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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12073 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 30036/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile – nella persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Arena Angela ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30036 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: actio negatoria servitutis -, vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via Emilio Scaglione n. 20, presso lo studio dell'avv. Giovanna Iommelli dal quale è rappresentato e difeso
ATTORE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Marano, CP_1 C.F._2 alla via Gradoni Annunziata n. 9, presso lo studio dell'avv. Luca Russo dal quale è rap- presentato e difeso
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudi- Parte_1 zio dinanzi a questo Tribunale assumendo di essere proprietario CP_1 dell'appartamento sito in via Cupa delle Fascine n. 25 al piano rialzato (catastalmente piano terra), interno cinque, (identificato nel NCEU del Comune di Napoli sez. SCA, foglio 7, particella 470, subalterno 3, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, vani
5,5), sottostante al cespite di proprietà del convenuto, , sito alla medesima CP_1 via, al primo piano, interno 6. L'attore ha riferito che, nell'immobile di sua proprietà, e
1
precisamente nel vano bagno, nell'autunno-inverno 2018-2019 si sono verificate delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla colonna fecale dell'appartamento del convenuto che hanno interessato l'intero soffitto del suddetto vano, ricoperto da una struttura di cartongesso;
resasi necessaria, per l'eliminazione della perdita, la rottura del controsof- fitto esistente, l'attore ha riferito di essere venuto a conoscenza, per la prima volta, dell'esistenza, all'interno del proprio appartamento, di un tratto della colonna fecale proveniente dall'appartamento del Sig. e di proprietà dello stesso. Conse- CP_1 guentemente, l'attore ha richiesto a questo Tribunale di accertare l'inesistenza di qual- siasi servitù di scarico delle acque fecali a favore dell'immobile del convenuto e, quindi, di ordinare a quest'ultimo la rimozione del tubo di scarico con spostamento dello stesso presso la parte strutturale dell'edificio di proprietà del convenuto;
ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni causati dal convenuto, da liquidarsi equitativamente e la condan- na del medesimo di tutti i danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua e costituiti dalle opere edili necessarie per la stuccatura e la pitturazione delle pareti e del soffitto del lo- cale bagno deturpate e per il ripristino della controsoffittatura rimossa, quantificati, sal- va migliore stima, in euro 5.000,00, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando integralmente le domande avverse ed affermando la preesistenza di tale servitù rispetto all'acquisto dell'immobile di cui at- tualmente è proprietario. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la limitazione del risarcimento dei danni in euro 400,00, con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., disposta CTU, nominato quale consulente l'Ing. depositata la relazione di CTU in data 2.10.2024 ed espletate le Persona_1 prove testimoniali (udienze del 14.6.2022 e del 13.6.2023), il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
In mancanza di accordo tra le stesse, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.11.2025 il Giudice ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Passando alla disamina della res controversa, in via preliminare, occorre precisare che domanda attorea può qualificarsi come actio negatoria servitutis.
L'attore, invero, ha chiesto a questo Tribunale di accertare l'inesistenza della servitù di scarico delle acque fecali dell'immobile del convenuto, ovvero quello sito in Via Cupa delle Fascine n. 25, interno 6, insistente nell'immobile di proprietà dell'attore, sito nella medesima via e nel medesimo edificio condominiale presso l'interno 5 (appartamento al piano rialzato (catastalmente piano terra), riportato nel NCEU del Comune di Napoli
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sez. SCA, foglio 7, particella 470, subalterno 3, zona censuaria 2, categoria A/2, classe
4, vani 5,5, rendita lire 1.072.500, Via Cupa delle Fascine n° 25, piano T, interno 5), chiedendo conseguentemente la rimozione del tubo di scarico dal suo appartamento con spostamento nella parte strutturale di proprietà del convenuto.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma al consegui- mento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la liber- tà del fondo (cfr. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1905 del 23 gennaio 2023).
Tale azione ha, quindi, come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, or- dinanza n. 31382 del 5 dicembre 2018; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13710 del
22 giugno 2011; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3389 del 11 febbraio 2009).
Nell'azione negatoria servitutis è indispensabile, ai fini della legittimazione attiva, che l'attore fornisca adeguata prova della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul fondo pretesamente leso. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per dimostrare la legittimazione attiva è sufficiente la prova del possesso del fondo in forza di un titolo valido, anche presuntivo, senza necessità di fornire una prova rigorosa di proprietà come richiesta, invece, nell'azione di rivendicazione. Tuttavia, deve essere adeguatamente accertata la titolarità della posizione soggettiva vantata, soprattutto in caso di contestazione sul punto. Al convenuto, invece, incombe l'onere di provare l'esi- stenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. ex multis,
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 08/01/2025, n. 392).
Ebbene, sotto il primo profilo, l'attore ha prodotto il titolo di proprietà sull'immobile at- traverso il quale passa la colonna fecale di proprietà del convenuto allegando l'atto di compravendita dello stesso (cfr. atto di compravendita del 6.7.2001 a firma del notaio allegato all'atto introduttivo), né tale circostanza è stata oggetto di con- Persona_2 testazione dalla controparte.
Dalle allegazioni attoree, tuttavia, non può ritenersi dimostrata l'inesistenza della servitù di scolo di cui beneficerebbe l'immobile di proprietà del convenuto.
Occorre premettere che la servitù di scolo è il diritto di far defluire acque (piovane, luri- de, ecc.) dal fondo dominante su quello servente, tipicamente realizzata tramite tubazio-
3
ni, canalizzazioni o altri manufatti e, come tale, può essere costituita per titolo, per usu- capione o per destinazione del padre di famiglia.
La Cassazione, in riferimento ad una situazione assai simile a quella del presente con- tenzioso, ha precisato che una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente costituisce senz'altro un'opera oggetti- vamente apparente, "in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo (fondo) in occa- sione dello svolgimento di lavori edili".
Una tubazione di scarico, anche se collocata sotto il pavimento o occultata da controsof- fittature, dunque, può costituire opera “apparentemente” destinata all'esercizio della servitù se: è stabile e permanente;
è visibile, anche solo in occasione di lavori edili o ispezioni;
la sua funzione (scolo) è oggettivamente riconoscibile. Non è necessario che la tubazione sia sempre a vista: è sufficiente che sia percepibile in circostanze ordinarie
(es. manutenzione, ristrutturazione) e che la sua presenza sia tale da rendere presumibile la conoscenza del vincolo da parte del proprietario del fondo servente.
L'opera deve costituire un segno inequivoco della destinazione all'esercizio della servi- tù di scolo: la semplice presenza di una tubazione, se chiaramente collegata allo scarico di acque dal fondo dominante, è idonea a integrare il requisito dell'apparenza.
Solo se la tubazione è stata occultata in modo tale da non essere percepibile nemmeno in occasione di normali lavori o ispezioni, o se la funzione non è chiara (es. tubi non collegati, chiusi, privi di sbocco), l'apparenza può essere esclusa (cfr. Cass. Ord.
1/3/2025, n. 5479).
In contesti condominiali, la Cassazione sottolinea che è normale la presenza di tubazioni di scarico tra piani sovrapposti;
la prevedibilità e la possibilità di accertare la presenza delle tubazioni, anche solo in occasione di lavori, rafforza il carattere di apparenza.
Se la tubazione è stata installata dal costruttore e permane in modo stabile, la servitù può considerarsi apparente, salvo che sia stata occultata in modo tale da renderla ignota e non verificabile dal proprietario del fondo servente. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
24/09/2024, n. 25493; Cass. civ., Sez. II, Ord. 08/06/2017, n. 14292).
Ebbene, nel caso di specie, lo stesso attore ha riconosciuto l'esistenza di tale colonna fe- cale già prima dell'acquisto, avvenuto nell'anno 2001, dell'immobile di cui ad oggi è proprietario. Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste di parte attrice, sig.ra
, escussa in data 14.6.2022. La teste, infatti, ha affermato che la struttura Testimone_1 in cartongesso che copriva la colonna fecale era presente sin da quando la stessa e il ma- rito -l'attore hanno abitato la casa in qualità di conduttori, ovvero Parte_1
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dall'anno 1994 e che solo in occasione dei lavori resisi necessari per la rimozione delle infiltrazioni tale stato di cose si è reso visibile.
Ne deriva che tale stato di fatto possa ritenersi stabile e permanente, sia pur con la pre- cisazione, come rilevato dal CTU, che “la situazione attualmente rilevata (…) appare essere un intervento successivo all'originale impianto di scarico la cui datazione non risulta, però, allo stato possibile” (cfr. pag. 7 della relazione tecnica).
Da tutte le circostanze sopra dedotte emerge che la situazione attuale non è, in astratto, incompatibile con l'esistenza di una servitù di scolo a carico dell'immobile di parte at- trice. Questo Tribunale, dunque, non può escludere l'esistenza della servitù di scolo, pur non potendo, in assenza di ulteriori elementi e di specifica domanda formulata da parte convenuta, in omaggio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ac- certare e dichiarare l'esistenza della stessa.
Il rigetto della domanda di negatoria servitutis determina il rigetto della domanda con- seguente volta ad ordinare al convenuto la rimozione del tubo di scarico dall'immobile di proprietà dell'attore.
Non ulteriormente specificata né provata è, poi, la domanda volta a condannare il con- venuto al risarcimento “del danno causato”, da liquidarsi equitativamente. Il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., infatti, impone all'attore di provare i fatti che sono a fondamento della propria domanda imponendo, in caso contrario, il rigetto della stessa.
Risultano, invece, provati i danni da infiltrazioni di acqua causati all'attore e riguardanti il soffitto, la parete laterale del bagno e il ripristino della controsoffittatura sottostante la colonna fecale di proprietà del convenuto. L'esistenza di tali danni, oltre ad essere visi- bile dalle riproduzioni fotografiche allegate dall'attore all'atto introduttivo, è stata con- fermata sia dalla teste di parte attrice che dal teste di parte convenuta ( , Testimone_2 escusso all'udienza del 13.06.2023) oltre a non essere stata contestata dal convenuto stesso.
Le opere ritenute necessarie al ripristino dello status quo ante dell'immobile dell'attore, stando alla valutazione del ctu nominato, che si ritiene di condividere, sono, con riferi- mento al vano bagno: “1) Opere provvisionali a protezione dei pavimenti e dei sanitari;
2) Raschiatura delle vecchie tinteggiature da pareti e soffitti;
3) Ripristino controsoffit- tatura rimossa;
4) Stuccatura e rasatura di vecchi intonaci;
5) Preparazione delle su- perfici da tinteggiare (soffitto e pareti per altezza di circa 68 cm al di sopra del rivesti-
5
mento esistente) con fissativo a base di resine acriliche;
6) Tinteggiatura con pittura la- vabile” (cfr. pag. 13 della relazione tecnica).
Sotto il profilo del quantum, gli stessi possono essere quantificati, sulla scorta dell'importo stimato dal CTU, in euro 824,00, importo cui va riconosciuta l'I.V.A. nella misura di legge.
L'esito del giudizio, e la soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Analogamente, le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste defini- tivamente a carico di entrambe le parti in egual misura, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di quanto anticipato dall'attore nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande di cui al procedimento R.G. 30036/2019, così provvede:
1) rigetta la domanda di negatoria servitutis proposta dall'attore Parte_2
[...]
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno causato proposta dall'attore
[...]
Parte_3
3) accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore Parte_2
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore
[...] CP_1 di , dell'importo di euro 824,00, ed interessi compensa- Parte_1 tivi dal giorno dell'evento dannoso al giorno della sentenza sulla somma via via rivalutata, nonché gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presen- te sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate nel corso del giudizio, a carico di en- trambe le parti in egual misura, condannando il convenuto al- CP_1 la restituzione di quanto anticipato dall'attore nella Parte_1 misura del 50%.
Napoli, 19.12.25 Il Giudice
(dott. Angela Arena )
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ludovica
Diodato, Magistrato ordinario in tirocinio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile – nella persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Arena Angela ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30036 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: actio negatoria servitutis -, vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via Emilio Scaglione n. 20, presso lo studio dell'avv. Giovanna Iommelli dal quale è rappresentato e difeso
ATTORE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Marano, CP_1 C.F._2 alla via Gradoni Annunziata n. 9, presso lo studio dell'avv. Luca Russo dal quale è rap- presentato e difeso
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudi- Parte_1 zio dinanzi a questo Tribunale assumendo di essere proprietario CP_1 dell'appartamento sito in via Cupa delle Fascine n. 25 al piano rialzato (catastalmente piano terra), interno cinque, (identificato nel NCEU del Comune di Napoli sez. SCA, foglio 7, particella 470, subalterno 3, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, vani
5,5), sottostante al cespite di proprietà del convenuto, , sito alla medesima CP_1 via, al primo piano, interno 6. L'attore ha riferito che, nell'immobile di sua proprietà, e
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precisamente nel vano bagno, nell'autunno-inverno 2018-2019 si sono verificate delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla colonna fecale dell'appartamento del convenuto che hanno interessato l'intero soffitto del suddetto vano, ricoperto da una struttura di cartongesso;
resasi necessaria, per l'eliminazione della perdita, la rottura del controsof- fitto esistente, l'attore ha riferito di essere venuto a conoscenza, per la prima volta, dell'esistenza, all'interno del proprio appartamento, di un tratto della colonna fecale proveniente dall'appartamento del Sig. e di proprietà dello stesso. Conse- CP_1 guentemente, l'attore ha richiesto a questo Tribunale di accertare l'inesistenza di qual- siasi servitù di scarico delle acque fecali a favore dell'immobile del convenuto e, quindi, di ordinare a quest'ultimo la rimozione del tubo di scarico con spostamento dello stesso presso la parte strutturale dell'edificio di proprietà del convenuto;
ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni causati dal convenuto, da liquidarsi equitativamente e la condan- na del medesimo di tutti i danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua e costituiti dalle opere edili necessarie per la stuccatura e la pitturazione delle pareti e del soffitto del lo- cale bagno deturpate e per il ripristino della controsoffittatura rimossa, quantificati, sal- va migliore stima, in euro 5.000,00, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando integralmente le domande avverse ed affermando la preesistenza di tale servitù rispetto all'acquisto dell'immobile di cui at- tualmente è proprietario. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la limitazione del risarcimento dei danni in euro 400,00, con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., disposta CTU, nominato quale consulente l'Ing. depositata la relazione di CTU in data 2.10.2024 ed espletate le Persona_1 prove testimoniali (udienze del 14.6.2022 e del 13.6.2023), il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
In mancanza di accordo tra le stesse, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.11.2025 il Giudice ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Passando alla disamina della res controversa, in via preliminare, occorre precisare che domanda attorea può qualificarsi come actio negatoria servitutis.
L'attore, invero, ha chiesto a questo Tribunale di accertare l'inesistenza della servitù di scarico delle acque fecali dell'immobile del convenuto, ovvero quello sito in Via Cupa delle Fascine n. 25, interno 6, insistente nell'immobile di proprietà dell'attore, sito nella medesima via e nel medesimo edificio condominiale presso l'interno 5 (appartamento al piano rialzato (catastalmente piano terra), riportato nel NCEU del Comune di Napoli
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sez. SCA, foglio 7, particella 470, subalterno 3, zona censuaria 2, categoria A/2, classe
4, vani 5,5, rendita lire 1.072.500, Via Cupa delle Fascine n° 25, piano T, interno 5), chiedendo conseguentemente la rimozione del tubo di scarico dal suo appartamento con spostamento nella parte strutturale di proprietà del convenuto.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma al consegui- mento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la liber- tà del fondo (cfr. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1905 del 23 gennaio 2023).
Tale azione ha, quindi, come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, or- dinanza n. 31382 del 5 dicembre 2018; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13710 del
22 giugno 2011; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3389 del 11 febbraio 2009).
