Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dottoressa Rossella ATZENI – Presidente
dottor Marcello CASTIGLIONE – Consigliere relatore dottor Franco DAVINI - Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello contro l'ordinanza del Tribunale di Genova in data 24.05.2023 promossa da:
con sede legale in Genova, elettivamente domiciliata in Genova, Viale Sauli Parte_1
39/4 presso e nello studio degli Avv.ti Massimo Ciconte del Foro di Genova e Serena
Piccardi, che la rappresentano e difendono come da mandato apposto in calce all'atto di appello Appellante
c o n t r o
, sito in Casarza Ligure via Gramsci 8, in persona del suo Controparte_1
amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova via Santi
Giacomo e Filippo 31/5 nello studio dell'Avv.Giulio Muzio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti – APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “premettendo di aver già corrisposto alla controparte l'importo capitale riconosciuto nella Sentenza impugnata, dichiara di rinunciare agli atti del giudizio.
minimi tariffari delle fasi del giudizio effettivamente svolte, chiedendo, in ogni caso, che il
Giudice voglia pronunciarsi in ordine alle spese di lite.”
PER IL CONDOMINIO: “l'Avv. Giulio Muzio, insistendo in ogni caso nelle difese tutte svolte in comparsa di costituzione e risposta, nonché accettando l'atto di rinuncia all'azione di controparte giusta procura alle liti del 09.08.2021, dichiara di non avere più interesse a resistere nel giudizio di gravame proposto , chiedendo l'emissione di ordinanza ex art.306 c.p.c. per cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese di lite per la soccombenza virtuale.
In subordine, precisa le conclusioni per l'utente appellato, aventi il seguente tenore
CONCLUSIONI
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione reietta, non accettandosi il contraddittorio su qualsivoglia domanda nuova,
In via principale:
- Respingere, l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter comma V c.p.c. del
23.05.2023, depositata in cancelleria in data 24.05.2023, emessa nel procedimento RG N.
8267/2022, dal Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Patrizia Cazzato, comunicata in data 24/05/2023”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello contro l'ordinanza del Tribunale di Genova che la ha condannata Pt_1
a pagare al Condominio la somma di euro 15.511,67, oltre ad interessi e spese.
Nell'udienza di prima comparizione delle parti, sostituita dal deposito delle note scritte, Pt_1
ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Il Consigliere Istruttore, dato atto, ha rinviato la causa all'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., per consentire al di accettare la rinuncia. Il Condominio CP_1
ha dichiarato di accettare la rinuncia. Il Consigliere Istruttore dato atto di quanto sopra ha riservato la causa alla decisione del Collegio senza termini.
Verificata la volontà dell'appellante di rinunciare agli atti e del di accettare la CP_1 rinuncia, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. La rinunciante deve rimborsare le spese al , liquidate secondo i valori medi per CP_1
la fase di studio e secondo i valori minimi per la fase introduttiva, di trattazione e decisionale, considerato il valore della controversia e lo stato iniziale della causa, come segue:
fase di studio 1.134,00
fase introduttiva 460,50
fase di trattazione 921,00
fase decisionale 955,50
totale 3.471,00
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.
condanna l'appellante a rimborsare al le spese del presente grado del CP_1
giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.471,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Genova, 28.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE