Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 22/05/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Marchese Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Margherita Cerizza Giudice rel. nella camera di consiglio del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 1304 / 2025 VG promossa da
, , Parte_1 C.F._1
e da
, Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Alberto Maria Conrado, con domicilio in Cossato, via Trento 4; atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per le parti: come da ricorso congiunto
A) I figli minorenni nato in data [...] ed i gemelli e Persona_1 Per_2 Persona_3
nati in data 30/09/2016, verranno affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la residenza della madre.
Per l'effetto di quanto sopra previsto e stabilito, le decisioni più rilevanti, nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
Sarà onere, naturalmente, dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con i suddetti.
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Inoltre i minori rimarranno con il padre per la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando ogni anno, con la madre, il Natale con il Capodanno e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto concerne le vacanze estive, inoltre, i minori trascorreranno con il padre periodi di tempo, complessivamente pari a ventuno ( 21 ) giorni, periodi che dovranno essere concordati, dai genitori, entro il 30 giugno di ciascun anno. C) Il sig. nato a [...] ( VC ), il Parte_2
25/08/1980, residente in [...], c.f. verserà alla C.F._2
madre, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00 ( trecento ), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
D) Il sig. nato a [...] ( VC ), il 25/08/1980, anch'egli residente in [...]
NE ( BI ), via O. Balocca 24, c.f. si farà carico, vel rimborserà il C.F._2
cinquanta per cento ( 50 % ) delle spese c.d. straordinarie, debitamente documentate, così come individuate e determinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Biella, dei propri figli minori.
E) Il c.d. Assegno Unico, relativo ai tre figli minori, pari ad euro 800,00 verrà percepito integralmente ed esclusivamente da , nata a [...] ( VC ), il 13/09/1980, residente in [...]
( BI ), via O. Balocca 24, c.f. . C.F._1
F) Spese e competenze della presente procedura vengono suddivise in misura egualitaria tra gli odierni ricorrenti. per il Pubblico Ministero:
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Dalla relazione di convivenza ormai cessata delle parti sono nati i figli in data Persona_1
08/06/2015 e e in data 30/09/2016. Con ricorso congiunto le parti hanno Per_2 Persona_3 chiesto al Tribunale di Biella di recepire gli accordi raggiunti relativi al loro affidamento, collocamento e mantenimento. Detti accordi non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative, risultano coerenti coi redditi delle parti e rispettano il principio di bigenitorialità: essi meritano pertanto di essere recepiti. In assenza di soccombenza deve infine disporsi la reciproca compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe e compensa interamente le spese di lite.
Biella, 21/05/2025
la Giudice rel. la Presidente
Margherita Cerizza Francesca Marchese
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