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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel. dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 609/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
di ( ), res.te in Rivalta di Torino, Via Controparte_1 CodiceFiscale_1 Gerbidi n.3, già titolare dell'impresa individuale Kubo Group, cessata il 31.12.2020
* * *
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 14/11/2024 da in qualità di creditrice di in Controparte_2 Controparte_1 forza di sentenza n.313/23, emessa dal Tribunale di Pordenone, avente a oggetto il pagamento dell'importo di € 30.715,50; esaminati il ricorso, i documenti allegati secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, CCII;
rilevato che lil ricorso è stato ritualmente notificato e la parte debitrice non si è costituita nel presente giudizio;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore risiede nell'ambito territoriale del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 270 CCI in quanto:
• non risultano domande di accesso del debitore alle procedure di cui al titolo IV CCII;
• l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore a € 50.000,00; oltre al credito della ricorrente, pari a € 30.725,50, dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi risultano ulteriori debiti per € 300.736,28;
• il debitore risulta effettivamente trovarsi in stato di insolvenza (come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII), non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'infruttuosità della procedura esecutiva individuale intrapresa dalla creditrice;
dall'inesistenza di beni dotati di apprezzabile valore economico in capo al debitore;
dalla rilevante entità del debito tributario scaduto;
ritenuto
• che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
• che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Controparte_1 ( ), res.te in Rivalta di Torino, Via Gerbidi n.3 CodiceFiscale_1 dott. ssa Maurizia Giusta;
nomina quale Liquidatore l'avv. Giorgia Grazian, con studio in Torino, professionista iscritta nel Registro degli OCC;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente (dott. ssa Maurizia Giusta) (dott.Enrico Astuni)
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel. dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 609/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
di ( ), res.te in Rivalta di Torino, Via Controparte_1 CodiceFiscale_1 Gerbidi n.3, già titolare dell'impresa individuale Kubo Group, cessata il 31.12.2020
* * *
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 14/11/2024 da in qualità di creditrice di in Controparte_2 Controparte_1 forza di sentenza n.313/23, emessa dal Tribunale di Pordenone, avente a oggetto il pagamento dell'importo di € 30.715,50; esaminati il ricorso, i documenti allegati secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, CCII;
rilevato che lil ricorso è stato ritualmente notificato e la parte debitrice non si è costituita nel presente giudizio;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore risiede nell'ambito territoriale del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 270 CCI in quanto:
• non risultano domande di accesso del debitore alle procedure di cui al titolo IV CCII;
• l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore a € 50.000,00; oltre al credito della ricorrente, pari a € 30.725,50, dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi risultano ulteriori debiti per € 300.736,28;
• il debitore risulta effettivamente trovarsi in stato di insolvenza (come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII), non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'infruttuosità della procedura esecutiva individuale intrapresa dalla creditrice;
dall'inesistenza di beni dotati di apprezzabile valore economico in capo al debitore;
dalla rilevante entità del debito tributario scaduto;
ritenuto
• che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
• che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Controparte_1 ( ), res.te in Rivalta di Torino, Via Gerbidi n.3 CodiceFiscale_1 dott. ssa Maurizia Giusta;
nomina quale Liquidatore l'avv. Giorgia Grazian, con studio in Torino, professionista iscritta nel Registro degli OCC;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente (dott. ssa Maurizia Giusta) (dott.Enrico Astuni)