CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2026, n. 10621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10621 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11368/2025 R.G. proposto da: PI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPE SISCO, 8, presso lo studio dell’avvocato NELLI ISABELLA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINUZZI DARIO unitamente all'avvocato STUMPO NC -controricorrente- Civile Sent. Sez. L Num. 10621 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GANDINI FABRIZIO Data pubblicazione: 21/04/2026 2 di 9 avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4521/2024 depositata il 13/01/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’ 11/12/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor STEFANO VISONÀ, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito, per il ricorrente, l’avvocato DARIO MARINUZZI, in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato NC STUMPO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Udita, per la controricorrente, l’avvocata ISABELLA NELLI, che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso. FATTI DI CAUSA 1. MA LL lavorò alle dipendenze della Ce.Am. s.r.l. sino al 19/12/2018. La società datrice di lavoro fu cancellata dal registro delle imprese il 18/03/2019, perché fusa per incorporazione nella Lisit s.r.l., a sua volta cancellata dal registro delle imprese il 09/04/2019 perché fusa per incorporazione nella FI LC, società di diritto statunitense con sede legale nel Delaware. 2. Il Tribunale di Roma, con decreto dell’11/03/2020, rigettò l’istanza di fallimento di Ce.Am. s.r.l., Lisit s.r.l. e FI LC, quanto alle prime due perché l’istanza era stata proposta oltre un anno dalla sua cancellazione, quanto all’ultima per difetto di giurisdizione del giudice italiano. 3. MA LL adì allora il Tribunale di Roma chiedendo il pagamento del T.f.r. — del quale si dichiarava creditrice insoddisfatta — da parte dell’I.N.P.S., ex art.2 della legge n.297/1982. Il Tribunale rigettò la sua domanda. 4. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto LL ed ha confermato la sentenza impugnata. 3 di 9 5. Per la cassazione della sentenza ricorre la LL con ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria, ai quali resiste I.N.P.S. con controricorso. 6. A seguito dell’infruttuosa trattazione in sede di adunanza camerale, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025. 7. All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste sopra trascritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (rubricabile ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2 comma 5 della legge n.297/1982, dell’art.2504 bis cod. civ., dell’art.3 della legge n.218/1995 e dell’art.5 della sezione 2a della «Convenzione di Bruxelles» (sic), perché la corte territoriale ha errato nel ritenere «necessario ed imprescindibile richiedere l'adempimento alla società incorporante FI con sede in Delaware (USA) invece che nei confronti del datore di lavoro CEAM già estinta, ritenendo non rilevante l'accertamento incidentale in sede prefallimentare del credito, non ritenendo quindi provata la mancanza e/o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore». 2. La corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla base di una duplice premessa in diritto, condivisa anche dalla odierna parte ricorrente: a) la responsabilità ex art.2504 bis cod. civ. della società FI LC (nella sua qualità di incorporante per fusione la Lisit s.r.l., a sua volta incorporante per fusione la Ce.Am. s.r.l.) per il T.f.r. maturato dalla LL nel rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della incorporata Ce.Am. s.r.l.; b) il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della FI LC, ai 4 di 9 sensi dell’art.3 comma 1 della legge n.218/1995, in ragione del luogo nel quale si trova la sede legale di quella società. 3. La prima censura è infondata. 4. Con riferimento alla asserita violazione dell’art.3 della legge n.218/1995 e dell’art.5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, oltre che dell’art.2504 bis cod. civ., il Collegio rileva che gli Stati uniti d’America, dove si trova la sede legale della FI LC, non sono parte della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per l’effetto, la giurisdizione italiana nemmeno può essere stabilita in forza dell’art.3 comma 2 della legge n.218/1995. 5. Le censure sono in parte qua infondate, perché la corte territoriale ha fatto esatta applicazione di queste disposizioni al caso portato al suo esame. 6. Quanto alla violazione dell’art.2 della legge n.297/1982, vengono in rilievo i princìpi di diritto enunciati in molteplici occasioni da questa Corte. 6.1. In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2022, n. 1861). Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti inerenti al rapporto assicurativo- previdenziale, così come enucleati dalla legge (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20547, punto 2 dei Motivi della decisione). In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordina l’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito del 5 di 9 lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (comma 5). Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni della decisione). 6.2. Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso […], costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6). L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la sua giustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono di accertare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regole del concorso o, quando tali regole non operino, di cristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pur sempre assoggettata al vaglio di un giudice. All’ente previdenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestare l’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni 6 di 9 che attengono al concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo, Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delle Ragioni della decisione). 6.3. Dalla ricostruzione della lettera e della ratio della disciplina vigente si desume, dunque, che la consacrazione del credito in un titolo esecutivo rappresenta un elemento indefettibile dell’accesso al Fondo di garanzia e deve preesistere alla presentazione della domanda, come questa Corte ha rimarcato, anche in accoglimento dei rilievi formulati dall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delle Ragioni della decisione). Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934 del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle Ragioni della decisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efficace svolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (art. 2, ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982). Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurge anche a presupposto per il successivo esercizio del diritto di surroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati in solido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 297 del 1982). Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale la previa formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ove si tratti di un titolo giudiziale, il previo accertamento del credito, conseguito nei confronti del legittimo contraddittore e non, incidenter tantum, nei confronti dell’Istituto, carente di ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti al rapporto di lavoro. La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggravi irragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del 7 di 9 diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, “ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione). 6.4. Non appare pertinente il richiamo alle enunciazioni di principio di questa Corte sul canone di ordinaria diligenza che permea l’onere del debitore di agire in executivis, senza imporgli iniziative aleatorie e dispendiose (Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020, richiamata nella pronuncia d’appello e nel controricorso). Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, ripresi anche dall’ufficio della Procura generale nel corso della discussione, non contraddicono la necessità che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione, pagina 6). Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive «riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito» (da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delle Ragioni della decisione). Il richiamo del legislatore al previo esperimento dell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionati canoni di ragionevolezza e proporzionalità, implica l’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione). 8 di 9 6.5. Le considerazioni esposte convergono nel configurare come condizione imprescindibile la previa formazione di un titolo. 7. A tali princìpi si è uniformata la Corte di merito, laddove ha ritenuto la carenza di un titolo, perché nel caso in esame non si riscontra alcun titolo che consacri il credito del lavoratore, nei termini prima chiariti. 8. È ininfluente che sia stato richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, allorché la società datrice di lavoro era stata già cancellata dal registro delle imprese ed era dunque estinta. Il provvedimento monitorio, in quanto emesso nei confronti di una società che aveva cessato di essere la giusta parte, è tamquam non esset, come questa Corte ha rilevato in una fattispecie non dissimile dalla presente (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2025, n. 2357). Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputare ammissibile l’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato, ai soli fini della legittimazione, il credito. In conseguenza di tale delibazione incidentale, nessun titolo esecutivo può dirsi formato prima della domanda al Fondo di garanzia. Nessun titolo esecutivo può dirsi formato, prima della domanda, neppure in contraddittorio con la società risultante dalla fusione per incorporazione, vicenda che «realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati» (Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970, in motivazione, pagina 35). 9. Con il secondo motivo (rubricabile ex art. 360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «omissione di 9 di 9 valutazione di un atto fondamentale ai fini dell'accertamento del diritto del lavoratore al TFR e violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art.160 c.p.c..», con riferimento alla prova della notifica alla FI LC della richiesta di pagamento del T.f.r. 10. Il motivo è infondato, perché la corte territoriale ha puntualmente esaminato la diffida (collettiva) di pagamento notificata alla FI LC ai sensi dell’art.142 cod. proc. civ. e della Convenzione dell’Aia del 1965, ed all’esito del suo esame ha ritenuto la mancanza di prova del compimento della notifica secondo le formalità prescritte dall’art.6 della Convenzione (attestazione della Autorità centrale circa l’esecuzione della richiesta). 11. Deve pertanto escludersi che la corte territoriale sia incorsa nel vizio di omesso esame che forma oggetto della censura. 12. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile dell’11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente IO DI IA IT
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor STEFANO VISONÀ, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito, per il ricorrente, l’avvocato DARIO MARINUZZI, in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato NC STUMPO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Udita, per la controricorrente, l’avvocata ISABELLA NELLI, che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso. FATTI DI CAUSA 1. MA LL lavorò alle dipendenze della Ce.Am. s.r.l. sino al 19/12/2018. La società datrice di lavoro fu cancellata dal registro delle imprese il 18/03/2019, perché fusa per incorporazione nella Lisit s.r.l., a sua volta cancellata dal registro delle imprese il 09/04/2019 perché fusa per incorporazione nella FI LC, società di diritto statunitense con sede legale nel Delaware. 2. Il Tribunale di Roma, con decreto dell’11/03/2020, rigettò l’istanza di fallimento di Ce.Am. s.r.l., Lisit s.r.l. e FI LC, quanto alle prime due perché l’istanza era stata proposta oltre un anno dalla sua cancellazione, quanto all’ultima per difetto di giurisdizione del giudice italiano. 3. MA LL adì allora il Tribunale di Roma chiedendo il pagamento del T.f.r. — del quale si dichiarava creditrice insoddisfatta — da parte dell’I.N.P.S., ex art.2 della legge n.297/1982. Il Tribunale rigettò la sua domanda. 4. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto LL ed ha confermato la sentenza impugnata. 3 di 9 5. Per la cassazione della sentenza ricorre la LL con ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria, ai quali resiste I.N.P.S. con controricorso. 6. A seguito dell’infruttuosa trattazione in sede di adunanza camerale, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025. 7. All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste sopra trascritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (rubricabile ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2 comma 5 della legge n.297/1982, dell’art.2504 bis cod. civ., dell’art.3 della legge n.218/1995 e dell’art.5 della sezione 2a della «Convenzione di Bruxelles» (sic), perché la corte territoriale ha errato nel ritenere «necessario ed imprescindibile richiedere l'adempimento alla società incorporante FI con sede in Delaware (USA) invece che nei confronti del datore di lavoro CEAM già estinta, ritenendo non rilevante l'accertamento incidentale in sede prefallimentare del credito, non ritenendo quindi provata la mancanza e/o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore». 2. La corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla base di una duplice premessa in diritto, condivisa anche dalla odierna parte ricorrente: a) la responsabilità ex art.2504 bis cod. civ. della società FI LC (nella sua qualità di incorporante per fusione la Lisit s.r.l., a sua volta incorporante per fusione la Ce.Am. s.r.l.) per il T.f.r. maturato dalla LL nel rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della incorporata Ce.Am. s.r.l.; b) il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della FI LC, ai 4 di 9 sensi dell’art.3 comma 1 della legge n.218/1995, in ragione del luogo nel quale si trova la sede legale di quella società. 3. La prima censura è infondata. 4. Con riferimento alla asserita violazione dell’art.3 della legge n.218/1995 e dell’art.5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, oltre che dell’art.2504 bis cod. civ., il Collegio rileva che gli Stati uniti d’America, dove si trova la sede legale della FI LC, non sono parte della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per l’effetto, la giurisdizione italiana nemmeno può essere stabilita in forza dell’art.3 comma 2 della legge n.218/1995. 5. Le censure sono in parte qua infondate, perché la corte territoriale ha fatto esatta applicazione di queste disposizioni al caso portato al suo esame. 6. Quanto alla violazione dell’art.2 della legge n.297/1982, vengono in rilievo i princìpi di diritto enunciati in molteplici occasioni da questa Corte. 6.1. In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2022, n. 1861). Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti inerenti al rapporto assicurativo- previdenziale, così come enucleati dalla legge (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20547, punto 2 dei Motivi della decisione). In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordina l’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito del 5 di 9 lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (comma 5). Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni della decisione). 6.2. Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso […], costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6). L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la sua giustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono di accertare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regole del concorso o, quando tali regole non operino, di cristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pur sempre assoggettata al vaglio di un giudice. All’ente previdenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestare l’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni 6 di 9 che attengono al concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo, Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delle Ragioni della decisione). 6.3. Dalla ricostruzione della lettera e della ratio della disciplina vigente si desume, dunque, che la consacrazione del credito in un titolo esecutivo rappresenta un elemento indefettibile dell’accesso al Fondo di garanzia e deve preesistere alla presentazione della domanda, come questa Corte ha rimarcato, anche in accoglimento dei rilievi formulati dall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delle Ragioni della decisione). Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934 del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle Ragioni della decisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efficace svolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (art. 2, ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982). Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurge anche a presupposto per il successivo esercizio del diritto di surroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati in solido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 297 del 1982). Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale la previa formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ove si tratti di un titolo giudiziale, il previo accertamento del credito, conseguito nei confronti del legittimo contraddittore e non, incidenter tantum, nei confronti dell’Istituto, carente di ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti al rapporto di lavoro. La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggravi irragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del 7 di 9 diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, “ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione). 6.4. Non appare pertinente il richiamo alle enunciazioni di principio di questa Corte sul canone di ordinaria diligenza che permea l’onere del debitore di agire in executivis, senza imporgli iniziative aleatorie e dispendiose (Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020, richiamata nella pronuncia d’appello e nel controricorso). Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, ripresi anche dall’ufficio della Procura generale nel corso della discussione, non contraddicono la necessità che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione, pagina 6). Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive «riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito» (da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delle Ragioni della decisione). Il richiamo del legislatore al previo esperimento dell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionati canoni di ragionevolezza e proporzionalità, implica l’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione). 8 di 9 6.5. Le considerazioni esposte convergono nel configurare come condizione imprescindibile la previa formazione di un titolo. 7. A tali princìpi si è uniformata la Corte di merito, laddove ha ritenuto la carenza di un titolo, perché nel caso in esame non si riscontra alcun titolo che consacri il credito del lavoratore, nei termini prima chiariti. 8. È ininfluente che sia stato richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, allorché la società datrice di lavoro era stata già cancellata dal registro delle imprese ed era dunque estinta. Il provvedimento monitorio, in quanto emesso nei confronti di una società che aveva cessato di essere la giusta parte, è tamquam non esset, come questa Corte ha rilevato in una fattispecie non dissimile dalla presente (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2025, n. 2357). Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputare ammissibile l’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato, ai soli fini della legittimazione, il credito. In conseguenza di tale delibazione incidentale, nessun titolo esecutivo può dirsi formato prima della domanda al Fondo di garanzia. Nessun titolo esecutivo può dirsi formato, prima della domanda, neppure in contraddittorio con la società risultante dalla fusione per incorporazione, vicenda che «realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati» (Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970, in motivazione, pagina 35). 9. Con il secondo motivo (rubricabile ex art. 360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «omissione di 9 di 9 valutazione di un atto fondamentale ai fini dell'accertamento del diritto del lavoratore al TFR e violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art.160 c.p.c..», con riferimento alla prova della notifica alla FI LC della richiesta di pagamento del T.f.r. 10. Il motivo è infondato, perché la corte territoriale ha puntualmente esaminato la diffida (collettiva) di pagamento notificata alla FI LC ai sensi dell’art.142 cod. proc. civ. e della Convenzione dell’Aia del 1965, ed all’esito del suo esame ha ritenuto la mancanza di prova del compimento della notifica secondo le formalità prescritte dall’art.6 della Convenzione (attestazione della Autorità centrale circa l’esecuzione della richiesta). 11. Deve pertanto escludersi che la corte territoriale sia incorsa nel vizio di omesso esame che forma oggetto della censura. 12. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile dell’11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente IO DI IA IT