TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/10/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 5120/2021 R.G., avente ad oggetto “responsabilità contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. - rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in forza di procura alle liti in atti, dallo studio legale associato
“Buonajuto” (P.IVA , in persona dell'avv. Renato Buonajuto (c.f. P.IVA_1
) - indirizzo pec: C.F._2 Email_1
it-presso il cui studio, in Ercolano (NA), alla piazza
[...] Email_2
Trieste n. 4, è elett.te domiciliata
ATTRICE
E
(c.f. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del Sindaco p.t., con sede in Sirignano (AV), presso la Casa Comunale, in Piazza Aniello Colucci n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
(già conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
[...] CP_2 Pt_2
Avellino, il , per sentirlo condannare al pagamento della Controparte_1 somma di euro 41.500,00 o a quella ritenuta di giustizia. In subordine, chiedeva la condanna alla medesima somma a titolo di indebito arricchimento.
CP_ A sostegno della domanda, la società attrice deduceva: che l' convenuto, in data 11.08.2020, le aveva appaltato il servizio di pulizia e sanificazione di alcune strutture comunali (piscina comunale, scuola materna, scuole elementari e media, palazzo Caravita, palazzetto dello sport e spogliatoi dello stadio comunale); -che il convenuto aveva accettato il preventivo n.
367/2020 di euro 41.500,00, oltre IVA;
-che aveva eseguito tutti gli interventi programmati, dal 18.08.2020 fino al 16.10.2020, trasmettendo, a mezzo pec, i certificati di avvenuta sanificazione, sia all'Ente che all'Istituto comprensivo “A.
Manzoni”, nelle date del 31.08.2020, 25.09.2020, 19.10.2020 e 20.10.2020; -che la dirigente di tale Istituto aveva rilasciato specifica dichiarazione attestante l'attività svolta nel periodo agosto/settembre 2020; -che il Comune di CP_1
non aveva inteso provvedere al pagamento della nota-pro forma di fattura.
Instauratosi il contraddittorio, il benché Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, per cui veniva dichiarato contumace.
Il Tribunale ordinava alla società attrice di espletare la procedura di negoziazione assistita.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 6.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va evidenziato che la domanda è procedibile.
Risulta documentalmente provato che la società attrice abbia adempiuto all'ordine del Tribunale di espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Passando al merito, va rilevato che la domanda della società attrice ha ad oggetto il diritto al pagamento del servizio di pulizia e sanificazione di strutture appartenenti al Comune (piscina comunale, delle scuole, del Palazzetto dello sport ed altre strutture appartenenti al Comune). L'attrice assume che tra le parti pag. 2/5 si sarebbe perfezionato u contratto di appalto di servizi per effetto dell'accettazione dell'11.08.2020, da parte del sindaco, quale Responsabile Dei
Lavori Pubblici, del preventivo n. 367/2020 (avente ad oggetto un corrispettivo di euro 41.500,00, oltre IVA).
Orbene, è noto che la P.A. non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, a pena di nullità, senza che possa darsi rilievo a comportamenti taciti o a manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A. (cfr. Cass. n. 20340/2010).
E', poi, pacifico, che laddove venga in rilevo un'attività negoziale conclusa nell'interesse di un ente locale, è necessario verificare l'esistenza del c.d. impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 TUEL. Tale norma detta le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, prevedendo, al comma 1, quanto segue: “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”. Il successivo comma 4, poi, dispone che “ nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1 e 2, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, coma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura;
…
La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione”.
Il richiamato art. 194, comma 1, lett. e), consente, infine, l'adozione di una delibera consiliare ai fini del riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'ente.
pag. 3/5 L'orientamento della Suprema Corte è consolidato nel senso che l'esecuzione della prestazione in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile, comporta, ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.lgs. n. 267/200, l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che ne abbiano consentito lo svolgimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 26657/2014; Cass. n. 12943/2025 e Cass. n.
20478/2024).
Applicando i suindicati principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame, si può concludere che lo scambio tra le parti di proposta ed accettazione a mezzo mail non è conforme allo schema procedimentale di cui all'art. 191 TUEL.
L'affidamento diretto di servizi alla società attrice è avvenuto in violazione delle regole contabili inerenti alla gestione degli enti locali.
In assenza delle necessarie formalità, alcun rilevo, ai fini del sorgere di
CP_ obbligazioni a carico dell' convenuto, può assumere la nota di riscontro a firma del Sindaco, quale Responsabile dei Lavori Pubblici di accettazione del preventivo inviato dall'attrice.
In definitiva, alla luce della normativa indicata, non è sorta a carico del alcuna obbligazione di pagamento a titolo contrattuale dei Controparte_1
servizi in lite.
Qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dall'art. 191 TUEL, sorgono obbligazioni direttamente a carico dell'amministratore o del funzionario che abbia consentito la prestazione, che ne risponde con il proprio patrimonio.
Il professionista o il fornitore può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui. Questi, a sua volta, potrà esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'amministrazione locale per essere tenuto indenne dall'esborso.
Dunque, all'attrice è preclusa anche l'azione di indebito arricchimento verso l'Ente convenuto, per difetto del requisito della sussidiarietà (cfr. Cass. n.
12943/2025 e Cass. n. 10432/2022).
pag. 4/5 Nulla va disposto sulle spese di lite, in ragione della contumacia dell'Ente convenuto, parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda attorea.
Avellino, il 7.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 5/5