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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con l'Avv. DI FRANCESCO SIMONA e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Opera (MI), Via Torquato Tasso n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casarile, in data 08/09/2007, (atto n.2, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007); separati consensualmente con sentenza n. 150/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_
“ 1) La figlia rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre. Per_ 2) Il padre eserciterà il suo diritto/dovere di visita nei confronti della figlia con le seguenti tempistiche e modalità:
a) Week end alterni dal venerdì sera fino alla domenica dopo entro le ore 18.00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
Per_ b) Durante la settimana, concorderà con una sera in cui cenare insieme andando a prendere la minore verso le ore 18.00, o in diverso orario compatibile con le esigenze della figlia e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre entro le ore 22.00;
c) Per quanto riguarda le vacanze estive, la madre comunicherà al padre entro il 10 maggio di ogni anno le proprie ferie (complessivi 15 giorni) e, sulla base di queste, il padre, entro e non Per_ oltre il 30 maggio di ogni anno, comunicherà alla madre in che periodo terrà con sé privilegiando una permanenza di 15 (quindici) giorni consecutivi. Entrambe i genitori dovranno ottenere espressa autorizzazione scritta ove intendano effettuare soggiorni all'estero con il minore;
Per_ d) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni e periodi alterni con i genitori i seguenti periodi: dal 23 dicembre alle ore 18,00 sino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alle ore 18,00 sino al giorno di ripresa dell'attività scolastica. Stessa regolamentazione rispetto alle vacanze pasquali e di carnevale che verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. Per_ e) Tutti i tempi di permanenza dal padre, considerata l'età di , dovranno comunque essere determinati tenendo in debita considerazione la volontà della minore.
3) Con riferimento al mantenimento della figlia minore, in modifica delle precedenti pattuizioni ed in considerazione dei tempi di permanenza della stessa con i genitori, le Parti convengono che il padre, dal mese di ottobre 2025, verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione decorso un anno dalla pronunciata del provvedimento reso a definizione del presente procedimento.
4) Il padre, inoltre, provvederà a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi e concordarsi secondo le modalità previste dal protocollo adottato dal Tribunale di
Pavia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
Pag. 2 di 6 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
A tal fine, la madre dovrà trasmettere al padre i giustificativi delle spese straordinarie di cui chiede il rimborso del 50% con comunicazione mail da recapitare all'indirizzo
Pag. 3 di 6 ' t' o al diverso indirizzo mail che verrà eventualmente comunicato dal Email_1 padre.
5) La madre avrà diritto a percepire il 100% dell'assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero qualunque altra agevolazione inerente agli stessi in base alla normativa vigente e al reddito personale.
6) Le parti si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, contestualmente, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
7) La sig.ra dichiara: Parte_1
a) di aver adempiuto alle condizioni di separazione dettagliati nei punti 8) e 9) avendo acquistato la quota del 50% della casa familiare dal Sig. con atto notarile Parte_2
dell'08/04/2025, con il quale oltre ad accollarsi integralmente il muto sottoscritto dalle parti, con effetto liberatorio nei confronti del sig. ha inoltre corrisposto allo stesso a titolo Parte_2
di prezzo la somma complessiva di € 47.500,00;
b) di aver adempiuto delle condizioni di separazione, in particolare dell'art. 13, avendo corrisposto al sig. l'importo di € 12.000,00. Parte_2
8) Il sig. rilascia ampia quietanza dei pagamenti di cui al precedente articolo 7); Parte_2
9) I coniugi dichiarano, inoltre, di avere provveduto alla divisione dei risparmi accumulati nel corso della vita familiare, ivi compresi i risparmi accumulati sui conti correnti cointestati aperti presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.a. (IBAN [...]) e presso
CREDEM - Credito Italiano S.p.a. (IBAN [...]), per cui essi, essendo reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere a tale titolo.
