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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4179 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 14 luglio 2025 e vertente TRA
, (CF: ) con l'avvocato Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Arzignani e l'avvocato Umberto Longaroni PARTE APPELLANTE E
E_
PARTE APPELLATA contumace
OGGETTO: atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 126777/2023. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. —Il Dott. , con atto notificato il 15.12.2017, citava la Pt_1 [...]
affermandone una responsabilità, sia a titolo contrattuale E_ che extracontrattuale ovvero ex lege di natura indennitaria, per non aver tempestivamente e correttamente recepito le direttive comunitarie vigenti nella materia, con conseguente richiesta di condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma, quantificata secondo diversi parametri, o come sarebbe risultata nel corso del giudizio anche tramite CTU;
in proposito deduceva di aver frequentato dopo la laurea in medicina, negli anni accademici 1981-1985, con iscrizione in data 21.12.1981, senza remunerazioni né borse di studio, il corso quadriennale di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Padova, superando gli esami in data 25.7.1985 e conseguendo il diploma di specializzazione e il relativo titolo di specialista.
1 La si costituiva in data 8.6.2018, E_ affermando l'infondatezza della domanda attorea in quanto il corso di specializzazione era iniziato prima del 1982, rilevando subordinatamente che il quantum avrebbe dovuto liquidarsi ai sensi della legge 370/1999, e quindi per E. 6.713,93, e per il solo periodo di specializzazione successivo al 31.12.1982, senza rivalutazione ma solo con interessi legali dalla data di notifica della citazione. Con sentenza n. 20978/2019 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande attoree, ha condannato «il al Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma di E. 13.427,88, oltre interessi Parte_1 legali dal 16 ottobre 2017 al saldo», e «la alla rifusione, in E_ favore del , delle spese del giudizio, che liquida in E. 4376,45 per compensi Pt_2 tabellari, comprensivo di spese generali, oltre Iva e cpa». La convenuta in primo grado, ha proposto E_ appello, articolando un solo motivo di impugnazione, nel quale affermava l'«inammissibilità/infondatezza della domanda per gli iscritti alla scuola di specializzazione prima del 29.1.1982. Violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 82/76/CEE e sentenza CGUE del 24.1.2018 (cause riunite C-616 e C-617)». L'appellato Dott. , si opponeva all'appello principale, e a sua volta Pt_1 proponeva appello incidentale anche alla luce di errori materiali e di calcolo nel dispositivo della sentenza, ove non si considerava una ulteriore annualità nella quantificazione del risarcimento, si indicava il soggetto tenuto al risarcimento nel
(anziché nella , mentre Controparte_2 E_ le spese di giudizio, tra le quali non erano inserite le anticipazioni, erano liquidate in favore di altro soggetto ) non parte in causa. Pt_2
Con la sentenza n. 7883/2021, la Corte d'Appello di Roma ha accolto l'appello principale, respingendo quello incidentale, statuendo che «accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
. Compensa le spese del doppio grado di giudizio. Dichiara la Parte_1 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta». Il Dott. ha proposto ricorso per Cassazione due motivi. Con il primo Pt_1 motivo il ricorrente ha denunciato, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione della direttiva 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE, che ha modificato le direttive 16 giugno 1975 n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, e delle direttive successivamente intervenute nella materia de qua (direttiva 5 aprile 1993 n. 93/16/CEE e direttiva 7 settembre 2005 n. 2005/36/CEE, che sono intervenute sulle precedenti, confermandone i contenuti); violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 21 CDFUE;
violazione a e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c.» in relazione alla ritenuta non spettanza del diritto al risarcimentoai medici che, come esso ricorrente, hanno iniziato il corso di specializzazione in epoca precedente al29 gennaio 1982. Con il secondo motivo, recante identica rubrica, il ricorrente ha lamentato, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., del rigetto dell'appello incidentale con il quale egli
2 aveva chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata: a)venisse condannato lo Stato Italiano e la convenuta in persona del E_ pro tempore, al pagamento in favore dell'attore Controparte_2 appellato, della maggiore somma di € 20.141,82 (€ 6713,94 annuali ex art. 11 l. 370/1999 per tre annualità), stante l'errore di calcolo del primo giudice in relazione agli anni di corso (due invece che tre); b) venisse modificata la statuizione sulle spese, sia in relazione alla errata indicazione del nominativo dell'appellato nel dispositivo, sia in relazione alla mancata considerazione delle anticipazioni per €797,20. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo in applicazione del principio di diritto enunciato dalle S.U., con sentenza n. 20278 del 23/06/2022, secondo cui «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». Pertanto la S.C. ha così statuito: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
§ 2. — Ha proposto atto di citazione in riassunzione ed ha così Parte_1 concluso: “1) in via principale, rigettando l'appello principale proposto a suo tempo dalla confermare in parte qua la sentenza del E_
Tribunale di Roma (n. 20978/2019; n. 21994/2019 Rep.), pronunciata il 29.10.2019 e pubblicata il successivo 31 ottobre, non notificata, nel procedimento di primo grado portante n. 83586/2017 R.G., e comunque accertarsi e dichiararsi la responsabilità dello Stato Italiano e la convenuta in persona E_ del pro tempore, per non aver correttamente e Controparte_2 tempestivamente recepito le direttive comunitarie di cui in premessa e alle sentenze (dei due gradi e di legittimità) intervenute sull'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi e sul reciproco riconoscimento dei titoli di medico, e il correlativo obbligo dello Stato Italiano e della convenuta
[...]
in persona del pro E_ Controparte_2 tempore, di risarcimento ed indennizzo all'attore, Dott. , a causa del Parte_1 mancato e tardivo recepimento delle direttive comunitarie de quibus;
e conseguentemente condannarsi lo Stato Italiano e la convenuta
[...]
in persona del pro E_ Controparte_2 tempore, al pagamento in favore dell'attore, Dott. , delle somme Parte_1 spettanti a tale titolo;
2) ancora in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma (n. 20978/2019; n. 21994/2019 Rep.), pronunciata il 29.10.2019 e pubblicata il successivo 31 ottobre, non notificata, nel
3 procedimento di primo grado portante n. 83586/2017 R.G., condannarsi lo
[...]
e la convenuta in persona del CP_3 E_ pro tempore, al pagamento in favore dell'attore Controparte_2
a suo tempo appellato, Dott. , della somma di E. 20.141,82 (E. Parte_1
6713,94 annuali ex art. 11 l. 370/1999 per tre annualità), oltre interessi;
e comunque condannarsi lo Stato Italiano e la convenuta in E_ persona del pro tempore, a corrispondere detta Controparte_2 somma di E. 20.141,82 in favore del Dott. , oltre interessi;
Parte_1
3) in ogni caso, con favore di spese e competenze, oltre I.V.A., CPA e rimborso spese forfettario al 15% sul compenso totale, in tutti i gradi di giudizio (di primo e secondo grado, di legittimità, e attuale di rinvio)”. La è rimasta contumace. E_
L'appello è stato posto in decisione all'udienza svolta in modalità scritta del giorno 14 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.pc. previa concessione di un temine per il deposito di note conclusive.
§ 3. — La domanda è fondata nei seguenti limiti. Il giudice di primo grado aveva ritenuto:
“Passando, quindi, all'esame del quantum debeatur, si evidenzia che – con le recenti sentenze nn. 1917/2012, 4538/2012 e 5533/2012 – la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per effetto della legge n. 370/99, l'aestimatio dell'obbligo risarcitorio da parte del legislatore italiano si sia risolta in una attività di vera e propria autoliquidazione del danno derivante dal suo inadempimento. Pertanto, dal momento dell'entrata in vigore della legge, si è evidenziata una monetizzazione del danno derivante dall'inadempimento di quell'obbligo e si è trattato di una monetizzazione correlata ad un inadempimento ormai definitivo. La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che tale monetizzazione, dal momento dell'entrata in vigore della legge, ha determinato la sostituzione dell'obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore – quale era stata quella dello Stato fino a quel momento (non essendo determinata nel suo ammontare) – in un'obbligazione avente natura di debito di valuta, cioè avente ad oggetto diretto una somma di danaro soggetta al regime dell'art. 1219 c.c. Ha pertanto concluso che tale somma – ormai trasformata in debito di valuta – non è soggetta alla rivalutazione monetaria ed è idonea a produrre interessi moratori soltanto dalla data dell'eventuale messa in mora o, in mancanza, dalla notificazione della domanda giudiziale. Parimenti, solo da tale data potrebbe essere riconosciuto l'eventuale risarcimento del maggior danno (non specificamente richiesto). Poiché l'art. 11 della legge n. 370/99 prevede una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000 (pari ad € 6.713,94) e il danno risarcibile è riferibile alla frequentazione del corso di specializzazione per ciascuno dei tre anni di durata del corso, va riconosciuto a il diritto ad ottenere la Parte_1 corresponsione della somma capitale di € 13.427,88, sulla quale, come stabilito dalla citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono dovuti gli interessi legali,
