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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1862/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DAVIDE FORMICA e dall'Avv. MIMMA TINDARA CALDERONE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31/08/2022, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto in capo alla ricorrente una invalidità civile pari all'80%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da renderla invalida civile con totale inabilità lavorativa, con conseguente diritto alla pensione di inabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 118/71, e ciò a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza accertata in esito al presente giudizio;
2. conseguentemente condannare l' a liquidare Controparte_3
ed erogare in favore della ricorrente la pensione di inabilità, nella misura di legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza accertata in esito al presente giudizio;
3. condannare l' al pagamento di Controparte_3 spese e compensi di lite”, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori antistatari. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la signora Persona_1
è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II/III classe NYHA: 41-50% vs 71-80% (50%);
Sindrome depressiva endoreattiva media: 25%;
Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del comportamento di media entità: 21-30% inizialmente (all'atto della domanda amministrativa), successivamente
Demenza iniziale: 61-70%;
Anchilosi rachide lombare: 31-40%.
Ha poi concluso, a seguito delle osservazioni formulate della ricorrente nelle note d'udienza del
02.12.2024, nel modo che segue: “Per la sig.ra l'applicazione della formula Parte_1 riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 100% ed è invalido civile totale (inabile). La richiesta della pensione d'inabilità assistenziale È riconoscibile ai sensi della legge n° 118/1971. La decorrenza dei termini si riconosce da gennaio 2022, poiché la paziente presentava un quadro patologico tale da rendere la periziata invalida al cento per cento.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4 - Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario sotteso alle prestazioni invocate è sopravvenuto solo nel corso del giudizio ed era insussistente sia al momento della domanda amministrativa (12.05.2021) che al CP_ momento della visita medica disposta dall' (03.09.2021) (cfr. Cass. n. 5422/2025) sulla proposta domanda amministrativa, con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente in sede amministrativa.
CP_
5 - Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1862/2022, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza dal mese di gennaio 2022, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto della
[...]
pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04/06/2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1862/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DAVIDE FORMICA e dall'Avv. MIMMA TINDARA CALDERONE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31/08/2022, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto in capo alla ricorrente una invalidità civile pari all'80%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da renderla invalida civile con totale inabilità lavorativa, con conseguente diritto alla pensione di inabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 118/71, e ciò a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza accertata in esito al presente giudizio;
2. conseguentemente condannare l' a liquidare Controparte_3
ed erogare in favore della ricorrente la pensione di inabilità, nella misura di legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza accertata in esito al presente giudizio;
3. condannare l' al pagamento di Controparte_3 spese e compensi di lite”, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori antistatari. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la signora Persona_1
è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II/III classe NYHA: 41-50% vs 71-80% (50%);
Sindrome depressiva endoreattiva media: 25%;
Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del comportamento di media entità: 21-30% inizialmente (all'atto della domanda amministrativa), successivamente
Demenza iniziale: 61-70%;
Anchilosi rachide lombare: 31-40%.
Ha poi concluso, a seguito delle osservazioni formulate della ricorrente nelle note d'udienza del
02.12.2024, nel modo che segue: “Per la sig.ra l'applicazione della formula Parte_1 riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 100% ed è invalido civile totale (inabile). La richiesta della pensione d'inabilità assistenziale È riconoscibile ai sensi della legge n° 118/1971. La decorrenza dei termini si riconosce da gennaio 2022, poiché la paziente presentava un quadro patologico tale da rendere la periziata invalida al cento per cento.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4 - Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario sotteso alle prestazioni invocate è sopravvenuto solo nel corso del giudizio ed era insussistente sia al momento della domanda amministrativa (12.05.2021) che al CP_ momento della visita medica disposta dall' (03.09.2021) (cfr. Cass. n. 5422/2025) sulla proposta domanda amministrativa, con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente in sede amministrativa.
CP_
5 - Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1862/2022, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza dal mese di gennaio 2022, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto della
[...]
pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04/06/2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.