contratto di appalto, laddove, invece, in comparsa adduceva lavori ulteriori rispetto a quelli pattuiti in contratto, del tutto genericamente indicati;
dall'altro, che non vi fosse prova della sussistenza del grave pericolo derivante dal ritardo;
pertanto, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, vista la richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Decorsi detti termini, il Giudice, lette le memorie ritualmente depositate dalle due parti e le relative richieste istruttorie, riteneva inammissibile la prova orale articolata dall'opposta, in ragione del fatto che, mentre nella fase monitoria la società collegava il proprio credito a lavori eseguiti in forza di contratto d'appalto, in comparsa di costituzione poneva a fondamento del preteso diritto ulteriori lavori asseritamente richiesti in corso di esecuzione del contratto, senza, tuttavia, alcuna indicazione spazio-temporale riguardante gli stessi, con conseguente genericità della circostanza dedotta;
né tali pretesi lavori venivano specificati nelle memorie ex art. 183, co.
6 successivamente depositate dall'opposta, non essendo stati precisamente distinti dagli altri.
Rilevato, dunque, che alla luce dell'inammissibilità della prova orale articolata dall'opposta si palesava non rilevante la prova orale articolata dall'opponente, riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni, atteso il carico di ruolo, all'udienza del 30.09.24.
Tanto premesso in fatto, si deve osservare quanto segue in punto di diritto. Preliminarmente, l'eccezione di legittimazione passiva articolata dall'attore è da ritenersi infondata.
Come noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in relazione al diritto dedotto in causa.
Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire o a contraddire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (così Cass., SS.UU., n. 2951/2016), che attiene al merito della causa.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Nel caso di specie, la legittimazione passiva sussiste per ciascuno dei soggetti citati, poiché la valutazione, sotto tale profilo, riguarda unicamente il piano della prospettazione astratta.
Non sussiste, invece, la titolarità della situazione giuridica in capo alla , posto che, CP_1
stando al contratto in atti, lo stesso veniva stipulato dalla sola in proprio, non in Parte_1
veste di legale rappresentante della società.
Pertanto, la domanda nei confronti di in qualità di l.r.p.t. della va Parte_1 CP_1
rigettata, per difetto di titolarità della situazione giuridica passiva.
Di contro, l'esame va proseguito rispetto alla posizione di quale soggetto che ha Parte_1
agito in proprio e, dunque, pienamente titolare della situazione giuridica dedotta in giudizio, figurando quale parte stipulante del contratto d'appalto.
Ciò posto, giova, innanzitutto, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin da l momento della presentazione del ricorso.
Nel giudizio di opposizione, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c. ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la consegue nza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento del l'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In particolare, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione d el contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provar e la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di cont roparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., inter alias, Cass. Civ., Sez. Un.,
30.10.01, n. 13533).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si li miterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il p roprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesa tto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza d ell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitativ e dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatt o adempimento (cfr., Cass. civ., Sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, l'opposto pone a fondamento della propria pretesa degli assegni emessi a scopo di garanzia, i quali, come noto, già solo per tale ragione rappresentano dei titoli nulli, non rispondendo ad alcun interesse ritenuto meritevole dal nostro ordinamento giuridico.
Invero, la consegna al creditore di assegni a garanzia di un debito, con l'intesa di restituzione qualora il debitore adempia regolarmente alla scadenza dell'obbligazione, pur costituendo una prassi commerciale diffusa non è meritevole di tutela giuridica, in quanto contraria alle funzioni di pagamento riconosciute dall'ordinamento dell'assegno bancario e conseguente nullità del patto di garanzia (v., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 08/06/2021, n.2087; o anche Cass. Civ.,
Sez. I, sentenza n. 10710 del 24.05.2016: “l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia (…)”.).
Pertanto, a doversi basare unicamente su tali assegni posti a garanzia, la domanda dovrebbe ritenersi infondata per difetto di titolo.
È peraltro noto che gli stessi, seppure nulli, conservino natura di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione.
Infatti, in ogni caso l'assegno è un titolo di credito, dotato del requisito dell'astrattezza, che, in caso di mancato incasso, conserva la propria natura di riconoscimento del debito o di promessa di pagamento;
ciò comporta, come detto, l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988
c.c., il quale recita: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”.
