TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 739/2025 R.G. promossa da
, C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 22 luglio 1973; rappresentato e difeso dall'avv. Monica Caiti come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Reggio Emilia, Via M. Clementi n. 8
- attore opponente - contro
, C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
16 marzo 1974; rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Maoddi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Via Sant'Eulalia n. 27
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della
1 di 11 presente opposizione, DICHIARARE l'inefficacia del precetto sopraindicato per i motivi suesposti.
Con la condanna di controparte alla rifusione delle spese legali.
Per PARTE OPPOSTA:
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
In via preliminare: disporre il mutamento del rito da ordinario a semplificato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., sussistendone tutti i presupposti
In via principale: rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e in diritto, Parte_1 anche alla luce del comportamento concludente dell'opponente che, con il versamento effettuato in data 6 marzo 2025, ha implicitamente riconosciuto la persistenza dell'obbligo di mantenimento;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, determinare l'esatto ammontare delle somme dovute dall'opponente, tenendo conto del parziale versamento di € 1.600,00 effettuato in data 6 marzo 2025, e confermando l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento nell'importo stabilito nel verbale di separazione omologato, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
In ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione all'atto di precetto
[...] notificatogli in data 4 febbraio 2025, con cui gli aveva CP_1 intimato di pagare la somma di € 12.629,86, oltre accessori, a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli stabiliti con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10 febbraio
2011.
2 di 11 A sostegno dell'opposizione, contestava la Parte_1 validità del titolo esecutivo e l'ammontare del credito precettato.
2. Costituita con comparsa depositata in data 20 marzo 2025,
, previa istanza di mutamento del rito a semplificato CP_1 ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la determinazione delle somme dovute dal a Parte_1 seguito del versamento parziale di € 1.600,00 effettuato medio tempore.
3. Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, all'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 12 giugno 2025, celebrata mediante collegamento audiovisivo ex art. 127 bis c.p.c., i procuratori delle parti, raccolto l'invito del giudice, precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dall'atto di precetto con cui ha intimato a il pagamento della CP_1 Parte_1 somma di € 12.629,86 a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei loro figli sulla base delle condizioni della separazione consensuale omologata, ed in particolare € 6.000,00 per differenze non corrisposte da gennaio 2020 a gennaio 2025 (€ 100,00 mensili per 60 mesi), € 2.800,00 per sette mensilità non corrisposte da luglio 2024 a gennaio 2025 (€ 400,00 mensili) ed € 3.547,57 per rivalutazione ISTAT dal 2020.
La controversia, dunque, attiene all'adempimento coattivo, da parte del coniuge obbligato, dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli secondo le condizioni economiche stabilite in sede separativa. Quindi, causa petendi e petitum attengono alla sussistenza del diritto del coniuge/genitore in favore del quale il titolo esecutivo si è formato ad agire esecutivamente sulla base di quel titolo contro il coniuge/genitore obbligato.
3 di 11 L'azione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., investendo non la legittimità dell'azione esecutiva preannunciata dall'opposta, ma lo stesso diritto dell'ex coniuge creditrice a procedere in executivis (cfr. Cass. 20303/2014, in motivazione, e Cass. 553/1979).
1.1. Con il primo motivo ha eccepito la Parte_1 nullità ed inefficacia del titolo esecutivo perché sarebbe stata attestata la conformità del verbale di separazione consensuale e del decreto di omologa al contenuto di un fascicolo telematico (il n.
6286/2010 del Tribunale di Reggio Emilia) inesistente in quanto precedente all'introduzione del processo civile telematico.
Il motivo è manifestamente infondato: sia perché, come chiaramente evincibile dalla stampigliatura con colore azzurro impressa in alto a destra sul verbale di udienza e sul decreto di omologa e recante i dati esterni concernenti la loro pubblicazione
(numero cronologico e data;
numero di R.G.), si tratta della copia informatica di un atto processuale e di un provvedimento dell'autorità giudiziaria originariamente cartacei e poi successivamente digitalizzati, con la conseguenza che le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal difensore dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono, ai sensi degli artt. 196 octies disp. att. c.p.c., e valgono come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; sia perché l'irregolarità, nella copia di un provvedimento notificato, della attestazione di conformità all'originale non incide sulla validità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale.
1.2. Con il secondo motivo ha contestato Parte_1
l'ammontare del credito precettato, sotto due distinti profili.
1.2.1. Sotto un primo profilo, l'opponente ha dedotto di aver concordato verbalmente con la , a seguito del trasferimento CP_1
4 di 11 del figlio presso la propria abitazione, una riduzione dell'assegno Per_1 di mantenimento ad € 300,00 al mese a decorrere da gennaio 2017 e di avere, altresì, omesso di pagare le mensilità da luglio 2024 a gennaio 2025 in quanto l'altro figlio , seppure rimasto a vivere Per_2 con la madre, sarebbe divenuto nel frattempo economicamente indipendente.
Il motivo è infondato.
Come è noto, l'obbligo di mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti, trova titolo nella sentenza di separazione o di divorzio e, in caso di separazione consensuale, nel verbale di separazione consensuale omologato.
Con il passaggio in giudicato della sentenza e con l'omologazione del verbale di separazione consensuale, si crea un rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli ed il soggetto che ha l'obbligo di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza o dal verbale, e tali titoli conservano la loro efficacia sostanziale di attribuzione del diritto e processuale di titoli esecutivi per il relativo importo, finché non siano modificati.
Ciascun genitore, infatti, ha il diritto di chiedere la modificazione della misura o l'eliminazione del contributo. Sul piano processuale, la modificazione è ora regolata dall'art. 473 bis.29 c.p.c. (dal contenuto sostanzialmente analogo a quanto previsto, prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, dall'art. 710 c.p.c. per la separazione e dall'art. 9
l. div. per il divorzio), che disciplina, con normativa di carattere speciale, ogni tipo di modificazione delle statuizioni contenute nelle sentenze di separazione o di divorzio passate in giudicato e nei verbali di separazione omologati, ivi comprese quelle soppressive degli assegni di mantenimento.
In base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del giudicato impositivo del contributo di mantenimento (Cass.
5 di 11 16173/2015), sin quando non intervenga la modificazione dei su detti provvedimenti, essi conservano la loro valenza sostanziale e di titolo esecutivo, rimanendo del tutto ininfluente che siano in concreto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, finché ciò non sia stato accertato con il procedimento di cui all'art. 710 c.p.c. o all'art. 9 l. div. (ora art. 473 bis.29 c.p.c.), che costituiscono gli unici mezzi giudiziali di modifica della sentenza e del verbale di separazione su detti, stante la loro natura speciale, che li caratterizza conferendo loro carattere di esclusività (Cass.
8235/2000; così anche Cass. 22491/2006).
Il contenuto precettivo della sentenza di separazione o divorzio e del verbale di separazione mantiene validità ed efficacia fino all'intervento giudiziale di segno contrario, e cioè fino alla riforma della sentenza o alla revisione delle condizioni operata nelle forme previste dall'ordinamento – ora, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. e, prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, ai sensi degli artt. 710
c.p.c. e 9 l. div. – dal giudice naturale funzionalmente competente a conoscere delle controversie in materia di famiglia aventi ad oggetto, nella specie, diritti indisponibili quali il mantenimento della prole. I fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si verificano posteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale
(sentenza di separazione o divorzio e verbale di separazione) devono essere fatti valere ed accertati mediante le menzionate procedure e restano altrimenti non deducibili in altri procedimenti nei quali non sono suscettibili di valutazione incidentale, che si tradurrebbe in una violazione della specifica competenza funzionale del giudice della modifica delle condizioni.
Con riferimento al giudice dell'esecuzione e dell'opposizione all'esecuzione, va precisato che, per l'ammissibilità dell'opposizione, i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore devono essere preventivamente accertati e sanciti giudizialmente nelle forme previste per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
6 di 11 diversamente, la decisione del diverso giudice si tradurrebbe in una revoca o modifica dei provvedimenti del giudice della famiglia, resa in una sede impropria da un giudice diverso da quello specificamente e funzionalmente competente ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. (ed in precedenza degli artt. 710 c.p.c. e 9 l. div.).
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 l. 898/1970 (ora, dopo l'introduzione del nuovo rito uniforme per le persone, i minorenni e le famiglie, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c.) (Cass. 6598/2024, Cass. 27602/2020, Cass.
17689/2019, Cass. 20303/2014, Cass. 13184/2011, Cass.
6975/2005, Cass. 13872/2001).
Nel caso di specie, il , lungi dal contestare l'esistenza Parte_1 del titolo esecutivo, ha introdotto, in buona sostanza, circostanze sopravvenute alla formazione del titolo, previste dalla legge come estintive di esso, segnatamente l'accordo intercorso con la madre per la riduzione dell'assegno di mantenimento e il raggiungimento dell'indipendenza economica di un figlio.
Tuttavia, come si è già detto, il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti in sede di separazione o divorzio da sentenze passate in giudicato o da verbali di separazione omologati, può essere modificato od estinto per il venire meno delle condizioni che li giustificavano – oltre che per accordo tra le parti, ove non si versi in materia di diritti indisponibili – solo attraverso la procedura prevista dall'art. 473 bis.29 c.p.c.
La pretesa azionata dalla non può, pertanto, ritenersi CP_1 illegittimamente azionata, atteso che l'obbligato, per conseguire la
7 di 11 soppressione o la decurtazione dell'assegno, avrebbe dovuto chiedere la modifica delle condizioni della separazione attraverso il procedimento di revisione delle relative disposizioni contenute nel decreto di omologa, essendo esclusa la possibilità di conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione.
1.2.2. Sotto un secondo profilo, l'opponente ha contestato la quantificazione della somma di € 3.547,57 richiesta per gli arretrati di aggiornamento ISTAT, che, a suo dire, ammonterebbero invece ad €
2.037,72.
Il motivo è infondato, non solo perché la doglianza dell'opponente è assolutamente generica, non avendo egli né chiarito quale sarebbe l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorsa la controparte né fornito un alternativo e dettagliato conteggio, ma anche perché, secondo la verifica officiosa effettuata dal Tribunale,
l'importo dovuto da a titolo di omessa Parte_1 rivalutazione ISTAT risulta perfino superiore a quello oggetto dell'intrapresa esecuzione.
In particolare, con riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata per verificare la correttezza della somma precettata per la rivalutazione degli assegni di mantenimento, va premesso che:
− è stato fatto riferimento all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), pubblicato periodicamente sulla
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 l. 392/1978;
− gli indici ed i coefficienti di rivalutazione applicati sono quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (i calcolatori Istat o Rivaluta farebbero pervenire ai medesimi risultati generati dal calcolatore in concreto utilizzato, e cioè “ ); Per_3
− gli importi dei singoli contributi mensili sono stati rivalutati a decorrere da febbraio 2012, ancorché la parte opposta abbia chiesto l'assegno di mantenimento a decorrere da gennaio 2020;
− in caso di diminuzione del costo della vita o deflazione, non è stata applicata alcuna rivalutazione né riduzione dell'assegno di
8 di 11 mantenimento, salva l'ipotesi in cui, pur applicando l'indice ISTAT negativo, l'importo dell'assegno risultante sia restato comunque superiore a quello giudizialmente stabilito;
− il calcolo della rivalutazione è stato effettuato sulla base dell'indice di variazione FOI rispetto al mese del primo pagamento dell'anno precedente dell'assegno di mantenimento (febbraio 2011 – febbraio 2012) e con l'applicazione della relativa percentuale alla somma dovuta per il mantenimento;
− la differenza mensile non pagata è stata moltiplicata per ciascuna delle dodici mensilità successive;
− il nuovo importo rivalutato ha costituito la base per l'applicazione dell'indice FOI per l'anno successivo al fine di determinare la nuova rivalutazione, e così per gli anni successivi;
− alla nuova somma rivalutata è stato infine sottratto quanto dovuto annualmente a titolo di assegno di mantenimento.
Questo il dettaglio del calcolo, anno per anno.
Dal Al Assegno Rivalutazione Mesi Assegno Differenza Importo mensile mensile per dovuto mensile dovuto per l'anno rivalutazione successivo 10/02/2011 09/02/2012 € 400,00 € 13,20 12 € 400,00 10/02/2012 09/02/2013 € 413,20 € 7,44 12 € 400,00
10/02/2013 09/02/2014 € 420,64 € 2,10 12 € 400,00 10/02/2014 09/02/2015 € 422,74 - € 1,69 12 € 400,00 10/02/2015 09/02/2016 € 421,05 - € 0,84 12 € 400,00
10/02/2016 09/02/2017 € 420,21 € 6,30 12 € 400,00 10/02/2017 09/02/2018 € 426,51 € 2,13 12 € 400,00 10/02/2018 09/02/2019 € 428,64 € 3,43 12 € 400,00 10/02/2019 09/01/2020 € 432,07 € 1,73 11 € 400,00
10/01/2020 09/01/2021 € 433,80 € 0,87 12 € 400,00 € 33,80 € 405,60 10/01/2021 09/01/2022 € 434,67 € 20,43 12 € 400,00 € 34,67 € 416,04 10/01/2022 09/01/2023 € 455,10 € 44,60 12 € 400,00 € 55,10 € 661,20 10/01/2023 09/01/2024 € 499,70 € 4,00 12 € 400,00 € 99,70 € 1.196,40
10/01/2024 09/01/2025 € 503,70 € 6,55 12 € 400,00 € 103,70 € 1.244,40
€ 3.923,64
2. Poiché l'opposta, nel costituirsi, ha dato atto che l'opponente, in data 6 marzo 2025, e dunque dopo la notifica dell'atto di citazione, ha versato la somma di € 1.600,00 a titolo di mantenimento per il figlio per il periodo da giugno 2024 a febbraio 2025, va Per_2 accertato che, pur essendo il precetto legittimo, ha CP_1
9 di 11 diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 per la somma complessiva di € 11.029,86.
[...]
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso,
l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa (Cass. 27688/2021,
Cass. 2259/1978).
Infatti, poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione (Cass. 14705/2022).
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi della fase decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie integrative né scritti conclusivi, che non è stata espletata attività istruttoria e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d),
D.M. 55/2014.
10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accerta e dichiara la legittimità del precetto notificato in data 24 febbraio 2025 da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, stante il pagamento della somma di € 1.600,00
[...] intervenuto in corso di causa, il diritto di di procedere CP_1 ad esecuzione forzata in virtù del verbale di separazione consensuale in data 25 gennaio 2011, del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 10 febbraio 2011 e del suddetto precetto per la somma complessiva di € 11.029,86, ferma restando ogni altra spesa e/o somma indicata nell'atto di precetto medesimo;
2. condanna a rifondere a . Parte_1 CP_1 le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.547,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 13 giugno 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 739/2025 R.G. promossa da
, C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 22 luglio 1973; rappresentato e difeso dall'avv. Monica Caiti come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Reggio Emilia, Via M. Clementi n. 8
- attore opponente - contro
, C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
16 marzo 1974; rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Maoddi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Via Sant'Eulalia n. 27
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della
1 di 11 presente opposizione, DICHIARARE l'inefficacia del precetto sopraindicato per i motivi suesposti.
Con la condanna di controparte alla rifusione delle spese legali.
Per PARTE OPPOSTA:
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
In via preliminare: disporre il mutamento del rito da ordinario a semplificato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., sussistendone tutti i presupposti
In via principale: rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e in diritto, Parte_1 anche alla luce del comportamento concludente dell'opponente che, con il versamento effettuato in data 6 marzo 2025, ha implicitamente riconosciuto la persistenza dell'obbligo di mantenimento;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, determinare l'esatto ammontare delle somme dovute dall'opponente, tenendo conto del parziale versamento di € 1.600,00 effettuato in data 6 marzo 2025, e confermando l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento nell'importo stabilito nel verbale di separazione omologato, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
In ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione all'atto di precetto
[...] notificatogli in data 4 febbraio 2025, con cui gli aveva CP_1 intimato di pagare la somma di € 12.629,86, oltre accessori, a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli stabiliti con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10 febbraio
2011.
2 di 11 A sostegno dell'opposizione, contestava la Parte_1 validità del titolo esecutivo e l'ammontare del credito precettato.
2. Costituita con comparsa depositata in data 20 marzo 2025,
, previa istanza di mutamento del rito a semplificato CP_1 ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la determinazione delle somme dovute dal a Parte_1 seguito del versamento parziale di € 1.600,00 effettuato medio tempore.
3. Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, all'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 12 giugno 2025, celebrata mediante collegamento audiovisivo ex art. 127 bis c.p.c., i procuratori delle parti, raccolto l'invito del giudice, precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dall'atto di precetto con cui ha intimato a il pagamento della CP_1 Parte_1 somma di € 12.629,86 a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei loro figli sulla base delle condizioni della separazione consensuale omologata, ed in particolare € 6.000,00 per differenze non corrisposte da gennaio 2020 a gennaio 2025 (€ 100,00 mensili per 60 mesi), € 2.800,00 per sette mensilità non corrisposte da luglio 2024 a gennaio 2025 (€ 400,00 mensili) ed € 3.547,57 per rivalutazione ISTAT dal 2020.
La controversia, dunque, attiene all'adempimento coattivo, da parte del coniuge obbligato, dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli secondo le condizioni economiche stabilite in sede separativa. Quindi, causa petendi e petitum attengono alla sussistenza del diritto del coniuge/genitore in favore del quale il titolo esecutivo si è formato ad agire esecutivamente sulla base di quel titolo contro il coniuge/genitore obbligato.
3 di 11 L'azione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., investendo non la legittimità dell'azione esecutiva preannunciata dall'opposta, ma lo stesso diritto dell'ex coniuge creditrice a procedere in executivis (cfr. Cass. 20303/2014, in motivazione, e Cass. 553/1979).
1.1. Con il primo motivo ha eccepito la Parte_1 nullità ed inefficacia del titolo esecutivo perché sarebbe stata attestata la conformità del verbale di separazione consensuale e del decreto di omologa al contenuto di un fascicolo telematico (il n.
6286/2010 del Tribunale di Reggio Emilia) inesistente in quanto precedente all'introduzione del processo civile telematico.
Il motivo è manifestamente infondato: sia perché, come chiaramente evincibile dalla stampigliatura con colore azzurro impressa in alto a destra sul verbale di udienza e sul decreto di omologa e recante i dati esterni concernenti la loro pubblicazione
(numero cronologico e data;
numero di R.G.), si tratta della copia informatica di un atto processuale e di un provvedimento dell'autorità giudiziaria originariamente cartacei e poi successivamente digitalizzati, con la conseguenza che le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal difensore dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono, ai sensi degli artt. 196 octies disp. att. c.p.c., e valgono come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; sia perché l'irregolarità, nella copia di un provvedimento notificato, della attestazione di conformità all'originale non incide sulla validità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale.
1.2. Con il secondo motivo ha contestato Parte_1
l'ammontare del credito precettato, sotto due distinti profili.
1.2.1. Sotto un primo profilo, l'opponente ha dedotto di aver concordato verbalmente con la , a seguito del trasferimento CP_1
4 di 11 del figlio presso la propria abitazione, una riduzione dell'assegno Per_1 di mantenimento ad € 300,00 al mese a decorrere da gennaio 2017 e di avere, altresì, omesso di pagare le mensilità da luglio 2024 a gennaio 2025 in quanto l'altro figlio , seppure rimasto a vivere Per_2 con la madre, sarebbe divenuto nel frattempo economicamente indipendente.
Il motivo è infondato.
Come è noto, l'obbligo di mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti, trova titolo nella sentenza di separazione o di divorzio e, in caso di separazione consensuale, nel verbale di separazione consensuale omologato.
Con il passaggio in giudicato della sentenza e con l'omologazione del verbale di separazione consensuale, si crea un rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli ed il soggetto che ha l'obbligo di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza o dal verbale, e tali titoli conservano la loro efficacia sostanziale di attribuzione del diritto e processuale di titoli esecutivi per il relativo importo, finché non siano modificati.
Ciascun genitore, infatti, ha il diritto di chiedere la modificazione della misura o l'eliminazione del contributo. Sul piano processuale, la modificazione è ora regolata dall'art. 473 bis.29 c.p.c. (dal contenuto sostanzialmente analogo a quanto previsto, prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, dall'art. 710 c.p.c. per la separazione e dall'art. 9
l. div. per il divorzio), che disciplina, con normativa di carattere speciale, ogni tipo di modificazione delle statuizioni contenute nelle sentenze di separazione o di divorzio passate in giudicato e nei verbali di separazione omologati, ivi comprese quelle soppressive degli assegni di mantenimento.
In base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del giudicato impositivo del contributo di mantenimento (Cass.
5 di 11 16173/2015), sin quando non intervenga la modificazione dei su detti provvedimenti, essi conservano la loro valenza sostanziale e di titolo esecutivo, rimanendo del tutto ininfluente che siano in concreto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, finché ciò non sia stato accertato con il procedimento di cui all'art. 710 c.p.c. o all'art. 9 l. div. (ora art. 473 bis.29 c.p.c.), che costituiscono gli unici mezzi giudiziali di modifica della sentenza e del verbale di separazione su detti, stante la loro natura speciale, che li caratterizza conferendo loro carattere di esclusività (Cass.
