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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1674/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Antonio De
Santis per parte attrice, dall'avv. Edoardo Marroni per e dall'avv. Luca De Filippis per CP_1
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza Controparte_2
di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1674/2022 del R.G.A.C., promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Parte_1 C.F._1
Santis;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Marroni;
(c.f. Controparte_2
.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Luca De Filippis;
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4
tempore, nonché TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, TRIBUNALE DI MATERA,
GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE, (C.F. ) Controparte_5 P.IVA_5
, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_6
dello Stato di Catanzaro;
- convenuti -
nonché
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_6
tempore;
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_7
tempore;
- convenuti contumaci -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03420229000502677000, notificata da in data 10.6.2022, CP_1
limitatamente alle pretese di cui alle sottese cartelle che di seguito si identificano unitamente alla causale dei relativi crediti:
1) cartella di pagamento n. 03420090040116375000 (multe e ammende anno 2009, Ente creditore
Tribunale di Castrovillari - Ufficio Recupero Crediti);
2) cartella di pagamento n. 03420090040116476000 (multe e ammende anno 2009, Ente creditore
Tribunale di Castrovillari - Ufficio Recupero Crediti);
3) cartella di pagamento n. 03420110055102277000 (canone idrico anno 2006 - CP_8
);
[...]
4) cartella di pagamento n. 03420120041469773000 (revoca contributo concesso anno 2012 -
; Controparte_2
5) cartella di pagamento n. 03420140001539478000 (canone idrico 2011 - ; Controparte_8
6) cartella di pagamento n. 034201 40004127512000 (multe e ammende anno 2008 - Tribunale di
Matera);
7) cartella di pagamento n. 03420140004127613000 (multe e ammende anno 2008 - Tribunale di
Matera); 8) cartella di pagamento n. 03420140006167545000 (multe e ammende anno 2013 - Tribunale di
Castrovillari);
9) cartella di pagamento n. 03420140029892249000 (multe e ammende anno 2011 - Tribunale di
Castrovillari);
10) cartella di pagamento n. 03420150010393768000 (canone idrico anno 2012 - CP_8
);
[...]
11) cartella di pagamento n. 03420150010393869000 (multe e ammende anno 2011 - Tribunale di
Castrovillari;
12) cartella di pagamento n. 03420160013796642000 (contravvenzione anno 2014 - CP_6
);
[...]
13) cartella di pagamento n. 03420160026150072000 (multe e ammende anno 2012 - Tribunale di
Matera);
14) cartella di pagamento n. 03420160036389776000 (recupero spese processuali anno 2016 -
Giudice di Pace di ); CP_8
15) cartella di pagamento n. 03420170005724427000 (recupero spese processuali anno 2015 -
Tribunale di Castrovillari);
16) cartella di pagamento n. 03420170032531774000 (recupero spese processuali anno 2016 -
Tribunale di Castrovillari);
17) cartella di pagamento n. 03420180017823912000 (contravvenzione anno 2015 - CP_7
;
[...]
18) cartella di pagamento n. 03420180019709481000 (contravvenzione anno 2015 - CP_7
.
[...]
Nello specifico, ha lamentato che l'avversa pretesa creditoria è da ritenersi estinta per intervenuta prescrizione ed ha eccepito, altresì, una serie di profili di asserita illegittimità formale del provvedimento opposto (nella specie, la mancata prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, la carenza di requisiti formali in violazione della legge n. 241/1990, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa motivazione delle cartelle, la generica indicazione delle spese e degli interessi e la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000), così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-ACCERTARE e DICHIARARE la prescrizione delle somme richieste come indicato nella intimazione di pagamento impugnata parzialmente innanzi meglio identificata ed in particolare, relativamente alle richieste di pagamento indicata dal n. 1 al
n. 18 del presente atto e per tali motivi DISPORNE l'annullamento ; §§§§ Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Giudicante ritenga di non voler accogliere la sollevata eccezione di prescrizione: -ACCERTARE, RITENERE E DICHIARARE per tutti i motivi che si evincono dalla narrativa del presente atto, illegittima e/o inefficace e/o privo di validità giuridica il ruolo esattoriale e le cartelle impugnate innanzi meglio specificate, poiché infondate in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, disporne l'annullamento ed ogni altra declaratoria opportuna e consequenziale. - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di a Controparte_9 procedere ad esecuzione forzata, e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alle cartelle opposte meglio specificate nella narrativa del presente atto e comunque meglio elencate dal n. 1 al n. 18, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, oggetto della presente opposizione parziale, indicate nell'atto di intimazione di pagamento n.
03420229000502677000, non sono dovuti dal Sig. stante l'intervenuta Parte_1 prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnate cartelle esattoriali secondo i modi prescritti dalla legge;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia delle cartelle de qua di cui all'atto di intimazione di pagamento n. 03420229000502677000; - DICHIARARE la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti dei concessionari convenuti;
CONDANNARE IN OGNI CASO i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.
Con riserva espressa di meglio dedurre, precisare e formulare eventuali mezzi istruttori in esito alla avversaria costituzione.”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse di costituzione e risposta ritualmente depositate per via telematica si sono costituite in giudizio (d'ora innanzi, Controparte_3 anche solo ”), il , il CP_1 Controparte_10 Controparte_11 [...]
(d'ora innanzi, anche solo ), le quali hanno contestato punto Controparte_2 CP_2 per punto le avverse deduzioni, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del e della Controparte_8 CP_7
i quali - benché ritualmente evocati in giudizio - non hanno inteso costituirsi.
[...]
2. Venendo all'esame delle censure dedotte da parte opponente nel libello introduttivo del presente procedimento, inammissibili risultano i motivi di opposizione attinenti al quomodo della minacciata esecuzione ed indicati in citazione ai punti n. 2 (mancata notifica delle cartelle impugnate e di tutti gli atti presupposti: infondatezza della pretesa creditoria per vizi di notifica), n. 3 (Nullità e/o illegittimità dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21- septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 Cost.), n. 4 (carenza di legittimazione passiva, violazione di legge per mancata contestazione irregolarità formazione ruolo (da imputare all'ente impositore), n. 5 (violazione art. 7 comma 2 legge 212/2000 - mancata indicazione dei responsabili del procedimento sia del ruolo che delle cartelle), n. 6 (manca totalmente la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle in violazione della ex legge n. 241 del 7 agosto 1990), n. 7
(nullità della cartella esattoriale per violazione di diverse norme circa la “chiarezza e motivazione degli atti” di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), n. 8 (interessi indicati in modo generico: nullità della cartella per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito: somme richieste e non dovute, erronea applicazione interessi, mancata analitica indicazione calcolo interessi), n. 10 (nullità delle cartelle di pagamento impugnate, mancata determinazione dei compensi di riscossione), n. 11 (nullità delle cartelle di pagamento per omessa indicazione delle motivazioni dei pagamenti richiesti), n. 12 (violazione dell'art. 7, comma 1 della legge n.
212/2000).
Ed infatti - trattandosi di vizi formali sussumibili nell'alveo dell'art. 617, comma 1 c.p.c. - essi andavano fatti valere entro il termine decadenziale di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. decorrente dal 10.6.2022 (dì della notifica dell'intimazione di pagamento in esame), mentre la notifica a mezzo pec della citazione introduttiva del giudizio è avvenuta solo il 7.7.2022, con successiva iscrizione della causa a ruolo del 13.7.2022.
3. Quanto allo scrutinio dell'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
3.1 Prescritte risultano le pretese di cui alle cartelle n. 03420110055102277000 e n.
03420140001539478000 (afferenti a canone idrico), in quanto - pur a fronte della documentata notifica delle stesse avutasi il 24.6.2014, non v'è prova della notifica di validi atti interruttivi, sicché può dirsi maturata la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; ed infatti, per le intimazioni di pagamento n. 03420189004569479000, n. 03420169005155320000 e n.
