Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2026, n. 10621
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 5 della legge n.297/1982, dell'art.2504 bis cod. civ., dell'art.3 della legge n.218/1995 e dell'art.5 della Convenzione di Bruxelles

    La Corte ha ritenuto che gli Stati Uniti d'America, sede legale della FI LC, non sono parte della Convenzione di Bruxelles del 1968, pertanto la giurisdizione italiana non può essere stabilita in forza dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995. Inoltre, ha affermato che il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS il TFR rappresenta un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto dal credito verso il datore di lavoro, che sorge solo al verificarsi dei presupposti inerenti al rapporto assicurativo-previdenziale, tra cui la verifica del credito mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro o, in alternativa, l'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza delle garanzie patrimoniali. La formazione di un titolo esecutivo è considerata una condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia.

  • Rigettato
    Omissione di valutazione di un atto fondamentale ai fini dell'accertamento del diritto del lavoratore al TFR e violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art.160 c.p.c.

    La Corte ha esaminato la diffida di pagamento notificata alla FI LC ai sensi dell'art. 142 c.p.c. e della Convenzione dell'Aia del 1965, ritenendo però che non fosse stata fornita la prova del compimento della notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 6 della Convenzione (attestazione dell'Autorità centrale). Pertanto, ha escluso che la corte territoriale sia incorsa nel vizio di omesso esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2026, n. 10621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10621
    Data del deposito : 21 aprile 2026

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