Ordinanza cautelare 20 giugno 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 16/06/2025, n. 11702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11702 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11702/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06101/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2022, proposto da IC IT CI, rappresentata e difesa dall’avv. Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psicofisici dell’esercito italiano del 27 aprile 2022 con cui è stata accertata l’inidoneità psicofisica della ricorrente nell’ambito del concorso pubblico per l’ammissione di 146 allievi al primo anno del 204° corso dell’Accademia Militare;
- occorrendo, del bando e di ogni ulteriore atto pregiudiziale, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 6 giugno 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 31 maggio 2022 e depositato il giorno successivo, la signora IC IT CA ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese del provvedimento del Centro selezione e reclutamento nazionale dell’esercito di Foligno di esclusione dal concorso pubblico per l’ammissione di 146 allievi al 204° corso dell’Accademia militare, nonché degli ulteriori atti in epigrafe, tra cui la graduatoria finale.
Esposti i fatti, ha dedotto il seguente unico motivo:
Violazione e falsa applicazione: dell’art. 10 del bando; dell’art. 2.6 dell’appendice al bando. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza di motivazione; del travisamento dei fatti; dell’illogicità; dell’irragionevolezza.
Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3886 del 17 giugno 2022, l’istanza cautelare è stata rigettata.
All’udienza del 6 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione fatta dal difensore della ricorrente in udienza e, pertanto, in data successiva all’avviso e alla nomina del relatore; deve, pertanto, dichiarare il ricorso improcedibile.
Nelle ragioni della definizione in rito della causa il collegio rinviene giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO