Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 469/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici:
dott. Fabio Laurenzi Presidente
dott. Valentina Paletto Consigliere rel.
dott. Lucio Marcantonio Consigliere
dott. Federica Figna Consigliere onorario dott. Alberto Verga Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 224/2024, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 24.4.2024, pubblicata in data 8.5.2024, notificata l'8.5.2024, relativa alla dichiarazione di stato di abbandono della minore nata a [...] il [...], Persona_1 figlia di nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Clementina Malenchini del Foro di Milano, nominata curatore speciale dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 30.1.2023.
promosso da
- nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Milano, Via Quarenghi n.21 - madre della minore - rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Mosseri del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Via Cesare Beccaria n.5 , ha eletto domicilio
APPELLANTE nei confronti di Curatore speciale della minore, - nella persona dell' avv. Clementina Persona_1 Malenchini APPELLATA Con l'intervento di
- rappresentato e difeso dall'avv. Laura De Rui del Foro di Controparte_1
Milano, sostituita dall'avv. Flavio Giovanelli Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano - nella persona della dott.ssa Luisa Russo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la madre appellante: “ IN VIA PRELIMINARE:- sospendere l'efficacia della sentenza 224/2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO: in riforma della sentenza 224/2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano, dichiarare il non luogo a procedere in ordine al
1
Persona_1 in narrativa”. Per il Curatore speciale della minore: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita,- rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 224/2024 del 24.4.2024 notificata in data 8/05/2024 che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore
Persona_1 ex art. 8, 10 e ss 184/1983”. Per l'Ente tutore – Comune di Milano: “In via principale: rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto della Signora e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni
Persona_1 di Milano, emessa il 24 aprile 2024 (R.G. 60000008/2023 ADS) nei confronti di .
Persona_1 Con ogni più ampia riserva”. Per il Procuratore Generale: “ chiede la conferma della sentenza appellata con rescissione dei legami con la madre biologica alla luce delle conclusioni della CTU. Esprime parere contrario sulla richiesta si supplemento istruttorio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 224/2024, resa in data 24.4.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il [...] - Persona_1 già affidata all'Ente, Comune di Milano e collocata, in data 15.2.2023, presso la comunità educativa mamma – bambino “ ” di Casalpusterlengo unitamente alla madre e successivamente Persona_2 inserita dalla data del 22.3.2023, in ragione dell' arbitrario allontanamento della genitrice dalla struttura, avvenuto in data 13.3.2023, presso la comunità per soli infanti “ - Persona_3 ravvisando, sulla base delle risultanze istruttorie, una situazione di grave ed irreversibile inadeguatezza genitoriale e l'assenza di risorse parentali, in concreto fruibili per assicurare alla bambina un equilibrato e tutelante percorso di crescita. In particolare, l'A.G. minorile - alla luce dei comportamenti gravemente instabili ed imprevedibili tenuti dalla successivamente alla nascita della minore (sostanziatisi nel rifiuto di Persona_1 aderire al percorso comunitario unitamente alla figlia e nel successivo abbandono della bambina in struttura educativa) e a seguito di approfondite indagini, espletate nel corso del giudizio di primo grado a mezzo delle valutazioni operate dai Servizi specialistici del Comune di Milano e delle osservazioni effettuate sia dagli operatori della comunità presso la quale madre e figlia sono state collocate, sia dal Servizio di Spazio Neutro che è intervenuto nella regolamentazione dei rapporti tra madre e figlia a seguito della separazione della diade - ha preso atto delle gravi carenze individuali e genitoriali della madre, (già seguita dal CPS di Seregno per Disturbo Borderline della Personalità), discendenti da una condizione di fragilità psichica e mentale, in alcun modo elaborate e risolte nel corso del procedimento, (avendo la giovane donna mostrato scarsa mentalizzazione circa le sue criticità personali risultando ancora focalizzata sui propri bisogni), anche sotto il profilo della mancata autonomizzazione personale, abitativa e lavorativa, nonostante i massicci interventi supportivi avviati a suo favore anche successivamente al suo allontanamento dalla comunità ed ha evidenziato come tali carenze materne non siano recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita della minore. Il Tribunale ha, altresì, affermato l'assenza di una rete familiare in grado di sostenere la madre nello svolgimento delle funzioni genitoriali e/o di rappresentare una risorsa vicariante, stante il mancato riconoscimento della bambina da parte del padre biologico e il totale disinteresse mostrato dalla nonna materna rispetto all'accudimento della nipote. Conclusivamente il Tribunale, condividendo le prospettazioni degli operatori socio sanitari, ha dichiarato lo stato di abbandono della minore, affermando la sostanziale irreversibilità della rilevata inadeguatezza genitoriale materna e comunque evidenziando l'incompatibilità dei tempi di recupero di una genitorialità sufficientemente responsiva, con le esigenze di crescita della minore.
2 2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 6.6.2024, la difesa di
[...]
, madre della minore, ha proposto tempestivo appello ed ha Parte_1 chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito, in riforma della sentenza appellata, una pronuncia di non luogo a procedere in relazione al procedimento ex art.8 e ss. L.184/83 relativo allo stato di abbandono della bambina. Con l'unico motivo di gravame, la difesa ha eccepito l'illegittimità della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano per violazione dell'art.8 L.184/83 ed ha affermato l'insussistenza dello stato di abbandono della minore. In particolare, la difesa ha dedotto che la giovane madre non ha potuto, nel corso della propria vita, accedere a cure specialistiche, reperire un'attività lavorativa e conseguire una stabilità esistenziale per cause a lei non imputabili, essendo stata vittima di gravi comportamenti omissivi da parte dei soggetti ai quali, in ragione dell'abbandono da parte dei propri genitori avvenuto all'età di sei anni, era stata affidata da minorenne, (Servizi sociali, Comunità, famiglie affidatarie), sicché, benché la fosse nata in [...] e avesse risieduto continuativamente sul Persona_1 territorio dello Stato italiano, è riuscita ad ottenere la cittadinanza solo nel mese di luglio 2022 ed il rilascio del primo documento di identità in data 2.1.2023, all'età di 26 anni. Al riguardo, la difesa ha affermato che il Tribunale non ha valutato le gravi ricadute che da tale situazione di incertezza e di instabilità esistenziale sono discese sull'assetto psicologico della
[...]
, aggravando le psicopatologie di cui la giovane soffre. ER La difesa ha, quindi, censurato l'approccio tenuto dai Servizi territoriali e dal Tribunale rispetto al diniego di consentire il rientro in struttura della , successivamente al suo Persona_1 allontanamento, essendosi la giovane donna immediatamente resa conto del grave errore commesso, sicché, nonostante la madre, con il suo comportamento, non abbia in alcun modo messo in pericolo la figlia, non l'è stata data una seconda possibilità. Al riguardo, la difesa ha affermato che l'improvviso allontanamento della madre dalla comunità in data 13.3.2023, subito seguito da un ripensamento da parte della giovane donna e dalla richiesta di rientrare in struttura con la figlia, deve essere interpretato come un singolo incidente di percorso, non incompatibile con la prosecuzione del progetto comunitario della diade, anche alla luce dei miglioramenti rilevati nella ragazza dal momento del suo inserimento, come riportati dalla coordinatrice della comunità (cfr. relazione di aggiornamento del 13.3.2023). La difesa ha, quindi, evidenziato che la , successivamente all'allontanamento dalla Persona_1 struttura, si è sempre recata agli incontri con la figlia in Spazio Neutro, sottoponendosi alle valutazioni psicodiagnostiche e frequentando con regolarità il CPS di via Aldini. La difesa ha, poi, censurato la decisione del Tribunale anche sotto il profilo della mancata valutazione da parte dei giudici di prime cure della disponibilità dichiarata della donna a sottoporsi ad un percorso di cura presso una comunità terapeutica, di fatto avviato dalla data del 2.4.2024 e nell'attualità in atto, rispetto al quale la sta investendo positivamente, come Persona_1 riconosciuto dagli operatori che l'hanno in cura e dai terapeuti del CPS ( DOCC.3 e 4). Conclusivamente, la difesa ha chiesto, alla luce delle prospettive di recupero della madre, l'adozione da parte di questa Corte di misure meno gravose e comunque volte a non recidere il legame tra la minore e la madre, quali l'avvio un'adozione mite ex art. 44 lettera d) L.184/83 o di un percorso di affido etero familiare, progettualità che consentirebbero alla di Persona_1 proseguire con serenità il percorso terapeutico avviato (non avendo, peraltro, la donna mai avuto l'opportunità di curarsi per cause di forza maggiore), mantenendo i rapporti con la figlia. A tale riguardo, la difesa ha affermato che il giudice è sempre tenuto ad accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, anche se deficitari nelle loro capacità di accudimento.
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.9.2024, il difensore dell'Ente tutore, CP_1
, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale per i Minorenni
[...] del 24.4.2024.