03420209003511164000, nonché per l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n.
03484202200000206001 - che , nella propria comparsa, adduce quali atti interruttivi della CP_1 prescrizione - l'Agente della Riscossione non ha versato in atti le relative relate di notifiche, sicché non v'è prova della loro avvenuta ricezione da parte dell'opponente.
3.2 Infondata, di contro, risulta l'eccezione di prescrizione con riferimento alla pretesa di cui alla cartella n. 03420120041469773000 (afferente a revoca contributo concesso anno 2012 -
[...]
) in quanto alla notifica della stessa, avvenuta il 12.7.2013, è Controparte_2 seguita la notifica dell'intimazione opposta il 10.6.2022 e, dunque, prima dello spirare del termine di prescrizione decennale.
3.3 Quanto alle pretese di cui alla cartelle n. 03420090040116375000 (notificata il 21.9.2009 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 62/2009 in data 04.03.2009 dal
Tribunale di Castrovillari, per i reati cui agli artt. 2, 16, 68 del D.P.R. 164/1956), n.
03420090040116476000 (notificata il 24.9.2009 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 28/2009 in data 03.02.2009 dal Tribunale di Castrovillari, per i reati cui agli artt. 9 e
77 lett. c del D.P.R. 164/1956), n. 03420140004127512000 (notificata il 24.6.2014 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 552 del 4.8.2008 dal Tribunale di Matera, per il reato ex artt. 77 lett. c, 16 e 68 del D.P.R. 164/1956), n. 03420140004127613000 (notificata il
24.6.2014 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 606 del 04.08.2008 dal
Tribunale di Matera, per il reato di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 462/2001 e art. 389 lett. C
D.P.R. 547/1955), n. 03420140006167545000 (notificata il 24.6.2014 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 307/2013 del 07.06.2013 dal Tribunale di Castrovillari, per i reati cui agli artt. 112 comma 3 e 159 comma 2 lett. b del D. lgs 81/2008), n.
03420140029892249000 (notificata il 22.12.2014 e relativa a multa irrogata con decreto penale di condanna n. 33/2011 dal Tribunale di Rossano in data 09.02.2011, per il reato cui all'art. 2, comma
1 bis del D.L. 463/1983), n. 03420150010393869000 (notificata il 10.7.2015 e relativa a multa irrogata con decreto penale di condanna n. 407/2011 dal Tribunale di Rossano in data 14.10.2011, per il reato cui all'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983), n. 03420160026150072000 (derivante da decreto penale di condanna n. 682 del 30.08.2012 del Tribunale di Matera, per i reati di cui agli artt.
146, 147 e 159 comma 1 lett. c del d.lgs 81/2008), va premesso quanto segue.
La Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l'inizio dell'esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena e nessuna rilevanza - in mancanza di una previsione legislativa in tal senso - assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato;
in ogni caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto. Pertanto, l'inizio dell'esecuzione fissa non l'interruzione del termine della fattispecie estintiva, ma la cessazione della sua decorrenza”; ed ancora “il collegio ritiene che la cessazione della decorrenza del termine di estinzione per decorso del tempo della pena avvenga con l'inizio dell'esecuzione da individuare nel momento in cui il concessionario iscrive a ruolo la pretesa di pagamento.
Occorre, infatti, distinguere i profili penalistici della vicenda esecutiva da quelli di diritto civile, che emergono soltanto dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta, invece, una manifestazione univoca della volontà dello Stato di eseguire la pena pecuniaria che, in conformità alle regole generali del sistema processuale penale in cui non ha rilievo, ai fini della prescrizione, la notifica degli atti in cui lo Stato esprime la pretesa punitiva, impedisce l'estinzione della stessa.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento è sufficiente per impedire
l'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo.
Occorre concludere, pertanto, affermando il seguente principio di diritto: con riferimento al regime vigente prima dell'operatività della riforma di cui al D. Lgs. n. 150 del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della sua decorrenza” (in tal senso, ex multis, Cassazione penale sez. I, 28/02/2024, n. 22515).
Pertanto, venendo a calare le predette coordinate giurisprudenziali alle cartelle de quibus, alcuna prescrizione può dirsi maturata, risultando provata per tabulas la tempestiva formazione dei relativi sottesi ruoli esattoriali, che rappresentano in maniera inequivoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito.
3.4 Infondata, ancora, risulta l'eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese di cui alle cartelle n. 03420180017823912000 (notificata il 2.11.2018 e relativa a sanzione amministrativa con ente creditore ) e n. 03420180019709481000 (notificata il 27.11.2018 e Controparte_7 relativa a sanzione amministrativa con ente creditore ), in quanto alla notifica Controparte_7 delle stesse è seguita la notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno giudizio il 10.6.2022 e, dunque, prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale.
E così anche per la cartella n. 03420170032531774000 (notificata il 19.7.2018 e relativa a recupero spese processuali anno 2016 - Tribunale di Castrovillari), per la cartella n. 03420160036389776000
(relativa a recupero spese processuali anno 2016 - - Giudice di Pace di , come da CP_8 sentenza del 13.4.2016) e per la cartella n. 03420170005724427000 (recupero spese processuali anno 2015 - come da sentenza del 24.3.2015 del Tribunale di Castrovillari), non potendo evidentemente dirsi spirato il termine di prescrizione decennale.
3.5 Quanto alle cartelle n. 03420150010393768000 (notificata il 10.7.2015 e relativa a canone idrico con ente creditore e n. 03420160013796642000 (notificata Controparte_8
l'11.7.2016 e relativa a sanzione amministrativa con ente creditore ) va Controparte_6 considerato che - sulla scorta della normativa di cui al combinato disposto dell'art. 68 del d.l.
n.18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, come modificata alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare del comma 2 di tale ultima disposizione - “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Detto altrimenti, scadendo il termine prescrizionale de quo, rispettivamente, nel 2020 per la prima cartella e nel 2021 per la seconda (e, dunque, in un anno “durante il quale si verifica la sospensione”), va da sé che - sulla scorta della richiamate disposizioni di legge - lo stesso è da intendersi prorogato al 31.12.2023, ossia “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (fine del periodo di sospensione che si è avuta il 31.8.2021).
Pertanto, risalendo la notifica dell'intimazione di pagamento in esame al 10.6.2022, va da sé che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento a siffatte due cartelle non coglie nel segno.
4. Da ultimo, manifestamente infondata in quanto del tutto generica ed approssimativa risulta la doglianza con cui parte opponente ha eccepito “l'errato ed illegittimo calcolo delle sanzioni applicate”, non essendo dato comprendere a quali pretese la stessa debba intendersi riferita ed in cosa si sarebbe sostanziato tale dedotto “errato e illegittimo calcolo”.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa determinato con specifico riferimento alle cartelle riferibili alle posizioni dei singoli convenuti, dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata al n. 1674/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del e della . Controparte_8 Controparte_7
2) Accoglie l'opposizione limitatamente alle sole pretese di cui alle cartelle di pagamento n.
03420110055102277000 e n. 03420140001539478000, dichiarando non dovute le somme in esse richieste per intervenuta prescrizione.
3) Rigetta per il resto la proposta opposizione.
