Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7/2024 R.G.
Appello Sentenza Lecce N.3641 dell'1.12.2023 Oggetto: risarcimento danno differenziale ex art 2087 c.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Luisa SANTO Consigliere dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n.
7.2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Gabriella Campa, Parte_1
domiciliataria
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa, per procura in atti dagli avv.ti Simone Controparte_1
Carrà; Marco Biasi e Laura Corbeddu, domiciliatari;
e rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Controparte_2
dagli avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito, domiciliatari
E
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Francesco CP_3
Fidone e Antonella Barbera, domiciliatari
APPELLATI
FATTO
Con ricorso depositato in data 3.1.2024 , già dipendente della Parte_1 [...]
, ha proposto appello avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la CP_3
sua domanda in ricorso del 18.3.2020, avversata dalle società in epigrafe (“…1 accertare e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro in solido ovvero per le rispettive responsabilità, nell'infortunio sul lavoro accaduto…il 9.8.2017; 2 di conseguenza accertare e ritenere il risarcimento del danno differenziale nella somma di euro 528.985 o nella somma maggiore o minore che risulterà…oltre interessi e rivalutazione;
3 Con vittoria di spese diritti ed onorari…”) è stata rigettata con compensazione delle spese di giudizio
Riassunta la cronistoria della controversia ed il suo esito, ha censurato la decisione del giudice con unico ed articolato motivo.
Segnatamente il giudice, pur in presenza della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche norme di sicurezza sul lavoro (artt 281 DPR 128/1959; 180, 184 e 185 D.lgs
81.2008) e dell'art 2087 c.c. avrebbe ritenuto l'insussistenza del nesso causale fra comportamento datoriale e l'infortunio occorso al lavoratore dipendente mentre
“..avrebbe dovuto porre a fondamento della sentenza il comportamento illecito ed illegittimo del datore di lavoro per la provata violazione di norme innanzi richiamate ed avrebbe dovuto di conseguenza emettere una declaratoria di responsabilità a carico del datore di lavoro. Ed invece ha ritenuto irrilevante tale comportamento…” (così a pag. 19 del ricorso in appello). E comunque l'emergere del nesso causale fra comportamento illegittimo del datore di lavoro ed evento lesivo occorso dipendente, tramite il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti, era stato totalmente obliterato dal giudicante
Ha chiesto dunque la totale riforma della decisione con accoglimento delle conclusioni già rassegnate in I grado, e vittoria di spese e competenze del doppio grado. Le parti evocate, indicate in epigrafe, hanno chiesto il rigetto dell'appello per sua infondatezza.
All'odierna udienza del 16.5.2025 la causa, ex art 127 ter cpc, è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE L'appello non merita accoglimento.
La dinamica dell'infortunio occorso all'odierno appellante (dipendente ma in CP_3
data 9.8.2017 – giorno dell'infortunio occorsogli alle ore 14 – sotto le dipendenze e direzione ) per come riassunta in sentenza non è stata specificamente Controparte_1
contestata; il dipendente alla guida di un Perlini per il trasporto in cava del materiale raccolto era andato a sbattere, a seguito di un malore “..fondando la conseguente richiesta risarcitoria sulle violazioni poste in essere da parte resistente e che hanno determinato la causazione del sinistro….tutto ciò, segnatamente, sul presupposto che il predetto infortunio sia stato determinato da un malore, a sua volta causato da un colpo di calore…” (così a pag. 5 della sentenza), a dire della parte dato dalle particolari e nocive condizioni ambientali (“ Il sig. era preposto a Pt_1
trasportare materiale per la frantumazione, all'interno di una cava, in un veicolo senza revisione dal
1986 e senza alcun titolo autorizzativo al carico, senza impianto di condizionamento, senza cinture di sicurezza….con gli pneumatici lisci, con una temperatura di 39/40 gradi fin dalle 10 del mattino, senza alcun tipo di ristoro, senza alcuna possibilità di refrigerarsi, aggravato anche da uno sforzo psicologico a causa delle stradine che collegavano le varie parti della cava, sconnesse ripide e non a norma peraltro di larghezza pari alla larghezza del veicolo condotto…” così in ricorso I grado pag. 10).
Rileva la Corte che il giudice prima ancora di affermare la “mancata emersione del nesso di derivazione causale tra nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento di danno …” (così nell'ultima pag della sentenza) e ritenere disancorato da specifiche allegazioni il postulato secondo il quale il malore alla genesi dell'infortunio sia stato causato da un colpo di calore, ha, alla luce dell'istruttoria espletata, ritenuto non dimostrata la nocività dell'ambiente lavorativo.
Sul punto è necessario riportare quanto a pag. 6 della sentenza: “…dal contributo di conoscenza offerto dai testimoni escussi e significativamente risultato come gli operai della cava, ove si verificò il sinistro avessero la possibilità di svolgere liberamente delle pause lavorative per ristorarsi (vds dichiarazioni testimoniali di “..la Testimone_1
cava è circondata di alberi, per cui vi sono numerose zone d'ombra ove si poteva sostare;
nessuno controllava le nostra pause, anche se dovevamo portare a termine il nostro lavoro;
c'erano anche della cabine con aria condizionata , con frigorifero e macchina del caffè; potevamo entrare lì quando volevamo;
nella cabine c'era anche acqua potabile;
ADR le cabine in questione erano all'interno del cantiere;
c'erano anche due cabine al primo piano della cava dove stavo io , entrambe con aria condizionata;
dove operava lo vi erano altre due cabile , una per la sala comandi e l'altra per lo scarico del Pt_1
materiale; di “ADR: alla base della cava vi è una cabina climatizzata, anch'essa CP_4
con frigorifero e macchinetta del caffè; al cantiere , presso l'impianto, ove operava lo , vi è un'altra Pt_1
cabina climatizzata anch'essa con frigorifero e macchina del caffè; “ sopra vi sono anche gli uffici e vicino ad essi i distributori automatici di bibite e alimenti vari;
ADR: nelle cabine è disponibile acqu da bere
; quella della cava non era potabile, ma portavamo noi le bottiglie che mettevamo in frigorifero;
…ADR; intorno al cantiere vi sono alberi di cipresso che fanno ombra;
la zona dove si carica il camion
è piena d'ombra; .. era possibile durante la giornata lavorativa prendere delle pause occasionali di dieci quindici minuti per ristorarsi;
tutti facevamo così e nessuno ha mai avuto da ridire;
di CP_5
“…ADR per ristorarci usavamo l'acqua che portavamo da casa e mettevamo nei frigoroferi
[...]
della sala macchine che sta sopra;
all'entrata negli uffici ci sono distributori automatici di bevande;
nella sala macchina ci sono due condizionatori d'aria funzionanti;
il cantiere è recintato da alberi di cipresso che vengono innaffiati utilizzando l'acqua del pozzo artesiano, che viene acceso al mattino per
l'abbattimento della polvere;
ADR non so dire quanto sia la distanza tra il luogo ove lavorava lo Pt_1
e gli uffici, ma era una distanza percorribile a piedi;
ADR: è stata sempre consentita una pausa di mezz'ora nell'arco della giornata, con orari da noi decisi liberamente”.
Osserva la Corte che le dichiarazioni che precedono confliggono totalmente con il quadro del luogo di lavoro descritto in ricorso dal dipendente infortunato;
ciò è peraltro in linea con gli esiti dell'istruttoria penale (cfr richiesta di archiviazione del P.M. del 16
11.2018 in fasc. I grado “…alla luce delle approfondite attività di indagine espletate CP_1
dalla p.g. delegata…è emerso che si è trattato di un evento accidentale, non riconducibile alla violazione di norme antinfortunistiche da parte di terzi, avendo l'infortunato accusato un malore improvviso mentre era alla guida dell'autocarro…”).
Ex art 2087 c.c. è opportuno richiamare il criterio di distribuzione dell'onere di allegazione e prova fra datore di lavoro e lavoratore (cfr Cass. Ord 33307.2024); l'onere di allegazione dell'inadempimento a carico del lavoratore consiste non già nella individuazione della misura di prevenzione violata bensì nella indicazione della presenza nell'ambiente di lavoro di uno o più fattori di rischio per la sua salute, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione. Una volta assolto tale onere di allegazione e prova e dimostrata la dipendenza della malattia dagli elementi di rischio, è onere del datore di lavoro, per dimostrare l'assenza di colpa, allegare e provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, non solo prescritte da specifiche norme ma anche suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili.
Il dipendente, ha allegato ma non dimostrato il fattore di rischio correlato alla prestazione resa nella cava della segnatamente la nocività dell'ambiente CP_1
lavorativo dovuto alle elevate temperature e all'assenza di ogni utile accorgimento da parte del datore di lavoro idoneo ad eliminare o mitigare l'assunto fattore di rischio.
Già l'assenza di prova di tale segmento, per il titolo di responsabilità dedotto, porta questa Corte a ravvisare la non fondatezza della domanda introdotta e con essa le ragioni dell'appello; queste ultime, peraltro, in totale contrasto con la univoca giurisprudenza di legittimità, individuano nella dimostrazione della mera violazione delle misure di prevenzione e sicurezza da parte del datore di lavoro, dunque nella prova del suo inadempimento, l'assolvimento all'onere dalla prova per la fondatezza dell'azione introdotta, essendo sufficiente che il danno sia correlato all'occasione di lavoro (cfr quanto riportato a pag. 19 del ricorso in appello).
Si assume che il mezzo guidato dall'infortunato non fosse idoneo alla bisogna perché con revisione scaduta;
quand'anche ciò dovesse ritenersi – e così non è perché il mezzo circolava in area privata e non su suolo pubblico, e comunque è stato sottoposto alla ordinaria manutenzione (cfr doc. n. 11 schede di manutenzione in fasc. Nuzzaci cit.) – la condizione del mezzo non ha avuto alcuna incidenza causale sull'infortunio occorso, posto che quest'ultimo si è verificato non per inidoneità del mezzo ma per inidoneità del guidatore, che non era più presente a se stesso (non si è riscontrato alcun segno di frenata;
cfr doc. n. 13 in cit. ult. fasc.)
Si è altresì prospettata la violazione dell'art 281 del DPR 128.59; tale art. si riferisce al lavoro prestato nei cantieri del sotterraneo di una miniera, mentre il luogo interessato dal sinistro riguarda non un sotterraneo ma una cava, con lavorazione a cielo aperto.
Si è dedotto che la prova che il malore alla genesi del sinistro fosse dovuto, oltre che alla nocività dell'ambiente – circostanza da escludere per quanto sopra espresso – ad un colpo di calore indotto dalle proibitive condizioni di lavoro;
ciò emergerebbe dalla circostanza che l'infortunato è risultato esente da patologie pregresse, e potenzialmente idonee a causare uno stato di incoscienza;
par di capire che l'appellante ravvisi in ciò un presunzione idonea a fondare il giudizio di responsabilità datoriale per il titolo dedotto.
La Corte osserva che, oltre a mancare la prova di un segmento della fattispecie disciplinata dalla l'art 2087 c.c. , dai referti ospedalieri di cui al doc. 11 del fasc. di I grado della non è dato ravvisare alcun elemento che, anche presuntivamente, CP_1
possa indurre a suffragare la convinzione dell'infortunato; il quadro clinico d'ingresso in ospedale non ha evidenziato alcun riscontro clinico in ordine al malore tantomeno è stato riscontrato uno stato di disidratazione, ipertermia o abbassamento della pressione arteriosa, indici questi ultimi, secondo l'id quod plerumque accidit, del colpo di calore.
Aggiuntivamente v'è da rilevare che l'azienda quando v'è stata necessità, in caso di giornate particolarmente calde e per scongiurare il rischio di una prestazione lavorativa non in condizioni di sicurezza, ha fatto ricorso alla sospensione dell'attività ricorrendo allo strumento della cassa integrazione per eventi metereologici (cfr doc.5 in cit. fasc.); ciò, unitamente alla mancata comunicazione sia da parte dell'infortunato che dai suoi colleghi di lavoro di disagi nell'effettuazione della prestazione lavorativa per l'eccessivo caldo, porta a ritenere che le condizioni di lavoro non fossero particolarmente ostili e rischiose.
Dunque, quand'anche provata la nocività dell'ambiente – e così non è per quanto sopra esposto – non è stato provato, giusta l'illustrato riparto degli oneri probatori nell'ipotesi di violazione dell'art 2087 c.c., che il danno patito in conseguenza dell'infortunio fosse causalmente riconducibile all'eventuale inadempimento del datore di lavoro a modalità della prestazione lavorativa;
merita pertanto conferma l'affermazione in sentenza secondo la quale “..il postulato attoreo in questione – oltre che risultare disancorato da specifiche allegazioni potenzialmente utili a validarlo, relative alle modalità di insorgenza e caratteristiche del malore, al complessivo stato di salute del lavoratore e agli eventuali, successivi accertamenti diagnostici per verificarne l'origine dello stesso malore – non trova, in ogni caso avallo nelle emergenze processuali…”
L'appello pertanto deve essere rigettato.
La particolarità della vicenda merita la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c. ; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 3.1.2024 da Pt_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza dell'1.12.2023 n. 3641 del Tribunale di Lecce, così provvede: rigetta l' appello dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 16.5.2025
Il Presidente