Decreto presidenziale 23 settembre 2024
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2024, proposto da IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Asaro e Luca Dagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e Questura di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
IS, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Campone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento – IS, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento di ammonimento orale del Questore di Trento IS;
- di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non noto al ricorrente tra cui in particolare, l’’ammonimento orale IS emesso dal Questore della Provincia di Trento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, della Questura di Trento e di IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno del giorno 9 gennaio 2025, il consigliere Cecilia Ambrosi e udito il difensore della parte ricorrente e controinteressata, nessuno intervenuto per l’Amministrazione come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento con l’impugnato decreto in data IS ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal dott. IS avverso il provvedimento di ammonimento orale adottato dal Questore di Trento in data IS
Dalla motivazione del predetto decreto si evince, in particolare, che: A) sono stati esaminati i motivi contenuti nel ricorso gerarchico “ presentato dall’Avv. Luca Dagnoli per conto del dott. IS ”; B) le valutazioni hanno riguardato “ la documentazione agli atti e l’articolata istruttoria svolta dalla Questura di Trento con particolare riferimento all’istanza della parte istante e all’allegata documentazione prodotta in copia relativa a condotte attribuite al ricorrente (lettera di diffida risalente al IS trasmessa dall’IS dell’istante, lettera di diffida inviata da altri IS, comunicazioni e-mail trasmesse dalla parte istante e dal di lei IS), nonché la memoria difensiva presentata dal ricorrente e la successiva lettera trasmessa dalla IS ” ; C) il rilievo che “ la condotta tenuta dal ricorrente è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. e ... nessuna querela risulta essere stata presentata dalla parte offesa”; D) la ricognizione per sommi capi della giurisprudenza quanto al potere esercitato che ha ricondotto l’ammonimento ad una misura di carattere preventivo “ fondato su una logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico ” allo scopo di indurre l’attore a desistere dal commettere ulteriori IS nei confronti di parte offesa, per il quale l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria ai sensi di legge, e che non esige “ la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall’art. 612 bis, ovvero per comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio, essendo sufficiente la sussistenza di elementi che possano ricondurre a tale finalità o l’idoneità delle condotte reiterate dal predetto ”; E) la conclusione del Commissario del Governo per la reiezione del ricorso in quanto ha “VALUTATO che il corredo documentale formatisi in sede istruttoria ha permesso di apprezzare, nell’alveo dell’ampia discrezionalità riservata in materia al Questore, la fondatezza dell’istanza avendo potuto dare adito a ragionevole convincimento circa la plausibilità e attendibilità delle vicende esposte, sostenute da elementi concreti e specifici ”.
2. L’impugnato provvedimento di ammonimento assunto dal Questore di Trento, a sua volta, reca la seguente motivazione. Innanzi tutto, richiama: A) “ l’istanza di ammonimento presentata dalla sig.ra IS... con la quale esprime la volontà che si proceda all’ammonimento nei confronti di IS...- ..., indicato quale responsabile della violazione di cui all’art. 612 bis c.p. per IS (cd. IS)..” ; B) il precedente esposto presentato in data IS dalla signora IS riportante i medesimi fatti per cui si procede, integrati con altri eventi verificatisi successivamente e relativi alla condotta molesta tenuta nei propri confronti da IS; C) l’infruttuosa convocazione da parte del personale della Divisione Anticrimine del dott. IS, avvenuta in data IS, che non ha impedito la reiterazione della condotta molesta, giuste segnalazioni della signora IS tramite mail in data IS e IS.
Sulla scorta delle sopraindicate circostanze, e pure dato atto della partecipazione al procedimento assicurata al ricorrente, il Questore di Trento è pervenuto alle seguenti conclusioni: A) che quanto riferito dalla sig.ra IS sia attendibile; B) che sussistono í presupposti per l’adozione del richiesto provvedimento di ammonimento perché dagli atti del procedimento “ emerge la fondatezza del reiterato comportamento persecutorio attuato da IS nei confronti di IS consistente in IS. Comportamento che ha inequivocabilmente causato in IS un perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità e l’ha costretta ad un cambiamento radicale delle proprie abitudini, tale da aver ingenerato nell’istante un perdurante e grave stato di ansia e timore per la propria incolumità, al punto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita ”.