4) Condanna l'opponente a rifondere - in favore dei convenuti - le spese di lite del CP_12 presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge. 5) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di Controparte_2
- le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.200,00 (nello
[...] specifico, € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
6) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di - le spese di lite del presente giudizio CP_1 che liquida in complessivi € 4.200,00 (nello specifico, € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 7 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
Proc. n. 1674/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Antonio De
Santis per parte attrice, dall'avv. Edoardo Marroni per e dall'avv. Luca De Filippis per CP_1
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza Controparte_2
di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1674/2022 del R.G.A.C., promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Parte_1 C.F._1
Santis;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Marroni;
(c.f. Controparte_2
.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Luca De Filippis;
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4
tempore, nonché TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, TRIBUNALE DI MATERA,
GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE, (C.F. ) Controparte_5 P.IVA_5
, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_6
dello Stato di Catanzaro;
- convenuti -
nonché
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_6
tempore;
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_7
tempore;
- convenuti contumaci -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03420229000502677000, notificata da in data 10.6.2022, CP_1
limitatamente alle pretese di cui alle sottese cartelle che di seguito si identificano unitamente alla causale dei relativi crediti:
1) cartella di pagamento n. 03420090040116375000 (multe e ammende anno 2009, Ente creditore
Tribunale di Castrovillari - Ufficio Recupero Crediti);
2) cartella di pagamento n. 03420090040116476000 (multe e ammende anno 2009, Ente creditore
Tribunale di Castrovillari - Ufficio Recupero Crediti);
3) cartella di pagamento n. 03420110055102277000 (canone idrico anno 2006 - CP_8
);
[...]
4) cartella di pagamento n. 03420120041469773000 (revoca contributo concesso anno 2012 -
; Controparte_2
5) cartella di pagamento n. 03420140001539478000 (canone idrico 2011 - ; Controparte_8
6) cartella di pagamento n. 034201 40004127512000 (multe e ammende anno 2008 - Tribunale di
Matera);
7) cartella di pagamento n. 03420140004127613000 (multe e ammende anno 2008 - Tribunale di
Matera); 8) cartella di pagamento n. 03420140006167545000 (multe e ammende anno 2013 - Tribunale di
Castrovillari);
9) cartella di pagamento n. 03420140029892249000 (multe e ammende anno 2011 - Tribunale di
Castrovillari);
10) cartella di pagamento n. 03420150010393768000 (canone idrico anno 2012 - CP_8
);
[...]
11) cartella di pagamento n. 03420150010393869000 (multe e ammende anno 2011 - Tribunale di
Castrovillari;
12) cartella di pagamento n. 03420160013796642000 (contravvenzione anno 2014 - CP_6
);
[...]
13) cartella di pagamento n. 03420160026150072000 (multe e ammende anno 2012 - Tribunale di
Matera);
14) cartella di pagamento n. 03420160036389776000 (recupero spese processuali anno 2016 -
Giudice di Pace di ); CP_8
15) cartella di pagamento n. 03420170005724427000 (recupero spese processuali anno 2015 -
Tribunale di Castrovillari);
16) cartella di pagamento n. 03420170032531774000 (recupero spese processuali anno 2016 -
Tribunale di Castrovillari);
17) cartella di pagamento n. 03420180017823912000 (contravvenzione anno 2015 - CP_7
;
[...]
18) cartella di pagamento n. 03420180019709481000 (contravvenzione anno 2015 - CP_7
.
[...]
Nello specifico, ha lamentato che l'avversa pretesa creditoria è da ritenersi estinta per intervenuta prescrizione ed ha eccepito, altresì, una serie di profili di asserita illegittimità formale del provvedimento opposto (nella specie, la mancata prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, la carenza di requisiti formali in violazione della legge n. 241/1990, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa motivazione delle cartelle, la generica indicazione delle spese e degli interessi e la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000), così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-ACCERTARE e DICHIARARE la prescrizione delle somme richieste come indicato nella intimazione di pagamento impugnata parzialmente innanzi meglio identificata ed in particolare, relativamente alle richieste di pagamento indicata dal n. 1 al
n. 18 del presente atto e per tali motivi DISPORNE l'annullamento ; §§§§ Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Giudicante ritenga di non voler accogliere la sollevata eccezione di prescrizione: -ACCERTARE, RITENERE E DICHIARARE per tutti i motivi che si evincono dalla narrativa del presente atto, illegittima e/o inefficace e/o privo di validità giuridica il ruolo esattoriale e le cartelle impugnate innanzi meglio specificate, poiché infondate in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, disporne l'annullamento ed ogni altra declaratoria opportuna e consequenziale. - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di a Controparte_9 procedere ad esecuzione forzata, e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alle cartelle opposte meglio specificate nella narrativa del presente atto e comunque meglio elencate dal n. 1 al n. 18, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, oggetto della presente opposizione parziale, indicate nell'atto di intimazione di pagamento n.
