TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6187 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----- ----- -----
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7707/2023 promossa da:
(C.F. ) nato in Controparte_1 C.F._1
Brasile il 11.10.1977, ivi residente in [...]1856, Casa 34 , Jardin das
Paineras Campinas SP;
, (C.F. Parte_1
) nato in [...] il [...], ivi residente, in Estrada Municipal C.F._2 dos Remedios 500 Taubatè ; C.F. Controparte_2
nato in [...] il [...], ivi residente, in Rua Conselherio C.F._3
Moreira De Barros 28, Taubatè; C.F. Controparte_3
nata in [...] il [...], ivi residente, in Rua Padre Timoteo C.F._4
Correa de Toledo 494, A011, Taubatè ; C.F. Controparte_4
nato in [...] il [...], ivi residente, in Alameda Grajaù, 584, C.F._5
Alphaville Industrial, Barueri; , C.F. Controparte_5
nato in [...] il [...], ivi residente, Rua Conselheiro C.F._6
Nebias, 1460, AP-64 Sao Paulo;
C.F. Controparte_6
pagina 1 di 10 nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._7
400 Jardim Maria Augusta, Taubatè; nata in Persona_1
Brasile il 29.07.2016, ivi residente, in Alameda Grajaù, 584, Alphaville Industrial, Barueri
e per essa i genitori e Controparte_4 Persona_2
9. nato in [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_2
SÈ ON 1856, Casa 34 , Jardin das Paineras Campinas SP , e per esso i genitori e tutti rappresentati e difesi Controparte_1 Persona_3 dall'Avv. Alfiero Costantini del foro di Velletri, e anche disgiuntamene dall'avv. Anna
LA ZE NT giusta procura allegata al ricorso contro
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni come da note scritte depositate in occasione dell'udienza . e segnatamente, per i ricorrenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, ai Sig.ri:
1. nato in [...] il [...];
2. Controparte_1
, nato in [...] il [...];
3. Parte_1 Controparte_2
nato in [...] il [...]; 4.
[...] Controparte_3
nato in [...] il [...];
5. nato
[...] Controparte_4 in Brasile il 09.11.1982; 6. , nato in [...] il [...];
7. Controparte_5
nato in [...] il [...]; ai minori:
8. Controparte_6 [...]
nata in [...] il [...];
9. Persona_1 Parte_2
nato in [...] il [...]; conseguentemente ordinare al
[...] [...]
e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle iscrizioni CP_7
pagina 2 di 10 e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria delle spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le questioni preliminari
2.La fattispecie in esame
1.Le questioni preliminari
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di
[...]
(avo dei ricorrenti, tutti cittadini brasiliani) nato in [...] nel Comune di Per_4
ER (PD) il 28.01.1874 figlio di e di;
Persona_5 Persona_6 emigrato quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Il resistente non si è costituito in giudizio. CP_7
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
pagina 3 di 10 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_4 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
2.La fattispecie in esame
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
A riguardo, risulta infatti puntualmente dedotto e comprovato che il Sig.
[...]
(avo dei ricorrenti, tutti cittadini brasiliani) nasceva in Italia nel Comune di Per_4
ER (PD) il 28.01.1874 figlio di e di Persona_5 Persona_6
e che, emigrava quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente, non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (cfr doc. 1 e 2, rispettivamente certificato di nascita e certificato negativo di naturalizzazione)
In data 14.12.1895 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_4 [...]
e, in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 29.02.1896 il Sig. Per_7 [...]
(doc. 3 e 4); in data 01.05.1915 il Sig. contraeva matrimonio con la Pt_3 Parte_3
Sig.ra e, in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 01.02.1933 Parte_4 la Sig.ra (cfr. doc. 5 e 6 ); in data 02.05.1951 la Sig.ra Persona_8 Persona_8
pagina 4 di 10 contraeva matrimonio con il Sig. (doc.7) e in costanza del Parte_5 predetto matrimonio nascevano rispettivamente in data 13.02.1952 la Sig.ra
[...]
(doc. 8), in data 28.12.1952 il Sig. Parte_6 Parte_7
(doc. 9), in data 11.12.1953 il Sig. (doc. 10), in data 05.05.1956 la Controparte_5
Sig.ra (doc. 11) Parte_8
In data 06.11.1972 la Sig.ra contraeva Parte_6 matrimonio con il Sig. (doc.12); in costanza del predetto Persona_9 matrimonio, nascevano rispettivamente in data 11.10.1977 il Sig.
[...]
(doc.13), ed in data 09.11.1982 il Sig. Controparte_1 Controparte_4
( doc. 14); dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra
[...] Controparte_1
nasceva in data 04.11.2018 il minore (doc. Persona_3 Parte_2
15); in data 27.02.2016 il Sig. contraeva matrimonio Controparte_4 con la Sig.ra ( doc.16); in costanza del predetto matrimonio, Persona_2 nasceva in data 29.07.2016 la minore ( doc. 17). Persona_1
In data 08.02.1979 il Sig. contraeva matrimonio con la Parte_7
Sig.ra (doc. 18); in costanza del predetto matrimonio, Parte_9 nasceva in data 21.12.1979 il Sig. (doc. 19); in data Controparte_2
06.08.2004 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Controparte_2
(doc. 20), dalla quale divorziava con sentenza passata in giudicato il Persona_10
12.01.2012; in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 04.01.2005
[...]
(doc. 21); in data 06.10.2012 il Sig. Persona_11 Controparte_2 contraeva matrimonio con la Sig.ra ( doc. CP_2 Persona_12
22); XIX) dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra , nasceva in Controparte_5 Persona_13 data 23.06.1990 il Sig. (doc. 23). Controparte_5
In data 16.07.1999 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Controparte_5
(doc. 24). Persona_14
In data 02.12.1978 la Sig.ra contraeva matrimonio con Parte_8 il Sig. (doc. 25); in costanza del predetto matrimonio, nascevano Parte_1 rispettivamente il 26.08.1979 il Sig. (doc. 26), ed il Parte_1
pagina 5 di 10 05.08.1981 la Sig.ra (doc. 27). Controparte_3
Il Sig. (avo dei ricorrenti) trasmetteva la cittadinanza italiana al Persona_4 figlio che la trasmetteva alla figlia che a sua volta la Parte_3 Persona_8 trasmetteva ai figli Parte_6 Parte_7
nati tutti in epoca successiva al Controparte_5 Parte_8
01.01.1948.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_15 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio/a, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente pagina 6 di 10 disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declatoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato)
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pagina 7 di 10 pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Ciò premesso, si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro effettivo
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_7 perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 8 di 10 Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese considerando la contumacia del e la non configurabilità di contumacia. CP_7
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti come indicati nella prima pagina della sentenza, sono desunti nella documentazione allegata e, segnatamente, nei moduli di richiesta di cittadinanza come inoltrati al Consolato generale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:
[...]
nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. Controparte_1
); , nato in [...] il C.F._1 Parte_1
26.08.1979, ivi residente, (C.F. ; C.F._2 Controparte_2
nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. );
[...] C.F._3 [...]
nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. Controparte_3
pagina 9 di 10 ); nato in [...] il C.F._4 CP_4 Controparte_4
09.11.1982, ivi residente, (C.F. ); , C.F._5 Controparte_5 nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. ); C.F._6 [...]
nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. Controparte_6
); nata in [...] il C.F._7 Persona_1
29.07.2016, ivi residente, e per essa i genitori e Controparte_4
9. nato in [...] il Persona_2 Parte_2
04.11.2018 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Persona_4
II. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_7 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
III)Compensa le spese di lite.
