Articolo 22 della Legge 18 giugno 2009, n. 69
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5 agosto 2009
Art. 22. (Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane) 1. Dopo l' articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonche' i conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ". 2. All' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come da ultimo modificato dall' articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di contratti d'opera" sono sostituite dalle seguenti: "di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa";
b) le parole: "o dei mestieri artigianali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , come da ultimo modificato dall' art. 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , purche' con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell' art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , e' soppresso.».
Entrata in vigore il 5 agosto 2009
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