8235/2000; così anche Cass. 22491/2006).
Il contenuto precettivo della sentenza di separazione o divorzio e del verbale di separazione mantiene validità ed efficacia fino all'intervento giudiziale di segno contrario, e cioè fino alla riforma della sentenza o alla revisione delle condizioni operata nelle forme previste dall'ordinamento – ora, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. e, prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, ai sensi degli artt. 710
c.p.c. e 9 l. div. – dal giudice naturale funzionalmente competente a conoscere delle controversie in materia di famiglia aventi ad oggetto, nella specie, diritti indisponibili quali il mantenimento della prole. I fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si verificano posteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale
(sentenza di separazione o divorzio e verbale di separazione) devono essere fatti valere ed accertati mediante le menzionate procedure e restano altrimenti non deducibili in altri procedimenti nei quali non sono suscettibili di valutazione incidentale, che si tradurrebbe in una violazione della specifica competenza funzionale del giudice della modifica delle condizioni.
Con riferimento al giudice dell'esecuzione e dell'opposizione all'esecuzione, va precisato che, per l'ammissibilità dell'opposizione, i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore devono essere preventivamente accertati e sanciti giudizialmente nelle forme previste per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
6 di 11 diversamente, la decisione del diverso giudice si tradurrebbe in una revoca o modifica dei provvedimenti del giudice della famiglia, resa in una sede impropria da un giudice diverso da quello specificamente e funzionalmente competente ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. (ed in precedenza degli artt. 710 c.p.c. e 9 l. div.).
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 l. 898/1970 (ora, dopo l'introduzione del nuovo rito uniforme per le persone, i minorenni e le famiglie, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c.) (Cass. 6598/2024, Cass. 27602/2020, Cass.
17689/2019, Cass. 20303/2014, Cass. 13184/2011, Cass.
6975/2005, Cass. 13872/2001).
Nel caso di specie, il , lungi dal contestare l'esistenza Parte_1 del titolo esecutivo, ha introdotto, in buona sostanza, circostanze sopravvenute alla formazione del titolo, previste dalla legge come estintive di esso, segnatamente l'accordo intercorso con la madre per la riduzione dell'assegno di mantenimento e il raggiungimento dell'indipendenza economica di un figlio.
Tuttavia, come si è già detto, il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti in sede di separazione o divorzio da sentenze passate in giudicato o da verbali di separazione omologati, può essere modificato od estinto per il venire meno delle condizioni che li giustificavano – oltre che per accordo tra le parti, ove non si versi in materia di diritti indisponibili – solo attraverso la procedura prevista dall'art. 473 bis.29 c.p.c.
La pretesa azionata dalla non può, pertanto, ritenersi CP_1 illegittimamente azionata, atteso che l'obbligato, per conseguire la
7 di 11 soppressione o la decurtazione dell'assegno, avrebbe dovuto chiedere la modifica delle condizioni della separazione attraverso il procedimento di revisione delle relative disposizioni contenute nel decreto di omologa, essendo esclusa la possibilità di conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione.
1.2.2. Sotto un secondo profilo, l'opponente ha contestato la quantificazione della somma di € 3.547,57 richiesta per gli arretrati di aggiornamento ISTAT, che, a suo dire, ammonterebbero invece ad €
2.037,72.
Il motivo è infondato, non solo perché la doglianza dell'opponente è assolutamente generica, non avendo egli né chiarito quale sarebbe l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorsa la controparte né fornito un alternativo e dettagliato conteggio, ma anche perché, secondo la verifica officiosa effettuata dal Tribunale,
l'importo dovuto da a titolo di omessa Parte_1 rivalutazione ISTAT risulta perfino superiore a quello oggetto dell'intrapresa esecuzione.