13 dicembre 2025
Il Giudice
NA AM
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----- ----- -----
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7707/2023 promossa da:
(C.F. ) nato in Controparte_1 C.F._1
Brasile il 11.10.1977, ivi residente in [...]1856, Casa 34 , Jardin das
Paineras Campinas SP;
, (C.F. Parte_1
) nato in [...] il [...], ivi residente, in Estrada Municipal C.F._2 dos Remedios 500 Taubatè ; C.F. Controparte_2
nato in [...] il [...], ivi residente, in Rua Conselherio C.F._3
Moreira De Barros 28, Taubatè; C.F. Controparte_3
nata in [...] il [...], ivi residente, in Rua Padre Timoteo C.F._4
Correa de Toledo 494, A011, Taubatè ; C.F. Controparte_4
nato in [...] il [...], ivi residente, in Alameda Grajaù, 584, C.F._5
Alphaville Industrial, Barueri; , C.F. Controparte_5
nato in [...] il [...], ivi residente, Rua Conselheiro C.F._6
Nebias, 1460, AP-64 Sao Paulo;
C.F. Controparte_6
pagina 1 di 10 nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._7
400 Jardim Maria Augusta, Taubatè; nata in Persona_1
Brasile il 29.07.2016, ivi residente, in Alameda Grajaù, 584, Alphaville Industrial, Barueri
e per essa i genitori e Controparte_4 Persona_2
9. nato in [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_2
SÈ ON 1856, Casa 34 , Jardin das Paineras Campinas SP , e per esso i genitori e tutti rappresentati e difesi Controparte_1 Persona_3 dall'Avv. Alfiero Costantini del foro di Velletri, e anche disgiuntamene dall'avv. Anna
LA ZE NT giusta procura allegata al ricorso contro
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni come da note scritte depositate in occasione dell'udienza . e segnatamente, per i ricorrenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, ai Sig.ri:
1. nato in [...] il [...];
2. Controparte_1
, nato in [...] il [...];
3. Parte_1 Controparte_2
nato in [...] il [...]; 4.
[...] Controparte_3
nato in [...] il [...];
5. nato
[...] Controparte_4 in Brasile il 09.11.1982; 6. , nato in [...] il [...];
7. Controparte_5
nato in [...] il [...]; ai minori:
8. Controparte_6 [...]
nata in [...] il [...];
9. Persona_1 Parte_2
nato in [...] il [...]; conseguentemente ordinare al
[...] [...]
e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle iscrizioni CP_7
pagina 2 di 10 e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria delle spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le questioni preliminari
2.La fattispecie in esame
1.Le questioni preliminari
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di
[...]
(avo dei ricorrenti, tutti cittadini brasiliani) nato in [...] nel Comune di Per_4
ER (PD) il 28.01.1874 figlio di e di;
Persona_5 Persona_6 emigrato quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Il resistente non si è costituito in giudizio. CP_7
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
pagina 3 di 10 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_4 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
2.La fattispecie in esame
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
A riguardo, risulta infatti puntualmente dedotto e comprovato che il Sig.
[...]
(avo dei ricorrenti, tutti cittadini brasiliani) nasceva in Italia nel Comune di Per_4
ER (PD) il 28.01.1874 figlio di e di Persona_5 Persona_6
e che, emigrava quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente, non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (cfr doc. 1 e 2, rispettivamente certificato di nascita e certificato negativo di naturalizzazione)
In data 14.12.1895 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_4 [...]
e, in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 29.02.1896 il Sig. Per_7 [...]
(doc. 3 e 4); in data 01.05.1915 il Sig. contraeva matrimonio con la Pt_3 Parte_3
Sig.ra e, in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 01.02.1933 Parte_4 la Sig.ra (cfr. doc. 5 e 6 ); in data 02.05.1951 la Sig.ra Persona_8 Persona_8
pagina 4 di 10 contraeva matrimonio con il Sig. (doc.7) e in costanza del Parte_5 predetto matrimonio nascevano rispettivamente in data 13.02.1952 la Sig.ra
[...]
(doc. 8), in data 28.12.1952 il Sig. Parte_6 Parte_7
(doc. 9), in data 11.12.1953 il Sig. (doc. 10), in data 05.05.1956 la Controparte_5
Sig.ra (doc. 11) Parte_8
In data 06.11.1972 la Sig.ra contraeva Parte_6 matrimonio con il Sig. (doc.12); in costanza del predetto Persona_9 matrimonio, nascevano rispettivamente in data 11.10.1977 il Sig.
[...]
(doc.13), ed in data 09.11.1982 il Sig. Controparte_1 Controparte_4
( doc. 14); dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra
[...] Controparte_1
nasceva in data 04.11.2018 il minore (doc. Persona_3 Parte_2
15); in data 27.02.2016 il Sig. contraeva matrimonio Controparte_4 con la Sig.ra ( doc.16); in costanza del predetto matrimonio, Persona_2 nasceva in data 29.07.2016 la minore ( doc. 17). Persona_1
In data 08.02.1979 il Sig. contraeva matrimonio con la Parte_7
Sig.ra (doc. 18); in costanza del predetto matrimonio, Parte_9 nasceva in data 21.12.1979 il Sig. (doc. 19); in data Controparte_2
06.08.2004 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Controparte_2
(doc. 20), dalla quale divorziava con sentenza passata in giudicato il Persona_10
12.01.2012; in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 04.01.2005
[...]
(doc. 21); in data 06.10.2012 il Sig. Persona_11 Controparte_2 contraeva matrimonio con la Sig.ra ( doc. CP_2 Persona_12
22); XIX) dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra , nasceva in Controparte_5 Persona_13 data 23.06.1990 il Sig. (doc. 23). Controparte_5
In data 16.07.1999 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Controparte_5
(doc. 24). Persona_14
In data 02.12.1978 la Sig.ra contraeva matrimonio con Parte_8 il Sig. (doc. 25); in costanza del predetto matrimonio, nascevano Parte_1 rispettivamente il 26.08.1979 il Sig. (doc. 26), ed il Parte_1
pagina 5 di 10 05.08.1981 la Sig.ra (doc. 27). Controparte_3
Il Sig. (avo dei ricorrenti) trasmetteva la cittadinanza italiana al Persona_4 figlio che la trasmetteva alla figlia che a sua volta la Parte_3 Persona_8 trasmetteva ai figli Parte_6 Parte_7
nati tutti in epoca successiva al Controparte_5 Parte_8
01.01.1948.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_15 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio/a, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente pagina 6 di 10 disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declatoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato)
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pagina 7 di 10 pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Ciò premesso, si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro effettivo
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_7 perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 8 di 10 Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese considerando la contumacia del e la non configurabilità di contumacia. CP_7
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti come indicati nella prima pagina della sentenza, sono desunti nella documentazione allegata e, segnatamente, nei moduli di richiesta di cittadinanza come inoltrati al Consolato generale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:
[...]
nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. Controparte_1
); , nato in [...] il C.F._1 Parte_1
26.08.1979, ivi residente, (C.F. ; C.F._2 Controparte_2
nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. );
[...] C.F._3 [...]
nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. Controparte_3
pagina 9 di 10 ); nato in [...] il C.F._4 CP_4 Controparte_4
09.11.1982, ivi residente, (C.F. ); , C.F._5 Controparte_5 nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. ); C.F._6 [...]
nato in [...] il [...], ivi residente, (C.F. Controparte_6
); nata in [...] il C.F._7 Persona_1
29.07.2016, ivi residente, e per essa i genitori e Controparte_4
9. nato in [...] il Persona_2 Parte_2
04.11.2018 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Persona_4
II. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_7 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
III)Compensa le spese di lite.
13 dicembre 2025
Il Giudice
NA AM
pagina 10 di 10