3 In particolare, la difesa dell'Ente tutore - ripercorrendo tutte le fasi del procedimento di primo grado, riportando i più recenti aggiornamenti aventi ad oggetto il positivo inserimento della minore, dal mese di luglio 2024, presso una famiglia aspirante adottiva, con la quale la bambina ha iniziato ad instaurare rapporti solidi e significativi, beneficiando anche di un contesto familiare allargato accogliente ed evidenziando un episodio verificatosi in data 30.5.2024, che ha visto la madre tentare di buttarsi da una finestra della struttura terapeutica presso la quale è collocata e, una volta fermata dalla responsabile, minacciare di darsi fuoco con un accendino - ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione materna e l'inconferenza delle prospettazioni difensive, dovendosi, al fine della valutazione della sussistenza dello stato di abbandono della minore, fare riferimento ai fatti avvenuti dopo la nascita di , che hanno messo in luce, come ER correttamente rilevato dal Tribunale, una condizione di perdurante instabilità psichica e comportamentale incompatibile con la gestione della figlia minore, che non si è esaurita con l'episodio culminato nell'abbandono della struttura educativa e della figlia, ma è proseguito anche successivamente, avendo la donna mantenuto atteggiamenti aggressivi ed inadeguati nei confronti degli operatori, non maturando alcuna consapevolezza di ciò che è necessario per il benessere della minore e venendo in più occasioni ricoverata in reparti SPDC per episodi di scompenso psichico. Al riguardo, la difesa ha affermato che fin dall'apertura del procedimento è stato evidente che la madre non era in grado di svolgere un'adeguata funzione genitoriale nei confronti della figlia e che non vi fossero margini di recuperabilità della stessa, essendo necessario un lungo ER percorso di cura non compatibile con le esigenze di crescita della minore, come confermato dagli approfondimenti psicodiagnostici e dalle valutazioni sulle competenze genitoriali in atti. A fronte di ciò, la difesa dell'Ente tutore ha affermato che la minore necessita di figure di riferimento genitoriali stabili che possano prendersi adeguatamente cura dei suoi bisogni primari e delle sue esigenze di crescita, sicché il percorso adottivo appare la strada più tutelante per la bambina, tenuto conto del positivo inserimento nella famiglia aspirante adottiva e dell'assenza di relazioni significative con la madre che meritino di essere preservate. Al riguardo, la difesa ha affermato che , a seguito dell'abbandono materno, è stata collocata ER in una comunità per soli infanti a soli due mesi di vita, sicché le tappe del suo sviluppo cognitivo e psicomotorio si sono concretizzate durante la sua permanenza in struttura grazie al sostegno degli operatori e non della madre. Conclusivamente, la difesa dell'Ente tutore ha affermato che la minore non ha sviluppato alcun attaccamento verso la figura materna (essendo rimasta con lei in struttura per solo un mese dal momento delle dimissioni ospedaliere, avvenute in data 15.2.2023 ed avendola successivamente incontrata in Spazio Neutro), mentre la madre non ha mai rappresentato un riferimento consapevole dei bisogni e delle tappe evolutive della figlia, consegnando alla stessa, nel corso degli incontri, giocattoli non adatti alla sua età ed esprimendo, in più occasioni, richieste non in linea con lo sviluppo della minore.
4.Con comparsa di costituzione del 25.9.2024, il Curatore speciale della minore ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, affermando che il provvedimento impugnato è del tutto coerente con gli esiti del procedimento di primo grado ed in particolare con quanto riportato nelle valutazioni (psicodiagnostiche e genitoriali) effettuate e con le osservazioni operate dai Servizi e dalle strutture incaricate dall'A.G. minorile, che hanno consentito di accertare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale della piccola
. ER In particolare il Curatore, ripercorrendo le fasi del procedimento di primo grado e i provvedimenti a tutela assunti, prima a favore della diade e poi a favore della minore, ha evidenziato la particolare storia carenziata della , caratterizzata da esperienze traumatiche ed abbandoniche, Persona_1 essendo stata lasciata in comunità, all'età di 6 anni, dalla madre, poi affidata a famiglie terze non pienamente tutelanti, nella totale assenza della figura paterna, priva di documenti di identità, in
4 seguito inserita in comunità terapeutiche ed infine approdata, nel settembre 2022, alla casa della Carità, dopo avere girovagato presso conoscenti ed avere iniziato a fare uso di sostanze. Il Curatore ha, quindi, affermato che la , a seguito del suo allontanamento dalla comunità ER ove si trovava inserita con la figlia, ha ripreso a girovagare in assenza di una progettualità di vita, continuando ad evidenziare aspetti di grave instabilità psichica, incompatibili con un adeguato e responsivo esercizio della genitorialità. In particolare il Curatore, confutando la prospettazione avversaria volta a ricondurre le criticità della all'assurda vicenda di incuria burocratica in cui è incappata, tuttavia alla Persona_1 stessa non imputabile, ha affermato che l'oggetto dell'accertamento del presente giudizio deve attenersi alla sussistenza, nell'attualità, di condizioni psichiche ed esistenziali che consentano alla genitrice di occuparsi responsabilmente della figlia, a nulla rilevando le ragioni contingenti che possono avere favorito negli anni una situazione di emarginazione della medesima. Al riguardo, la difesa della minore ha affermato che le fragilità psichiche della madre sono state diagnosticate dall'anno 2018, manifestandosi ripetutamente in ogni ambito della sua vita e rendendo necessari plurimi ricoveri in SPDC (sicchè non corrisponde al vero quanto affermato da controparte circa l'impossibilità della di accedere a cure specialistiche), portandola Persona_1 ad assumere comportamenti altamente pregiudizievoli verso la figlia (quali il suo abbandono in comunità all'età di soli due mesi), nella totale incapacità di mettere in discussione le proprie scelte e di tenere conto dei bisogni della bambina. Il Curatore ha, quindi, affermato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte appellante, quanto accaduto in occasione dell'abbandono della figlia in struttura, non può essere ritenuto un singolo incidente di percorso non incompatibile con la prosecuzione del collocamento comunitario, bensì un ennesimo episodio di discontrollo esplicativo del funzionamento psichico deficitario della (come confermato dai plurimi ricoveri in SPDC), che la porta ad Persona_1 avere scoppi di rabbia e ad agire senza riflettere sulle conseguenze con vissuti persecutori in un quadro diagnostico di persona con un disturbo borderline di personalità, emotivamente instabile, come risulta nella valutazione psicodiagnostica effettuata dal CPS di via Aldini, che ha affermato la necessità di un lungo periodo di cura in comunità terapeutica, che potrebbe durare anche molti anni ed ha escluso che vi sia spazio per un recupero di capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze evolutive della minore. Il Curatore ha, quindi, affermato che la migliore tutela per è rappresentata dalla possibilità ER di sviluppare una sana e stabile relazione di attaccamento a figure genitoriali accudenti e capaci di rispondere ai suoi molteplici bisogni evolutivi, sicché la minore deve rimanere presso la famiglia aspirante adottiva nella quale è già stata positivamente collocata, non sussistendo, in ragione della brusca interruzione dei rapporti con la madre conseguita all'abbandono della struttura da parte della stessa, alcun significativo legame di attaccamento con la genitrice che meriti di essere preservato e mantenuto, anche nella forma di un'adozione mite o aperta, come confermato dalle osservazioni effettuate in Spazio Neutro, che hanno riportato l'incapacità materna di sintonizzarsi sui bisogni della figlia e di essere consapevole delle sue tappe evolutive.
5. Con relazione di aggiornamento del 20.9.2024, il Servizio sociale del di Milano - CP_1 ripercorrendo le fasi del collocamento comunitario di mamma e bambina, gli esiti degli approfondimenti psicodiagnostici, le valutazioni delle competenze genitoriali dalla
[...]
, nonché gli eventi che hanno riguardato la madre successivamente all'abbandono della ER figlia ed al suo inserimento in struttura terapeutica - ha riportato che il percorso di crescita della piccola è stato monitorato sin dal giorno del suo collocamento presso la comunità mamma- ER bambino e successivamente presso la Comunità Madonna del Poveri sita a Cusano Milanino. In particolare, il Servizio ha riportato che, nell'ambito del suo percorso comunitario, la bambina è cresciuta serenamente, in un contesto che le ha permesso di essere tutelata e seguita dagli operatori, che sono stati effettuati tutti gli accertamenti sanitari necessari che hanno confermato lo stato di salute della bambina senza evidenziare problematiche o criticità e che anche le tappe di sviluppo
5 sono proseguite nella normalità, cosa che ha permesso il suo inserimento presso la coppia adottiva in maniera tranquilla e serena. Al riguardo, il Servizio ha riportato che è stata collocata presso una famiglia scelta dal ER Tribunale per i Minorenni all'inizio del mese di luglio 2024 e che dalle verifiche effettuate è stato evidenziato il positivo inserimento della bambina nel contesto aspirante adottivo e l'instaurazione di un legame affettivo con la coppia, che ormai considera alla stregua di genitori, a cui si affida totalmente e che ricerca nelle situazioni quotidiane. Il Servizio ha, inoltre, affermato che non emergono criticità, evidenziando la presenza di un contesto affettivo e accudente che è fondamentale per la crescita della bambina, non essendo state registrate fatiche anche nelle relazioni con i parenti stretti della coppia, che hanno accolto ER rispettando i suoi tempi di conoscenza e di esplorazione del nuovo contesto familiare. Il Servizio ha, quindi, affermato che un eventuale cambiamento dell'attuale assetto familiare può essere dannoso e confusivo per la bambina, che necessita di costruire un legame di attaccamento stabile per la sua corretta crescita psico-evolutiva, legame che non si è costruito con la figura materna biologica, anche in conseguenza delle interruzioni degli incontri protetti dovuti al fragile stato di salute della madre. Conclusivamente, il Servizio ha affermato che il progetto più tutelante per la minore è quello adottivo, anche a fronte del percorso terapeutico avviato dalla madre, le cui fragilità psichiche determinano ancora pregiudizio per la crescita della minore, con ricadute profonde sulle sue competenze genitoriali, non recuperabili in tempi compatibili con la crescita della piccola . ER
Quanto alla madre, il Servizio ha riportato che a seguito dell'interruzione del percorso comunitario, la è stata ospitata presso l'abitazione di conoscenti e successivamente è stata Persona_1 riaccolta presso la Casa di Accoglienza di Via Aldini, con un progetto a tempo iniziato a fine marzo 2023. Tale permanenza è durata fino al 20.6.2023, quando la giovane donna è stata ricoverata presso il reparto di SPDC dell'Ospedale Sacco per agitazione psicomotoria con clamorosità, manifestatasi durante un litigio violento con un'altra ospite della struttura ed abuso alcolico. Tale episodio ha richiesto anche l'intervento delle che hanno accompagnato l'ambulanza in ospedale. Pt_2 Durante la sua permanenza nella struttura di accoglienza, la ha effettuato le Persona_1 valutazioni presso il Consultorio Familiare integrato e presso il Centro Psico Sociale di Via Aldini, chiedendo agli operatori della Casa di Accoglienza l'accompagnamento sia presso i Servizi specialistici, sia presso lo Spazio Neutro, venendo, inoltre, sostenuta nell'avvio di un percorso lavorativo che, tuttavia, è durato pochi giorni poiché percepito come troppo faticoso. Il Servizio ha, quindi, riportato che al termine delle valutazioni specialistiche si sono verificati due episodi di forte stress emotivo che hanno coinvolto la e alcuni ospiti della Casa Persona_1 della Carità di Via Aldini dove la stessa era ospitata e supportata da numerosi operatori. Tali episodi di discontrollo emotivo, connotati da forte aggressività, hanno portato al ricovero della donna presso il reparto di SPDC dell'Ospedale Sacco. Gli operatori della Casa della Carità hanno, inoltre, rimandato all'équipe che un percorso di accoglienza presso di loro, con accompagnamento lavorativo ed educativo, non era sufficientemente adeguato viste le fragilità psichiche della , definendo, cosi, le sue dimissioni dalla Persona_1 Cont struttura e portando il a rivalutare il progetto terapeutico, con inserimento in una comunità specialistica. Durante tale ricovero, l'équipe ha reputato necessaria una breve interruzione degli incontri protetti in Spazio Neutro tra e la madre, calendarizzando videochiamate quindicinali. ER La ha riconosciuto il momento di fatica e stress ed ha condiviso tale interruzione. Persona_1 Tuttavia, dopo un periodo di ricovero, la donna ha deciso in autonomia di dimettersi dal reparto di SPDC e di trasferirsi temporaneamente presso la casa di un conoscente ad Ivrea, faticando però a gestire i diversi impegni che la portavano spesso a Milano, come i colloqui con il Servizio, gli incontri con e i colloqui terapeutici. ER
6 Tale situazione è rimasta stazionaria fino al mese di gennaio 2024, quando la è Persona_1 stata nuovamente ricoverata presso il reparto di SPDC dell'Ospedale Sacco in seguito ad un altro episodio di discontrollo emotivo. In tale circostanza è stata la stessa a chiedere Persona_1 al Servizio Sociale l'interruzione degli incontri con in Spazio Neutro, sostenendo di non ER essere in grado di portarli avanti, sia per la sua situazione emotiva, sia per le ricadute fisiche degli psicofarmaci assunti durante il ricovero. Tale interruzione è proseguita fino al mese di maggio 2024, quando la giovane donna è stata inserita presso una comunità terapeutica con sede a Milano, in Via Curtatone ed ha richiesto la ripresa degli incontri in presenza. Prima della notifica della sentenza, emessa l'8 maggio 2024 dall si è così svolto un solo CP_3 incontro protetto tra madre e figlia, incontro in cui l'operatrice ha rimandato che la madre "è parsa fare fatica a seguire la bambina nelle attività di gioco e ad occuparsi delle sue cure primarie. In particolare, per quando riguarda il cambio del pannolino, quando si è opposta, divincolandosi e agitandosi, la madre ER non è riuscita a calmarla per terminare le ope i cambio ma si è agitata e sua volta, chiedendo ripetutamente a il motivo della sua opposizione. La signora in tale occasione ha ER Persona_1 chiesto aiuto all' e che ha provveduto a cambiare il pannolino In data 6 maggio 2024, tre giorni prima della notifica della sentenza e due giorni prima dell'incontro in Spazio Neutro sopra descritto, il Servizio si è recato presso la comunità dove era inserita la per fare un colloquio, prospettandole la possibilità che il Tribunale avrebbe Persona_1 potuto definire il procedimento di adottabilità con una sentenza di adozione, ma la donna ha rifiutato tale possibile esito, confidando in un suo inserimento in una comunità mamma-bambino. A seguito della comunicazione della sentenza del TM, la è caduta in uno stato di Persona_1 profondo sconforto che l'ha portata a stati di discontrollo emotivo, tali da dover richiedere alcuni ricoveri presso il reparto di SPDC. Successivamente, la , in due diverse occasioni, ha insistentemente preso contatti Persona_1 con il Servizio per avere notizie di . Gli operatori della struttura hanno provato a sostenere ER la donna rimandandole l'impossibilità dell'assistente sociale di dare informazioni su dove si trovasse , ma l'insistenza della è stata tale che il Servizio ha provveduto, ER Persona_1 infine, a contattarla per comunicarle che stava bene, ma che non si potevano dare altre ER informazioni in merito. Il Servizio ha, quindi, precisato che le modalità di ricerca della dell'assistente Persona_1 sociale non sono mai mutate, essendosi sostanziate in chiamate frequenti al Servizio Sociale, mail in cui veniva scritto "mi prendi in giro perché non mi rispondi... perché mi stai facendo questo" ed aggressività verbale nei confronti degli operatori del Servizio che rispondevano al telefono.
6. L'udienza di trattazione del 10.10.2024 è stata celebrata alla presenza dell'appellante, del suo difensore e di tutte le parti costituite. L'assistente sociale del Comune di Milano, ripercorrendo il difficoltoso percorso comunitario ed esistenziale della madre, ha confermato che attualmente la minore si trova positivamente inserita nella famiglia aspirante adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Il coordinatore della comunità ospitante la ha riferito che la giovane donna segue Persona_1 una terapia psicologica e farmacologica e sta aderendo al percorso con buoni risultati. A sua volta, , ha consegnato alla Corte una Parte_1 lettera autografa, con la quale ha espresso il suo desiderio di mantenere il rapporto con la figlia e la sua disponibilità a proseguire nei percorsi di supporto e di sostegno avviati a suo favore. All'esito la Corte, tenuto conto di quanto richiesto con i propri motivi di appello dalla difesa
[...]
, relativamente all' adozione di provvedimenti volti a preservare il legame tra madre e ER figlia e di quanto riportato dal referente della comunità presso la quale la madre della minore è stata collocata, segnatamente al positivo percorso terapeutico dalla stessa intrapreso e mantenuto, ha disposto una CTU - nominando, in qualità di consulente dell'ufficio, la dott.ssa CP_4
- volta ad approfondire le attuali condizioni psichiche e di vita della madre, l'eventuale
[...]
7 presenza, dal momento della pronuncia di primo grado, di significativi miglioramenti rispetto alle sue problematiche psichiatriche e alle gravi carenze genitoriali in precedenza apprezzate, nonché la natura e la qualità del legame tra madre e figlia e l'esistenza di legami familiari meritevoli di essere preservati. Con il medesimo provvedimento, la Corte ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, non ritenendo sussistenti i gravi e fondati motivi richiesti dagli artt. 283 e 351 c.p.c.
7. L'elaborato peritale a firma dott.ssa depositato in data 25.3.2025, ha confermato la Per_4 grave condizione di inadeguatezza genitoriale della madre conseguente alle sue fragilità psichiche, come già apprezzata nel corso del giudizio di primo grado e la sostanziale impossibilità di formalizzare un progetto che consenta di mantenere i rapporti tra madre e figlia. In particolare, il puntuale ed esaustivo approfondimento valutativo delegato al consulente nominato dall'ufficio - sostanziatosi in colloqui clinici e psicologici, somministrazioni testistiche, scambi clinici con i terapeuti che hanno in cura la madre ed acquisizione di informazioni dalle figure educative che hanno osservato la relazione tra madre e figlia, prima in ambito comunitario e poi in Spazio Neutro, nonché da quelle che, nell'attualità, seguono l'andamento dell'inserimento preadottivo della minore nella famiglia scelta dal Tribunale per i Minorenni di Milano - ha consentito di accertare :
- quanto all'area del funzionamento psicologico individuale, che la , benché inserita, Persona_1 dalla data del 2.4.2024, presso la comunità terapeutica “Vita Nova” di Milano dove ha intrapreso un percorso volto alla sua autonomia, al quale partecipa in modo volenteroso e costante, avendo, inoltre, avviato un corso di orientamento al lavoro, continua, tuttavia a presentare perduranti compromissioni sia sul piano della percezione del sé, risultato fortemente svalutato, sia della sfera identitaria, apparsa gravemente carenziata in conseguenza delle trascuranti relazioni di accudimento primario (precoce abbandono materno, fallimentari percorsi di affido etero familiare); l'approfondimento peritale ha, inoltre, evidenziato scarsa linearità del pensiero, soprattutto nelle situazioni percepite come stressanti, competenze di comprensione labili, scarsa capacità di rielaborazione, immaturità e infantilizzazione affettiva, sensi di colpa nei confronti della figlia, tendenza all'impulsività e all' ansia e difficoltà di regolazione delle emozioni;
a tale riguardo, il consulente, confermando la diagnosi già postata di Disturbo Borderline di personalità e Disturbo Bipolare II, con invalidità del 100%, ha riportato che le difficoltà nella gestione e nel contenimento emotivo si sono presentate anche nel corso dell'espletata CTU, essendo la giovane donna, in data 11.2.2025, stata nuovamente ricoverata in reparto psichiatrico, avendo palesato la volontà di compiere gesti anticonservativi, (defenestrazione), verosimilmente a seguito del rifiuto di un ospite della comunità del quale si era invaghita (cfr. informativa Questura di Milano del 13.2.2025); sullo specifico aspetto la somministrazione testistica ha confermato i tratti di labilità affettiva già apprezzati nel corso del giudizio di primo grado, nonché un funzionamento relazionale nel quale si assiste alla riattivazione traumatica della propria storia abbandonica subita in età precoce ed in particolare la signora non riesce a controllare la sofferenza che le porta la sensazione di non essere amata e voluta dai propri genitori… l'emergere di un attaccamento insicuro/ansioso ambivalente è confermato e rappresentato dalle risposte di rabbia e risentimento, ma soprattutto dai comportamenti che ne seguono, ovvero lo strenuo tentativo di recuperare la vicinanza e la relazione (cfr. relazione CTU in atti, pag. 17); conclusivamente il consulente, ha, pertanto, affermato che, se pur la ha finalmente intrapreso un percorso di cura continuativo e concreto, Persona_1
(la cui tenuta non è comunque possibile affermare nel tempo), tuttavia, anche nell'attualità, il quadro clinico appare ancora contraddistinto da significative criticità, (fatiche nella gestione dell'emotività e dell'impulsività, relazioni problematiche, mancata elaborazione del tema dell'abbandono, vita sociale ridotta, scarse competenze per le incombenze quotidiane e nella gestione del denaro che hanno reso necessaria la nomina di un amministratore di sostegno), che impediscono, in tempi brevi, un realistico progetto di autonomia personale da spendere
8 validamente a favore della figlia minore, necessitando la donna di tempi di recupero molto lunghi per il conseguimento di un equilibrio personale;
- quanto alla valutazione della recuperabilità genitoriale, il consulente, pur rilevando che la madre è apparsa sinceramente legata alla figlia, ha, tuttavia, evidenziato come la giovane donna non abbia ancora elaborato un progetto generativo responsabile ed adeguato, avendo la nascita della bambina rappresentato un'occasione di rivalsa personale e relazionale, in una prospettiva salvifica, a fronte delle esperienze sfavorevoli cui è stata esposta nel corso del tempo;
al riguardo, il consulente ha affermato gli aspetti di significativa perdurante criticità in relazione alle funzioni regolativa, predittiva, fantasmatica e proiettiva, basate sulle capacità emotive di rispecchiamento e traduzione affettiva, di regolazione e previsione futura degli stati e dei bisogni della minore, oltre a quelle di differenziazione ed individuazione della minore in un percorso a sé stante dal proprio caregiver (cfr. relazione CTU pag.19); la rivalutazione delle competenze genitoriali effettuata in sede di CTU ha evidenziato la tendenza materna a proporre della figlia un'immagini irrealistica e a tratti idealizzata, con attribuzione alla stessa di autonomie eccessive e di aspetti di accondiscendenza che, tuttavia, riflettono i desideri della madre, la quale è di fatto risultata in forte difficoltà a riconoscere e comprendere l'attuale situazione psico emotiva della figlia ed i bisogni riparativi di cui necessita, tendendo a minimizzare l'impatto delle esperienze sfavorevoli precocemente sperimentate dalla bambina nel suo percorso evolutivo;
sullo specifico aspetto, non emergono significativi spunti di riflessione critica e di partecipazione alla sofferenza di , né capacità di riconoscimento del danno attraverso ER un'interpretazione realistica dei signifi stanti gli atteggiamenti inidonei perpetrati … l'immagine interiorizzata della figlia appare strettamente connessa al proprio vissuto personale, in un continuum di emozioni dai confini sfumati tra quelle proprie e quelle altrui (cfr. relazione CTU, pag. 20); il consulente ha conclusivamente affermato che la necessità di assicurare alla giovane donna il raggiungimento di maggiori livelli di autonomia personale, interferisce, nell'attualità, sulla possibilità di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, sicché ha escluso, stante la lunghezza e l'incertezza dei tempi di recupero materni, sia il rientro della bambina nel contesto familiare della madre, sia l'avvio di un progetto di affido etero familiare, affermando che le specifiche richieste di accudimento riparativo, esclusivo e stabile, che la minore esprime, conseguenti alle sfavorevoli esperienze precocemente sperimentate, sono incompatibili con le fragilità evidenziate dalla;
Persona_1
- quanto alla qualità dei rapporti tra madre e figlia, il consulente riportando gli esiti delle osservazioni avvenute in Spazio Neutro nel corso del giudizio di primo grado, ha affermato l'assenza di elementi significativi in merito alla qualità della relazione tra la madre e la minore, sia a fronte della discontinuità delle visite per i frequenti accessi della in Persona_1
SPDC, sia in ragione delle modalità di accudimento estremamente insicure, manifestate dalla giovane madre durante gli incontri protetti (attuazione di comportamenti ripetitivi, difficoltà di gestione degli eventi imprevisti, quali il pianto o il cambio del pannolino); in relazione allo specifico quesito di questa Corte, il consulente ha affermato che non ha ER interiorizzato la figura materna come figura significativa di accudimento primario ed ha escluso che la relazione tra madre e figlia sia stata contraddistinta da caratteristiche qualitativamente significative e che la donna, anche se sostenuta all'interno dello Spazio Neutro, non ha avviato movimenti modificativi della relazione con la bambina;
a tale riguardo, il consulente ha escluso che la definitiva rescissione del legame possa essere di pregiudizio alla minore, ravvisando, di contro, in caso di mantenimento del legame tra madre e figlia, aspetti di rischio per la bambina, la quale rimarrebbe indirettamente agganciata al percorso di cura materno, che, nell'attualità, non ha ancora assunto caratteristiche di stabilità, con conseguente esposizione a situazioni di imprevedibilità; al riguardo il consulente, affermando, altresì, che la madre biologica non può rivestire un ruolo complementare rispetto alla coppia adottiva, ha, tuttavia, evidenziato l'importanza che i genitori aspiranti adottivi, unitamente ai Servizi incaricati del monitoraggio, siano in grado di rappresentare alla minore
9 una ricostruzione autentica della sua storia familiare, con particolare riguardo al rilevabile impegno profuso dalla madre per non perdere il legame con la figlia;
- con riferimento alla qualità della relazione tra e la coppia aspirante adottiva, il consulente ER riportando quanto relazionato dagli operatori sociali che seguono la minore nella fase successiva al suo abbinamento, ha affermato che la bambina è serena, è ben inserita nel nucleo familiare adottivo, che si rivolge agli adottivi chiamandoli mamma e papà, affidandosi a loro e ricevendo attenzione, conforto e rassicurazione, che è presente un legame di attaccamento e di appartenenza la cui rescissione si attesterebbe pregiudizievole per il suo sviluppo psico emotivo, anche in considerazione dei suoi vissuti traumatici pregressi, correlati agli eventi di attaccamento e separazione da figure di riferimento (cfr. relazione psicosociale rispettivamente del 21.1.2025 e 5.2.2025);
- quanto alla possibilità di collaborazione con la coppia adottiva, il consulente ha riporto che, a fronte della dichiarata disponibilità della a collaborare con i genitori adottivi Persona_1 nell'ipotesi di apertura dei rapporti con la minore, la stessa ha faticato ad immaginare le possibili difficoltà della bambina nell'accedere a tali visite, minimizzando, altresì, le problematicità insite in un'adozione aperta, anche rispetto alla posizione dei genitori adottivi;
al riguardo, il consulente ha affermato che il funzionamento psicologico della Persona_1
è antitetico alla possibilità della donna di riconoscere il ruolo dei genitori adottivi e di mantenere confini relazionali adeguati;
sullo specifico aspetto, il consulente ha riportato che la coppia aspirante adottiva si è dichiarata disponibile ad un'eventuale apertura dei rapporti della minore con la madre, pur esternando agli operatori preoccupazioni in relazione al benessere psico emotivo di . ER
8. Con note integrative alla consulenza tecnica del 20.3.2025, il difensore dell'appellante, pur esprimendo soddisfazione per la metodologia utilizzata nel corso degli approfondimenti peritali, ha censurato la decisione del consulente di acquisire e di riportare le relazioni dei Servizi specialistici aventi ad oggetto le attuali condizioni della minore e la natura e la qualità dei rapporti con la coppia aspirante adottiva, omettendo, così, di effettuare un approfondimento diretto, modalità valutativa che, ad avviso della difesa, rende la consulenza incompleta in relazione ai quesiti di cui ai punti 5) e 8), stante l'assenza, alla luce della cornice giurisdizionale all'interno della quale l'approfondimento peritale è stato espletato, di rischi di impropria diffusione di dati sensibili e di informazioni coperte da segreto tutelato penalmente.
9. Con osservazioni del 25.3.2025, il consulente dell'ufficio, dott.ssa ha Controparte_4 confermato le proprie valutazioni clinico-peritali.
10. L'udienza del 29.4.2025 è stata celebrata alla presenza di tutte le parti costituite. All'esito la Corte, sentito il PG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e le conclusioni delle difese costituite, che si sono riportate ai propri atti di costituzione e alle note integrative, insistendo, la difesa appellante, in ordine ad una integrazione di CTU, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che i motivi di appello non meritino accoglimento e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Nel merito, va rilevato che con un unico motivo di appello la difesa ha essenzialmente eccepito l'erroneità delle valutazioni operate sulla madre della minore, sia da parte dei Servizi sociali del territorio che hanno avuto in carico il nucleo familiare della , che da parte Persona_1 dell'Autorità giudiziaria minorile, a causa ed in conseguenza delle quali la piccola è stata ER dichiarata adottabile e definitivamente allontanata dalla madre, nell'assenza di un effettivo ed
10 irreversibile stato di abbandono e di una grave inadeguatezza della genitrice nell'accudimento e nella gestione della figlia. In particolare, la difesa appellante ha affermato che l'approccio tenuto dai Servizi territoriali e dalla stessa Autorità giudiziaria minorile è stato contraddistinto da pregiudizi e dall'omessa considerazione delle gravi ricadute che sono conseguite sull'equilibrio psico emotivo della
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, nonché sulla sua possibilità di sottoporsi a cure specialistiche e di raggiungere ER un'autonomia personale, lavorativa ed abitativa, dalla mancata acquisizione della cittadinanza italiana, evento a lei non imputabile e riconducibile esclusivamente all'incuria dei soggetti che, nel corso del tempo, si sono occupati a diverso titolo della ragazza (Servizi sociali, strutture comunitarie, famiglie affidatarie). Prendendo le mosse dalla prospettazione difensiva, la Corte ne rileva l'infondatezza e ciò alla luce della prolungata presa in carico socio -sanitaria della , avviata dai Servizi del Persona_1 territorio dal momento del suo abbandono in comunità da parte della madre, quando la ragazza aveva solo 6 anni e che ha comportato un continuo monitoraggio delle sue condizioni psichiche ed esistenziali, con la predisposizione di interventi terapeutici e l'avvio di progetti a sua tutela. Al riguardo, se è pur vero che la ha ottenuto il suo primo documento di identità Persona_1 all'età di 26 anni, come dedotto dalla difesa appellante, va, tuttavia, rilevato che, sino a tale momento la ragazza, ha sempre fruito, prima da minorenne e successivamente da giovane adulta, in virtù del prosieguo amministrativo avviato a suo favore, del costante supporto del Servizio sociale e degli interventi specialistici offerti dal settore pubblico, interventi ancora in essere, volti a sostenerla terapeuticamente e a favorire il conseguimento di una più piena autonomia personale e lavorativa. Come riportato dal Servizio sociale si osserva, infatti, che a favore della e del di lei Persona_1 fratello, a seguito dell'abbandono materno, è stato avviato un progetto di affido etero familiare, nel tempo rimodulato ed interrotto da un temporaneo rientro della ragazza presso la casa della madre biologica, di fatto proseguito fino all'età di ventitré anni, momento in cui la
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è definitivamente uscita dall'abitazione della famiglia affidataria, facendosi ospitare da ER amici e conoscenti, cominciando ad assumere sostanze e a realizzare comportamenti a rischio, venendo, successivamente, inserita in comunità terapeutiche. Va, sullo specifico aspetto osservato che la risulta in carico presso il CPS Persona_1 territoriale, ancorché con andamenti discontinui, dall'anno 2018, in ragione dei numerosi episodi di discontrollo emotivo cui sono conseguiti accessi in reparti di SPDC. Cont Deve, inoltre, rilevarsi che al momento della nascita di , la madre era in carico presso il ER di Seregno, con un progetto di supporto psichiatrico, personale e abitativo, in forza del quale si trovava collocata in una casa di accoglienza di Milano, con la presenza di numerosi operatori a suo sopporto in quanto priva di una rete familiare in grado di sostenerla. Alla luce di quanto sopra riportato, appare alla Corte che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa appellante, la , a seguito dell'abbandono dei propri genitori, sia sempre Persona_1 stata al centro di interventi strutturati e continuativi, mantenuti nel tempo ed orientati a supportare la sua fragilità psichica, conseguita, non già al mancato avvio di presidi sanitari a sua tutela, bensì ai vissuti emotivi disfunzionali conseguiti al precoce abbandono da parte della madre e ad esperienze affettive carenziate, il cui trattamento specialistico è stato negli anni difficoltoso a causa della discontinuità terapeutica della giovane donna, le cui parti sofferenti e disfunzionali sono sempre risultate poco accessibili ai fini di una rielaborazione riparativa. A tale proposito, osserva la Corte, che anche l'intervenuto collocamento di madre e figlia in ambito comunitario, formalizzato dal Tribunale per i Minorenni di Milano con provvedimento del 30.1.2023, conferma l'indiscussa volontà di tutti gli operatori sociali e dell'A.G. minorile procedente di sostenere la giovane, all'interno di un percorso strutturato e nel contempo protettivo, nell'assunzione di un ruolo genitoriale adeguato e di favorire l'avvio di processi di emancipazione individuale nella prospettiva di preservare la relazione tra madre e figlia.
11 Va, dunque, escluso, come affermato dalla difesa appellante, che le attuali condizioni di inadeguatezza genitoriale, come rilevate nel corso del giudizio di primo grado e come confermate, come si dirà, dagli esiti della CTU espletata nel presente grado di giudizio, siano in parte da attribuirsi alla tardiva acquisizione da parte della della cittadinanza italiana, Persona_1 non ritenendosi che tale evento, certamente e grave e censurabile, abbia influito sul conseguimento di una stabilità psichica e di un' autonomia personale e lavorativa, obbiettivi che non sono stati ancora raggiunti dalla giovane donna - benché la stessa sia sempre stata affiancata e sostenuta dalla presenza di un Ente terzo e dagli interventi del Servizio sociale territoriale - esclusivamente a causa delle sue fragilità psichiche, che, affondando le radici in una storia personale e familiare deprivata, non le hanno permesso di raggiungere nel tempo una stabilità esistenziale. Va, del resto, rilevato che, come correttamente affermato dal Curatore speciale, l'oggetto dell'accertamento del presente giudizio attiene alla sussistenza, nell'attualità, di condizioni psichiche ed esistenziali che consentano alla genitrice di occuparsi responsabilmente della figlia, a nulla rilevando le ragioni contingenti che possono avere favorito, negli anni, una situazione di emarginazione personale e sociale della madre. Deve, altresì, essere superata l'ulteriore censura mossa alla sentenza di primo grado avente ad oggetto l'approccio tenuto dal Servizio sociale ed avallato dall'A.G. minorile procedente, di non avere consentito, a seguito dell'allontanamento della madre dalla comunità nella quale era stata collocata con la figlia appena nata, il rientro della donna in struttura, rappresentando tale allontanamento, a dire della difesa, un mero incidente di percorso, inidoneo ad arrecare pregiudizio alla figlia minore e comunque non incompatibile con la prosecuzione del progetto comunitario della diade. Dissente, la Corte, da tale prospettazione difensiva emergendo, dalla lettura degli atti processuali, che già durante le ultime settimane di gravidanza, la aveva manifestato Persona_1 importanti segnali di malessere e di insofferenza nel portare a termine la gravidanza, tanto da avere effettuato numerosi accessi al pronto soccorso pediatrico, nel corso dei quali si era valutata la possibilità del suo ricovero e la programmazione di un taglio cesareo. Appaiono, inoltre, significativi i comportamenti tenuti dalla giovane madre prima del suo allontanamento dalla struttura comunitaria presso la quale si trovava collocata con la figlia, la cui valutazione ha portato il Servizio e l'A.G. procedente a non ritenere tutelante il ricongiungimento di madre e figlia a seguito del ripensamento espresso dalla e della dichiarata Persona_1 volontà di fare ritorno in comunità con la bambina. In particolare, la relazione del Servizio sociale del 20.9.2024 in ultimo pervenuta a questa Corte, ha riportato che, a seguito del collocamento di madre e minore presso la comunità educativa
“ ” con sede in Casalpusterlengo, avvenuto in data 15.2.23 successivamente alle Persona_2 dimissioni ospedaliere e dopo un primo positivo adattamento al contesto di madre e minore, già nella giornata del 20.2.23 la aveva evidenziato comportamenti verbalmente Persona_1 aggressivi ed offensivi, sia nei confronti del personale della comunità, che dell'assistente sociale, a causa delle coliche manifestate dalla bambina, ritenendo che l'indicazione terapeutica della pediatra non fosse adeguata ed affermando di non essere sufficientemente supportata dal contesto educativo, sicché, stante l'impossibilità di rassicurare e calmare la giovane donna, la stessa era stata accompagnata con la figlia al pronto soccorso, dove, a seguito della visita della minore, era stata prescritta la medesima terapia già indicata dalla pediatra, situazione che comunque non aveva indotto la a cessare gli agiti rabbiosi ed oppositivi. Persona_1 A poghi giorni di distanza da tale episodio ed in particolare in data 12.3. 2023, il Servizio Sociale aggiornava l'A.G. minorile comunicando la volontà della di lasciare la comunità Persona_1 educativa e la piccola . In particolare, emergeva che già nelle giornate precedenti la donna, ER dopo aver parlato telefonicamente con l'ex compagno, si era presentata alle operatrici piangente e in agitazione, dicendo di voler dare la figlia in adozione, di aver bisogno del propri spazi e di non sentirsi all'altezza del ruolo genitoriale.
12 A fronte di tali comportamenti, le operatrici avevano sostenuto la ragazza, invitandola a non agire d'impulso e a permanere in struttura per essere aiutata. Tuttavia, la mattina successiva, la
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aveva nuovamente rimandato la decisione di volersi allontanare dalla struttura, ER affermando di volere interrompere l'allattamento al seno, sicchè si era recata all'ospedale di Lodi per ottenere la prescrizione del farmaco, facendo rientro in comunità nel primo pomeriggio. Anche in tale frangente, a dire del Servizio, la , in evidente stato di agitazione Persona_1 psicomotoria, aveva aggredito verbalmente gli operatori, lanciando gli oggetti presenti nella stanza e, dopo aver raccolto tutti i suoi effetti personali e fatto le valigie, aveva salutato le operatrici e la figlia , dichiarando che la bambina doveva andare in adozione, venendo, ER infine, dimessa alle ore 17.30, facendosi venire a prendere da un uomo. Appare, pertanto, destituita di fondamento la tesi difensiva volta ad affermare che l'intervenuto allontanamento della madre dal contesto comunitario, rappresentasse un mero incidente di percorso che avrebbe potuto essere ovviato dai Servizi con un nuovo inserimento della Persona_1 in struttura, rilevandosi che tale decisione materna, tutt'altro che dettata da un isolato momento di difficoltà della donna, si attestava significativa - alla luce dei comportamenti tenuti nei giorni immediatamente precedenti alla decisione di lasciare la figlia in comunità e della storia personale della giovane - della sua incapacità a mantenere un percorso terapeutico/supportivo, ad occuparsi con continuità della figlia e a rappresentare per la stessa un riferimento protettivo. Correttamente, pertanto, ad avviso del Collegio, la progettualità formalizzata a tutela della minore è stata riorientata, avendo gli operatori valutato, dopo avere sentito anche il Curatore speciale, che gli agiti posti in essere dalla fossero altamente pregiudizievoli per la piccola Persona_1
ed incompatibili con il percorso comunitario proposto dall'A.G. minorile, sicché la minore, ER in data 22.3.2023, è stata collocata in un contesto comunitario per soli infanti (Madonna del Poveri sita a Cusano Milanino), con previsione di incontri protetti con la madre. Va, al riguardo, ricordato, quale ulteriore argomento a sostegno della corretta decisione di separazione della madre dalla figlia assunta dal Servizio sociale e dalla rocedente, quanto CP_3 verificatosi successivamente all'uscita della dalla comunità educativa, in un Persona_1 momento in cui il TM, ancora in attesa delle valutazioni psicodiagnostiche richieste sulla giovane donna, non era pervenuto ad una decisione definitiva in relazione alla progettualità da formalizzare a tutela della bambina, sicché vi era ancora la possibilità per la madre di dimostrare il proprio impegno e la tenuta rispetto all'avvio di interventi terapeutico/supportivi nella prospettiva di rafforzarsi individualmente e di implementare le proprie competenze genitoriali. In particolare appare significativo che, dal momento dell'allontanamento dalla struttura educativa, avvenuto il 13.3.2023, fino alla data del 2.4.2024, momento in cui la è stata inserita Persona_1 nella comunità terapeutica “Vita Nova” di Milano, presso la quale attualmente si trova, la giovane donna, per un arco temporale di più di un anno, come riportato dal Servizio sociale di Milano con relazione del 20.9.2024, ha mantenuto andamenti discontinui, vivendo presso conoscenti, facendo rientro presso la Casa di Accoglienza della Carità di Milano di Via Aldini, subendo numerosi ricoveri presso reparti di SPDC a seguito di episodi di discontrollo emotivo, dai quali si autodimetteva, determinandosi, altresì, ad interrompere gli incontri e le videochiamate con la figlia. Alla luce di quanto sin qui argomentato, non ravvisa la Corte alcun elemento che possa inficiare l'adeguatezza del progetto attuato a tutela della minore da parte dei Persona_1 Servizi territoriali, esitato nella dichiarazione del suo stato di abbandono del 24.4.2024 in questa sede appellata. Va, a tale riguardo, osservato che la pronuncia dello stato di abbandono della minore, come detto avvenuta in data 24.4.2024, è stata assunta dal TM quasi in concomitanza con l'intervenuto collocamento della madre presso la struttura terapeutica “ Vita Nova ” di Milano e pertanto in un momento in cui non vi era alcuna evidenza dell'effettiva tenuta della madre rispetto al percorso terapeutico appena intrapreso, il cui esito, alla luce del complesso quadro psichiatrico della donna,
13 che ne inficia gravemente la stabilità comportamentale e delle tempistiche dello stesso, si attestava, come ancora nell'attualità si attesta, del tutto incerto e di non celere definizione. Deve, pertanto, essere superata anche la censura mossa dalla difesa appellante circa la mancata valorizzazione da parte del Tribunale dell'intervenuto collocamento della in Persona_1 struttura terapeutica, stante il breve lasso temporale intercorso tra il suo inserimento e la pronuncia in questa sede impugnata. Venendo, quindi, alla valutazione della sussistenza dello stato di abbandono della minore
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, si osserva che la stessa è conseguita ad approfondite valutazioni Persona_1 psicodiagnostiche sulla personalità della madre e sulle sue competenze genitoriali, integralmente confermate nel presente grado di giudizio dall'espletata CTU, che hanno evidenziato profili di grave inadeguatezza materna, conseguenti ad un passato carenziato della giovane donna, mai affrontato ed elaborato, costellato da condizioni di deprivazione e di abbandono materno e dall'assenza di figure di riferimento affettive stabili, che ha gravemente compromesso il suo assetto psichico/identitario, rendendola incapace di occuparsi in maniera responsiva della figlia, anche in una prospettiva futura, stante l'assenza di sufficienti risorse personali. E', infatti, dato pacifico che la è stata abbandonata dalla madre in comunità Persona_1 quando aveva solo 6 anni e che da tale momento ha sempre vissuto all'interno di contesti familiari affidatari, nell'assenza di una rete familiare biologica e di rapporti affettivi significativi, non essendo i percorsi di affido etero familiare stati soddisfacenti e riparativi, sicchè la sua vita è stata connotata da gravi deprivazioni, da vissuti abbandonici e da esperienze disfunzionali, che hanno inciso negativamente sulla sua condizione psicoaffettiva. Le valutazioni psicodiagnostiche effettuate nel corso del procedimento di primo grado avevano evidenziato un quadro clinico instabile sul piano emotivo e comportamentale, caratterizzato da scarsa critica, pensiero superficiale, reattività verbale a fronte di minime frustrazioni o contrarietà, da intendersi come difesa rispetto a ingestibilità delle proprie emozioni o situazioni sconosciute …. la paziente presenta un funzionamento cognitivo basso, al limite di norma, un funzionamento primitiva del pensiero seppur esame di realtà e convenzionalità sembrino preservati. Non ha strutturato un sistema di sicurezza solido e presenta una parziale capacità di mentalizzare ….si presenta un'attivazione ansiosa quando percepisce i propri bisogni che fatica a riconoscere, esprimere, soddisfare. Non sembra raggiunta un'adeguata individuazione e integrità del sé... in un'identità non completamente strutturata, riportando, inoltre, che la Persona_1 risponde in modo impulsivo e rabbioso alle frustrazioni, interpreta anche piccole dilazioni del soddisfacimento delle sue richieste come gesti di abbandono e trascuratezze nei suoi riguardi. Quando è più tranquilla, attraverso il contenimento relazionale e farmacologico, si mostra più ragionevole e critica, in un quadro tuttavia di immaturità personologica di pensiero concreto e superficiale… nutre nei confronti della bimba autentici sentimenti di affetto, risulta tuttavia ambivalente e autoriferita nella interpretazione del ruolo materno e nell'assunzione di responsabilità adulte continuative (cfr.relazione del CPS del 22/08/2023). Nel corso della valutazione delle competenze genitoriali, era, inoltre, emerso come la storia frammentata, caratterizzata da legami affettivi instabili e rotture importanti non le hanno permesso di sviluppare un senso di sé coeso, delle capacità di regolazione emotiva e tolleranza alla frustrazione. All'interno della comunità la signora non ha saputo utilizzare le educatrici come fonte di rassicurazione e contenimento emotivo viveva come persecutorio il loro ruolo... Attribuisce le cause della sua reattività a fattori esterni "sono gli altri che mi fanno arrabbiare" non riconoscendo una sua difficoltà nella gestione delle emozioni. In tal senso fatica ad assumersi la responsabilità dei suoi comportamenti. Rispetto al rapporto con , il Servizio riportava come la vedesse la figlia ER Persona_1 come una bambina più grande della sua età, affermando che è la sua salvezza, riponendo su di ER lei un investimento eccessivo, che potrebbe ostacolarla nel riconoscere i bisogni affettivi ed emotivi della figlia e a sostenere i suoi processi di separazione e individuazione, evidenziando, inoltre, che la storia traumatica della signora non le ha permesso di sviluppare un attaccamento sicuro e un sufficiente Persona_1 equilibrio personale per un buon funzionamento emotivo e sociale... anche le relazioni intime sono poco stabili e disfunzionali. Nello svolgimento del suo ruolo materno tali aspetti rappresentano un fattore di pregiudizio per la minore. Dal punto di vista dell'accudimento, la funzione appare deficitaria a causa delle sue eccessive ansie che la portano ad agire inadeguatamente senza darsi il tempo di riflettere o chiedere aiuto, tende a vivere
14 le relazioni interpersonali in modo persecutorio, lei stessa si definisce paranoica. Si ritiene che la signora
[...] al momento non abbia sufficienti competenze genitoriali. Lei stessa è portatrice di numerosi bisogni ER d affettivi che richiedono un inserimento in comunità terapeutica che potrebbe durare molti anni, al momento non emergono fattori prognostici che permettano di ipotizzare un recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con la crescita della piccola " ( cfr. relazione del CFI del 01.8.2023). ER Gli aspetti di grave instabilità personologica e di inadeguatezza relazionale già apprezzati nel corso del giudizio di primo grado, posti a fondamento della dichiarazione di adottabilità della minore in quanto destinati ad incidere significativamente sul corretto esercizio delle funzioni genitoriali materne, sono stati confermati dalla CTU espletata nel presente grado di giudizio, all'esito della quale, il consulente, pur riconoscendo l'impegno profuso dalla rispetto al Persona_1 mantenimento del percorso terapeutico avviato presso la comunità “ Vita Nova” di Milano dal mese di aprile 2024, ha, tuttavia, riportato la presenza di gravi fragilità, la compromissione del funzionamento psico emotivo, certamente conseguente al doloroso passato connotato da privazioni e da vissuti abbandonici e la perdurante presenza di problematiche psichiatriche fortemente incidenti sul quadro comportamentale della giovane donna (si veda, in ultimo, l'episodio di scompenso, cui è conseguito un tentativo di defenestramento dalla struttura comunitaria, verificatosi nel mese di febbraio 2025), che, ancora nell'attualità, in ragione delle caratteristiche della diagnosi di disturbo della personalità Borderline e disturbo Bipolare II, si attesa fortemente instabile, foriero di gravi inadeguatezze genitoriali e necessitante di strutturati interventi terapeutici, il cui esito riparativo è ad oggi estremamente incerto. Non vi è dubbio, infatti, che il profondo ed insanabile vuoto affettivo e la mancata soddisfazione dei bisogni primari della abbiano determinato la strutturazione di una personalità Persona_1 sofferente, fragile, disorganizzata, dipendente e in difficoltà nella gestione e nel contenimento emotivo, per la quale, stante l'assenza di legami privilegiati ed esclusivi, la maternità ed il ruolo genitoriale hanno assunto valenza risarcitoria e salvifica, in assenza, tuttavia, di una effettiva ed efficace rielaborazione degli aspetti di criticità che hanno contraddistinto la sua storia personale, temi che in sede di valutazione peritale sono risultati poco accessibili, con conseguente scarsa comprensione delle relative ricadute ai danni della figlia minore. L'approfondimento clinico ha, inoltre, evidenziato nella giovane madre criticità significative rispetto alla capacità emotiva di rispecchiamento e di traduzione affettiva, di regolazione e previsione futura degli stati e dei bisogni della figlia minore, oltre a quelle di differenziazione e di individuazione della bambina, come soggetto separato da sé e portatore di istanze diverse dalle proprie, essendo emersa l'incapacità materna di rappresentarsi il mondo interiore della figlia, essendo più forte la spinta a privilegiare ed appagare i propri bisogni, anteponendoli a quelli della minore. L'espletata CTU ha, conclusivamente, riportato un funzionamento personologico ed identitario fortemente compromesso, che necessita di essere molto sostenuto all'interno di uno strutturato percorso terapeutico, con conseguente inidoneità della madre ad occuparsi in maniera responsiva della figlia, sia nell'attualità, ma anche in prospettiva, attestandosi detto percorso di cura di lunga durata e dall'esito incerto. Al riguardo, osserva la Corte che le condizioni psichiche della , unite alla Persona_1 perdurante difficoltà di accedere a movimenti di efficace rielaborazione delle proprie carenze, non consentono di formulare in questa sede un giudizio prognostico favorevole in relazione all' acquisizione di adeguate competenze genitoriali, quantomeno in tempi compatibili con le esigenze di crescita della minore, apparendo la giovane, nell'attualità, ancora bisognosa di rivendicare il ruolo di figlia, con conseguente impossibilità di svolgere adeguatamente quello di madre. A fronte di ciò, come evidenziato dal consulente nominato dall'ufficio, vi è l'esigenza di tutelare la particolare condizione psicoaffettiva della piccola , la quale già pesantemente esposta ad ER esperienze abbandoniche e di deprivazione affettiva, nonché precocemente istituzionalizzata, necessita di riferimenti genitoriali in grado di proteggerla e di assicurarle attaccamenti sicuri, all'interno di un contesto di crescita prevedibile, stabile e continuativo.
15 A tale riguardo, va rilevato che gli aggiornamenti inviati dal Servizio sociale al consulente tecnico, hanno evidenziato che la minore si è inserita positivamente all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo, affidandosi alle figure genitoriali, che chiama con il nome di mamma e papà, riconoscendo in loro figure accudenti, responsive e protettive, rispetto alle quali si è osservata la presenza attiva di un processo di sviluppo del legame di attaccamento e dei presupposti per la maturazione di un solido vissuto di appartenenza. Tale condizione ha portato tutti gli operatori a ritenere pregiudizievole per lo sviluppo psico emotivo della minore, l'eventuale rescissione dell'attuale legame affettivo, tenuto altresì conto dei vissuti traumatici della bambina, la quale, dopo essere stata abbandonata dalla madre in comunità all'età di soli due mesi, è rimasta collocata in una struttura per soli infanti per più di un anno. A tale proposito, appaiono del tutto inconferenti le censure mosse dalla difesa appellante nelle note integrative alla CTU del 20.3.2025 e rinnovate all'odierna udienza, in relazione alla decisione adottata dal consulente tecnico dell'ufficio di acquisire informazioni sulle attuali condizioni della bambina all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo per il tramite delle relazioni di aggiornamento del Servizio sociale incaricato e pertanto in assenza di incontri diretti tra il consulente, e i genitori adottivi. ER
In particolare, si condivide la necessità di tutelare la delicata fase di inserimento della minore nel nuovo contesto familiare, mantenendo una cornice di protezione nell'interesse della bambina, trattandosi di aspetto in relazione al quale solo gli operatori dei Servizi specialistici che stanno seguendo il nucleo familiare adottivo possono fornire informazioni utili circa l'opportunità o meno di esporre la minore ad approfondimenti in ambito peritale. Va, inoltre osservato, anche con riferimento alla richiesta di integrazione di CTU formulata dalla difesa appellante all'odierna udienza, che il quesito posto da questa A.G. non ha vincolato le modalità di acquisizione delle informazioni richieste sullo specifico aspetto, lasciando al consulente ampio spazio per valutare l'opportunità di incontrare la minore e i genitori aspiranti adottivi, avendo, peraltro, il consulente escluso, rispondendo ai punti 5 e 8 del quesito, profili di pregiudizio per la bambina in caso di rescissione del legame con la madre biologica e riportato aspetti di criticità materna nel riconoscere e rispettare il ruolo della coppia adottiva. Deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di integrazione di CTU formulata dalla difesa appellante con le proprie note integrative. Alla luce di quanto sin qui affermato, ritiene la Corte che correttamente il Tribunale per i Minorenni è pervenuto a dichiarare la sussistenza dello stato di abbandono della minore, avendo rilevato, all'esito di una lunga istruttoria, non solo l'assenza di adeguate competenze genitoriali e la presenza di disfunzionali andamenti personologici della madre tali da incidere negativamente sul corretto esercizio della genitorialità, ma, altresì, una sostanziale irreversibilità di tali condizioni, come confermato dall'approfondimento peritale disposto nel presente grado di giudizio, che non ha evidenziato significative modifiche del quadro personologico della giovane donna, che continua ad essere connotato da perdurante immaturità, impulsività e gravi difficoltà nella gestione e nel contenimento emotivo, aspetti rispetto ai quali il percorso terapeutico avviato presso la comunità Vita Nova - comunque di esito incerto e contraddistinto da tempi estremamente dilatati, poco compatibili con le esigenze di crescita della figlia - non pare essere stato risolutivo. Nell'attualità permane, pertanto, ad avviso della Corte, una prognosi negativa circa la recuperabilità di adeguate competenze genitoriali materne in tempi compatibili con le esigenze di crescita della figlia minore, tenuto conto della storia della madre, come ricostruita nell'ambito dell'espletata CTU, delle vicende familiari che hanno reso necessari interventi a tutela da parte dell'Autorità minorile e della perdurante instabilità psichica e relazionale della , Persona_1 peraltro rilevata anche dalla comunità terapeutica che attualmente la ospita, che, con relazione di ingresso del 29.5.2024, ha riportato che se è pur vero che la giovane si sta adoperando in un progetto terapeutico e riabilitativo, tuttavia tale percorso non le permetterà, soprattutto in un arco di tempo breve, uno stato di salute mentale stabile e/o equilibrato.
16 Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta difensiva di revoca della pronuncia dello stato di abbandono e di avvio di una diversa progettualità, segnatamente ad un progetto di affido etero familiare della minore, comportante il suo collocamento presso una famiglia terza ed il mantenimento dei rapporti con la madre e ciò in considerazione della grave inadeguatezza genitoriale materna e comunque della non compatibilità di eventuali percorsi di recupero della genitrice con i tempi di crescita della bambina. Nel caso di specie, infatti - considerate la tenera età della minore e la necessità della madre di affrontare ed elaborare terapeuticamente le proprie criticità personologiche prima di potersi fare carico dei bisogni della figlia, processo, come detto, comportante tempistiche prolungate e dall'esito assai incerto - un progetto di affido etero familiare non sarebbe rispondente all'interesse di , la quale, ormai stabilmente e positivamente inserita in un contesto familiare ER responsivo, tutelante e centrato sui suoi bisogni di crescita (come riportato dal Servizio sociale al consulente dell'ufficio), si verrebbe a trovare in una condizione di attaccamenti incerti e di processi identitari e di appartenenza estremamente confusivi e difficoltosi. L'avvio di un affido etero familiare, infatti, porrebbe la minore in una condizione di attaccamenti instabili e confusivi sine die, risultando, come detto, il recupero delle capacità genitoriali materne senz'altro lungo e, soprattutto, di esito incerto, sicché attenderne indefinitamente gli sviluppi, si risolverebbe in un pregiudizio per l'equilibrata crescita della bambina, ancora molto piccola e bisognosa di stabilizzare i legami affettivi e di appartenenza ormai positivamente avviati all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo. Conclusivamente, ritiene la Corte che la grave compromissione delle capacità genitoriali materne e l'assenza di risorse parentali vicarie, come correttamente valutate nel corso dell' istruttoria di primo grado e confermatesi nell'ambito del presente grado di giudizio, non consentano il mantenimento della minore all'interno del nucleo familiare materno, né l'avvio di un progetto di affido eterofamiliare, sicché deve essere confermata la sussistenza dello stato di abbandono di
, rilevandosi, al riguardo, che, secondo giurisprudenza costante, lo Persona_1 stato di abbandono del minore non si esaurisce nel mero abbandono materiale, ma sussiste in ogni situazione di grave inadeguatezza dei genitori e/o dei familiari, che sia tale da non potere garantire il suo normale sviluppo psico fisico, sicché la rescissione con il contesto familiare di origine deve essere valutata per evitare un più grave pregiudizio. In particolare, secondo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte è ormai pacifico che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione a una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 L.184/1983. Invero la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un “ambiente familiare idoneo “ è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, tale da non potere essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità (cfr.Cass.Civ.Sez.I, Ordinanza 3 marzo 2025 n.5589). Inoltre, la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono” oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obbiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (cfr. Cass.Civ. Sez.I, ordinanza 6 febbraio 2025 n.2948). La valutazione dello stato di abbandono, infatti, deve dare prioritaria rilevanza alle possibili conseguenze sullo sviluppo della personalità del minore, non potendosi ammettere percorsi e progettualità dall'esito del tutto incerto, che non tengano conto delle complessità emergenti dalle dinamiche personali e familiari, che rischiano di rendere impegnativo e gravoso il percorso di crescita del bambino. Sicché, “alla luce dell'esclusivo interesse del minore, una mera espressione di
17 volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono, qualora sia contrastante con emergenze fattuali e non accompagnata da comportamenti oggettivamente validabili, che possano fare venire meno l'accertata situazione di abbandono(cfr.Cass.Civ. Sez.I, 4/2/2010, n.4545). Affermata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve essere esaminata la richiesta formulata dalla difesa di parte appellante, avente ad oggetto il mantenimento dei rapporti tra la madre biologica e la figlia tramite l'avvio di un progetto di adozione mite, ai sensi dell'art. 44 lett.d) L.184/83. In particolare, deve valutarsi se, nel caso in esame, nonostante l'espresso disposto di cui all'art. 27 L.184/1983, che prevede l'interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, sussista un interesse in capo alla minore, meritevole di essere tutelato, di mantenere i rapporti con la figura materna (ricordandosi che il padre biologico non ha proceduto al suo riconoscimento) e se l'eventuale definitiva rescissione degli stessi, possa attestarsi pregiudizievole nel suo percorso di crescita. La specifica questione, dopo essere stata posta a fondamento dell'ordinanza della Suprema Corte n.230/2023, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 co.3 della L.4 maggio 1983 n. 184, è stata risolta dalla pronuncia n.183/2023, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità della norma sopra richiamata, affermando che non è precluso al giudice di verificare in concreto se - sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge 184/83, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità - risulti nel suo preminente interesse mantenere significative, positive e consolidate relazioni socio - affettive con componenti della famiglia di origine che non possano sopperire allo stato di abbandono del minore stesso. La Corte ha, infatti, affermato che la rescissione dei rapporti prevista dall'art. 27 L. 184/83, attiene essenzialmente all'ambito dei rapporti produttivi di effetti giuridici e non anche ai rapporti di conoscenza e di frequentazione, in merito ai quali residua una valutazione discrezionale da parte del giudice. Prima di tale approdo, la giurisprudenza di merito aveva affermato che l'art. 27 L.184/83 doveva essere applicato in armonia, sia con l'art. 28 della stessa legge (che consente di fornire ai genitori adottivi, in caso di gravi e comprovati motivi, informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici), sia con i principi del diritto europeo, recepiti dal nostro ordinamento giuridico, con la legge 173/2015 , avente ad oggetto la tutela della continuità degli affetti (in forza della quale è stata riconosciuta valenza giuridica e tutela alle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l'esperienza di affidamento familiare, nel caso di successivo rientro del minore nella famiglia di origine), sicché appariva irragionevole, anche in una prospettiva di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, non riconoscere una tutela analoga al rapporto con la famiglia di origine, nel caso di dichiarazione dello stato di adottabilità, ponendosi, inoltre, tale interpretazione, in armonia con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare. Si può, pertanto, ormai affermare che la c.d. adozione aperta, costituisca una valida soluzione per garantire il mantenimento di quei legami familiari che devono essere preservati, quando, nonostante l'accertato stato di abbandono, può, tuttavia, essere importante per il minore continuare a frequentare la propria famiglia d'origine, sicché ove sussistano radici profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a vedere preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un'importante tassello della sua identità. Nel caso in esame - tenuto conto che il collocamento di in struttura per soli infanti è ER avvenuto in data 22.3.2023, dopo le sue dimissioni ospedaliere e successivamente ad un brevissimo periodo di inserimento con la madre in struttura educativa e che pertanto la bambina ha vissuto con la madre per un arco temporale intercorrente dal momento della sua nascita, avvenuta in
18 data 26.1.2023, fino alla data del 13.3.2024, momento nel quale la madre si è volontariamente allontanata dalla struttura educativa, incontrando, poi, la genitrice all'interno dello Spazio Neutro fino al momento della dichiarazione dello stato di abbandono da parte dell'A.G. minorile, con andamenti estremamente discontinui, conseguiti ai continui ricoveri della presso Persona_1 reparti di SPDC e all'interruzione delle visite, spesso richiesta dalla stessa - si può escludere, come accertato dal consulente nominato dall'ufficio, l'esistenza di un legame affettivo consolidato e significativo tra e la madre, sicché può affermarsi che la rescissione ER definitiva del rapporto tra la minore e la propria famiglia di origine, non si attesta dannosa per il suo positivo sviluppo psicofisico. Al riguardo, va rilevato che l'osservazione della relazione tra la e la figlia, Persona_1 effettuata prima in ambito comunitario e poi nel corso degli incontri protetti mantenuti, a seguito della separazione della bambina dalla madre, in Spazio Neutro, ha evidenziato un'interazione molto povera e una sostanziale difficoltà della genitrice di relazionarsi adeguatamente alla figlia, di stimolarla e di entrare in una relazione empatica con la medesima. Su tali specifici aspetti, il consulente nominato dall'ufficio ha affermato che nelle osservazioni in Spazio Neutro non sono emersi elementi significativi in merito alla qualità della relazione madre-minore, a fronte della discontinuità delle visite dell'adulto al servizio per i frequenti accessi in SPDC, ma anche come conseguenza delle modalità di accudimento estremamente insicure manifestate dalla signora durante l'incontro. La stessa infatti tendeva eseguire comportamenti ripetitivi della routine della visita e appariva profondamente in difficoltà a gestire gli eventi imprevisti (pianto, cambio del pannolino) (cfr. relazione tecnica a firma dott.ssa pag. 19). Per_4 In particolare, l'espletata CTU ha consentito di accertare che non ha interiorizzato la madre ER come figura di accudimento primario, escludendo, altresì, che la relazione tra madre e figlia fosse stata contraddistinta da caratteristiche qualitativamente significative, non ravvisando, così, la sussistenza di situazioni pregiudizievoli ai danni della minore nel caso di definitiva rescissione del legame con la madre biologica. Al contrario, il consulente ha ravvisato la sussistenza di rischi ai danni della bambina in caso di mantenimento della continuità affettiva con la madre, atteso che tale possibilità manterrebbe agganciata ad un progetto terapeutico materno che, nell'attualità, non ha ancora assunto ER caratteristiche di stabilità, non potendosi inoltre escludere che la riattivazione degli incontri potrebbe subire, come già avvenuto in passato, rallentamenti o interruzioni in ragione delle precarie condizioni di salute psichica della . Persona_1 Alla luce delle considerazioni che precedono, non ravvisa la Corte l'esistenza di legami significativi tra la minore e la madre che meritino di essere preservati nel suo preminente interesse, attraverso un percorso di “adozione aperta”, apparendo, di contro, il rapporto madre e figlia, connotato da profili di problematicità, non facilmente rimuovibili in ragione delle condizioni psichiche materne, connotate, ancora nell'attualità, da andamenti di instabilità e di imprevedibilità, tali da fare ritenere scarsamente fattibili percorsi di riavvicinamento scevri da vissuti angosciosi e di sofferenza, che potrebbero rendere difficoltosi i processi di investimento della bambina rispetto al nuovo contesto familiare e comunque frustrare il suo diritto a vivere e a crescere in una famiglia adottiva pienamente capace di prendersi cura di lei. Come affermato dal consulente tecnico, appare, inoltre, estremamente improbabile che la madre possa rivestire un ruolo complementare nel percorso di crescita della figlia a quello della famiglia adottiva, avuto riguardo al funzionamento psicologico della che si attesta Persona_1 antitetico alla possibilità della donna di riconoscere il ruolo dei genitori adottivi e di mantenere confini relazionali adeguati. A tale proposito, va rilevato che gli aspetti di difficoltà nella gestione e nel contenimento emotivo, come apprezzati nel corso di tutto il procedimento e come confermatisi in sede di approfondimenti peritali, che hanno reso necessari numerosi e frequenti ricoveri della in reparti Persona_1 di SPDC per episodi di discontrollo emotivo, connotati da forte aggressività, possono rappresentare un enorme ostacolo ad un'ipotesi di adozione aperta, nella quale la giovane donna dovrebbe
19 accettare di relazionarsi con la famiglia adottiva, rispettando le indicazioni e le prescrizioni degli operatori sociali, possibilità che appare, alla luce del pregresso, di difficilissima attuazione. Va, infatti, ricordata la difficoltà riportata dal Servizio sociale nella gestione della Persona_1 rispetto alle informazioni che riguardavano la minore a seguito della pronuncia di primo grado, essendosi la donna relazionata agli operatori con modalità insistenti, connotate da forte aggressività e comunque scarsamente inclini a rispettare le indicazioni ricevute. Tali andamenti della , caratteristici della diagnosi di Disturbo di personalità Persona_1 Borderline e Disturbo Bipolare II e rispetto ai quali non si è assistito, anche nel corso del presente procedimento, a movimenti di significativa remissione/regressione, renderebbero, in caso di mantenimento dei legami con la madre, problematico il percorso adottivo, esponendo la minore, a fronte di una richiesta di investimento affettivo anche nei confronti della figura materna, a situazioni di delusione e di frustrazione gravemente pregiudizievoli per il suo benessere psico fisico. Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi di appello devono essere rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado. Devono, in ultimo, essere riconosciuti, come evidenziato dal consulente tecnico dell'ufficio, l'impegno profuso dalla madre per non perdere il legame con la figlia e l'indiscutibile affetto che la lega alla minore, elementi che, attestandosi quali fattori protettivi per la bambina, dovranno essere rappresentati a nella ricostruzione della sua storia familiare da parte della coppia ER adottiva e dei Servizi deputati al monitoraggio del progetto adottivo. La natura del giudizio e la complessità delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 224/2024 pronunciata in data 24.4.2024 dal Tribunale per i
[...] Minorenni di Milano, così dispone:
1. Rigetta l'appello di parte e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Milano il 29 aprile 2025
Il Presidente Dott. Fabio Laurenzi
Il consigliere est. Dott. Valentina Paletto
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