03420229000502677000, non sono dovuti dal Sig. stante l'intervenuta Parte_1 prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnate cartelle esattoriali secondo i modi prescritti dalla legge;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia delle cartelle de qua di cui all'atto di intimazione di pagamento n. 03420229000502677000; - DICHIARARE la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti dei concessionari convenuti;
CONDANNARE IN OGNI CASO i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.
Con riserva espressa di meglio dedurre, precisare e formulare eventuali mezzi istruttori in esito alla avversaria costituzione.”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse di costituzione e risposta ritualmente depositate per via telematica si sono costituite in giudizio (d'ora innanzi, Controparte_3 anche solo ”), il , il CP_1 Controparte_10 Controparte_11 [...]
(d'ora innanzi, anche solo ), le quali hanno contestato punto Controparte_2 CP_2 per punto le avverse deduzioni, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del e della Controparte_8 CP_7
i quali - benché ritualmente evocati in giudizio - non hanno inteso costituirsi.
[...]
2. Venendo all'esame delle censure dedotte da parte opponente nel libello introduttivo del presente procedimento, inammissibili risultano i motivi di opposizione attinenti al quomodo della minacciata esecuzione ed indicati in citazione ai punti n. 2 (mancata notifica delle cartelle impugnate e di tutti gli atti presupposti: infondatezza della pretesa creditoria per vizi di notifica), n. 3 (Nullità e/o illegittimità dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21- septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 Cost.), n. 4 (carenza di legittimazione passiva, violazione di legge per mancata contestazione irregolarità formazione ruolo (da imputare all'ente impositore), n. 5 (violazione art. 7 comma 2 legge 212/2000 - mancata indicazione dei responsabili del procedimento sia del ruolo che delle cartelle), n. 6 (manca totalmente la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle in violazione della ex legge n. 241 del 7 agosto 1990), n. 7
(nullità della cartella esattoriale per violazione di diverse norme circa la “chiarezza e motivazione degli atti” di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), n. 8 (interessi indicati in modo generico: nullità della cartella per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito: somme richieste e non dovute, erronea applicazione interessi, mancata analitica indicazione calcolo interessi), n. 10 (nullità delle cartelle di pagamento impugnate, mancata determinazione dei compensi di riscossione), n. 11 (nullità delle cartelle di pagamento per omessa indicazione delle motivazioni dei pagamenti richiesti), n. 12 (violazione dell'art. 7, comma 1 della legge n.
212/2000).
Ed infatti - trattandosi di vizi formali sussumibili nell'alveo dell'art. 617, comma 1 c.p.c. - essi andavano fatti valere entro il termine decadenziale di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. decorrente dal 10.6.2022 (dì della notifica dell'intimazione di pagamento in esame), mentre la notifica a mezzo pec della citazione introduttiva del giudizio è avvenuta solo il 7.7.2022, con successiva iscrizione della causa a ruolo del 13.7.2022.
3. Quanto allo scrutinio dell'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
3.1 Prescritte risultano le pretese di cui alle cartelle n. 03420110055102277000 e n.
03420140001539478000 (afferenti a canone idrico), in quanto - pur a fronte della documentata notifica delle stesse avutasi il 24.6.2014, non v'è prova della notifica di validi atti interruttivi, sicché può dirsi maturata la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; ed infatti, per le intimazioni di pagamento n. 03420189004569479000, n. 03420169005155320000 e n.
