Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01215/2026REG.PROV.COLL.
N. 04977/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4977 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Lecce e Taranto, Comune di Alliste, Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste-Melissano-Racale-Taviano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, (sezione prima) n. 1965/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. LI AD e udito per l’appellante l’avvocato Luca Sticchi in sostituzione dell’avvocato Alfredo Caggiula;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. 3056 del 20 febbraio 2018, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto ha respinto la richiesta di riesame del proprio provvedimento prot. 25260 del 25 novembre 1997.
2. Con l’atto da ultimo indicato la Soprintendenza annullava il provvedimento del 16 ottobre 1997 con cui il Comune di Alliste aveva rilasciato al signor -OMISSIS- CR l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 32 l. 47/1985 per il condono di un manufatto abusivo ad uso abitativo.
3. La legittimità del provvedimento della Soprintendenza veniva confermata dal T.a.r. Lecce con sentenza n. 376 del 7 febbraio 2008 che respingeva il ricorso proposto dal signor CR evidenziando che “ il manufatto in questione rientra fra quelli non condonabili ai sensi dell’art. 33 della l. 47 del 1985 ”, poiché costruito in zona assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta dall’art.1 l.r.31 maggio 1980, n.56.
4. In data 7 maggio 2015 l’interessato chiedeva il riesame della pratica di condono, evidenziando alcune circostanze sopravvenute, costituite dal mutamento della giurisprudenza sulla cui base il T.a.r. aveva respinto il ricorso e dal superamento del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 51 lett. f) l.r. 56/1980 per effetto dell’inserimento dell’area in questione tra i “territori costruiti” di cui all’art. 1.03, comma 5, delle NTA del P.U.T.T./P della Regione Puglia.
5. Con provvedimento prot. n. 3056 del 20 febbraio 2018 la Soprintendenza negava il riesame, confermando il proprio precedente provvedimento prot. 25260 del 25 novembre 1997, la cui legittimità era stata accertata in sede giurisdizionale con efficacia di giudicato.
6. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il sopra indicato diniego di riesame con ricorso al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, che, con sentenza 15 dicembre 2022 n. 1965, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, stante la natura meramente confermativa dell’atto impugnato.
7. L’interessato ha interposto appello con cui deduce che la Soprintendenza era tenuta ad esprimere nuovamente il proprio parere perché l’amministrazione comunale aveva riavviato l’iter sull’istanza di condono e perché era nel frattempo mutata la disciplina urbanistica e edilizia di riferimento (stante la perimetrazione dell’area tra i territori costruiti ex art. 1.03 comma 5 delle N.T.A. annesse al P.U.T.T./P della Regione Puglia),
8. Le amministrazioni appellante non si sono costituite in giudizio.
9. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Per la consolidata giurisprudenza, la distinzione tra atto di conferma in senso proprio e meramente confermativo deriva dalla circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento. Ricorre, invece, l’atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l’Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. II, 9 giugno 2024, n. 5499; sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642; sez. III, 2 febbraio 2024, n. 1102; sez. II, 14 gennaio 2022, n. 272; id., 31 maggio 2021, n. 4157).
12. Con l’atto impugnato la Soprintendenza si è limitata a confermare il parere precedentemente espresso- la cui legittimità era stata, a sua volta, confermata dal T.a.r. con sentenza n. 376/2008, passata in giudicato- senza provvedere ad una nuova istruttoria né ad una nuova valutazione degli interessi sottesi.
13. Fermo quanto sopra osservato, anche a voler valutare la contestazione dell’appellante-relativa alla sanabilità del manufatto per effetto del venir meno del vincolo di inedificabilità assoluta sull’area a seguito dell’inserimento della medesima tra i c.d. “territori costruiti” del P.U.T.T. regionale-la stessa non può comunque essere accolta, stante la natura sopravvenuta del P.U.T.T. rispetto all’epoca di realizzazione dell’opera oggetto di condono.
14. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’efficacia del vincolo di inedificabilità assoluta imposto dalla l.r. 56/1980 non è venuto meno per effetto del successivo inserimento dell’area tra i “ territori costruiti” poiché “gli abusi in questione sono stati pacificamente realizzati in un arco temporale (antecedente alla perimetrazione dei territori costruiti) nel quale il vincolo derivante dalla citata legge regionale era sussistente (cfr. Consiglio di Stato sezione IV n. 4007 del 2015). Solo dal momento dell’esatta individuazione delle aree esenti infatti può derivare la inefficacia del vincolo, che costituisce una eccezione alla regola di inedificabilità. Ciò vale anche per l’applicazione della disposizione delle NTA citata dall’appellante che è rilevante solo in dipendenza della sopravvenienza (come già ritenuto tuttavia irrilevante a modificare la non condonabilità) ” (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2025 n. 9670
15. In conclusione l’appello deve essere respinto.
16. Nulla si dispone con riguardo alle spese di giudizio, in considerazione della mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
UD TE, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
LI AD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AD | UD TE |
IL SEGRETARIO