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9 dicembre 2023
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Art. 8. Rilevazione dei termini 1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all' articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ». Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale). - 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ne' ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;
c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all' articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), e' specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalita' della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
c) le generalita' della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonche', se risultano, la data e il luogo del fatto.».
« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all' articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ». Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale). - 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ne' ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;
c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all' articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), e' specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalita' della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
c) le generalita' della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonche', se risultano, la data e il luogo del fatto.».
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