03420209003511164000, nonché per l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n.
03484202200000206001 - che , nella propria comparsa, adduce quali atti interruttivi della CP_1 prescrizione - l'Agente della Riscossione non ha versato in atti le relative relate di notifiche, sicché non v'è prova della loro avvenuta ricezione da parte dell'opponente.
3.2 Infondata, di contro, risulta l'eccezione di prescrizione con riferimento alla pretesa di cui alla cartella n. 03420120041469773000 (afferente a revoca contributo concesso anno 2012 -
[...]
) in quanto alla notifica della stessa, avvenuta il 12.7.2013, è Controparte_2 seguita la notifica dell'intimazione opposta il 10.6.2022 e, dunque, prima dello spirare del termine di prescrizione decennale.
3.3 Quanto alle pretese di cui alla cartelle n. 03420090040116375000 (notificata il 21.9.2009 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 62/2009 in data 04.03.2009 dal
Tribunale di Castrovillari, per i reati cui agli artt. 2, 16, 68 del D.P.R. 164/1956), n.
03420090040116476000 (notificata il 24.9.2009 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 28/2009 in data 03.02.2009 dal Tribunale di Castrovillari, per i reati cui agli artt. 9 e
77 lett. c del D.P.R. 164/1956), n. 03420140004127512000 (notificata il 24.6.2014 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 552 del 4.8.2008 dal Tribunale di Matera, per il reato ex artt. 77 lett. c, 16 e 68 del D.P.R. 164/1956), n. 03420140004127613000 (notificata il
24.6.2014 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 606 del 04.08.2008 dal
Tribunale di Matera, per il reato di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 462/2001 e art. 389 lett. C
D.P.R. 547/1955), n. 03420140006167545000 (notificata il 24.6.2014 e relativa ad ammenda irrogata con decreto penale di condanna n. 307/2013 del 07.06.2013 dal Tribunale di Castrovillari, per i reati cui agli artt. 112 comma 3 e 159 comma 2 lett. b del D. lgs 81/2008), n.
03420140029892249000 (notificata il 22.12.2014 e relativa a multa irrogata con decreto penale di condanna n. 33/2011 dal Tribunale di Rossano in data 09.02.2011, per il reato cui all'art. 2, comma
1 bis del D.L. 463/1983), n. 03420150010393869000 (notificata il 10.7.2015 e relativa a multa irrogata con decreto penale di condanna n. 407/2011 dal Tribunale di Rossano in data 14.10.2011, per il reato cui all'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983), n. 03420160026150072000 (derivante da decreto penale di condanna n. 682 del 30.08.2012 del Tribunale di Matera, per i reati di cui agli artt.
146, 147 e 159 comma 1 lett. c del d.lgs 81/2008), va premesso quanto segue.
La Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l'inizio dell'esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena e nessuna rilevanza - in mancanza di una previsione legislativa in tal senso - assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato;
in ogni caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto. Pertanto, l'inizio dell'esecuzione fissa non l'interruzione del termine della fattispecie estintiva, ma la cessazione della sua decorrenza”; ed ancora “il collegio ritiene che la cessazione della decorrenza del termine di estinzione per decorso del tempo della pena avvenga con l'inizio dell'esecuzione da individuare nel momento in cui il concessionario iscrive a ruolo la pretesa di pagamento.
Occorre, infatti, distinguere i profili penalistici della vicenda esecutiva da quelli di diritto civile, che emergono soltanto dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta, invece, una manifestazione univoca della volontà dello Stato di eseguire la pena pecuniaria che, in conformità alle regole generali del sistema processuale penale in cui non ha rilievo, ai fini della prescrizione, la notifica degli atti in cui lo Stato esprime la pretesa punitiva, impedisce l'estinzione della stessa.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento è sufficiente per impedire
l'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo.
