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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. DR Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata il
07 dicembre 2018 e contraddistinta dal n.10632/18, iscritto al n. 2844/2019 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18 mar-
zo 2025 e pendente
tra
, codice fiscale , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti.
AC D'Attorre, codice fiscale , e AC SA, codice C.F._1
fiscale in virtù di procura rilasciata su separato foglio, PEC C.F._2
Email_1 Email_2
-appellante-
e
codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._3
dall'avv. Antonio Lembo, codice fiscale PEC C.F._4 Email_3 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in Email_4
appello,
-appellante incidentale-
e
, codice fiscale , in proprio e quale Controparte_1 C.F._5
procuratore generale di , codice fiscale , rappre- CP_2 C.F._6
sentato e difeso dall'avv. Giovanni Verde, codice fiscale E C.F._7
dall'avv. Valeria Verde, codice fiscale , PEC C.F._8 [...]
e in virtù di Email_5 Email_6
procura allegata alla costituzione in appello,
-appellati-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata il Parte_1
05.6.2019 proponeva appello per la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, non notificata, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento rubricato al n. 60038/2011
del R.G.C. promosso da , proprietario di un appartamento in Capri, Parte_2
per sentir dichiarare la responsabilità di nella produzione dei danni all'immobile Pt_1
con condanna al risarcimento dei danni patiti. L'attore lamentava lesioni all'immobile,
sul pavimento e alle pareti laterali, a seguito dell'abbandono in cui versava la limitrofa proprietà dell'attuale appellante, di proprietà di che nel 2006 Pt_1 Parte_3
da e , chiamati in causa. L'attore aveva precedente- Persona_1 CP_2
mente agito in via cautelare nei riguardi dei vecchi e del nuovo proprietario dell'immobile limitrofo ed il Tribunale aveva ordinato “al resistente” l'esecuzione di la-
vori di puntellamento della volta e delle armature con risanamento dell'area di sedime e verifica delle opere e degli impianti di smaltimento delle acque reflue e piovane, pre-
via liberazione dell'immobile da parte del , che si trasferiva altrove. I lavori Pt_2
2844/2019 est. DR Figliozzi
Pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile eseguiti non risolvevano il problema lamentato e promuoveva il giu- Parte_2
dizio in esame per definitivamente accertare la causa dei dissesti, la responsabilità
Part della con condanna risarcimento dei danni.
2. si costituiva nel primo grado del giudizio ec- Parte_1
cependo di non essere responsabile perché i danni risalivano ad epoca anteriore ri-
spetto l'acquisto dell'immobile ed i lavori, ove necessari, dovevano vedere la parteci-
pazione dell'attore quale comunista del più ampio fabbricato denominato “Campo di
Pisco”. La convenuta spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento della re-
sponsabilità dell'attore o, in subordine, per la sua condanna ex art. 1125 c.c. alla par-
tecipazione delle spese necessarie per il consolidamento delle strutture comuni.
Part 3. e danti causa della , chiamati in causa, contestavano la CP_1 CP_2
legittimazione attiva del per mancata dimostrazione della proprietà Pt_2
dell'immobile interessato dai danni e, in via riconvenzionale, chiedevano dichiararsi la loro proprietà, per accessione, dell'appartamento sito al primo piano, deducendone l'abusiva realizzazione da parte del che aveva anche danneggiato il comples- Pt_2
so monumentale.
4. All'esito dell'istruttoria, espletata una CTU tecnica, il giudice emetteva l'impugnata sentenza con la quale riteneva provata la legittimazione attiva dell'attore,
dichiarava l'inammissibilità della domanda di accessione per tardiva costituzione dei terzi chiamati in causa, individuava nel degrado della struttura muraria del complesso immobiliare e nella difettosa regimentazione delle acque meteoriche la causa dei difet-
ti lamentati, quantificava il danno diretto in €. 21.600,00 e in €. 1.000,00 mensili il dan-
no per mancato godimento dell'immobile, per il credito complessivo di €. 206.000,00,
ripartendo tra i convenuti, al 50%, la responsabilità per il danno diretto perché verifica-
Part tosi sia nel periodo precedente all'acquisito da parte di che in quello successivo.
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Il danno da mancato godimento dell'immobile era invece posto a carico della sola
Part
, perché successivo al 2006.
5. proponeva all'attenzione della Parte_1
Corte i seguenti motivi di appello:
a) Violazione dell'art.112 c.p.c. per non aver il giudice deciso sulla domanda ri-
Part convenzionale proposta dalla , pur ammissibile per l'esistenza delle condizioni di una connessione impropria che ne giustificava la trattazione. Anche in assenza del pe-
titum attoreo inerente la realizzazione delle opere necessarie per la sistemazione del
Part fabbricato il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda proposta dalla .
La convenuta, giusta CTU, aveva eseguito i lavori di rinforzo della parete sulla quale poggiava la proprietà attorea e ricadeva la rete fognaria esterna in precedenza utiliz-
zata solo dal aveva risolto i problemi di infiltrazione di acque nel sottosuolo Pt_2
del fabbricato, lo aveva impermeabilizzato eliminando le infiltrazioni di acque meteori-
che, il tutto con opere alle cui spese avrebbe dovuto partecipare anche l'attore che,
Part oltretutto, confessava nel corso della CTU di aver impedito alla di completare i la-
vori e promuoveva un ricorso ex art. 700 c.p.c., risultato infondato, realizzando opere abusive che contribuivano al dissesto del fabbricato.
b) Erroneità della CTU depositata in giudizio sulla quale il giudice fondava il pro-
prio convincimento, da rinnovarsi. Le contestazioni che l'appellante muoveva all'elaborato riguardavano il riferimento, per motivare i contestati danni alle fondazioni,
alla dedotta esistenza di terreni pirocaltici che invece in loco non esistono e la cui sus-
sistenza era frutto di mere supposizioni. I lavori eseguiti dal erano stati sotto- Pt_2
valutati nella loro incidenza perché l'attore aveva interrotto la continuità della muratura in assenza di calcoli ingegneristici, aveva aggravato i carichi sulla volta di copertura, e commesso ulteriori errori che l'appellante illustrava. I chiarimenti richiesti dal giudice non avevano sortito l'effetto di ottenere adeguate risposte ed il giudice non aveva
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Pagina 4 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile adeguatamente considerato i rilievi critici mossi dal CTP, aderendo acriticamente alle
Part conclusioni del CTU senza neppure escludere la responsabilità della in merito a quanto era risultato preesistente rispetto l'acquisto dell'immobile.
c) Errata quantificazione e ripartizione del danno per il ripristino dello stato dei
Part luoghi. La somma di €. 21.600,00 non era addebitabile alla perché lo stato di ab-
bandono risaliva alla fine dell'800 e l'appartamento dell'attore, ristrutturato negli anni
90, sin dall'inizio del 2000 era interessato da fenomeni di dissesto causati dallo stato di abbandono del palazzo, dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria,
dagli interventi del dalle condizioni dei locali terranei sui quali l'appartamento Pt_2
del appoggia. Il CTU precisava come fosse trascurabile l'effetto delle lavora- Pt_2
Part zioni eseguite da che quindi non aveva in alcun modo inciso sui danni preesisten-
ti. L'appellante, acquistato l'immobile nel 2006, aveva chiesto le necessarie autorizza-
zioni per eseguire i lavori nel 2007 ed il Comune di Capri aveva provveduto solo nel
Part 2008. Detti lavori, oltretutto, erano funzionali al risanamento dell'immobile e ave-
va eseguito quanto disposto dal CTU del Tribunale nella fase cautelare. In subordine
Part evidenziava come la quota di responsabilità di non potesse essere pari al 50%
attribuito in sentenza.
d) Errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. sul danno figurativo, non avendo mai l'attore allegato che l'immobile oggetto di causa fosse la sua casa di abitazione e che quindi era stato costretto a locare un altro appartamento. La mancata allegazione im-
pediva che operasse il principio di non contestazione erroneamente applicato dal giu-
Part dice. L'ordine di liberazione dell'appartamento, che non conosce se sia stato o meno effettivamente eseguito, era stato emesso nel procedimento cautelare contro il precedente proprietario dell'immobile. Il danno doveva essere provato, diversamente da quanto avvenuto.
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TBS concludeva per sentir: “- in accoglimento del gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto: - rigettare la domanda attrice perché assolutamen-
te infondata in fatto e diritto, inammissibile, improponibile;
- in accoglimento della spie-
gata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il Sig. respon- Parte_2
sabile esclusivo e/o corresponsabile in concorso con altri del lamentato dissesto e ce-
dimento in fondazione del fabbricato e di ogni conseguente danno, quindi condannare il medesimo al risarcimento di ogni danno subito dall'istante quale sarà quantificato in corso di causa ed all'esito del completamento dei lavori di risanamento statico nei limiti della domanda proposta dall'attore; - gradatamente, accertare e dichiarare, in ogni ca-
so il Sig. tenuto ex lege a partecipare nella misura che si riterrà di Parte_2
giustizia alle opere ed alle spese necessarie per il consolidamento delle strutture co-
muni delle porzioni di fabbricato in proprietà e ed al rifacimento e/o Pt_4 Parte_5
consolidamento del solaio intermedio tra i due piani delle rispettive proprietà e, per l'effetto, condannare il medesimo al pagamento di ogni spesa sostenuta e/o a soste-
nersi dalla comparente società per detti interventi ed opere laddove dovessero essere effettuate soltanto dalla comparente società oltre al risarcimento di ogni danno quali saranno quantificati in corso di causa all'esito del completamento dei lavori;
- con con-
danna al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giu-
dizio. In via istruttoria- Si reitera la richiesta di rinnovazione della CTU per tutti i motivi esposti nei verbali di causa, nelle note del CTP e nel presente atto”.
6. si costituiva nel gravame chiedendone il rigetto perché inammissi- Parte_2
bile, improcedibile e infondato. Ribadiva che l'immobile del stava crollando a Pt_2
causa dell'incuria del fabbricato sottostante e che l'attore aveva dovuto lasciare l'abitazione dal 2006. Avevano inciso in particolare le perdite della vecchia cisterna sottostante il fabbricato di proprietà esclusiva della convenuta, successivamente sigil-
lata e che non costitutiva più un solido appoggio per tutto il fabbricato. Incideva anche
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Pagina 6 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile la cattiva regimentazione delle acque pluviali e reflue e lo stato di abbandono ultra-
decennale del fabbricato di parte appellante (dai primi del novecento). L'appellato escludeva che i lavori da lui eseguiti, rastrematura di alcune porzioni di pareti ed un piccolo soppalco, avessero inciso sulle lesioni riportate dal fabbricato. Gli atti della fa-
se cautelare precedente al giudizio in esame erano opponibili anche all'appellante che aveva attivamente partecipato al contenzioso.
L'appellato spiegava appello incidentale reiterando la domanda proposta in primo gra-
do e finalizzata a conseguire il risarcimento dei danni anche per il rifacimento del so-
laio intermedio, quantificato dal C.T.U. in € 60.000,00, oltre al danno “interno” quantifi-
cato in € 21.600,00.
Part In caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla chiedeva la condanna dei chiamati in causa e ad ogni ri- CP_2 Controparte_1
sarcimento del danno subito dal ivi compreso quello da mancata occupazione Pt_2
della casa di abitazione, pari a €.1.000,00 mensili come stimato dal CTU.
7. , anche per , evidenziava come Controparte_1 CP_2 [...]
non avesse proposto alcuna domanda nei suoi confronti e non avesse Parte_1
impugnato le statuizioni emesse nei suoi riguardi. Dichiarava di aderire alla domanda formulata nei confronti del CO. Precisava di aver corrisposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, al sig. ed al suo difensore, la somma di €.9.139,32 Pt_2
cadauno. Contestava l'ammissibilità e fondatezza dell'appello incidentale che chiede-
va di rigettare, con vittoria di spese.
8. Il giudizio di gravame era interrotto e poi riassunto dall'appellante per il deces-
so di . Trattenuta la causa in decisione una prima volta, la Corte lo rimet- CP_2
teva sul ruolo per non aver rintracciato l'originaria CTU nel fascicolo. Acquisito il do-
cumento, la causa era nuovamente rimessa davanti il Collegio, dopo essere stata trat-
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Pagina 7 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile tenuta in decisione, perché la Corte considerava rilevante ai fini del decidere quanto allegato e documentato dall'appellante in merito alle emergenze dei lavori di rafforza-
mento statico/strutturale dell'ala ovest del fabbricato, interessata dall'appartamento del per eliminare la situazione di pericolo in cui versava l'immobile di proprietà Pt_2
dell'appellato. L'appellante, in particolare, effettuata una prova di carico per la verifica della tenuta delle volte dell'impalcato comune, tra piano terra e primo, notava la com-
parsa di lesioni sul pavimento/piano di calpestio dell'appartamento del ed Pt_2
eseguiva un saggio con foro trapanato rinvenendo l'esistenza di un solaio al di sopra dell'estradosso delle volte del Piano Terra in TBS, sovrapposto ad esse a una distan-
za di circa cm 50, del quale le parti convenute non erano consapevoli e che il CTU del primo grado non rilevava. Il Collegio, convocava il CTU che incaricava di fornire chia-
rimenti sul punto ed il dott. depositava l'elaborato integrativo con il quale, Per_2
dopo aver ricapitolato le conclusioni alle quali era pervenuto in precedenza, con l'originario elaborato, esaminava l'incidenza della novità emersa.
A tal proposito il CTU riferiva che dall'accesso sui luoghi di causa emergeva che nell'appartamento del era stata realizzata una nuova distribuzione delle tra- Pt_2
mezzature e dei vani di apertura interni della stanza da letto, mentre nella proprietà
nel sottostante locale con annesso servizio, era stato eseguito il consolidamen- Pt_1
to delle volte in tufo. Il consulente precisava di aver accertato la configurazione del so-
laio che divide i locali ubicati in corrispondenza dell'estremità ad ovest del piano terra del complesso, costituito da una struttura di circa 90 cm. con la parte superiore, in cor-
rispondenza dell''estradosso, di una struttura rigida di spessore prossimo ai 25 cm,
realizzata in calcestruzzo armato, sul quale è stata poi poggiata la pavimentazione della stanza da letto dell'appartamento di proprietà del sig. Detta condizione Pt_2
dei luoghi era conseguente ai lavori eseguiti nel 2020 dall'attore. In precedenza la so-
letta in esame era caratterizzata dalla sola presenza di putrelle metalliche, non colle-
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Pagina 8 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile gate tra loro, che probabilmente avevano sostituito, durante i lavori eseguiti a partire dagli anni '80, le preesistenti travi lignee, forse ammalorate. Precisava che lo stato dei luoghi, come descritto, non era stato individuato nel corso della consulenza tecnica del
2014. Le fotografie relative ai lavori eseguiti nel 2020 sull'estradosso del solaio ogget-
to di causa mostrano, al di sotto della pavimentazione rimossa, la presenza di un massetto in conglomerato cementizio, che all'apparenza sembra avere caratteristiche meccaniche modeste e, nel suo spessore, individuano una serie di putrelle metalliche.
Tale configurazione, esistente quindi all'epoca del procedimento di primo grado, non era in grado di garantire una adeguata rigidezza flessionale al piano di appoggio della pavimentazione e neppure una ripartizione delle sollecitazioni concentrate su superfici più ampie. Il contrasto di rigidezza tra l'elemento strutturale in acciaio ed il massetto non armato presente nel suo intorno favoriva la concentrazione delle sollecitazioni do-
vute ai carichi agenti sul solaio proprio lungo la linea di contatto tra le due strutture. Il
ridotto spessore della “soletta” così costituita, poggiante direttamente sul materiale di riempimento presente al di sopra della struttura in tufo della volta sottostante, giustifi-
cava anche l'elevata deformabilità misurata nel corso della prova eseguita sul solaio nel dicembre 2019. La presenza al di sopra della volta in tufo delle putrelle metalliche senza una armatura secondaria di ripartizione certamente favoriva la formazione delle lesioni sulla pavimentazione della camera da letto nell'appartamento del . Tut- Pt_2
tavia i principali quadri fessurativi individuati nel 2014 in corrispondenza dell'ala ovest e in particolare sulla verticale occupata dall'immobile di proprietà del interes- Pt_2
savano le strutture verticali, con richiami ridotti su quelle orizzontali e l'andamento del-
le lesioni era determinato dai motivi già indicati nell'elaborato del 2014.
Precisava quindi il consulente che gli interventi eseguiti dal condizionavano la Pt_2
geometria dei quadri fessurativi sulla pavimentazione del vano interessato (camera da letto), ma non avevano avuto alcun effetto, a causa della intrinseca deformabilità do-
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Pagina 9 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile vuta alla sua costituzione, alla formazione o modifica dei quadri fessurativi presenti sulle pareti e sulle strutture a volta al di sopra dei soppalchi presenti nell'appartamento del I lavori necessari erano quelli indicati nella precedente perizia che il CTU Pt_2
confermava essere stati eseguiti conseguendo il consolidamento strutturale all'intradosso della volta in tufo mediante l'applicazione di irrigidimenti in fibre di car-
bonio lungo le linee isostatiche di sollecitazione, e quello delle pareti perimetrali dell'intero spigolo ovest, con interventi che hanno migliorato l'interazione tra la volta e queste ultime.
Gli interventi eseguiti dal nel proprio appartamento sul solaio di calpestio, con Pt_2
la realizzazione di una struttura di rinforzo e ripartizione dei carichi rappresentano cer-
tamente un notevole miglioramento del funzionamento statico del solaio, che non gra-
va più totalmente sulla volta in tufo.
Il CTU reiterava le conclusioni esposte anche in occasione delle repliche alle osserva-
zioni formulate dalle parti e, all'udienza del 18.3.2025, la causa era trattenuta in deci-
sione con concessione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
9. La disamina della controversia deve essere effettuata a partire dalle conclusio-
ni riferite dal CTU, sia quelle dell'originario elaborato ma anche le altre, frutto dei chia-
rimenti chiesti in appello. La CTU, ritiene la Corte, costituisce idoneo riferimento per comprendere la conformità dello stato dei luoghi, pregresso ed attuale, e l'incidenza di ciascun fattore nella causazione dei danni oggetto del giudizio. La Corte, in sostanza,
considera la CTU chiara, logica, ora completa anche nella confutazione delle note cri-
tiche e rigetta l'istanza di rinnovazione delle operazioni peritali. La Corte evidenzia come la prima CTU, depositata nel corso dell'istruttoria del primo grado, chiaramente affermava come nell'appartamento del fossero presenti importanti e diffusi Pt_2
quadri fessurativi che interessavano sia le tramezzature che le strutture principali (mu-
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Pagina 10 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile rature portanti, solai e volte) e che le cause dei danni erano riconducibili al decennale abbandono del complesso ma anche all'esecuzione nel tempo di diversi interventi che aggravavano la situazione già critica. Con riferimento all'ala del complesso edilizio og-
Part getto di causa il CTU precisava che le condizioni dei locali terranei di proprietà di ,
su cui si sviluppa l'appartamento del non costituiscono un idoneo appoggio Pt_2
delle strutture, la mancata irreggimentazione delle acque e la cattiva tenuta della va-
sca cisterna incidevano nella causazione dei danni, non i lavori di ristrutturazione ese-
guiti dalla .. Pt_1
In merito ai lavori eseguiti dal nel suo appartamento precisava che i dissesti si Pt_2
erano manifestati oltre 10 anni dalla esecuzione dei lavori con la conseguenza che il
CTU, con il primo elaborato, li riteneva sostanzialmente non incidenti ad eccezione della parete Ovest, nella quale la rastremazione della parete della camera da letto del alleggeriva le azioni verticali stabilizzanti, contribuendo, in epoca recente, ad Pt_2
una evoluzione dei fenomeni di cui è causa. I carichi legati alle soppalcature realizzate nell'appartamento del erano ritenuti trascurabili non costituendo un aggravio Pt_2
alle sollecitazioni trasmesse alle strutture. Il tecnico ricapitolava anche le opere da rea-
lizzare per eliminare i danni all'appartamento del e alla statica del fabbricato, Pt_2
costituiti da una indagine geotecnica sulle fondazioni del cantonale nello spigolo Sud-
Ovest e della parete Ovest, la regimentazione delle acque meteoriche e loro raccolta al piede delle murature con conseguente convogliamento nella rete fognaria, il conso-
lidamento delle murature verticali e dei pilastri interessati da riduzione di sezione o da lesioni, la realizzazione di un cordolo di irrigidimento a quota fondazione sull'intero pe-
rimetro, la demolizione e rifacimento del solaio di calpestio dell'appartamento del l'eventuale incatenamento delle pareti perimetrali, la sarcitura delle lesioni su Pt_2
murature e volte di copertura dell'appartamento del la rimozione e il rifaci- Pt_2
mento degli intonaci esterni ammalorati, le opere di ripristino interno.
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Con il nuovo elaborato il CTU rilevava per la prima volta la struttura non esaminata in primo grado, ne limitava fortemente gli effetti sui danni al fabbricato, considerandola incidente solo per “i quadri fessurativi sulla pavimentazione del vano interessato (ca-
mera da letto), non altro. La Corte, letto l'elaborato, non minimizza gli effetti del quadro fessurativo sulla pavimentazione che, invece, ritiene abbia notevolmente inciso anche e soprattutto per indurre l'occupante all'uscita dal fabbricato perché la condizione della pavimentazione evidentemente incide fortemente sulla condizione di sicurezza e stabi-
lità dell'appartamento.
La Corte ne evince la convinzione che il risultato degli accertamenti peritali debba es-
sere inteso nel senso che struttura del fabbricato era precaria per la condizione dei lo-
cali terranei, per la mancata regimentazione delle acque e la cattiva tenuta della vasca cisterna che il non poteva eseguire perché nella proprietà altrui. Ne trae anche Pt_2
il convincimento che non poco incideva anche la struttura realizzata dal ed Pt_2
emersa dopo la sentenza di primo grado, per lo meno per i danni alla struttura orizzon-
tale del piano, alla pavimentazione.
Il pericolo del crollo del solaio di interpiano, rilevato dal CTU del procedimento cautela-
re precedente al giudizio e che di certo concorreva, unitamente alle carenze strutturali non imputabili all'attore, alla sua uscita di casa dal 2006, era in buona sostanza frutto dei lavori realizzati dallo stesso con la conseguenza di dover dichiarare Pt_2
l'esistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 primo comma c.c. del danneggiato,
com'è noto rilevabile d'ufficio. La S.C., con ordinanza n. 4770 del 15/2/2023, precisa difatti che: “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno (ex art. 1227,
comma primo, c.c.) è rilevabile d'ufficio. L'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disci-
plina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale del-
la condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del
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03/12/2002, al § 4.5 dei “Motivi della decisione”), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio. Ciò può avvenire quando l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima risulti prospettata in giudizio (ex multis, Sez. 3, Sentenza
n. 15382 del 06/07/2006, Rv. 593565 – 01), come avvenuto in questo contenzioso. In
grado di appello, poi, se in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita, la parte interessata ha l'onere di impugnare la sentenza che non abbia provveduto sull'eccezione, oppure di riproporla (quando sia rimasta assorbi-
ta), dal momento che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non comporta di per sé che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo (così già Sez. 1, Sentenza
n. 1687 del 17/05/1969, Rv. 340666 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sen-
tenza n. 2947 del 09/11/1973 Rv. 366594 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 672 del
01/03/1976, Rv. 379322 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 24080 del 25/09/2008, Rv. 605451
Part
– 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020, Rv. 656634 – 01). , nel propor-
re gravame, espressamente nuovamente sottoponeva all'attenzione della Corte la questione dell'incidenza dei lavori eseguiti dall'attore.
Il concorso di colpa del è dalla Corte considerato non minoritario bensì pari- Pt_2
tetico nella causazione del danno, posto che la condizione di precarietà della stabilità
del pavimento, dovuta all'opera dell'attore, non è di certo inferiore, nella causazione dell'effetto di doversi allontanare da casa, rispetto agli altri difetti che il fabbricato pre-
sentava, provocando presumibilmente un senso di precarietà e di rischio per l'abitante,
conseguenza di un paventato crollo del solaio.
10. La precedente disamina è funzionale a rendere molto più sintetica la trattazio-
ne dei motivi di appello proposti, agevolmente valutabili in virtù dell'acquisita condi-
zione dei luoghi e del riparto di responsabilità. Il primo motivo dell'appello principale è
diviso in due parti. La prima concerne la spesa per le opere pregresse realizzate da
Part
e sulle quali voleva chiamare il a partecipare per le spese. La seconda Pt_2
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Pagina 13 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile riguarda la dichiarazione di corresponsabilità del nella causazione dei danni Pt_2
per le opere da lui realizzate. Quanto esposto in precedenza rende chiara la decisione sul secondo punto, essendo emersa la corresponsabilità dell'attore. La domanda per
Part la partecipazione dell'attore alle spese pregresse e sostenute da , come proposta,
non è invece fondata non risultando determinate le specifiche opere sulla parte comu-
ne, le spese distinte per ciascuna lavorazione, le quote di partecipazione al bene co-
mune per ciascun comunista. Tali dati, che ben potevano essere forniti dalla parte in-
teressata e che non emergono in giudizio, impediscono una pronuncia di accoglimento sul punto, non potendo la Corte decidere in via equitativa perché al criterio ex art. 1226 c.c. vi si può ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole (Cassazione n. 26051/2020).
11. Il secondo motivo riguarda l'allegata erroneità della CTU e la Corte, a tal ri-
guardo, ha già precisato come i chiarimenti resi comportino l'adottabilità dell'elaborato peritale per la decisione del giudizio.
12. In merito all'errata quantificazione e ripartizione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi, oggetto del terzo motivo di gravame, la Corte constata come innanzi-
tutto la somma di €. 21.600,00, indicata dal CTU come necessaria per il ripristino in-
terno dell'appartamento, debba tenere in debita considerazione quanto illustrato circa il concorso di colpa, nella quota addebitata allo stesso per i lavori eseguiti Pt_2
negli anni '80, ai quali poneva rimedio nel 2000, che rendevano la pavimentazione di parte dell'immobile del tutto instabile. Per il resto, la Corte conferma la quota del 50%
della responsabilità, nei rapporti interni, tra i vecchi ed i nuovi proprietari del fabbricato limitrofo e sottostante perché, se è vero che la condizione precaria del fabbricato era
Part risalente nel tempo, è altresì certo che procedeva, tra i lavori da realizzare una volta acquistato il fabbricato, anche a quelli indicati dal CTU così rendendosi egual-
mente responsabile con i precedenti proprietari dei danni conseguenti. La mancata
2844/2019 est. DR Figliozzi
Pagina 14 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile impugnazione della sentenza da parte dei chiamati in causa, tuttavia, con la formazio-
ne del giudicato interno nei loro riguardi, cristallizza l'obbligazione ormai sancita tra i terzi chiamati ed il CO con la conseguenza, in sostanza, che la declaratoria di cor-
responsabilità dell'attore non implica alcuna modifica della decisione di primo grado
Part nei riguardi dei terzi chiamati. , invece, deve essere condannata al pagamento nei confronti dell'attore della sola metà della somma di €. 10.300,00 sancita con la sen-
tenza di primo grado. Nei termini che precedono l'appello è accolto.
Part 13. Il motivo inerente l'addebito a del danno figurativo ben poteva essere ad-
Part debitato a in ossequio alla nota sentenza della S.C. a ss.uu. n. 33645/2022, sia pure emessa in tema di occupazione senza titolo di un immobile ma ben applicabile,
nei principi sanciti, anche a questo giudizio. Il fatto che non potesse godere Pt_2
dell'appartamento è acclarato, allegato sin dall'atto di citazione così come la circo-
stanza costituita dallo sgombero dell'appartamento, enunciata a pag. 4 dell'atto di ci-
tazione in primo grado e non contestata. L'ammontare del danno, che è presunto per la concreta perdita della possibilità di godere del bene (direttamente o indirettamente)
o dei suoi frutti, per gli può essere liquidato equitativamente basandosi sul Parte_6
valore di mercato del canone locativo, come avvenuto in primo grado.
Sul quantum dovuto incide tuttavia l'opera dello stesso attore, non potendosi ipotizzare che abitasse un immobile con un pavimento soggetto a lesioni. An- Parte_2
cora una volta l'attore contribuiva a tale voce di danno ex art. 1227 c.p.c., nei termini già riferiti, e la somma determinata in primo grado deve essere quindi decurtata del
50% con le conseguenti restituzioni in caso di avvenuto pagamento.
14. L'appello incidentale proposto da per ottenere il pagamento Parte_2
della somma inerente i lavori da realizzare sul solaio intermedio, in virtù di quanto esposto è rigettato, essendo emerso come la condizione del solaio fosse imputabile al tanto che i lavori da lui eseguiti nel 2000 erano dichiarati idonei dal CTU ad Pt_2
2844/2019 est. DR Figliozzi
Pagina 15 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile eliminare il danno. Anche la domanda proposta da e finalizzata alla Parte_2
Part condanna dei terzi chiamati in caso di riduzione degli importi dovuti da non è fon-
data perché detta riduzione è dovuta, come esposto, solo alla stessa condotta colposa dell'attore e non è addebitabile in alcun modo ai precedenti proprietari del fabbricato.
15. La sentenza deve quindi essere riformata prevedendo un concorso di TBS nel-
la misura del 50% rispetto quanto indicato in primo grado, con riduzione del 50% del danno figurativo riconosciuto.
16. Dall'esito del giudizio di appello consegue che, per il governo delle spese di lite, dovendosi tener conto dell'esito complessivo della lite, nel rapporto processuale
Part tra e , quest'ultima deve comunque essere condannata al pagamento del- Pt_2
le spese, sia del primo sia del secondo grado, in considerazione dello scaglione tariffa-
rio corrispondente all'importo riconosciuto, con ulteriore compensazione del 50% per la reciproca soccombenza accertata.
Nei rapporti tra e fermo restando quanto statuito in primo grado, in CP_1 Pt_2
appello il è soccombente per aver avanzato un infondato appello incidentale, Pt_2
nei confronti del . CP_1
Part Tra e nulla va statuito sulle spese del giudizio di appello, atteso che CP_1
quest'ultima non ha formulato alcuna domanda nei confronti del primo.
Le somme liquidate sono riconosciute in un importo compreso tra i minimi ed i medi tariffari.
17. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante incidentale
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e su quello incidentale proposto da , av- Parte_1 Parte_2
2844/2019 est. DR Figliozzi
Pagina 16 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile verso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 7 dicembre 2018 e contraddistinta dal n.10632/18, in parziale riforma della sentenza impugnata, così
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale:
- in riforma del capo c) dell'impugnata sentenza, ridetermina la somma dovuta da in favore di , a titolo Parte_1 Parte_2
di risarcimento del danno, in €. 5.150,00, oltre interessi al tasso legale dalla decisione di primo grado;
- In riforma del capo d) dell'impugnata sentenza, ridetermina la somma ulteriore dovuta da in favore di Parte_1 Parte_7
in €. 103.000,00, oltre accessori come liquidati in primo grado;
[...]
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_2
che liquida in €. 6.000,00 per competenze, oltre spese ge- Controparte_1
nerali, iva e cpa, come per legge;
4) compensa per la metà le spese di lite tra e Parte_2 [...]
e condanna in liquida- Parte_1 Parte_1
zione al pagamento a favore di della restante metà che liquida, per il Parte_2
primo grado, in €. 5.000,00 per competenze, €.300,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge e, per l'appello, in €. 5.000,00 per competenze, ol-
tre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado ed in appello a carico di e di , cia- Parte_1 Parte_2
scuno di essi per la metà,
6) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
7) dichiara la sussistenza, per , dei presupposti previsti per il versa- Parte_2
2844/2019 est. DR Figliozzi
Pagina 17 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile mento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 3.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. DR Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
2844/2019 est. DR Figliozzi
Pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. DR Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata il
07 dicembre 2018 e contraddistinta dal n.10632/18, iscritto al n. 2844/2019 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18 mar-
zo 2025 e pendente
tra
, codice fiscale , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti.
AC D'Attorre, codice fiscale , e AC SA, codice C.F._1
fiscale in virtù di procura rilasciata su separato foglio, PEC C.F._2
Email_1 Email_2
-appellante-
e
codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._3
dall'avv. Antonio Lembo, codice fiscale PEC C.F._4 Email_3 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in Email_4
appello,
-appellante incidentale-
e
, codice fiscale , in proprio e quale Controparte_1 C.F._5
procuratore generale di , codice fiscale , rappre- CP_2 C.F._6
sentato e difeso dall'avv. Giovanni Verde, codice fiscale E C.F._7
dall'avv. Valeria Verde, codice fiscale , PEC C.F._8 [...]
e in virtù di Email_5 Email_6
procura allegata alla costituzione in appello,
-appellati-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata il Parte_1
05.6.2019 proponeva appello per la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, non notificata, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento rubricato al n. 60038/2011
del R.G.C. promosso da , proprietario di un appartamento in Capri, Parte_2
per sentir dichiarare la responsabilità di nella produzione dei danni all'immobile Pt_1
con condanna al risarcimento dei danni patiti. L'attore lamentava lesioni all'immobile,
sul pavimento e alle pareti laterali, a seguito dell'abbandono in cui versava la limitrofa proprietà dell'attuale appellante, di proprietà di che nel 2006 Pt_1 Parte_3
da e , chiamati in causa. L'attore aveva precedente- Persona_1 CP_2
mente agito in via cautelare nei riguardi dei vecchi e del nuovo proprietario dell'immobile limitrofo ed il Tribunale aveva ordinato “al resistente” l'esecuzione di la-
vori di puntellamento della volta e delle armature con risanamento dell'area di sedime e verifica delle opere e degli impianti di smaltimento delle acque reflue e piovane, pre-
via liberazione dell'immobile da parte del , che si trasferiva altrove. I lavori Pt_2
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Pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile eseguiti non risolvevano il problema lamentato e promuoveva il giu- Parte_2
dizio in esame per definitivamente accertare la causa dei dissesti, la responsabilità
Part della con condanna risarcimento dei danni.
2. si costituiva nel primo grado del giudizio ec- Parte_1
cependo di non essere responsabile perché i danni risalivano ad epoca anteriore ri-
spetto l'acquisto dell'immobile ed i lavori, ove necessari, dovevano vedere la parteci-
pazione dell'attore quale comunista del più ampio fabbricato denominato “Campo di
Pisco”. La convenuta spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento della re-
sponsabilità dell'attore o, in subordine, per la sua condanna ex art. 1125 c.c. alla par-
tecipazione delle spese necessarie per il consolidamento delle strutture comuni.
Part 3. e danti causa della , chiamati in causa, contestavano la CP_1 CP_2
legittimazione attiva del per mancata dimostrazione della proprietà Pt_2
dell'immobile interessato dai danni e, in via riconvenzionale, chiedevano dichiararsi la loro proprietà, per accessione, dell'appartamento sito al primo piano, deducendone l'abusiva realizzazione da parte del che aveva anche danneggiato il comples- Pt_2
so monumentale.
4. All'esito dell'istruttoria, espletata una CTU tecnica, il giudice emetteva l'impugnata sentenza con la quale riteneva provata la legittimazione attiva dell'attore,
dichiarava l'inammissibilità della domanda di accessione per tardiva costituzione dei terzi chiamati in causa, individuava nel degrado della struttura muraria del complesso immobiliare e nella difettosa regimentazione delle acque meteoriche la causa dei difet-
ti lamentati, quantificava il danno diretto in €. 21.600,00 e in €. 1.000,00 mensili il dan-
no per mancato godimento dell'immobile, per il credito complessivo di €. 206.000,00,
ripartendo tra i convenuti, al 50%, la responsabilità per il danno diretto perché verifica-
Part tosi sia nel periodo precedente all'acquisito da parte di che in quello successivo.
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Il danno da mancato godimento dell'immobile era invece posto a carico della sola
Part
, perché successivo al 2006.
5. proponeva all'attenzione della Parte_1
Corte i seguenti motivi di appello:
a) Violazione dell'art.112 c.p.c. per non aver il giudice deciso sulla domanda ri-
Part convenzionale proposta dalla , pur ammissibile per l'esistenza delle condizioni di una connessione impropria che ne giustificava la trattazione. Anche in assenza del pe-
titum attoreo inerente la realizzazione delle opere necessarie per la sistemazione del
Part fabbricato il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda proposta dalla .
La convenuta, giusta CTU, aveva eseguito i lavori di rinforzo della parete sulla quale poggiava la proprietà attorea e ricadeva la rete fognaria esterna in precedenza utiliz-
zata solo dal aveva risolto i problemi di infiltrazione di acque nel sottosuolo Pt_2
del fabbricato, lo aveva impermeabilizzato eliminando le infiltrazioni di acque meteori-
che, il tutto con opere alle cui spese avrebbe dovuto partecipare anche l'attore che,
Part oltretutto, confessava nel corso della CTU di aver impedito alla di completare i la-
vori e promuoveva un ricorso ex art. 700 c.p.c., risultato infondato, realizzando opere abusive che contribuivano al dissesto del fabbricato.
b) Erroneità della CTU depositata in giudizio sulla quale il giudice fondava il pro-
prio convincimento, da rinnovarsi. Le contestazioni che l'appellante muoveva all'elaborato riguardavano il riferimento, per motivare i contestati danni alle fondazioni,
alla dedotta esistenza di terreni pirocaltici che invece in loco non esistono e la cui sus-
sistenza era frutto di mere supposizioni. I lavori eseguiti dal erano stati sotto- Pt_2
valutati nella loro incidenza perché l'attore aveva interrotto la continuità della muratura in assenza di calcoli ingegneristici, aveva aggravato i carichi sulla volta di copertura, e commesso ulteriori errori che l'appellante illustrava. I chiarimenti richiesti dal giudice non avevano sortito l'effetto di ottenere adeguate risposte ed il giudice non aveva
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Pagina 4 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile adeguatamente considerato i rilievi critici mossi dal CTP, aderendo acriticamente alle
Part conclusioni del CTU senza neppure escludere la responsabilità della in merito a quanto era risultato preesistente rispetto l'acquisto dell'immobile.
c) Errata quantificazione e ripartizione del danno per il ripristino dello stato dei
Part luoghi. La somma di €. 21.600,00 non era addebitabile alla perché lo stato di ab-
bandono risaliva alla fine dell'800 e l'appartamento dell'attore, ristrutturato negli anni
90, sin dall'inizio del 2000 era interessato da fenomeni di dissesto causati dallo stato di abbandono del palazzo, dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria,
dagli interventi del dalle condizioni dei locali terranei sui quali l'appartamento Pt_2
del appoggia. Il CTU precisava come fosse trascurabile l'effetto delle lavora- Pt_2
Part zioni eseguite da che quindi non aveva in alcun modo inciso sui danni preesisten-
ti. L'appellante, acquistato l'immobile nel 2006, aveva chiesto le necessarie autorizza-
zioni per eseguire i lavori nel 2007 ed il Comune di Capri aveva provveduto solo nel
Part 2008. Detti lavori, oltretutto, erano funzionali al risanamento dell'immobile e ave-
va eseguito quanto disposto dal CTU del Tribunale nella fase cautelare. In subordine
Part evidenziava come la quota di responsabilità di non potesse essere pari al 50%
attribuito in sentenza.
d) Errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. sul danno figurativo, non avendo mai l'attore allegato che l'immobile oggetto di causa fosse la sua casa di abitazione e che quindi era stato costretto a locare un altro appartamento. La mancata allegazione im-
pediva che operasse il principio di non contestazione erroneamente applicato dal giu-
Part dice. L'ordine di liberazione dell'appartamento, che non conosce se sia stato o meno effettivamente eseguito, era stato emesso nel procedimento cautelare contro il precedente proprietario dell'immobile. Il danno doveva essere provato, diversamente da quanto avvenuto.
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Pagina 5 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile
TBS concludeva per sentir: “- in accoglimento del gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto: - rigettare la domanda attrice perché assolutamen-
te infondata in fatto e diritto, inammissibile, improponibile;
- in accoglimento della spie-
gata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il Sig. respon- Parte_2
sabile esclusivo e/o corresponsabile in concorso con altri del lamentato dissesto e ce-
dimento in fondazione del fabbricato e di ogni conseguente danno, quindi condannare il medesimo al risarcimento di ogni danno subito dall'istante quale sarà quantificato in corso di causa ed all'esito del completamento dei lavori di risanamento statico nei limiti della domanda proposta dall'attore; - gradatamente, accertare e dichiarare, in ogni ca-
so il Sig. tenuto ex lege a partecipare nella misura che si riterrà di Parte_2
giustizia alle opere ed alle spese necessarie per il consolidamento delle strutture co-
muni delle porzioni di fabbricato in proprietà e ed al rifacimento e/o Pt_4 Parte_5
consolidamento del solaio intermedio tra i due piani delle rispettive proprietà e, per l'effetto, condannare il medesimo al pagamento di ogni spesa sostenuta e/o a soste-
nersi dalla comparente società per detti interventi ed opere laddove dovessero essere effettuate soltanto dalla comparente società oltre al risarcimento di ogni danno quali saranno quantificati in corso di causa all'esito del completamento dei lavori;
- con con-
danna al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giu-
dizio. In via istruttoria- Si reitera la richiesta di rinnovazione della CTU per tutti i motivi esposti nei verbali di causa, nelle note del CTP e nel presente atto”.
6. si costituiva nel gravame chiedendone il rigetto perché inammissi- Parte_2
bile, improcedibile e infondato. Ribadiva che l'immobile del stava crollando a Pt_2
causa dell'incuria del fabbricato sottostante e che l'attore aveva dovuto lasciare l'abitazione dal 2006. Avevano inciso in particolare le perdite della vecchia cisterna sottostante il fabbricato di proprietà esclusiva della convenuta, successivamente sigil-
lata e che non costitutiva più un solido appoggio per tutto il fabbricato. Incideva anche
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Pagina 6 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile la cattiva regimentazione delle acque pluviali e reflue e lo stato di abbandono ultra-
decennale del fabbricato di parte appellante (dai primi del novecento). L'appellato escludeva che i lavori da lui eseguiti, rastrematura di alcune porzioni di pareti ed un piccolo soppalco, avessero inciso sulle lesioni riportate dal fabbricato. Gli atti della fa-
se cautelare precedente al giudizio in esame erano opponibili anche all'appellante che aveva attivamente partecipato al contenzioso.
L'appellato spiegava appello incidentale reiterando la domanda proposta in primo gra-
do e finalizzata a conseguire il risarcimento dei danni anche per il rifacimento del so-
laio intermedio, quantificato dal C.T.U. in € 60.000,00, oltre al danno “interno” quantifi-
cato in € 21.600,00.
Part In caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla chiedeva la condanna dei chiamati in causa e ad ogni ri- CP_2 Controparte_1
sarcimento del danno subito dal ivi compreso quello da mancata occupazione Pt_2
della casa di abitazione, pari a €.1.000,00 mensili come stimato dal CTU.
7. , anche per , evidenziava come Controparte_1 CP_2 [...]
non avesse proposto alcuna domanda nei suoi confronti e non avesse Parte_1
impugnato le statuizioni emesse nei suoi riguardi. Dichiarava di aderire alla domanda formulata nei confronti del CO. Precisava di aver corrisposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, al sig. ed al suo difensore, la somma di €.9.139,32 Pt_2
cadauno. Contestava l'ammissibilità e fondatezza dell'appello incidentale che chiede-
va di rigettare, con vittoria di spese.
8. Il giudizio di gravame era interrotto e poi riassunto dall'appellante per il deces-
so di . Trattenuta la causa in decisione una prima volta, la Corte lo rimet- CP_2
teva sul ruolo per non aver rintracciato l'originaria CTU nel fascicolo. Acquisito il do-
cumento, la causa era nuovamente rimessa davanti il Collegio, dopo essere stata trat-
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Pagina 7 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile tenuta in decisione, perché la Corte considerava rilevante ai fini del decidere quanto allegato e documentato dall'appellante in merito alle emergenze dei lavori di rafforza-
mento statico/strutturale dell'ala ovest del fabbricato, interessata dall'appartamento del per eliminare la situazione di pericolo in cui versava l'immobile di proprietà Pt_2
dell'appellato. L'appellante, in particolare, effettuata una prova di carico per la verifica della tenuta delle volte dell'impalcato comune, tra piano terra e primo, notava la com-
parsa di lesioni sul pavimento/piano di calpestio dell'appartamento del ed Pt_2
eseguiva un saggio con foro trapanato rinvenendo l'esistenza di un solaio al di sopra dell'estradosso delle volte del Piano Terra in TBS, sovrapposto ad esse a una distan-
za di circa cm 50, del quale le parti convenute non erano consapevoli e che il CTU del primo grado non rilevava. Il Collegio, convocava il CTU che incaricava di fornire chia-
rimenti sul punto ed il dott. depositava l'elaborato integrativo con il quale, Per_2
dopo aver ricapitolato le conclusioni alle quali era pervenuto in precedenza, con l'originario elaborato, esaminava l'incidenza della novità emersa.
A tal proposito il CTU riferiva che dall'accesso sui luoghi di causa emergeva che nell'appartamento del era stata realizzata una nuova distribuzione delle tra- Pt_2
mezzature e dei vani di apertura interni della stanza da letto, mentre nella proprietà
nel sottostante locale con annesso servizio, era stato eseguito il consolidamen- Pt_1
to delle volte in tufo. Il consulente precisava di aver accertato la configurazione del so-
laio che divide i locali ubicati in corrispondenza dell'estremità ad ovest del piano terra del complesso, costituito da una struttura di circa 90 cm. con la parte superiore, in cor-
rispondenza dell''estradosso, di una struttura rigida di spessore prossimo ai 25 cm,
realizzata in calcestruzzo armato, sul quale è stata poi poggiata la pavimentazione della stanza da letto dell'appartamento di proprietà del sig. Detta condizione Pt_2
dei luoghi era conseguente ai lavori eseguiti nel 2020 dall'attore. In precedenza la so-
letta in esame era caratterizzata dalla sola presenza di putrelle metalliche, non colle-
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Pagina 8 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile gate tra loro, che probabilmente avevano sostituito, durante i lavori eseguiti a partire dagli anni '80, le preesistenti travi lignee, forse ammalorate. Precisava che lo stato dei luoghi, come descritto, non era stato individuato nel corso della consulenza tecnica del
2014. Le fotografie relative ai lavori eseguiti nel 2020 sull'estradosso del solaio ogget-
to di causa mostrano, al di sotto della pavimentazione rimossa, la presenza di un massetto in conglomerato cementizio, che all'apparenza sembra avere caratteristiche meccaniche modeste e, nel suo spessore, individuano una serie di putrelle metalliche.
Tale configurazione, esistente quindi all'epoca del procedimento di primo grado, non era in grado di garantire una adeguata rigidezza flessionale al piano di appoggio della pavimentazione e neppure una ripartizione delle sollecitazioni concentrate su superfici più ampie. Il contrasto di rigidezza tra l'elemento strutturale in acciaio ed il massetto non armato presente nel suo intorno favoriva la concentrazione delle sollecitazioni do-
vute ai carichi agenti sul solaio proprio lungo la linea di contatto tra le due strutture. Il
ridotto spessore della “soletta” così costituita, poggiante direttamente sul materiale di riempimento presente al di sopra della struttura in tufo della volta sottostante, giustifi-
cava anche l'elevata deformabilità misurata nel corso della prova eseguita sul solaio nel dicembre 2019. La presenza al di sopra della volta in tufo delle putrelle metalliche senza una armatura secondaria di ripartizione certamente favoriva la formazione delle lesioni sulla pavimentazione della camera da letto nell'appartamento del . Tut- Pt_2
tavia i principali quadri fessurativi individuati nel 2014 in corrispondenza dell'ala ovest e in particolare sulla verticale occupata dall'immobile di proprietà del interes- Pt_2
savano le strutture verticali, con richiami ridotti su quelle orizzontali e l'andamento del-
le lesioni era determinato dai motivi già indicati nell'elaborato del 2014.
Precisava quindi il consulente che gli interventi eseguiti dal condizionavano la Pt_2
geometria dei quadri fessurativi sulla pavimentazione del vano interessato (camera da letto), ma non avevano avuto alcun effetto, a causa della intrinseca deformabilità do-
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Pagina 9 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile vuta alla sua costituzione, alla formazione o modifica dei quadri fessurativi presenti sulle pareti e sulle strutture a volta al di sopra dei soppalchi presenti nell'appartamento del I lavori necessari erano quelli indicati nella precedente perizia che il CTU Pt_2
confermava essere stati eseguiti conseguendo il consolidamento strutturale all'intradosso della volta in tufo mediante l'applicazione di irrigidimenti in fibre di car-
bonio lungo le linee isostatiche di sollecitazione, e quello delle pareti perimetrali dell'intero spigolo ovest, con interventi che hanno migliorato l'interazione tra la volta e queste ultime.
Gli interventi eseguiti dal nel proprio appartamento sul solaio di calpestio, con Pt_2
la realizzazione di una struttura di rinforzo e ripartizione dei carichi rappresentano cer-
tamente un notevole miglioramento del funzionamento statico del solaio, che non gra-
va più totalmente sulla volta in tufo.
Il CTU reiterava le conclusioni esposte anche in occasione delle repliche alle osserva-
zioni formulate dalle parti e, all'udienza del 18.3.2025, la causa era trattenuta in deci-
sione con concessione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
9. La disamina della controversia deve essere effettuata a partire dalle conclusio-
ni riferite dal CTU, sia quelle dell'originario elaborato ma anche le altre, frutto dei chia-
rimenti chiesti in appello. La CTU, ritiene la Corte, costituisce idoneo riferimento per comprendere la conformità dello stato dei luoghi, pregresso ed attuale, e l'incidenza di ciascun fattore nella causazione dei danni oggetto del giudizio. La Corte, in sostanza,
considera la CTU chiara, logica, ora completa anche nella confutazione delle note cri-
tiche e rigetta l'istanza di rinnovazione delle operazioni peritali. La Corte evidenzia come la prima CTU, depositata nel corso dell'istruttoria del primo grado, chiaramente affermava come nell'appartamento del fossero presenti importanti e diffusi Pt_2
quadri fessurativi che interessavano sia le tramezzature che le strutture principali (mu-
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Pagina 10 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile rature portanti, solai e volte) e che le cause dei danni erano riconducibili al decennale abbandono del complesso ma anche all'esecuzione nel tempo di diversi interventi che aggravavano la situazione già critica. Con riferimento all'ala del complesso edilizio og-
Part getto di causa il CTU precisava che le condizioni dei locali terranei di proprietà di ,
su cui si sviluppa l'appartamento del non costituiscono un idoneo appoggio Pt_2
delle strutture, la mancata irreggimentazione delle acque e la cattiva tenuta della va-
sca cisterna incidevano nella causazione dei danni, non i lavori di ristrutturazione ese-
guiti dalla .. Pt_1
In merito ai lavori eseguiti dal nel suo appartamento precisava che i dissesti si Pt_2
erano manifestati oltre 10 anni dalla esecuzione dei lavori con la conseguenza che il
CTU, con il primo elaborato, li riteneva sostanzialmente non incidenti ad eccezione della parete Ovest, nella quale la rastremazione della parete della camera da letto del alleggeriva le azioni verticali stabilizzanti, contribuendo, in epoca recente, ad Pt_2
una evoluzione dei fenomeni di cui è causa. I carichi legati alle soppalcature realizzate nell'appartamento del erano ritenuti trascurabili non costituendo un aggravio Pt_2
alle sollecitazioni trasmesse alle strutture. Il tecnico ricapitolava anche le opere da rea-
lizzare per eliminare i danni all'appartamento del e alla statica del fabbricato, Pt_2
costituiti da una indagine geotecnica sulle fondazioni del cantonale nello spigolo Sud-
Ovest e della parete Ovest, la regimentazione delle acque meteoriche e loro raccolta al piede delle murature con conseguente convogliamento nella rete fognaria, il conso-
lidamento delle murature verticali e dei pilastri interessati da riduzione di sezione o da lesioni, la realizzazione di un cordolo di irrigidimento a quota fondazione sull'intero pe-
rimetro, la demolizione e rifacimento del solaio di calpestio dell'appartamento del l'eventuale incatenamento delle pareti perimetrali, la sarcitura delle lesioni su Pt_2
murature e volte di copertura dell'appartamento del la rimozione e il rifaci- Pt_2
mento degli intonaci esterni ammalorati, le opere di ripristino interno.
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Con il nuovo elaborato il CTU rilevava per la prima volta la struttura non esaminata in primo grado, ne limitava fortemente gli effetti sui danni al fabbricato, considerandola incidente solo per “i quadri fessurativi sulla pavimentazione del vano interessato (ca-
mera da letto), non altro. La Corte, letto l'elaborato, non minimizza gli effetti del quadro fessurativo sulla pavimentazione che, invece, ritiene abbia notevolmente inciso anche e soprattutto per indurre l'occupante all'uscita dal fabbricato perché la condizione della pavimentazione evidentemente incide fortemente sulla condizione di sicurezza e stabi-
lità dell'appartamento.
La Corte ne evince la convinzione che il risultato degli accertamenti peritali debba es-
sere inteso nel senso che struttura del fabbricato era precaria per la condizione dei lo-
cali terranei, per la mancata regimentazione delle acque e la cattiva tenuta della vasca cisterna che il non poteva eseguire perché nella proprietà altrui. Ne trae anche Pt_2
il convincimento che non poco incideva anche la struttura realizzata dal ed Pt_2
emersa dopo la sentenza di primo grado, per lo meno per i danni alla struttura orizzon-
tale del piano, alla pavimentazione.
Il pericolo del crollo del solaio di interpiano, rilevato dal CTU del procedimento cautela-
re precedente al giudizio e che di certo concorreva, unitamente alle carenze strutturali non imputabili all'attore, alla sua uscita di casa dal 2006, era in buona sostanza frutto dei lavori realizzati dallo stesso con la conseguenza di dover dichiarare Pt_2
l'esistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 primo comma c.c. del danneggiato,
com'è noto rilevabile d'ufficio. La S.C., con ordinanza n. 4770 del 15/2/2023, precisa difatti che: “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno (ex art. 1227,
comma primo, c.c.) è rilevabile d'ufficio. L'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disci-
plina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale del-
la condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del
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03/12/2002, al § 4.5 dei “Motivi della decisione”), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio. Ciò può avvenire quando l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima risulti prospettata in giudizio (ex multis, Sez. 3, Sentenza
n. 15382 del 06/07/2006, Rv. 593565 – 01), come avvenuto in questo contenzioso. In
grado di appello, poi, se in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita, la parte interessata ha l'onere di impugnare la sentenza che non abbia provveduto sull'eccezione, oppure di riproporla (quando sia rimasta assorbi-
ta), dal momento che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non comporta di per sé che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo (così già Sez. 1, Sentenza
n. 1687 del 17/05/1969, Rv. 340666 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sen-
tenza n. 2947 del 09/11/1973 Rv. 366594 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 672 del
01/03/1976, Rv. 379322 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 24080 del 25/09/2008, Rv. 605451
Part
– 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020, Rv. 656634 – 01). , nel propor-
re gravame, espressamente nuovamente sottoponeva all'attenzione della Corte la questione dell'incidenza dei lavori eseguiti dall'attore.
Il concorso di colpa del è dalla Corte considerato non minoritario bensì pari- Pt_2
tetico nella causazione del danno, posto che la condizione di precarietà della stabilità
del pavimento, dovuta all'opera dell'attore, non è di certo inferiore, nella causazione dell'effetto di doversi allontanare da casa, rispetto agli altri difetti che il fabbricato pre-
sentava, provocando presumibilmente un senso di precarietà e di rischio per l'abitante,
conseguenza di un paventato crollo del solaio.
10. La precedente disamina è funzionale a rendere molto più sintetica la trattazio-
ne dei motivi di appello proposti, agevolmente valutabili in virtù dell'acquisita condi-
zione dei luoghi e del riparto di responsabilità. Il primo motivo dell'appello principale è
diviso in due parti. La prima concerne la spesa per le opere pregresse realizzate da
Part
e sulle quali voleva chiamare il a partecipare per le spese. La seconda Pt_2
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Pagina 13 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile riguarda la dichiarazione di corresponsabilità del nella causazione dei danni Pt_2
per le opere da lui realizzate. Quanto esposto in precedenza rende chiara la decisione sul secondo punto, essendo emersa la corresponsabilità dell'attore. La domanda per
Part la partecipazione dell'attore alle spese pregresse e sostenute da , come proposta,
non è invece fondata non risultando determinate le specifiche opere sulla parte comu-
ne, le spese distinte per ciascuna lavorazione, le quote di partecipazione al bene co-
mune per ciascun comunista. Tali dati, che ben potevano essere forniti dalla parte in-
teressata e che non emergono in giudizio, impediscono una pronuncia di accoglimento sul punto, non potendo la Corte decidere in via equitativa perché al criterio ex art. 1226 c.c. vi si può ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole (Cassazione n. 26051/2020).
11. Il secondo motivo riguarda l'allegata erroneità della CTU e la Corte, a tal ri-
guardo, ha già precisato come i chiarimenti resi comportino l'adottabilità dell'elaborato peritale per la decisione del giudizio.
12. In merito all'errata quantificazione e ripartizione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi, oggetto del terzo motivo di gravame, la Corte constata come innanzi-
tutto la somma di €. 21.600,00, indicata dal CTU come necessaria per il ripristino in-
terno dell'appartamento, debba tenere in debita considerazione quanto illustrato circa il concorso di colpa, nella quota addebitata allo stesso per i lavori eseguiti Pt_2
negli anni '80, ai quali poneva rimedio nel 2000, che rendevano la pavimentazione di parte dell'immobile del tutto instabile. Per il resto, la Corte conferma la quota del 50%
della responsabilità, nei rapporti interni, tra i vecchi ed i nuovi proprietari del fabbricato limitrofo e sottostante perché, se è vero che la condizione precaria del fabbricato era
Part risalente nel tempo, è altresì certo che procedeva, tra i lavori da realizzare una volta acquistato il fabbricato, anche a quelli indicati dal CTU così rendendosi egual-
mente responsabile con i precedenti proprietari dei danni conseguenti. La mancata
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Pagina 14 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile impugnazione della sentenza da parte dei chiamati in causa, tuttavia, con la formazio-
ne del giudicato interno nei loro riguardi, cristallizza l'obbligazione ormai sancita tra i terzi chiamati ed il CO con la conseguenza, in sostanza, che la declaratoria di cor-
responsabilità dell'attore non implica alcuna modifica della decisione di primo grado
Part nei riguardi dei terzi chiamati. , invece, deve essere condannata al pagamento nei confronti dell'attore della sola metà della somma di €. 10.300,00 sancita con la sen-
tenza di primo grado. Nei termini che precedono l'appello è accolto.
Part 13. Il motivo inerente l'addebito a del danno figurativo ben poteva essere ad-
Part debitato a in ossequio alla nota sentenza della S.C. a ss.uu. n. 33645/2022, sia pure emessa in tema di occupazione senza titolo di un immobile ma ben applicabile,
nei principi sanciti, anche a questo giudizio. Il fatto che non potesse godere Pt_2
dell'appartamento è acclarato, allegato sin dall'atto di citazione così come la circo-
stanza costituita dallo sgombero dell'appartamento, enunciata a pag. 4 dell'atto di ci-
tazione in primo grado e non contestata. L'ammontare del danno, che è presunto per la concreta perdita della possibilità di godere del bene (direttamente o indirettamente)
o dei suoi frutti, per gli può essere liquidato equitativamente basandosi sul Parte_6
valore di mercato del canone locativo, come avvenuto in primo grado.
Sul quantum dovuto incide tuttavia l'opera dello stesso attore, non potendosi ipotizzare che abitasse un immobile con un pavimento soggetto a lesioni. An- Parte_2
cora una volta l'attore contribuiva a tale voce di danno ex art. 1227 c.p.c., nei termini già riferiti, e la somma determinata in primo grado deve essere quindi decurtata del
50% con le conseguenti restituzioni in caso di avvenuto pagamento.
14. L'appello incidentale proposto da per ottenere il pagamento Parte_2
della somma inerente i lavori da realizzare sul solaio intermedio, in virtù di quanto esposto è rigettato, essendo emerso come la condizione del solaio fosse imputabile al tanto che i lavori da lui eseguiti nel 2000 erano dichiarati idonei dal CTU ad Pt_2
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Pagina 15 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile eliminare il danno. Anche la domanda proposta da e finalizzata alla Parte_2
Part condanna dei terzi chiamati in caso di riduzione degli importi dovuti da non è fon-
data perché detta riduzione è dovuta, come esposto, solo alla stessa condotta colposa dell'attore e non è addebitabile in alcun modo ai precedenti proprietari del fabbricato.
15. La sentenza deve quindi essere riformata prevedendo un concorso di TBS nel-
la misura del 50% rispetto quanto indicato in primo grado, con riduzione del 50% del danno figurativo riconosciuto.
16. Dall'esito del giudizio di appello consegue che, per il governo delle spese di lite, dovendosi tener conto dell'esito complessivo della lite, nel rapporto processuale
Part tra e , quest'ultima deve comunque essere condannata al pagamento del- Pt_2
le spese, sia del primo sia del secondo grado, in considerazione dello scaglione tariffa-
rio corrispondente all'importo riconosciuto, con ulteriore compensazione del 50% per la reciproca soccombenza accertata.
Nei rapporti tra e fermo restando quanto statuito in primo grado, in CP_1 Pt_2
appello il è soccombente per aver avanzato un infondato appello incidentale, Pt_2
nei confronti del . CP_1
Part Tra e nulla va statuito sulle spese del giudizio di appello, atteso che CP_1
quest'ultima non ha formulato alcuna domanda nei confronti del primo.
Le somme liquidate sono riconosciute in un importo compreso tra i minimi ed i medi tariffari.
17. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante incidentale
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e su quello incidentale proposto da , av- Parte_1 Parte_2
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Pagina 16 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile verso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 7 dicembre 2018 e contraddistinta dal n.10632/18, in parziale riforma della sentenza impugnata, così
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale:
- in riforma del capo c) dell'impugnata sentenza, ridetermina la somma dovuta da in favore di , a titolo Parte_1 Parte_2
di risarcimento del danno, in €. 5.150,00, oltre interessi al tasso legale dalla decisione di primo grado;
- In riforma del capo d) dell'impugnata sentenza, ridetermina la somma ulteriore dovuta da in favore di Parte_1 Parte_7
in €. 103.000,00, oltre accessori come liquidati in primo grado;
[...]
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_2
che liquida in €. 6.000,00 per competenze, oltre spese ge- Controparte_1
nerali, iva e cpa, come per legge;
4) compensa per la metà le spese di lite tra e Parte_2 [...]
e condanna in liquida- Parte_1 Parte_1
zione al pagamento a favore di della restante metà che liquida, per il Parte_2
primo grado, in €. 5.000,00 per competenze, €.300,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge e, per l'appello, in €. 5.000,00 per competenze, ol-
tre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado ed in appello a carico di e di , cia- Parte_1 Parte_2
scuno di essi per la metà,
6) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
7) dichiara la sussistenza, per , dei presupposti previsti per il versa- Parte_2
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Pagina 17 di 18 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile mento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 3.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. DR Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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