Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3834 del 2025, proposto da
IN RA DU Pathirage, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Napoli del 07/02/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 4 maggio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli in data 4 maggio 2023 nulla osta per motivi di lavoro subordinato, così facendo ingresso nel territorio nazionale in data 6 agosto 2023.
1.2. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente presentava apposita richiesta volta alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 6 novembre 2023, indirizzata alla Prefettura di Roma –essendosi trasferito in Roma- volta al rilascio di permesso di attesa occupazione, stante la irreperibilità del primigenio datore di lavoro, di poi instando avanti la Questura di Roma per il rilascio di un premesso di soggiorno.
1.3. Era la Prefettura di Napoli, di contro, a convocare il ricorrente per il giorno 22 novembre 2024 al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
1.5. Frattanto, il lavoratore era stato assunto con contratto a progetto del 18 luglio 2024 presso la “pizzeria San Marco” in Roma.
1.6. Al fine, in data 7.2.2025, la Prefettura adottava il provvedimento di revoca del nulla osta.
1.6. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, commi 5 e 9, ed artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 286/1998 ed art. 42, comma 2, della legge n. 73/22. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, 9 e 31 del D.P.R. n. 394/1999. Difetto di istruttoria, travisamento del presupposto storico della domanda. Vizio di motivazione, illogicità manifesta, per mancata attivazione della procedura finalizzata al rilascio, in favore del ricorrente, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero a consentire la stipulazione del contratto di soggiorno con subentro del datore di lavoro medio tempore rinvenuto, stante la impossibilità di iniziare la attività con il primigenio datore, cagionata da fatti non ascrivibili ad esso ricorrente, che avrebbe anzi effettivamente iniziato una nuova, diversa, attività lavorativa;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/90 in relazione agli artt. 5, commi 5 e 6, 22 e 24-bis del decreto Legislativo 251/2007 e delle circolari del Ministero dell’Interno n.3865 del 18/06/2010 e n. 3827 del 20/08/2007 in relazione agli artt. 8 CEDU, ex artt. 2 e 117 Cost. - Irragionevolezza ed apoditticità della motivazione; la impugnata revoca sarebbe contraria anche ai principi normativi, domestici e sovranazionali in rubrica individuati, costituendo reazione dell’ordinamento ad una condotta antigiuridica tenuta non dall’odierno ricorrente, ma da altro e diverso soggetto giuridico, senza tener conto, peraltro, della attività lavorativa comunque iniziata dal ricorrente nel territorio nazionale.
1.7. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
2. Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle due censure che lo assistono, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da essa ricorrente in forza di nulla osta rilasciato in data 4 maggio 2023;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- del renitente, e silente, contegno all’uopo ancora serbato da essa Amministrazione pur a fronte di espresso sollecito formulato giustappunto dal ricorrente.
2.2. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente afferente alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la adozione di un provvedimento positivo, di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero di stipulazione del contratto con subentro di diverso datore di lavoro, nel frattempo rinvenuto; e ciò tenuto altresì conto della effettiva attività lavorativa espletata, nelle more e già a far data dal luglio 2024, da esso ricorrente, di poi perdurata anche nel 2025.
2.2.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia, giusta nulla osta del maggio 2023;
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto, ad onta della espressa istanza di sollecito presentata dalla impresa;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere:
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente;
- la mancanza, indi, delle condizioni per perfezionare il procedimento afferisce a circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà delle parti coinvolte, unitamente all’inutile decorso del tempo e, quindi, in certo modo discendente anche dall’inerte contegno, colpevolmente serbato dalla Amministrazione contra legem ; chè, in definitiva, qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu .
2.2.2. Non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere rinvenuto una nuova occasione lavorativa. redditizia e duratura, occasione lavorativa (cfr., documentazione contrattuale e buste paga versate in atti, ancora da ultimo, con la produzione delle buste paga relative all’anno 2025).
2.2.3. Talché, a fronte del decorso di quasi due anni dal rilascio del nulla osta, l’Amministrazione, cui solo il decorso di siffatto lasso temporale era in definitiva da ascrivere, avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso per attesa occupazione, ovvero un titolo di soggiorno per un rapporto di lavoro con altro datore.
2.2.4. Occasione lavorativa, nella fattispecie, effettivamente rinvenuta dal ricorrente.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, poi, respinta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, giusta la dichiarazione quivi depositata dalla parte ricorrente afferente al conseguimento, nell’anno 2025, di un reddito superiore al limite massimo consentito per la ammissione al beneficio che ne occupa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Respinta la istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN LE, Presidente
CO AM, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AM | AN LE |
IL SEGRETARIO