Occorre concludere, pertanto, affermando il seguente principio di diritto: con riferimento al regime vigente prima dell'operatività della riforma di cui al D. Lgs. n. 150 del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della sua decorrenza” (in tal senso, ex multis, Cassazione penale sez. I, 28/02/2024, n. 22515).
Pertanto, venendo a calare le predette coordinate giurisprudenziali alle cartelle de quibus, alcuna prescrizione può dirsi maturata, risultando provata per tabulas la tempestiva formazione dei relativi sottesi ruoli esattoriali, che rappresentano in maniera inequivoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito.
3.4 Infondata, ancora, risulta l'eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese di cui alle cartelle n. 03420180017823912000 (notificata il 2.11.2018 e relativa a sanzione amministrativa con ente creditore ) e n. 03420180019709481000 (notificata il 27.11.2018 e Controparte_7 relativa a sanzione amministrativa con ente creditore ), in quanto alla notifica Controparte_7 delle stesse è seguita la notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno giudizio il 10.6.2022 e, dunque, prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale.
E così anche per la cartella n. 03420170032531774000 (notificata il 19.7.2018 e relativa a recupero spese processuali anno 2016 - Tribunale di Castrovillari), per la cartella n. 03420160036389776000
(relativa a recupero spese processuali anno 2016 - - Giudice di Pace di , come da CP_8 sentenza del 13.4.2016) e per la cartella n. 03420170005724427000 (recupero spese processuali anno 2015 - come da sentenza del 24.3.2015 del Tribunale di Castrovillari), non potendo evidentemente dirsi spirato il termine di prescrizione decennale.
3.5 Quanto alle cartelle n. 03420150010393768000 (notificata il 10.7.2015 e relativa a canone idrico con ente creditore e n. 03420160013796642000 (notificata Controparte_8
l'11.7.2016 e relativa a sanzione amministrativa con ente creditore ) va Controparte_6 considerato che - sulla scorta della normativa di cui al combinato disposto dell'art. 68 del d.l.
n.18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, come modificata alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare del comma 2 di tale ultima disposizione - “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Detto altrimenti, scadendo il termine prescrizionale de quo, rispettivamente, nel 2020 per la prima cartella e nel 2021 per la seconda (e, dunque, in un anno “durante il quale si verifica la sospensione”), va da sé che - sulla scorta della richiamate disposizioni di legge - lo stesso è da intendersi prorogato al 31.12.2023, ossia “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (fine del periodo di sospensione che si è avuta il 31.8.2021).
Pertanto, risalendo la notifica dell'intimazione di pagamento in esame al 10.6.2022, va da sé che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento a siffatte due cartelle non coglie nel segno.
4. Da ultimo, manifestamente infondata in quanto del tutto generica ed approssimativa risulta la doglianza con cui parte opponente ha eccepito “l'errato ed illegittimo calcolo delle sanzioni applicate”, non essendo dato comprendere a quali pretese la stessa debba intendersi riferita ed in cosa si sarebbe sostanziato tale dedotto “errato e illegittimo calcolo”.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa determinato con specifico riferimento alle cartelle riferibili alle posizioni dei singoli convenuti, dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata al n. 1674/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del e della . Controparte_8 Controparte_7
2) Accoglie l'opposizione limitatamente alle sole pretese di cui alle cartelle di pagamento n.
03420110055102277000 e n. 03420140001539478000, dichiarando non dovute le somme in esse richieste per intervenuta prescrizione.
3) Rigetta per il resto la proposta opposizione.
4) Condanna l'opponente a rifondere - in favore dei convenuti - le spese di lite del CP_12 presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge. 5) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di Controparte_2
- le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.200,00 (nello
[...] specifico, € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
6) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di - le spese di lite del presente giudizio CP_1 che liquida in complessivi € 4.200,00 (nello specifico, € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 7 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.