Nell'azione negatoria servitutis è indispensabile, ai fini della legittimazione attiva, che l'attore fornisca adeguata prova della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul fondo pretesamente leso. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per dimostrare la legittimazione attiva è sufficiente la prova del possesso del fondo in forza di un titolo valido, anche presuntivo, senza necessità di fornire una prova rigorosa di proprietà come richiesta, invece, nell'azione di rivendicazione. Tuttavia, deve essere adeguatamente accertata la titolarità della posizione soggettiva vantata, soprattutto in caso di contestazione sul punto. Al convenuto, invece, incombe l'onere di provare l'esi- stenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. ex multis,
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 08/01/2025, n. 392).
Ebbene, sotto il primo profilo, l'attore ha prodotto il titolo di proprietà sull'immobile at- traverso il quale passa la colonna fecale di proprietà del convenuto allegando l'atto di compravendita dello stesso (cfr. atto di compravendita del 6.7.2001 a firma del notaio allegato all'atto introduttivo), né tale circostanza è stata oggetto di con- Persona_2 testazione dalla controparte.
Dalle allegazioni attoree, tuttavia, non può ritenersi dimostrata l'inesistenza della servitù di scolo di cui beneficerebbe l'immobile di proprietà del convenuto.
Occorre premettere che la servitù di scolo è il diritto di far defluire acque (piovane, luri- de, ecc.) dal fondo dominante su quello servente, tipicamente realizzata tramite tubazio-
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ni, canalizzazioni o altri manufatti e, come tale, può essere costituita per titolo, per usu- capione o per destinazione del padre di famiglia.
La Cassazione, in riferimento ad una situazione assai simile a quella del presente con- tenzioso, ha precisato che una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente costituisce senz'altro un'opera oggetti- vamente apparente, "in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo (fondo) in occa- sione dello svolgimento di lavori edili".
Una tubazione di scarico, anche se collocata sotto il pavimento o occultata da controsof- fittature, dunque, può costituire opera “apparentemente” destinata all'esercizio della servitù se: è stabile e permanente;
è visibile, anche solo in occasione di lavori edili o ispezioni;
la sua funzione (scolo) è oggettivamente riconoscibile. Non è necessario che la tubazione sia sempre a vista: è sufficiente che sia percepibile in circostanze ordinarie
(es. manutenzione, ristrutturazione) e che la sua presenza sia tale da rendere presumibile la conoscenza del vincolo da parte del proprietario del fondo servente.
L'opera deve costituire un segno inequivoco della destinazione all'esercizio della servi- tù di scolo: la semplice presenza di una tubazione, se chiaramente collegata allo scarico di acque dal fondo dominante, è idonea a integrare il requisito dell'apparenza.
Solo se la tubazione è stata occultata in modo tale da non essere percepibile nemmeno in occasione di normali lavori o ispezioni, o se la funzione non è chiara (es. tubi non collegati, chiusi, privi di sbocco), l'apparenza può essere esclusa (cfr. Cass. Ord.
1/3/2025, n. 5479).
In contesti condominiali, la Cassazione sottolinea che è normale la presenza di tubazioni di scarico tra piani sovrapposti;
la prevedibilità e la possibilità di accertare la presenza delle tubazioni, anche solo in occasione di lavori, rafforza il carattere di apparenza.
Se la tubazione è stata installata dal costruttore e permane in modo stabile, la servitù può considerarsi apparente, salvo che sia stata occultata in modo tale da renderla ignota e non verificabile dal proprietario del fondo servente. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
24/09/2024, n. 25493; Cass. civ., Sez. II, Ord. 08/06/2017, n. 14292).
Ebbene, nel caso di specie, lo stesso attore ha riconosciuto l'esistenza di tale colonna fe- cale già prima dell'acquisto, avvenuto nell'anno 2001, dell'immobile di cui ad oggi è proprietario. Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste di parte attrice, sig.ra
, escussa in data 14.6.2022. La teste, infatti, ha affermato che la struttura Testimone_1 in cartongesso che copriva la colonna fecale era presente sin da quando la stessa e il ma- rito -l'attore hanno abitato la casa in qualità di conduttori, ovvero Parte_1
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dall'anno 1994 e che solo in occasione dei lavori resisi necessari per la rimozione delle infiltrazioni tale stato di cose si è reso visibile.