4 decorrenti dalla data di costituzione in mora, da individuarsi nella data di notificazione dell'atto di costituzione in mora (16.10.2017) e fino al soddisfo”. Orbene, è evidente l'errore di calcolo contenuto nella sentenza del Tribunale di Roma, laddove la somma di € 6.713,94 moltiplicata per tre è pari a euro 20.141,82 e non a euro 13.427,94 come ritenuto dal primo giudice. Tuttavia, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C., il risarcimento del danno subito dall'odierno attore per non aver percepito le dovute spettanze, è da riconoscere nella misura di € 6.713,94 (pari a £.13.000.000 annue) per ciascun anno del corso di specializzazione frequentato, eccetto che per il primo anno 1982-1983, per il quale in ragione della diversa decorrenza (dal 1 gennaio 1983), va riconosciuta la somma di € 5.595,00. Sulla complessiva somma dovuta a titolo di risarcimento, pertanto pari a complessivi € 19.022,88, sono altresì dovuti i richiesti interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di costituzione in mora (16.10.2017) e fino al soddisfo. Quanto alle spese, esse sono dovute dalla E_ rimasta soccombente, quanto al giudizio di primo grado, nella misura di euro € 4.376,45 oltre a C.U., spese generali, oltre Iva e cpa;
quanto al precedente grado di appello, nella misura di euro 5.532 oltre a C.U., spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio in Cassazione, nella misura di euro 2.935 oltre a C.U. spese generali, IVA e CPA;
quanto al presente grado di giudizio nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 E_
ogni altra conclusione disattesa, così provvede
[...]
1. — accoglie la domanda, e, per l'effetto, condanna la E_ al pagamento in favore di della somma di euro 19.022,88
[...] Parte_1 con interessi dal 16.10.2017 al saldo;
2. — condanna la al rimborso, in favore di E_
, delle spese sostenute per il giudizio di primo grado, liquidate nella Parte_1 misura di euro € 4.376,45 oltre a C.U., spese generali, oltre Iva e cpa;
al rimborso delle spese relative al precedente grado di appello, nella misura di euro 5.532 oltre a C.U., spese generali, IVA e CPA;
al rimborso delle spese relative al giudizio in Cassazione, nella misura di euro 2.935 oltre a C.U. spese generali, IVA e CPA;
al rimborso delle spese relative al presente grado di giudizio nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 14 luglio 2025. Il presidente estensore
5
, (CF: ) con l'avvocato Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Arzignani e l'avvocato Umberto Longaroni PARTE APPELLANTE E
E_
PARTE APPELLATA contumace
OGGETTO: atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 126777/2023. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. —Il Dott. , con atto notificato il 15.12.2017, citava la Pt_1 [...]
affermandone una responsabilità, sia a titolo contrattuale E_ che extracontrattuale ovvero ex lege di natura indennitaria, per non aver tempestivamente e correttamente recepito le direttive comunitarie vigenti nella materia, con conseguente richiesta di condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma, quantificata secondo diversi parametri, o come sarebbe risultata nel corso del giudizio anche tramite CTU;
in proposito deduceva di aver frequentato dopo la laurea in medicina, negli anni accademici 1981-1985, con iscrizione in data 21.12.1981, senza remunerazioni né borse di studio, il corso quadriennale di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Padova, superando gli esami in data 25.7.1985 e conseguendo il diploma di specializzazione e il relativo titolo di specialista.
1 La si costituiva in data 8.6.2018, E_ affermando l'infondatezza della domanda attorea in quanto il corso di specializzazione era iniziato prima del 1982, rilevando subordinatamente che il quantum avrebbe dovuto liquidarsi ai sensi della legge 370/1999, e quindi per E. 6.713,93, e per il solo periodo di specializzazione successivo al 31.12.1982, senza rivalutazione ma solo con interessi legali dalla data di notifica della citazione. Con sentenza n. 20978/2019 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande attoree, ha condannato «il al Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma di E. 13.427,88, oltre interessi Parte_1 legali dal 16 ottobre 2017 al saldo», e «la alla rifusione, in E_ favore del , delle spese del giudizio, che liquida in E. 4376,45 per compensi Pt_2 tabellari, comprensivo di spese generali, oltre Iva e cpa». La convenuta in primo grado, ha proposto E_ appello, articolando un solo motivo di impugnazione, nel quale affermava l'«inammissibilità/infondatezza della domanda per gli iscritti alla scuola di specializzazione prima del 29.1.1982. Violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 82/76/CEE e sentenza CGUE del 24.1.2018 (cause riunite C-616 e C-617)». L'appellato Dott. , si opponeva all'appello principale, e a sua volta Pt_1 proponeva appello incidentale anche alla luce di errori materiali e di calcolo nel dispositivo della sentenza, ove non si considerava una ulteriore annualità nella quantificazione del risarcimento, si indicava il soggetto tenuto al risarcimento nel
(anziché nella , mentre Controparte_2 E_ le spese di giudizio, tra le quali non erano inserite le anticipazioni, erano liquidate in favore di altro soggetto ) non parte in causa. Pt_2
Con la sentenza n. 7883/2021, la Corte d'Appello di Roma ha accolto l'appello principale, respingendo quello incidentale, statuendo che «accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
. Compensa le spese del doppio grado di giudizio. Dichiara la Parte_1 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta». Il Dott. ha proposto ricorso per Cassazione due motivi. Con il primo Pt_1 motivo il ricorrente ha denunciato, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione della direttiva 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE, che ha modificato le direttive 16 giugno 1975 n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, e delle direttive successivamente intervenute nella materia de qua (direttiva 5 aprile 1993 n. 93/16/CEE e direttiva 7 settembre 2005 n. 2005/36/CEE, che sono intervenute sulle precedenti, confermandone i contenuti); violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 21 CDFUE;
violazione a e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c.» in relazione alla ritenuta non spettanza del diritto al risarcimentoai medici che, come esso ricorrente, hanno iniziato il corso di specializzazione in epoca precedente al29 gennaio 1982. Con il secondo motivo, recante identica rubrica, il ricorrente ha lamentato, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., del rigetto dell'appello incidentale con il quale egli
2 aveva chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata: a)venisse condannato lo Stato Italiano e la convenuta in persona del E_ pro tempore, al pagamento in favore dell'attore Controparte_2 appellato, della maggiore somma di € 20.141,82 (€ 6713,94 annuali ex art. 11 l. 370/1999 per tre annualità), stante l'errore di calcolo del primo giudice in relazione agli anni di corso (due invece che tre); b) venisse modificata la statuizione sulle spese, sia in relazione alla errata indicazione del nominativo dell'appellato nel dispositivo, sia in relazione alla mancata considerazione delle anticipazioni per €797,20. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo in applicazione del principio di diritto enunciato dalle S.U., con sentenza n. 20278 del 23/06/2022, secondo cui «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». Pertanto la S.C. ha così statuito: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
§ 2. — Ha proposto atto di citazione in riassunzione ed ha così Parte_1 concluso: “1) in via principale, rigettando l'appello principale proposto a suo tempo dalla confermare in parte qua la sentenza del E_
Tribunale di Roma (n. 20978/2019; n. 21994/2019 Rep.), pronunciata il 29.10.2019 e pubblicata il successivo 31 ottobre, non notificata, nel procedimento di primo grado portante n. 83586/2017 R.G., e comunque accertarsi e dichiararsi la responsabilità dello Stato Italiano e la convenuta in persona E_ del pro tempore, per non aver correttamente e Controparte_2 tempestivamente recepito le direttive comunitarie di cui in premessa e alle sentenze (dei due gradi e di legittimità) intervenute sull'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi e sul reciproco riconoscimento dei titoli di medico, e il correlativo obbligo dello Stato Italiano e della convenuta
[...]
in persona del pro E_ Controparte_2 tempore, di risarcimento ed indennizzo all'attore, Dott. , a causa del Parte_1 mancato e tardivo recepimento delle direttive comunitarie de quibus;
e conseguentemente condannarsi lo Stato Italiano e la convenuta
[...]
in persona del pro E_ Controparte_2 tempore, al pagamento in favore dell'attore, Dott. , delle somme Parte_1 spettanti a tale titolo;
2) ancora in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma (n. 20978/2019; n. 21994/2019 Rep.), pronunciata il 29.10.2019 e pubblicata il successivo 31 ottobre, non notificata, nel
3 procedimento di primo grado portante n. 83586/2017 R.G., condannarsi lo
[...]
e la convenuta in persona del CP_3 E_ pro tempore, al pagamento in favore dell'attore Controparte_2
a suo tempo appellato, Dott. , della somma di E. 20.141,82 (E. Parte_1
6713,94 annuali ex art. 11 l. 370/1999 per tre annualità), oltre interessi;
e comunque condannarsi lo Stato Italiano e la convenuta in E_ persona del pro tempore, a corrispondere detta Controparte_2 somma di E. 20.141,82 in favore del Dott. , oltre interessi;
Parte_1
3) in ogni caso, con favore di spese e competenze, oltre I.V.A., CPA e rimborso spese forfettario al 15% sul compenso totale, in tutti i gradi di giudizio (di primo e secondo grado, di legittimità, e attuale di rinvio)”. La è rimasta contumace. E_
L'appello è stato posto in decisione all'udienza svolta in modalità scritta del giorno 14 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.pc. previa concessione di un temine per il deposito di note conclusive.