3. Dei provvedimenti impugnati il ricorrente chiede l’annullamento affidando il ricorso alla seguente censura:
I. “ Eccesso di potere per mera apparenza della motivazione — Violazione di legge — Connessi profili di travisamento dei fatti ”. Il ricorrente contesta il decreto di rigetto del ricorso gerarchico adottato dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento poiché presenterebbe una “motivazione meramente apparente ”, disattesa la valutazione delle diffuse e dettagliate argomentazioni giuridico-fattuali espresse nel ricorso gerarchico. Come acclarato dalla giurisprudenza, il Questore non può limitarsi a raccogliere l’esposizione dei fatti da parte della presunta vittima ma deve cercare un riscontro agli stessi e invece “ non vi è alcun riscontro esterno alle affermazioni dell’esponente, nemmeno sotto il profilo degli eventi richiesti dalla fattispecie ex art. 612-bis ”. Si rileverebbe nel provvedimento del Questore la mera espressione di formule di stile, quanto al fatto della situazione del perdurante stato d’ansia e timore provocato dal comportamento del ricorrente, vizio ripropostosi nel decreto di reiezione del ricorso gerarchico ed evidente laddove quest’ultimo omette di considerare i nuovi allegati al ricorso gerarchico rispetto all’istruttoria sottoposta al Questore, quali:
- la certificazione clinica del medico di base del IS: prescrizione di “ IS IS IS ”;
- la denuncia-querela sporta in data IS dal ricorrente nei confronti di IS e del suo IS per IS, ergo per IS ex art. 615- bis c.p.
Mancherebbe, secondo il dott. IS, una congrua motivazione circa le ragioni concrete ed attuali che giustificano l’esercizio della pur ampia discrezionalità, anche sotto il profilo della coerenza logica e della ragionevolezza, mentre il Questore avrebbe dovuto dar conto dell’adeguata istruttoria espletata per evidenziare le circostanze di fatto dimostrative della sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione del provvedimento di ammonimento orale. Avrebbe dovuto essere comprovato, in particolare, non solo il comportamento del destinatario del provvedimento ma anche la sua idoneità in concreto a determinare l’altrui stato di ansia e timore, tale da modificare nella vittima le abitudini di vita, anche mediante la valutazione della personalità della controinteressata ed in tal senso nei provvedimenti impugnati vi sarebbe un totale travisamento dei fatti, con conseguente difetto di istruttoria, quanto alla sussistenza di condotte solo meramente asserite nonché alla loro connotazione quali molestie “ in grado di ingenerare un perdurante stato d’ansia e di timore che avrebbe costretto l’asserita parte offesa a modificare le proprie abitudini di vita (circostanza però non indagata, né provata) ”.
Il ricorso conclude chiedendo l’annullamento del decreto con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente e, per l’effetto, l’annullamento del presupposto ammonimento orale.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. In particolare, il Commissario del Governo, nel rigettare il ricorso, non ha motivato in maniera meramente apparente, ma ha correttamente basato la sua conclusione sugli accertamenti compiuti dalla Questura di Trento posti a base del provvedimento di ammonimento e sinteticamente richiamati nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico, così come sulla relazione istruttoria svolta dalla Questura in data IS, anch’essa richiamata nel decreto impugnato e negli atti del relativo procedimento ex art. 3 della l. n. 241 del 190. Infatti, i documenti raccolti nel corso dell’istruttoria complessivamente svolta, in conformità alle statuizioni giurisprudenziali, “ hanno permesso di confermare, in conformità al canone probatorio del <più probabile che non> connotante l’attività amministrativa di prevenzione, l’effettiva sussistenza degli elementi fattuali rappresentati dalla parte offesa a supporto della denunciata condotta persecutoria posta in essere a suo danno dal ricorrente ”, laddove ai fini dell’emissione del provvedimento di ammonimento non è necessaria la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato di cui all’art. 612- bis c.p., ma è sufficiente il sospetto che vi sia una finalità persecutoria o idoneità delle condotte a tale fine, anche in ragione della ratio della disciplina che mira a sanzionare condotte che potrebbero sfociare in ben più gravi forme di violenza. Al riguardo, la sufficienza di un quadro indiziario determina l’infondatezza della censura di travisamento dei fatti. Alla stregua della giurisprudenza è parimenti sufficiente la sussistenza di una condizione soggettiva della vittima avente riguardo a come la stessa avverte o percepisce il comportamento altrui, a prescindere dalla dimostrazione di condizioni di vera e propria malattia psichica o fisica indotta dal comportamento molesto. Irrilevante è poi la mancata considerazione delle nuove documentazioni prodotte in sede di ricorso gerarchico in quanto sopravvenute rispetto al provvedimento impugnato.
5. Si è costituita anche la controinteressata, signora IS, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso svolgendo argomentazioni del tutto analoghe a quelle delle Amministrazioni intimate, quanto all’adeguatezza della motivazione svolta dal Commissario del Governo mediante rinvio alla completa istruttoria della Questura. Anche la censura concernente il difetto di istruttoria secondo la controinteressata è infondata, dovendosi richiamare i principi che connotano l’istituto dell’ammonimento (quale misura di prevenzione avente finalità dissuasive, che non esige la prova del fatto penalmente rilevante nel presupposto di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell’Amministrazione per il quale è sufficiente un quadro indiziario tale da rendere verosimile l’avvenuto compimento di IS, bastando un ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte), canoni ermeneutici che nel caso di specie hanno trovato compiuta applicazione ove si tenga conto degli elementi fattuali esposti dalla controinteressata nella richiesta di emissione del decreto, chiaramente riportati nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Inoltre, la signora IS ha documentato in giudizio l’avvenuta archiviazione di entrambe le querele interposte dal ricorrente successivamente al decreto di ammonimento, per quanto irrilevanti nel procedimento relativo e comunque denotanti ulteriori comportamenti tesi ad arrecare un vulnus alla vita di relazione e all’integrità psichica della controinteressata, estrinsecantesi in iniziative giudiziarie strumentali e pacificamente infondate ab origine .
6. Nel corso del giudizio il ricorrente ha prodotto una memoria di replica al fine di confutare le argomentazioni della difesa erariale e della controinteressata, insistendo sulle doglianze già versate nel ricorso.
7. Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato nel merito, per le ragioni di seguito illustrate.
II. Giova circoscrivere sinteticamente il quadro giuridico che costituisce il fondamento del potere di ammonimento spettante al Questore.
L’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38, per quanto di interesse, ha inserito nel codice penale l’art. 612- bis , rubricato “ Atti persecutori ”, che punisce con pena detentiva la condotta di chi “ con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ”. Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, salvo i casi previsti dalla legge. In relazione a tale fattispecie di reato, la stessa disciplina di legge ha - altresì - previsto il previo esercizio del potere di ammonimento da parte del Questore. In particolare l’art. 8 predetto, come da ultimo modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, dispone come segue: “1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo. 4. Si procede d’ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo ”. A sua volta l’art. 612- bis , comma 1, del codice penale, rubricato “ Atti persecutori ”, così dispone “ 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ”.
Alla luce del dettato normativo, l’istituto dell’ammonimento si configura quale adozione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza di una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive, sentimentali o comunque sociali.
III. Su tale istituto si è espressa ormai in termini consolidati la giurisprudenza, che ha reso le seguenti statuizioni di principio.
1. Anzitutto in più occasioni è stato precisato che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli IS siano ripetuti e cagionino esiti irreparabili (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599). Va premesso che in tali evenienze il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione; oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può infatti decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di notiziare il possibile destinatario dell’atto mediante l’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. III, 13 ottobre 2013, n. 4241): e ciò, stante la già rilevata natura eminentemente cautelare di tale istituto, sovente volto a far fronte con la massima celerità a situazioni di emergenza (cfr. sul punto, ad es., TAR Veneto, Sez. III, 2 luglio 2018, n. 709).
2. Inoltre, proprio in ragione del fatto che il procedimento amministrativo di cui all’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito in l. n. 38 del 2009, si muove su di un diverso piano (si ribadisce: cautelare e preventivo) rispetto a quello proprio del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612- bis (c.d. IS ), il provvedimento conclusivo dell’azione amministrativa esercitata dall’Autorità di pubblica sicurezza, ossia l’atto di ammonimento, presuppone non già l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per l’anzidetto reato, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive, sentimentali o sociali, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Pertanto, ai fini dell’ammonimento non occorre che sia raggiunta la prova della commissione del reato, bensì è sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia oggettivamente possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura (cfr. sul punto, ex plurimis , da ultimo, TAR Veneto, Venezia, I, 7 agosto 2024, n. 2058; TAR Lombardia, Milano, I, 13 novembre 2023, n. 2646; sentenza TRGA Trento, 12 febbraio 2024, n. 23; 31 gennaio 2023, n. 14; 13 aprile 2022, n. 82).
3. Il provvedimento di ammonimento di cui trattasi, infine, proprio in quanto assume la più volte ribadita natura meramente preventiva e cautelare, non persegue una finalità sanzionatoria e, in quanto tale, è rimesso all’ampia discrezionalità di cui è titolare il Questore in subiecta materia per la migliore tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che non rileva, ai fini della validità del provvedimento medesimo, l’esatta integrazione della fattispecie di reato di cui all’art. 612- bis c.p. in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi; né un’eventuale, successiva sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale in favore del soggetto già ammonito comporta l’invalidità del provvedimento di ammonimento: e ciò alla luce sia dei predetti e del tutto diversi presupposti normativi che legittimano l’adozione dell’ammonimento rispetto all’esercizio dell’azione penale, sia in virtù del principio generale del tempus regit actum (cfr. sul punto TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 709 del 2018 cit.).
4. Dalla circostanza che i provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell’ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale discende la conseguenza che il sindacato esercitato al riguardo dal giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento, ovvero di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (cfr. al riguardo, ad es., TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 8 marzo 2019, n. 230).
5. Pertanto, “presupposto per l’ammonimento ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, sono le medesime condotte che integrano la fattispecie di reato introdotta dall’art. 7 dello stesso decreto legge (art. 612 bis c.p.), ovvero, fino a che non sia proposta querela per il reato, le <condotte reiterate, minacce o molestie> atte a cagionare un <perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero tali da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva> ovvero <da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita> “ (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2020, n. 4077), con ulteriore e definitiva conferma del fatto che l’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall’art. 612- bis c.p.
IV. Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali sopra delineate, deve concludersi per l’infondatezza delle censure espresse nell’unico articolato motivo di ricorso.
Giova ribadire che la finalità del provvedimento di cui trattasi, come ben evidenziata nel precedente paragrafo II - preventiva e cautelare e non sanzionatoria - non impone che sia raggiunta la prova degli elementi integranti la fattispecie di reato di IS , ma rende sufficiente il riscontro di un quadro indiziario sufficientemente attendibile di un comportamento persecutorio e minaccioso, che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. La disciplina di cui si controverte (articolo 8 del d.l. 11 del 2009 convertito con modificazioni con l. n. 38 del 2009) evidenzia l’intento del legislatore di approntare un sistema integrato di misure per prevenire o interrompere sul nascere, prima ancora che punire, condotte che per la loro semplice attitudine o idoneità astratta possono creare il pericolo di verificazione di eventi molesti o lesivi della libertà di autodeterminazione di altri soggetti o della loro stessa incolumità: e ciò anche nello stesso interesse dell’ammonito, in tal modo dissuaso dal seguitare il proprio comportamento in quanto altrimenti direttamente configurabile quale reato. All’ammonimento deve quindi applicarsi quella “ logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione ” (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2019, n. 3741). In sostanza, quindi, l’adozione del provvedimento scaturisce da una valutazione di merito, rimessa all’esperienza e alla sensibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza, rispetto alla quale il sindacato del Giudice amministrativo non può che essere limitato alle anzidette, sole ipotesi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto ovvero di manifesta irragionevolezza e sproporzione: ipotesi che nel caso all’esame non sussistono.
Ad avviso del Collegio, infatti, non si rinviene nell’istruttoria svolta dal Questore la manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento, ovvero la contestata manifesta irragionevolezza e macroscopica sproporzione delle conclusioni raggiunte. In particolare, l’istruttoria svolta dall’Autorità è rispondente ai crismi indicati dalla giurisprudenza, che escludono la necessità di una piena prova, tipicamente richiesta invece solo per la sede penale, e impone solo il riscontro di un quadro indiziario sufficientemente definito. Ad avviso del Collegio il giudizio di ragionevole convincimento della sussistenza della condotta persecutoria perpetrata dal ricorrente nei confronti dell’interessata non assume il censurato carattere travisato. Tanto alla luce delle evidenze esposte nelle svariate denunce promanati non solo dalla controinteressata ma da plurime persone, concordanti circa il carattere molesto dei comportamenti del ricorrente, (cfr. ad es. lettera di diffida IS IS presentata dall’IS di IS; lettera di diffida del IS presentata dagli altri IS; comunicazioni inviate alla Questura di Trento dellIS da parte di IS e del IS circa l’aumento di intensità degli atti di disturbo posti in essere dal ricorrente; da ultimo comunicazione inviata dalla stessa IS alla Questura di Trento il IS) con particolare riguardo al rilievo della reiterazione di tali comportamenti nel tempo, rispetto ai quali non ha assolto alcuna funzione dissuasiva neppure il colloquio intervenuto con IS da parte della Divisione Anticrimine, stante il riprodursi delle condotte come documentato dalle successive segnalazioni. Vale a corroborare la completezza dell’istruttoria e della motivazione, pertanto, il corredo documentale richiamato negli atti impugnati secondo le modalità legali della motivazione per relationem pienamente ammessa dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990, con conseguente reiezione delle doglianze espresse nel gravame relativamente al vizio afferente alla motivazione dell’atto di ammonimento, tutt’altro che apparente o mera espressione di formule di stile.
V. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo al rigetto del ricorso gerarchico, atto parimenti impugnato, il quale ha ripercorso l’istruttoria svolta dal Questore, come compendiata altresì nella relazione del IS all’uopo richiesta, ritenendola sufficiente a giustificare il provvedimento di ammonimento emesso, anche alla luce delle statuizioni giurisprudenziali richiamate parimenti nel decreto impugnato, che stabiliscono i contorni del potere esercitato e della presupposta istruttoria. In particolare ancora una volta deve sottolinearsi, come descritto nel precedente paragrafo II, la natura preventiva del potere esercitato, con il conseguente corollario dell’assenza della necessità di piena prova del comportamento tenuto dal ricorrente secondo i crismi del reato di IS , come invece pretenderebbe il dott. IS, anche quanto al profilo psicologico della condotta da lui tenuta, bastando il configurarsi di un quadro indiziario sufficiente, attesa la finalità dell’ammonimento di far cessare il comportamento molesto e, nello stesso interesse dell’ammonito, impedire il trasmodare del comportamento nell’ipotesi di reato ex art. 612- bis oppure in ipotesi anche più gravi. Come precisato dalla resistente Amministrazione in sede difensiva, infine, non vale ad inficiare l’istruttoria del Commissario del Governo, in sede di ricorso gerarchico, la mancata considerazione della querela-denuncia sporta dal ricorrente nei confronti della controinteressata IS e del IS per IS (derivanti dall’IS), delle quali peraltro in giudizio è documentata dalla controinteressata l’avvenuta archiviazione nelle more, così come anche della prescrizione del medico di base, non utile di per sé a dimostrare alcunché a vantaggio del ricorrente posto che si tratta di circostanze sopravvenute al provvedimento impugnato, inidonee dunque a valutare diversamente i presupposti fondanti il provvedimento adottato secondo la regola del tempus regit actum.
In definitiva è ravvisabile negli atti impugnati un costrutto motivazionale idoneo a render conto dell’ iter logico che ha indotto il Questore prima e l’Autorità gerarchicamente sopraordinata, poi, a ritenere integrati i presupposti per l’emissione dell’ammonimento orale, tenuto conto che, per giurisprudenza pacifica, non sussiste l’obbligo di confutare punto per punto gli argomenti addotti dal ricorrente ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958).
VI. Merita solo aggiungere che, sempre alla luce della giurisprudenza, non può da ultimo condividersi quanto assunto nel ricorso circa la necessità di valutare gli effetti concreti dei comportamenti riferiti in termini di idoneità a determinare uno stato di ansia o di preoccupazione, non sufficiente in tal senso la mera soggettiva percezione della vittima: al contrario, è sufficiente il riscontro da parte dell’Autorità di “ una condizione soggettiva caratterizzata da come il destinatario <avverte> o <percepisce> il comportamento altrui, con la conseguenza che il presupposto deve ritenersi integrato sulla base delle sole condizioni soggettive di disagio riferite dal denunciante, a prescindere dalla dimostrazione di situazioni di vera e propria malattia psichica o fisica ” (cfr. in tali termini la citata sentenza Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958 di conferma della sentenza TRGA Trento, 27 febbraio 2020, n. 35).
VII. In definitiva il ricorso deve essere respinto perché infondato.
VIII. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza di lite, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), di cui 1.000,00 (mille/00) in favore delle resistenti Amministrazioni e euro 1.000,00 (mille/00) in favore della controinteressata, oltre 15% di spese generali ed altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente, di tutte le altre persone coinvolte, nonché di tutte le circostanze del caso concreto che ne consentano l’identificazione.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.