10) Le parti, inoltre, dichiarano espressamente di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 150/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 17/07/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Pag. 4 di 6 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
da n Casarile il giorno 08/09/2007 (atto n.2, parte II, serie A, anno 2007); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con l'Avv. DI FRANCESCO SIMONA e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Opera (MI), Via Torquato Tasso n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casarile, in data 08/09/2007, (atto n.2, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007); separati consensualmente con sentenza n. 150/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_
“ 1) La figlia rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre. Per_ 2) Il padre eserciterà il suo diritto/dovere di visita nei confronti della figlia con le seguenti tempistiche e modalità:
a) Week end alterni dal venerdì sera fino alla domenica dopo entro le ore 18.00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
Per_ b) Durante la settimana, concorderà con una sera in cui cenare insieme andando a prendere la minore verso le ore 18.00, o in diverso orario compatibile con le esigenze della figlia e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre entro le ore 22.00;
c) Per quanto riguarda le vacanze estive, la madre comunicherà al padre entro il 10 maggio di ogni anno le proprie ferie (complessivi 15 giorni) e, sulla base di queste, il padre, entro e non Per_ oltre il 30 maggio di ogni anno, comunicherà alla madre in che periodo terrà con sé privilegiando una permanenza di 15 (quindici) giorni consecutivi. Entrambe i genitori dovranno ottenere espressa autorizzazione scritta ove intendano effettuare soggiorni all'estero con il minore;
Per_ d) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni e periodi alterni con i genitori i seguenti periodi: dal 23 dicembre alle ore 18,00 sino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alle ore 18,00 sino al giorno di ripresa dell'attività scolastica. Stessa regolamentazione rispetto alle vacanze pasquali e di carnevale che verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. Per_ e) Tutti i tempi di permanenza dal padre, considerata l'età di , dovranno comunque essere determinati tenendo in debita considerazione la volontà della minore.
3) Con riferimento al mantenimento della figlia minore, in modifica delle precedenti pattuizioni ed in considerazione dei tempi di permanenza della stessa con i genitori, le Parti convengono che il padre, dal mese di ottobre 2025, verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione decorso un anno dalla pronunciata del provvedimento reso a definizione del presente procedimento.
4) Il padre, inoltre, provvederà a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi e concordarsi secondo le modalità previste dal protocollo adottato dal Tribunale di
Pavia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
Pag. 2 di 6 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
A tal fine, la madre dovrà trasmettere al padre i giustificativi delle spese straordinarie di cui chiede il rimborso del 50% con comunicazione mail da recapitare all'indirizzo
Pag. 3 di 6 ' t' o al diverso indirizzo mail che verrà eventualmente comunicato dal Email_1 padre.
5) La madre avrà diritto a percepire il 100% dell'assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero qualunque altra agevolazione inerente agli stessi in base alla normativa vigente e al reddito personale.
6) Le parti si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, contestualmente, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
7) La sig.ra dichiara: Parte_1
a) di aver adempiuto alle condizioni di separazione dettagliati nei punti 8) e 9) avendo acquistato la quota del 50% della casa familiare dal Sig. con atto notarile Parte_2
dell'08/04/2025, con il quale oltre ad accollarsi integralmente il muto sottoscritto dalle parti, con effetto liberatorio nei confronti del sig. ha inoltre corrisposto allo stesso a titolo Parte_2
di prezzo la somma complessiva di € 47.500,00;
b) di aver adempiuto delle condizioni di separazione, in particolare dell'art. 13, avendo corrisposto al sig. l'importo di € 12.000,00. Parte_2
8) Il sig. rilascia ampia quietanza dei pagamenti di cui al precedente articolo 7); Parte_2
9) I coniugi dichiarano, inoltre, di avere provveduto alla divisione dei risparmi accumulati nel corso della vita familiare, ivi compresi i risparmi accumulati sui conti correnti cointestati aperti presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.a. (IBAN [...]) e presso
CREDEM - Credito Italiano S.p.a. (IBAN [...]), per cui essi, essendo reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere a tale titolo.
10) Le parti, inoltre, dichiarano espressamente di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 150/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 17/07/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Pag. 4 di 6 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
da n Casarile il giorno 08/09/2007 (atto n.2, parte II, serie A, anno 2007); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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