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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2519 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GUARINI KATIA e GUIDO PIERFFRANCESCO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. RUSSO FRANCESCA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 8 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge: Per_ 1) affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, che esercite- ranno congiuntamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale;
2) disporre che il figlio minore mantenga la residenza presso la madre in idonea abitazione e che, considerata la prassi già da tempo instaurata tra i geni- tori, vengano suddivisi in maniera paritetica i tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi, secondo il seguente calendario settimanale, che verrà ci- clicamente ripetuto, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori: CP_ lunedì: Il signor preleverà il figlio da scuola, oppure alle ore 9,00 da casa della madre nel periodo non scolastico, e lo terrà con sé seguendolo nelle attività scolastiche ed extra scolastiche, anche nelle ore notturne;
Per_ martedì: trascorrerà la giornata e le ore notturne con la mamma, la quale si occuperà del prelevamento da scuola;
Per_ mercoledì: trascorrerà la giornata e le ore notturne con la mamma, la quale si occuperà dell'accompagnamento e del prelevamento a/da scuola;
Per_ giovedì: verrà accompagnato a scuola (o a casa del papà nel periodo non scolastico) dalla mamma e verrà prelevato da scuola dal papà, il quale si occuperà di seguirlo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, trascor- rendo assieme anche le ore notturne;
Per_ venerdì: trascorrerà la giornata e le ore notturne con il papà, il quale si occuperà dell'accompagnamento e del prelevamento a/da scuola;
Per_ sabato: trascorrerà la giornata con il papà e verrà prelevato dalla mamma, con la quale trascorrerà anche le ore notturne, alle ore 18,00;
Per_ domenica: trascorrerà la giornata e le ore notturne con la madre;
CP_
3) i genitori concordano che, qualora per motivi lavorativi, il signor sia impegnato nella giornata di sabato, potrà concordare con la signora di Pt_1 vedere il figlio in un'altra giornata;
4) durante le vacanze natalizie, sette giorni con ciascun genitore ad anni al- terni dal 24 al 31 dicembre oppure dall'1 al 6 gennaio. In caso di disaccordo, il padre deciderà negli anni pari e la madre in quelli dispari;
pagina 2 di 8 5) durante le vacanze pasquali, tre giorni con ciascun genitore, comprensivi della Domenica di Pasqua o del lunedì dell'Angelo, secondo il principio dell'alternanza;
6) - due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, a seconda della disponibilità di ferie dei genitori e nel rispetto di eventuali impegni extra- scolastici del minore. I genitori dovranno comunicarsi le rispettive ferie entro il giorno 15 del mese di maggio. In caso di disaccordo, il padre deciderà negli anni pari e la madre in quelli dispari;
7) - eventuali ponti lavorativi (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre) saranno calendarizzati ad inizio anno concordemente tra i genitori al- la luce delle esigenze lavorative e feriali degli stessi e di eventuali impegni extra- scolastici del minore, secondo il criterio dell'equità e dell'alternanza; Per_
8) - trascorrerà la festa della Mamma e la festa del Papà con il rispetti- vo genitore, così come i compleanni degli stessi. Trascorrerà, inoltre, il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, metà giorna- ta con ciascun genitore (mattino/pomeriggio o tardo pomeriggio/pernotto), se- condo il principio dell'alternanza annuale;
9) data la divisione paritetica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio. Se CP_ la signora si trasferirà in una città lontana dal signor e quest'ultimo Pt_1 non potrà raggiungere il figlio, diventando incompatibile la divisione paritetica, il CP_ signor corrisponderà la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio;
10) i genitori continueranno a percepire l'importo erogato dall'Inps a titolo di
Assegno Unico per il figlio nella misura del 50% ciascuno e manterranno il dirit- to di avvalersi di detrazioni e benefici fiscali per i minori a carico ad entrambi i genitori in egual misura;
11) i genitori provvederanno, inoltre, al pagamento o al rimborso, nella misu- ra del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indi- cati nel protocollo recepito dal Tribunale di Parma, al netto di eventuali benefici e/o agevolazioni di cui potranno usufruire.
pagina 3 di 8 Nello specifico:
Spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo:
SPESE MEDICHE:
- medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pedia- tra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- tickets sanitari;
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti, erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o pri- vate erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disa- bilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE:
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla me- desima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, com- prensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rien- trante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola priva- ta, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento
(DSA) delle figlie, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
- assicurazione scolastica;
pagina 4 di 8 - fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittu- ra ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- ricarica cellulare
Spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo:
SPESE MEDICHE
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisio- terapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di profes- sione;
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesi- ci se prescritti, ma non erogati dal SSN;
- interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali
(omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- gite scolastiche con pernottamento;
pagina 5 di 8 - corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominia- li;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spe- se per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, spor- tivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuo- la/università);
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomo- zione del figlio, acquistati in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
Ciascun genitore dovrà presentare all'altro i documenti giustificativi delle spese sostenute mensilmente entro la prima settimana del mese ed il rimborso dovrà av- venire nel corso della settimana successiva.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno di mantenimento sostenuta do- vranno, ove possibile, essere intestati al figlio e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in co- pia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. La deduzione per il figlio a carico sarà posta al 50% per ciascun genitore;
pagina 6 di 8 11) i genitori provvederanno, inoltre, a depositare delega congiunta per il ritiro Per_ somme dal libretto postale intestato a e dove vengono depositate le somme che il minore riceve a titolo di indennità di frequenza ed invalidità;
12) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio, proprio e per il figlio, pure con il rispettivo inserimento, sul documento, del figlio minore;
12) le parti dichiarano che le condizioni sopra indicate sono da applicarsi dal momento della sottoscrizione del presente atto;
13) spese legali compensate fra le parti.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 26/08/2024 dava atto di aver avuto Parte_1 una relazione sentimentale con dalla quale in data 12/09/2022 CP_1 era nato il figlio riconosciuto da entrambi i genitori;
la ricorrente prosegui- Per_1 va narrando che la relazione sentimentale con il padre del minore si era progressi- vamente deteriorata, ciò portando alla fine della convivenza tra i genitori. Ciò po- sto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di disporre l'affido condiviso del fi- glio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, una regola- mentazione delle visite paterne, con la determinazione del contributo al manteni- mento della prole a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio concordando sull'affido condiviso del CP_1 figlio ma chiedendone una collocazione paritetica e alternata con la previsione di un mantenimento diretto in capo a ciascun genitore, salvo il riparto al 50% delle spese straordinarie.
Del procedimento veniva notiziato il Pubblico Ministero
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 30/04/2025 le parti, personalmente presenti, venivano sentite dal Giudice Istruttore delegato dal Col- legio, il quale, ad esito, disponeva un rinvio ai fini di un tentativo di definizione conciliativa della controversia.
pagina 7 di 8 Successivamente, all'udienza del 3/06/2025 i difensori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni congiun- te di cui in epigrafe, precisando le conclusioni in conformità, con rinuncia a ter- mini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 20/06/2025.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui sopra non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di caratte- re imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posi- zioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore della coppia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
- recepisce e fa proprie le condizioni concordate dalle parti di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
20/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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