CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa per procura speciale dall'Avv. Andrea Quaglietta, che indica i seguenti recapiti per le comunicazioni e notificazioni di rito: pec Tel: 0852195643 - Fax: 0859111947 Email_1
- APPELLANTE –
E (C.F.: , rappresentato e difeso per procura speciale dall'Avv. Francesco CP_1 C.F._1
Corsi e dall'Avv. Sandro Pugliese ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Controparte_2
Macerata (MC), Via Garibaldi n. 77
- APPELLATO –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 60/2023, pubblicata in data 20.01.2023 in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Macerata adito con la sentenza in epigrafe rigettava l'opposizione proposta da Parte_2
in seguito incorporata per fusione dall'odierna appellante nei confronti di
[...] Parte_1 [...]
in relazione al decreto ingiuntivo n. 1292/2017 emesso su ricorso di quest'ultimo dal medesimo CP_1
Tribunale in data 12.12.2017 per la somma di euro 16.445,48 oltre interessi legali e spese, quale importo dovuto a titolo di corrispettivo per l'attività di lavoro autonomo svolta a favore dell'opponente.
impugnava la suddetta pronuncia chiedendo, in riforma di questa, accertarsi e dichiararsi Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria di e disporsi in ogni caso la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione delle somme percepite in forza del medesimo decreto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto.
L'appellante prospettava le doglianze di seguito elencate, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente in quanto entrambe volte a contestare la mancanza di prova del credito azionato in via monitoria.
Con il primo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto provato che tra le parti fosse intercorso, oltre a un contratto di lavoro subordinato, anche un contratto di lavoro autonomo, quale titolo fondante la pretesa creditoria: evidenziava che il giudice di prime cure aveva tratto il suo convincimento da elementi non rilevanti, in quanto non promananti dall'unico soggetto che nella si occupava della gestione e del pagamento dei rapporti di lavoro, Parte_2 Persona_1
Con il secondo motivo l'appellante impugnava la sentenza di prime cure laddove aveva erroneamente ritenuto che parte opponente si fosse limitata a contestare la mancanza di prova del titolo posto a base del decreto ingiuntivo, senza eccepire che la prestazione non era stata eseguita o che era stata eseguita in modo difforme da quanto pattuito.
L'appello è infondato.
Premesso che la stipulazione di un contratto di prestazione d'opera non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem tantum si ritiene che risulti provato per presunzioni che un tale contratto sia stato concluso tra le parti;
ciò, alla luce dei seguenti elementi probatori.
Rileva in primo luogo la mail del 6.04.2013 (doc. n. 1, allegato alla comparsa di risposta di in CP_1 primo grado), inviata all'odierno appellato dal dipendente della nella quale Parte_3 non solo si fa espressamente menzione di un contratto di lavoro autonomo stipulato tra le parti
(testualmente “ecco la prima revisione del contratto tra professionisti”), ma si intende anche tenerlo ben distinto dall'altro contratto, quest'ultimo di lavoro subordinato, già in essere tra le stesse (“l'importante è che sulle fatture non menzioniamo mai le attività che svolgi sotto forma di dipendente”).
Assume altresì rilevanza la mail del 3.02.2015 (doc. n. 2, allegato alla comparsa di in primo CP_1 grado), anch'essa inviata all'odierno appellato da un dipendente della Parte_2 Persona_2 contenente il riepilogo dei pagamenti dovuti per le prestazioni svolte da nei mesi tra ottobre CP_1
e dicembre 2014, sulla base delle fatture elencate, tutte rientranti tra quelle azionate in via esecutiva: fermo il contratto di lavoro subordinato pacificamente in essere tra le parti, l'emissione di fatture intestate alla da parte dell'odierno appellato denota lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di Parte_2 attività ulteriori rispetto a quelle dovute nella qualità di lavoratore dipendente e riconducibili ad un contratto di lavoro autonomo.
Quest'ultima comunicazione rileva inoltre sotto un diverso profilo: poiché è la stessa e Parte_2 per essa il dipendente, a riepilogare i pagamenti dovuti a favore di , tale mail integra un CP_1 riconoscimento delle prestazioni eseguite dall'odierno appellato e dunque del corrispettivo dovuto per le stesse, almeno per la parte corrispondente alle fatture in essa indicate.
Un riconoscimento del debito si rinviene anche nella successiva comunicazione del 23.03.2015 (doc. n. 3, allegato alla comparsa di risposta di in primo grado), inviata anch'essa da nella CP_1 Persona_2 quale quest'ultimo, in risposta alla mail con cui l'odierno appellato elencava tutte le fatture non saldate e chiedeva notizie di eventuali bonifici, scriveva “siamo in attesa di pagamenti in entrata di nostri fornitori.
Procedo appena possibile”.
Non assumono rilevanza in senso contrario a quanto può desumersi dalle ultime due mail menzionate le dichiarazioni acquisite in sede di prova testimoniale ed in particolare quelle volte a dimostrare l'avvenuta contestazione delle fatture da parte della in quanto riferite a lavori mai eseguiti o per Parte_2 importi superiori all'attività prestata: tali dichiarazioni si presentano infatti generiche e non circostanziate sia in ordine ai tempi che alle modalità delle asserite contestazioni (cfr. in particolare, quanto affermato da all'udienza del 29.04.2019 e da all'udienza del 9.09.2019, in risposta Persona_3 Persona_4 rispettivamente al cap. E della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dell'odierna parte appellante e al cap. n. 4 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dell'odierno appellato).
Tanto precisato, tutte le comunicazioni di cui sopra vanno qualificate come atti diretti in via più generale a dare esecuzione a un contratto che, per le ragioni sopra esposte, è un contratto di lavoro autonomo e dunque ne provano l'esistenza e la precedente stipulazione, così come provano l'esecuzione delle relative prestazioni da parte di;
la loro rilevanza probatoria non è peraltro svilita, come sostiene CP_1
l'appellante, dalla circostanza che le stesse siano state inviate da dipendenti della e non Parte_2 da quale soggetto preposto alla gestione dei rapporti di lavoro. Persona_1
Possono essere infatti richiamati sul punto i principi di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole del terzo, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di rappresentanza apparente (cfr. ex multis, sulla rappresentanza apparente in generale Cass. Civ., sent. n. 27349/2023; cfr. per un caso analogo, Cass. Civ., sent. n. 9328/2015). Da un lato, la provenienza delle mail da indirizzi di posta elettronica della Parte_2
è un elemento idoneo a giustificare l'affidamento nel fatto che i dipendenti hanno agito in qualità di
[...] rappresentanti apparenti, dall'altro sussiste il comportamento colposo della rappresentata: la mail del
3.02.2015 risulta inviata in copia conoscenza anche a il quale sarebbe potuto intervenire, in Persona_1 qualità di soggetto incaricato alla gestione dei rapporti di lavoro per la secondo quanto Parte_2 affermato dalla stessa appellante, a negare la debenza degli importi indicati nelle fatture elencate e con essa l'inesistenza della fonte negoziale alla base della loro emissione.
Non rilevano dunque in senso contrario le dichiarazioni rese dai testi sul punto, volte a negare l'esistenza, in capo ai suddetti dipendenti, del potere agire in nome e per conto della società, dovendosi valutare la situazione di apparenza in relazione ai comportamenti e agli elementi esteriori che, per le ragioni di cui sopra, si sono rivelati idonei a ingenerare un ragionevole affidamento circa l'esistenza del potere di rappresentanza.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti , ed avverso la sentenza in CP_1 epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in euro
5.809,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, così deciso li 15.04.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa per procura speciale dall'Avv. Andrea Quaglietta, che indica i seguenti recapiti per le comunicazioni e notificazioni di rito: pec Tel: 0852195643 - Fax: 0859111947 Email_1
- APPELLANTE –
E (C.F.: , rappresentato e difeso per procura speciale dall'Avv. Francesco CP_1 C.F._1
Corsi e dall'Avv. Sandro Pugliese ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Controparte_2
Macerata (MC), Via Garibaldi n. 77
- APPELLATO –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 60/2023, pubblicata in data 20.01.2023 in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Macerata adito con la sentenza in epigrafe rigettava l'opposizione proposta da Parte_2
in seguito incorporata per fusione dall'odierna appellante nei confronti di
[...] Parte_1 [...]
in relazione al decreto ingiuntivo n. 1292/2017 emesso su ricorso di quest'ultimo dal medesimo CP_1
Tribunale in data 12.12.2017 per la somma di euro 16.445,48 oltre interessi legali e spese, quale importo dovuto a titolo di corrispettivo per l'attività di lavoro autonomo svolta a favore dell'opponente.
impugnava la suddetta pronuncia chiedendo, in riforma di questa, accertarsi e dichiararsi Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria di e disporsi in ogni caso la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione delle somme percepite in forza del medesimo decreto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto.
L'appellante prospettava le doglianze di seguito elencate, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente in quanto entrambe volte a contestare la mancanza di prova del credito azionato in via monitoria.
Con il primo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto provato che tra le parti fosse intercorso, oltre a un contratto di lavoro subordinato, anche un contratto di lavoro autonomo, quale titolo fondante la pretesa creditoria: evidenziava che il giudice di prime cure aveva tratto il suo convincimento da elementi non rilevanti, in quanto non promananti dall'unico soggetto che nella si occupava della gestione e del pagamento dei rapporti di lavoro, Parte_2 Persona_1
Con il secondo motivo l'appellante impugnava la sentenza di prime cure laddove aveva erroneamente ritenuto che parte opponente si fosse limitata a contestare la mancanza di prova del titolo posto a base del decreto ingiuntivo, senza eccepire che la prestazione non era stata eseguita o che era stata eseguita in modo difforme da quanto pattuito.
L'appello è infondato.
Premesso che la stipulazione di un contratto di prestazione d'opera non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem tantum si ritiene che risulti provato per presunzioni che un tale contratto sia stato concluso tra le parti;
ciò, alla luce dei seguenti elementi probatori.
Rileva in primo luogo la mail del 6.04.2013 (doc. n. 1, allegato alla comparsa di risposta di in CP_1 primo grado), inviata all'odierno appellato dal dipendente della nella quale Parte_3 non solo si fa espressamente menzione di un contratto di lavoro autonomo stipulato tra le parti
(testualmente “ecco la prima revisione del contratto tra professionisti”), ma si intende anche tenerlo ben distinto dall'altro contratto, quest'ultimo di lavoro subordinato, già in essere tra le stesse (“l'importante è che sulle fatture non menzioniamo mai le attività che svolgi sotto forma di dipendente”).
Assume altresì rilevanza la mail del 3.02.2015 (doc. n. 2, allegato alla comparsa di in primo CP_1 grado), anch'essa inviata all'odierno appellato da un dipendente della Parte_2 Persona_2 contenente il riepilogo dei pagamenti dovuti per le prestazioni svolte da nei mesi tra ottobre CP_1
e dicembre 2014, sulla base delle fatture elencate, tutte rientranti tra quelle azionate in via esecutiva: fermo il contratto di lavoro subordinato pacificamente in essere tra le parti, l'emissione di fatture intestate alla da parte dell'odierno appellato denota lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di Parte_2 attività ulteriori rispetto a quelle dovute nella qualità di lavoratore dipendente e riconducibili ad un contratto di lavoro autonomo.
Quest'ultima comunicazione rileva inoltre sotto un diverso profilo: poiché è la stessa e Parte_2 per essa il dipendente, a riepilogare i pagamenti dovuti a favore di , tale mail integra un CP_1 riconoscimento delle prestazioni eseguite dall'odierno appellato e dunque del corrispettivo dovuto per le stesse, almeno per la parte corrispondente alle fatture in essa indicate.
Un riconoscimento del debito si rinviene anche nella successiva comunicazione del 23.03.2015 (doc. n. 3, allegato alla comparsa di risposta di in primo grado), inviata anch'essa da nella CP_1 Persona_2 quale quest'ultimo, in risposta alla mail con cui l'odierno appellato elencava tutte le fatture non saldate e chiedeva notizie di eventuali bonifici, scriveva “siamo in attesa di pagamenti in entrata di nostri fornitori.
Procedo appena possibile”.
Non assumono rilevanza in senso contrario a quanto può desumersi dalle ultime due mail menzionate le dichiarazioni acquisite in sede di prova testimoniale ed in particolare quelle volte a dimostrare l'avvenuta contestazione delle fatture da parte della in quanto riferite a lavori mai eseguiti o per Parte_2 importi superiori all'attività prestata: tali dichiarazioni si presentano infatti generiche e non circostanziate sia in ordine ai tempi che alle modalità delle asserite contestazioni (cfr. in particolare, quanto affermato da all'udienza del 29.04.2019 e da all'udienza del 9.09.2019, in risposta Persona_3 Persona_4 rispettivamente al cap. E della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dell'odierna parte appellante e al cap. n. 4 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dell'odierno appellato).
Tanto precisato, tutte le comunicazioni di cui sopra vanno qualificate come atti diretti in via più generale a dare esecuzione a un contratto che, per le ragioni sopra esposte, è un contratto di lavoro autonomo e dunque ne provano l'esistenza e la precedente stipulazione, così come provano l'esecuzione delle relative prestazioni da parte di;
la loro rilevanza probatoria non è peraltro svilita, come sostiene CP_1
l'appellante, dalla circostanza che le stesse siano state inviate da dipendenti della e non Parte_2 da quale soggetto preposto alla gestione dei rapporti di lavoro. Persona_1
Possono essere infatti richiamati sul punto i principi di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole del terzo, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di rappresentanza apparente (cfr. ex multis, sulla rappresentanza apparente in generale Cass. Civ., sent. n. 27349/2023; cfr. per un caso analogo, Cass. Civ., sent. n. 9328/2015). Da un lato, la provenienza delle mail da indirizzi di posta elettronica della Parte_2
è un elemento idoneo a giustificare l'affidamento nel fatto che i dipendenti hanno agito in qualità di
[...] rappresentanti apparenti, dall'altro sussiste il comportamento colposo della rappresentata: la mail del
3.02.2015 risulta inviata in copia conoscenza anche a il quale sarebbe potuto intervenire, in Persona_1 qualità di soggetto incaricato alla gestione dei rapporti di lavoro per la secondo quanto Parte_2 affermato dalla stessa appellante, a negare la debenza degli importi indicati nelle fatture elencate e con essa l'inesistenza della fonte negoziale alla base della loro emissione.
Non rilevano dunque in senso contrario le dichiarazioni rese dai testi sul punto, volte a negare l'esistenza, in capo ai suddetti dipendenti, del potere agire in nome e per conto della società, dovendosi valutare la situazione di apparenza in relazione ai comportamenti e agli elementi esteriori che, per le ragioni di cui sopra, si sono rivelati idonei a ingenerare un ragionevole affidamento circa l'esistenza del potere di rappresentanza.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti , ed avverso la sentenza in CP_1 epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in euro
5.809,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, così deciso li 15.04.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli