Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3832/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.04.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Cristina Bellini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Cristina Bellini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Como, il 08/11/2003 (Atto n. 106 parte 1, anno 2003)
separati con sentenza n. 627/2024 emessa il 05.06.2024 dal Tribunale di MI
(passata in giudicato)
con i seguenti figli:
Scipione 18; codice fiscale , cittadino italiano, maggiorenne C.F._3 economicamente autosufficiente;
, a NT (MI) il 03/02/2005, residente a [...]
Scipione Riva Rocci 18; codice fiscale , cittadina italiana, maggiorenne non C.F._4 economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori e Parte_1 CP_1 in data 08/11/2003 in Como, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di
[...] procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2) dare atto che i figli, e , sono maggiorenni ed entrambi rimangono ad Persona_1 Parte_3 abitare con la madre presso la casa familiare. studia, mentre studia e Parte_3 Persona_1 lavora ed è indipendente economicamente.
3) dare atto che la casa familiare sita a MI, via Riva Rocci Scipione n.18, è assegnata alla signora con tutto l'arredo che la compone. Parte_1
Il Sig. provvederà al pagamento dell'intera rata di mutuo da lui stipulato e gravante CP_1 sull'immobile in comproprietà, mentre la signora provvederà al pagamento delle utenze, Parte_1 delle spese condominiali ordinarie e manutentive, mentre le spese straordinarie verranno suddivise in base alle quote di comproprietà.
Le parti concordano sin da ora che la casa famigliare, in comproprietà, verrà messa in vendita a marzo 2026 indipendentemente dall'intervenuta indipendenza economica di entrambi i figli. Il prezzo della vendita verrà suddiviso al 50% tra i ricorrenti, mentre la quota di mutuo residua gravante sull'immobile, resta a carico del Signor CP_1
Al fine di pervenire alla vendita dell'abitazione le parti concordano che daranno mandato di vendita congiunto ad una agenzia immobiliare e che la sig.ra consentirà le visite dei potenziali Parte_1 acquirenti nell'abitazione.
Il Sig. all'atto della vendita della casa famigliare preleverà dall'abitazione i seguenti arredi CP_1 ed oggetti, in quanto beni personali provenienti dalla sua famiglia di origine:
- Tutti i quadri, stampe, serigrafie in origine di proprietà della madre del sig. e CP_1 relativa documentazione di accompagnamento e tra questi in particolare il quadro astratto di cromia prevalente verde e blu ora posizionato nel soggiorno dell'abitazione ed il quadro astratto di grandi dimensioni con cornice perimetrale in bianco e dipinto centrale con accenti luminosi su fondo prevalente scuro, ora posizionato nella camera matrimoniale;
Il mobile denominato “Casier Standard” in origine di proprietà della madre del Sig. CP_1
- I divani denominati “LC3” in origine di proprietà della madre del Sig. esclusi quelli CP_1 acquistati dalla Sig.ra Parte_1
- Libri e dischi personali;
La Signora alla vendita della casa famigliare preleverà i propri beni, oggetti ed indumenti Parte_1 personali presenti nella casa del lago di proprietà esclusiva del signor CP_1
4) dare atto che il signor verserà alla signora la somma mensile di € 800,00 a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della GL . Il suddetto importo sarà versato Parte_3 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024 e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione gennaio 2025.
5) dare atto che le spese extra assegno, come da Linee Guida approvate dal Tribunale di MI e dalla Corte d'Appello di MI in data 14 novembre 2017, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In deroga alle condizioni delle linee guida sopra citate i genitori concordano che:
- le spese delle scuole secondarie private che la GL ed il figlio Parte_3 Persona_1 stanno attualmente frequentando, continueranno ad essere sostenute in via esclusiva dal padre fino alla loro conclusione;
- le successive spese per tasse universitarie in atenei pubblici della GL sino ad Parte_3 un limite di 5000€/anno saranno sostenute in via esclusiva dal padre sino alla vendita della casa familiare.
6) dare atto che qualora, al momento della vendita della casa familiare, la GL non Parte_3 avesse ancora raggiunto l'indipendenza economica e volesse continuare a vivere prevalentemente con la madre, il padre si obbliga a versare, da quel momento, alla signora la somma Parte_1 mensile di € 400.00 a titolo di contributo abitativo per la GL fintanto che la stessa continuerà a vivere con la madre, nonché € 600,00 mensili da corrispondere direttamente alla GL stessa a titolo di contributo di mantenimento ordinario diretto, sempre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Qualora la GL invece decida, di vivere con il padre o con entrambi i genitori in modo Parte_3 paritetico o da sola, non sarà dovuto il contributo abitativo di € 400,00 da parte del Sig. CP_1 alla Sig.ra Parte_1
Le già menzionate somme – contributo abitativo e mantenimento - saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, costo vita come per legge.
7) dare atto che il signor verserà alla signora dalla pronuncia divorzile, CP_1 Parte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile. Somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 05.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Como l'08/11/2003 tra Parte_1
e CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in MI, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
MI, _____________
IL PM IL PG