In particolare, con riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata per verificare la correttezza della somma precettata per la rivalutazione degli assegni di mantenimento, va premesso che:
− è stato fatto riferimento all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), pubblicato periodicamente sulla
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 l. 392/1978;
− gli indici ed i coefficienti di rivalutazione applicati sono quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (i calcolatori Istat o Rivaluta farebbero pervenire ai medesimi risultati generati dal calcolatore in concreto utilizzato, e cioè “ ); Per_3
− gli importi dei singoli contributi mensili sono stati rivalutati a decorrere da febbraio 2012, ancorché la parte opposta abbia chiesto l'assegno di mantenimento a decorrere da gennaio 2020;
− in caso di diminuzione del costo della vita o deflazione, non è stata applicata alcuna rivalutazione né riduzione dell'assegno di
8 di 11 mantenimento, salva l'ipotesi in cui, pur applicando l'indice ISTAT negativo, l'importo dell'assegno risultante sia restato comunque superiore a quello giudizialmente stabilito;
− il calcolo della rivalutazione è stato effettuato sulla base dell'indice di variazione FOI rispetto al mese del primo pagamento dell'anno precedente dell'assegno di mantenimento (febbraio 2011 – febbraio 2012) e con l'applicazione della relativa percentuale alla somma dovuta per il mantenimento;
− la differenza mensile non pagata è stata moltiplicata per ciascuna delle dodici mensilità successive;
− il nuovo importo rivalutato ha costituito la base per l'applicazione dell'indice FOI per l'anno successivo al fine di determinare la nuova rivalutazione, e così per gli anni successivi;
− alla nuova somma rivalutata è stato infine sottratto quanto dovuto annualmente a titolo di assegno di mantenimento.
Questo il dettaglio del calcolo, anno per anno.
Dal Al Assegno Rivalutazione Mesi Assegno Differenza Importo mensile mensile per dovuto mensile dovuto per l'anno rivalutazione successivo 10/02/2011 09/02/2012 € 400,00 € 13,20 12 € 400,00 10/02/2012 09/02/2013 € 413,20 € 7,44 12 € 400,00
10/02/2013 09/02/2014 € 420,64 € 2,10 12 € 400,00 10/02/2014 09/02/2015 € 422,74 - € 1,69 12 € 400,00 10/02/2015 09/02/2016 € 421,05 - € 0,84 12 € 400,00
10/02/2016 09/02/2017 € 420,21 € 6,30 12 € 400,00 10/02/2017 09/02/2018 € 426,51 € 2,13 12 € 400,00 10/02/2018 09/02/2019 € 428,64 € 3,43 12 € 400,00 10/02/2019 09/01/2020 € 432,07 € 1,73 11 € 400,00
10/01/2020 09/01/2021 € 433,80 € 0,87 12 € 400,00 € 33,80 € 405,60 10/01/2021 09/01/2022 € 434,67 € 20,43 12 € 400,00 € 34,67 € 416,04 10/01/2022 09/01/2023 € 455,10 € 44,60 12 € 400,00 € 55,10 € 661,20 10/01/2023 09/01/2024 € 499,70 € 4,00 12 € 400,00 € 99,70 € 1.196,40
10/01/2024 09/01/2025 € 503,70 € 6,55 12 € 400,00 € 103,70 € 1.244,40
€ 3.923,64
2. Poiché l'opposta, nel costituirsi, ha dato atto che l'opponente, in data 6 marzo 2025, e dunque dopo la notifica dell'atto di citazione, ha versato la somma di € 1.600,00 a titolo di mantenimento per il figlio per il periodo da giugno 2024 a febbraio 2025, va Per_2 accertato che, pur essendo il precetto legittimo, ha CP_1
9 di 11 diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 per la somma complessiva di € 11.029,86.
[...]
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso,
l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa (Cass. 27688/2021,
Cass. 2259/1978).
Infatti, poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione (Cass. 14705/2022).
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi della fase decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie integrative né scritti conclusivi, che non è stata espletata attività istruttoria e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d),
D.M. 55/2014.
10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accerta e dichiara la legittimità del precetto notificato in data 24 febbraio 2025 da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, stante il pagamento della somma di € 1.600,00
[...] intervenuto in corso di causa, il diritto di di procedere CP_1 ad esecuzione forzata in virtù del verbale di separazione consensuale in data 25 gennaio 2011, del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 10 febbraio 2011 e del suddetto precetto per la somma complessiva di € 11.029,86, ferma restando ogni altra spesa e/o somma indicata nell'atto di precetto medesimo;
2. condanna a rifondere a . Parte_1 CP_1 le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.547,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 13 giugno 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
11 di 11