§ 3. — La domanda è fondata nei seguenti limiti. Il giudice di primo grado aveva ritenuto:
“Passando, quindi, all'esame del quantum debeatur, si evidenzia che – con le recenti sentenze nn. 1917/2012, 4538/2012 e 5533/2012 – la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per effetto della legge n. 370/99, l'aestimatio dell'obbligo risarcitorio da parte del legislatore italiano si sia risolta in una attività di vera e propria autoliquidazione del danno derivante dal suo inadempimento. Pertanto, dal momento dell'entrata in vigore della legge, si è evidenziata una monetizzazione del danno derivante dall'inadempimento di quell'obbligo e si è trattato di una monetizzazione correlata ad un inadempimento ormai definitivo. La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che tale monetizzazione, dal momento dell'entrata in vigore della legge, ha determinato la sostituzione dell'obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore – quale era stata quella dello Stato fino a quel momento (non essendo determinata nel suo ammontare) – in un'obbligazione avente natura di debito di valuta, cioè avente ad oggetto diretto una somma di danaro soggetta al regime dell'art. 1219 c.c. Ha pertanto concluso che tale somma – ormai trasformata in debito di valuta – non è soggetta alla rivalutazione monetaria ed è idonea a produrre interessi moratori soltanto dalla data dell'eventuale messa in mora o, in mancanza, dalla notificazione della domanda giudiziale. Parimenti, solo da tale data potrebbe essere riconosciuto l'eventuale risarcimento del maggior danno (non specificamente richiesto). Poiché l'art. 11 della legge n. 370/99 prevede una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000 (pari ad € 6.713,94) e il danno risarcibile è riferibile alla frequentazione del corso di specializzazione per ciascuno dei tre anni di durata del corso, va riconosciuto a il diritto ad ottenere la Parte_1 corresponsione della somma capitale di € 13.427,88, sulla quale, come stabilito dalla citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono dovuti gli interessi legali,
4 decorrenti dalla data di costituzione in mora, da individuarsi nella data di notificazione dell'atto di costituzione in mora (16.10.2017) e fino al soddisfo”. Orbene, è evidente l'errore di calcolo contenuto nella sentenza del Tribunale di Roma, laddove la somma di € 6.713,94 moltiplicata per tre è pari a euro 20.141,82 e non a euro 13.427,94 come ritenuto dal primo giudice. Tuttavia, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C., il risarcimento del danno subito dall'odierno attore per non aver percepito le dovute spettanze, è da riconoscere nella misura di € 6.713,94 (pari a £.13.000.000 annue) per ciascun anno del corso di specializzazione frequentato, eccetto che per il primo anno 1982-1983, per il quale in ragione della diversa decorrenza (dal 1 gennaio 1983), va riconosciuta la somma di € 5.595,00. Sulla complessiva somma dovuta a titolo di risarcimento, pertanto pari a complessivi € 19.022,88, sono altresì dovuti i richiesti interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di costituzione in mora (16.10.2017) e fino al soddisfo. Quanto alle spese, esse sono dovute dalla E_ rimasta soccombente, quanto al giudizio di primo grado, nella misura di euro € 4.376,45 oltre a C.U., spese generali, oltre Iva e cpa;
quanto al precedente grado di appello, nella misura di euro 5.532 oltre a C.U., spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio in Cassazione, nella misura di euro 2.935 oltre a C.U. spese generali, IVA e CPA;
quanto al presente grado di giudizio nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 E_
ogni altra conclusione disattesa, così provvede
[...]
1. — accoglie la domanda, e, per l'effetto, condanna la E_ al pagamento in favore di della somma di euro 19.022,88
[...] Parte_1 con interessi dal 16.10.2017 al saldo;
2. — condanna la al rimborso, in favore di E_
, delle spese sostenute per il giudizio di primo grado, liquidate nella Parte_1 misura di euro € 4.376,45 oltre a C.U., spese generali, oltre Iva e cpa;
al rimborso delle spese relative al precedente grado di appello, nella misura di euro 5.532 oltre a C.U., spese generali, IVA e CPA;
al rimborso delle spese relative al giudizio in Cassazione, nella misura di euro 2.935 oltre a C.U. spese generali, IVA e CPA;
al rimborso delle spese relative al presente grado di giudizio nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 14 luglio 2025. Il presidente estensore
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