Ne deriva che tale stato di fatto possa ritenersi stabile e permanente, sia pur con la pre- cisazione, come rilevato dal CTU, che “la situazione attualmente rilevata (…) appare essere un intervento successivo all'originale impianto di scarico la cui datazione non risulta, però, allo stato possibile” (cfr. pag. 7 della relazione tecnica).
Da tutte le circostanze sopra dedotte emerge che la situazione attuale non è, in astratto, incompatibile con l'esistenza di una servitù di scolo a carico dell'immobile di parte at- trice. Questo Tribunale, dunque, non può escludere l'esistenza della servitù di scolo, pur non potendo, in assenza di ulteriori elementi e di specifica domanda formulata da parte convenuta, in omaggio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ac- certare e dichiarare l'esistenza della stessa.
Il rigetto della domanda di negatoria servitutis determina il rigetto della domanda con- seguente volta ad ordinare al convenuto la rimozione del tubo di scarico dall'immobile di proprietà dell'attore.
Non ulteriormente specificata né provata è, poi, la domanda volta a condannare il con- venuto al risarcimento “del danno causato”, da liquidarsi equitativamente. Il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., infatti, impone all'attore di provare i fatti che sono a fondamento della propria domanda imponendo, in caso contrario, il rigetto della stessa.
Risultano, invece, provati i danni da infiltrazioni di acqua causati all'attore e riguardanti il soffitto, la parete laterale del bagno e il ripristino della controsoffittatura sottostante la colonna fecale di proprietà del convenuto. L'esistenza di tali danni, oltre ad essere visi- bile dalle riproduzioni fotografiche allegate dall'attore all'atto introduttivo, è stata con- fermata sia dalla teste di parte attrice che dal teste di parte convenuta ( , Testimone_2 escusso all'udienza del 13.06.2023) oltre a non essere stata contestata dal convenuto stesso.
Le opere ritenute necessarie al ripristino dello status quo ante dell'immobile dell'attore, stando alla valutazione del ctu nominato, che si ritiene di condividere, sono, con riferi- mento al vano bagno: “1) Opere provvisionali a protezione dei pavimenti e dei sanitari;
2) Raschiatura delle vecchie tinteggiature da pareti e soffitti;
3) Ripristino controsoffit- tatura rimossa;
4) Stuccatura e rasatura di vecchi intonaci;
5) Preparazione delle su- perfici da tinteggiare (soffitto e pareti per altezza di circa 68 cm al di sopra del rivesti-
5
mento esistente) con fissativo a base di resine acriliche;
6) Tinteggiatura con pittura la- vabile” (cfr. pag. 13 della relazione tecnica).
Sotto il profilo del quantum, gli stessi possono essere quantificati, sulla scorta dell'importo stimato dal CTU, in euro 824,00, importo cui va riconosciuta l'I.V.A. nella misura di legge.
L'esito del giudizio, e la soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Analogamente, le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste defini- tivamente a carico di entrambe le parti in egual misura, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di quanto anticipato dall'attore nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande di cui al procedimento R.G. 30036/2019, così provvede:
1) rigetta la domanda di negatoria servitutis proposta dall'attore Parte_2
[...]
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno causato proposta dall'attore
[...]
Parte_3
3) accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore Parte_2
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore
[...] CP_1 di , dell'importo di euro 824,00, ed interessi compensa- Parte_1 tivi dal giorno dell'evento dannoso al giorno della sentenza sulla somma via via rivalutata, nonché gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presen- te sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate nel corso del giudizio, a carico di en- trambe le parti in egual misura, condannando il convenuto al- CP_1 la restituzione di quanto anticipato dall'attore nella Parte_1 misura del 50%.
Napoli, 19.12.25 Il Giudice
(dott. Angela Arena )
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ludovica
Diodato, Magistrato ordinario in tirocinio
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