Ne deriva che, a fronte della produzione in giudizio da parte dell'opposta degli assegni, da intendersi quali promesse ex art. 1988 c.c., il credito dovrebbe assumersi dimostrato, salvo l'allegazione e prova da parte dell'opponente della inesistenza del rapporto sottostante e/o di fatti impeditivi, modificativi o estintivi (cfr. Tribunale Bologna sez. II, 13/03/2019, n.646).
Senonché, nel caso di specie, vi è una peculiarità, data dal fatto che tali assegni non sono stati affatto sottoscritti dalla parte del rapporto obbligatorio, , bensì da un soggetto Parte_1 terzo, , socio accomandante della , oltretutto privo di Persona_1 CP_1
procura per l'affare.
Sicchè, anche a voler far valere gli assegni emessi a garanzia del pagamento quali promesse ai sensi dell'art. 1988 c.c., gli stessi non varrebbero comunque a fondare la pretesa avanzata nei confronti di , in quanto da questa mai firmati. Parte_1
D'altro canto, l'attore non ha provato il proprio credito, in quanto, modificando il fatto costitutivo nella propria memoria di cui all'art. 183, avrebbe dovuto, altresì, integrare il proprio onere probatorio al riguardo, ma tanto non ha fatto.
A tale proposito, è opportuno rammentare che, come noto, non ogni singola modifica delle difese prodotta dalle parti del giudizio incorre nel divieto di mutatio libelli – principio cardine del nostro ordinamento – essendo tale attività, nell'ambito del contraddittorio, da ritenersi ammissibile se circoscritta nel confine della così denominata emendatio libelli. In particolare, si ha emendatio libelli nelle ipotesi in cui la modificazione della domanda introduttiva non incide sulla causa petendi, bensì solamente sulla interpretazione e qualificazione giuridica del fatto costitutivo, e neppure sul petitum, se non nel senso di meglio qualificarlo per renderlo più idoneo alla soddisfazione della pretesa fatta valere. Diversamente, si ha mutatio libelli nei casi ove la pretesa risulta obiettivamente differente da quella originaria, in quanto si è introdotto nel giudizio un petitum dissimile e maggiormente ampio, ovvero una causa petendi basata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza e, in particolare, su un fatto costitutivo differente.
È stata la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza del 2 agosto 2019, n. 20870) ad operare un chiaro distinguo tra i due istituti in esame, precisando che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine, spostandosi i termini della controversia. Si ha, al contrario, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Nel caso di specie, modificando le proprie allegazioni rispetto al ricorso monitorio attraverso la prospettazione di nuovi lavori asseritamente commissionati in corso d'opera, l'attore non ha violato il divieto di mutatio libelli, permanendo nei confini dell'emendatio.
Pur tuttavia, tale integrazione è rimasta sfornita di idonea prova, posto che: i) in ricorso monitorio l'opposta collegava il credito a lavori eseguiti in forza di contratto di appalto;
ii) in comparsa di costituzione, la stessa poneva a fondamento del proprio diritto lavori ulteriori, a suo dire richiesti in corso di esecuzione del contratto di appalto;
iii) le circostanze articolate nella memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte opposta si riferiscono in maniera generica a tutti i lavori eseguiti, laddove, nel caso in esame, le circostanze di rilievo avrebbero dovuto riguardare i soli pretesi lavori ulteriori (che però non sono stati precisamente distinti dagli altri); iv) la circostanza della esecuzione dei lavori indicati non ha neppure indicazione spazio-temporale, con conseguente genericità dei capi.
Ne deriva che la domanda dell'attore in senso sostanziale (dunque, il recupero della somma richiesto dall'opposta) non può trovare accoglimento perché, pur a voler superare tutte le contraddizioni supra rilevate e ben evidenziate dall'opponente in citazione, il mancato rispetto della regola del riparto dell'onere probatorio determina la mancata prova del credito e, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo.
Specularmente, l'opposizione è fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., secondo i valori medi, salvo per la fase di istruttoria, da liquidare ai minimi in ragione della esiguità dell'attività difensiva effettivamente espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persone del Giudice dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a d.i. di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_1
, per difetto di titolarità della situazione giuridica passiva dedotta in giudizio;
[...]
2. Accoglie l'opposizione proposta da quale soggetto che ha agito in proprio, Parte_1
in quanto fondata, e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1478/2022 emesso il 05.06.2022 dal Tribunale di Salerno nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 4722/2022, dep. in data 06.06.2022 e notificato 17.06.2022;
3. Condanna l'opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in
€ 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA., come per legge.
Così deciso in Salerno, il 07.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante